Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) in relazione all'art. 232 stesso d.P.R.

promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 dal Pretore di Voltri

nel procedimento civile vertente tra Pastorino Maria e INAIL iscritta

al n. 101 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Pastorino Maria

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avv.ti Franco Agostini per Pastorino, Enrico Ruffini per

l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto 21 novembre 1980 - reso su istanza presentata

dall'INAIL, sede di Genova, con racc. 1107/SA del 13 novembre 1980 con

la quale si chiedeva procedersi all'esame autoptico sulla salma di

Casalino Giuseppe, titolare di rendita di malattia professionale

deceduto il 4 luglio 1980 e sepolto presso il cimitero di Genova Leira

Voltri - il Pretore di Voltri dispose procedersi ad autopsia sulla

salma del Casalino il 13 dicembre 1980 alle ore 9, nominando perito il

prof. Giorgio Chiozza e mandando alla cancelleria per la notifica del

decreto alla vedova Pastorino Maria e all'INAIL sede di Genova.

Con atto depositato l'11 dicembre 1980, la Pastorino dichiarò di

non consentire che fosse praticata autopsia sulla salma del marito

"riconoscendosi edotta delle conseguenze che sul piano

dell'ottenibilità della rendita di reversibilità potrebbero

verificarsi" e chiese che l'adito Pretore di Voltri revocasse il

decreto 21 novembre 1980 dando atto dell'opposizione della vedova e con

tutte le conseguenti pronunce; domanda che giustificò considerando

contrarie alla Costituzione le diverse statuizioni degli artt. 232 e 63

t.u. 30 giugno 1965, n. l 124, il primo dei quali rescrive che il

rifiuto dei familiari alla esecuzione dell'autopsia, se richiesta

dall'Istituto assicuratore, potrebbe costituire un elemento di

presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennità, mentre

l'art. 63 non fa parola di tale consenso.

Con decreto depositato l'11 dicembre 1980, il Pretore, ritenuta

inammissibile "in questa sede amministrativa" la questione di

illegittimità costituzionale, rinviò la riesumazione e l'autopsia

della salma a data da destinarsi, e comunque non oltre il 31 gennaio

1981.

2.1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 30 dicembre

1980, la Pastorino, premesso che l'art. 63, letto anche alla luce

dell'art. 232, fosse da interpretare nel senso che il Pretore non sia

tenuto, ricevuta l'istanza dell'INAIL, ad interpellare previamente i

familiari dell'assicurato, ma, in caso di manifesta opposizione,

dovesse pur sempre prenderne atto e respingere la domanda dell'INAIL, e

ritenuto che, se tale interpretazione non fosse accolta, la legge

discriminerebbe gravemente persone, che pur versassero nella identica

posizione di fatto e di diritto, per non essere valida ragione di

discriminazione il solo fatto che la morte fosse conseguenza di lavoro

industriale anziché agricolo, chiese che l'adìto Pretore di Voltri -

ritenuta, ove del caso, rilevante e non palesemente infondata

l'eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art.

3 Cost., dell'art. 63 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui

non prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a

prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia

della salma nonché ad opporsi a tali indagini, diversamente da quanto

riconosciuto dall'art. 232 d.P.R. 1124/1965 per il settore agricolo -

sospendesse il giudizio trasmettendo atti alla Corte costituzionale e

sospendesse il decreto 22 novembre 1980 in attesa dell'instaurando

giudizio di merito.

2.2. - Con ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 (notificata il 12 e

comunicata il 13 successivi; pubblicata nella G. U. n. 130 del 13

maggio 1981 e iscritta al n. 101 R.O. 1981) l'adìto Pretore ha

ordinato la sospensione del decreto 21 ottobre 1980 con il quale esso

Pretore aveva disposto la riesumazione e l'autopsia della salma di

Casalino Giuseppe, ed ha trasmesso gli atti del giudizio alla Corte

costituzionale affinché decida circa la legittimità costituzionale

dell'art. 63 d.P.R. 50 giugno 1965, n. 1124 in relazione all'art. 232

stesso d.P.R. e all'art. 3 Cost. nella parte in cui detto art. 63 non

prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a

prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia

della salma nonché ad opporsi a tali indagini, diversamente da quanto

riconosciuto dal detto art. 232 per il settore agricolo, nonché la

notificazione del ricorso e dell'ordinanza all'INAIL.

3.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per l'INAIL, giusta

procura speciale 1 giugno 1981 per not. Maria Festa, gli avv.ti

Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Enrico Ruffini chiedendo con

deduzioni depositate il 2 giugno 1981 dichiararsi manifestamente

infondata la proposta questione, II) per la Pastorino l'avv. Franco

Agostini giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 23

ottobre 1981 con le quali ha chiesto giudicarsi fondata la proposta

questione. È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto depositato il 29

maggio 1981 dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la

proposta questione.

3.2. - Su istanza della difesa della Pastorino, la trattazione

dell'incidente, destinato alla adunanza del 15 giugno 1983 in camera di

consiglio, è stata assegnata alla udienza pubblica del 14 ottobre

1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione e han

parlato per l'INAIL l'avv. Ruffini e per il Presidente del Consiglio

dei ministri l'avv. dello Stato Ferri. Considerato in diritto :

4. - Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della

Pastorino perché effettuata fuori termine.

5.1. - Nel dispositivo della ordinanza di rimessione ha il giudice

a quo nei seguenti termini rescritto: "Ordina la sospensione del

provvedimento di questo Pretore in data 21 dicembre 1980 n. 25/80 Reg.

Infortuni col quale erano disposte la riesumazione e l'autopsia della

salma di Casalino Giuseppe. Ordina la sospensione del presente

giudizio. Ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio alla

Corte costituzionale" ecc..

5.2. - Con sent. 22 luglio 1976, n. 186 la Corte ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale di

disposizione avente forza di legge sollevata dal pretore dopo aver

emanato il provvedimento d'urgenza perché "il giudice dell'urgenza,

una volta che abbia provveduto, non ha alcunché da decidere; viene

meno in sostanza la pendenza di un giudizio con un suo proprio

contenuto, per essersi il giudizio stesso già esaurito nei suoi

aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul

quale il giudice è stato, appunto, chiamato, per la sua competenza

specifica, a decidere e sul quale ha senz'altro deciso".

Precedente che va mantenuto fermo nella presente specie, in cui la

interessata si è limitata a chiedere il provvedimento d'urgenza e a

sollevare la questione di costituzionalità (supra 2.1.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 63 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 232

stesso d.P.R. e all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Voltri con

ordinanza 2 gennaio 1981 (n. 101 RO. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA ANTONIO

BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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