È inammissibile la questione di legittimità costituzionale allorché il giudice a quo - adito ex art. 700 cod.proc.civ. - abbia provveduto, nella stessa ordinanza di rimessione, ad emanare il provvedimento d'urgenza richiesto dal ricorrente, essendo, in tal caso, venuta meno, in sostanza, la pendenza del giudizio di provenienza, per essersi il giudizio stesso già esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice è stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica, a decidere e sul quale ha senz'altro deciso. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 63 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, diversamente da quanto disposto per il settore agricolo dall'art. 232 dello stesso d.P.R., non prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia della salma nonché ad opporsi a tali indagini). - S. n. 186/1976.
Art. 63 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 232 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.