Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e

4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1966 dal pretore di Varese nel

procedimento penale a carico di Cassani Mario Giuseppe, iscritta al n.

101 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966;

2) ordinanza emessa il 22 novembre 1966 dal Tribunale di Aosta

sull'istanza di Cordone Maria, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del

25 febbraio 1967;

3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1967 dal pretore di Avezzano

sull'istanza di Ciangoli Antonio, iscritta al n. 27 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 77 del 25 marzo 1967;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto penale del 31 agosto 1965 il pretore di Varese ha

condannato Mario Giuseppe Cassani alla pena di lire quattromila di

ammenda per contravvenzione all'art. 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.

393. Avverso detto decreto ha proposto opposizione il Cassani,

deducendo come motivo l'incostituzionalità della norma, in

applicazione della quale gli era stato intimato anche il pagamento

della somma di lire duemila, quale contributo dovuto alla Cassa

nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e del

procuratori, e precisando di non essersi avvalso dell'opera di alcun

legale. Il pretore, con ordinanza del 15 febbraio 1966, in accoglimento

dell'eccezione dell'opponente, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n.

798, recante modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio

1963, n. 289 (nonché degli artt. 17, n. 3, e 2 della citata legge

1952, n. 6, e degli artt. 2 e 4 della citata legge 1963, n. 289), in

riferimento agli artt. 3, 23, 38 e 53 della Costituzione. Le norme

indicate, secondo il pretore, determinerebbero "nel livellamento

contributivo, una disparità di trattamento del cittadini per effetto

degli obblighi contributivi per il mantenimento" della Cassa,

considerata "la finalità circoscritta di detta Cassa, la quale non

può assurgere ad organo inteso al diretto soddisfacimento di un

servizio generale dello Stato". Le anzidette norme, inoltre, sempre

secondo il pretore, sarebbero in potenziale contrasto con l'art. 23

della Costituzione in quanto mancherebbe nella legge l'indicazione dei

criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore e

l'imposizione non avrebbe riguardo ad una effettiva pertinenza di

servizi od interessi, capace di giustificarla. Un ulteriore motivo di

illegittimità si riscontrerebbe in relazione all'art. 38 della

Costituzione, "in quanto l'attività previdenziale si ritenga onere del

lavoratori che ne beneficiano e del datori di lavoro del medesimi",

nella mancata esclusione del cittadini privi di codesta legittimazione

contributiva. Ed infine il più evidente motivo di illegittimità

costituzionale sussisterebbe in riferimento all'art. 53 della

Costituzione, "il quale - affermando l'obbligo di tutti i cittadini di

concorrere alle spese pubbliche - ribadisce il criterio di una

corrispondenza effettiva tra i contributi ed il carattere pubblico

delle spese che essi sono destinati a sopperire, laddove il carattere

pubblico sottintende precisamente un interesse collettivo non

circoscritto ad un determinato ente ed a una determinata categoria di

persone, quale che ne sia la funzione sociale".

2. - Con ordinanza del 25 gennaio 1967, il pretore di Avezzano, al

quale era stato chiesto da Antonio Ciangoli lo svincolo di una

indennità di espropriazione, ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale del succitato art. 3 della legge 1965, n.

798, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 42 e 53 della Costituzione.

Il pretore, dichiarata la propria legittimazione a sollevare la

questione, ha ritenuto manifesta "la ingiustizia della imposizione di

un contributo a favore della Cassa di previdenza ed assistenza degli

avvocati e del procuratori ed a carico del proprietario espropriato".

Il contributo dovuto - secondo il pretore - non potrebbe essere

considerato quale imposta, perché, a tacer d'altro, "i relativi

proventi non sono destinati alle spese generali dello Stato, sebbene a

fini di assistenza e di previdenza per gli avvocati e procuratori" e si

prescinde "dalla capacità contributiva dell'obbligato". D'altra parte

non si tratterebbe di un contributo in senso proprio "non

corrispondendo a servizi pubblici che aggiungono all'utilità generale

di tutti un vantaggio particolare per determinate persone". Detto

contributo rientrerebbe nella categoria delle tasse (per altro non

sarebbe una tassa giudiziaria) "essendo una prestazione in danaro

dovuta ad un ente pubblico per il godimento di una parte di un pubblico

servizio per natura divisibile". Il pretore, infine, ha osservato che

la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

ma non anche dovere costituzionalmente sancito e che quindi

l'imposizione del contributo non potrebbe essere giustificata della

mera possibilità di avvalersi dell'opera di professionisti legali.

Conseguentemente, la norma denunciata violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, in quanto il tributo sarebbe imposto indipendentemente

dal vantaggio che il singolo cittadino avrebbe tratto dall'opera

professionale degli avvocati e procuratori, e per ciò discriminerebbe

tra cittadini abbienti e non abbienti. Per i motivi ora ricordati,

sarebbero del pari violati gli artt. 24, comma secondo, e 53, comma

primo, della Costituzione. La norma denunciata sarebbe, infine, in

contrasto con l'art. 23 della Costituzione, in quanto l'imposizione di

cui si tratta denuncerebbe un'evidente sproporzione tra le finalità in

concreto perseguite ed i mezzi impiegati e sarebbe per ciò arbitraria;

e con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, in quanto

l'indennità di espropriazione dovuta in applicazione di tale norma non

può essere soggetta ad ulteriori sacrifici di natura economica.

3. - Con una terza ordinanza - del 22 novembre 1966 del Tribunale

di Aosta - è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 lett. b (recte: lett. a) della citata legge

1965 n. 798. Secondo il Tribunale di Aosta che ha provveduto in sede di

incidente di esecuzione a seguito del rifiuto di Maria Cordone di

pagare il contributo previsto dalla norma denunciata per il rilascio di

un certificato del casellario giudiziale, e che, sul punto, ha accolto

l'istanza della Cordone, l'art. 4, lett. a, che pone a carico del

cittadini che richiedono un certificato penale un contributo in favore

della Cassa di previdenza ed assistenza forense, sarebbe in contrasto

con l'art. 53 della Costituzione, "il quale, prevedendo l'obbligo per

tutti di concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro

capacità contributiva, per converso esclude che lo Stato possa creare

ed imporre un tributo a favore di una Cassa avente proprie finalità ed

amministrazione autonoma". Aderendo all'interpretazione prospettata

dall'istante Cordone, il Tribunale di Aosta ha ritenuto che dalla norma

impugnata non si poteva dedurre che "l'imposizione fosse limitata

all'ipotesi di richiesta di certificati eseguita a mezzo di avvocati e

procuratori" o che "il tributo fosse dovuto allo Stato ai fini di

assicurare la copertura di spese erogate dallo Stato stesso per

provvedere a determinate provvidenze a favore della classe forense". Ed

ha concluso che in quelle ipotesi l'incostituzionalità della norma

potrebbe apparire evidente, ma che ben più evidente ricorresse nella

specie "in quanto (si) crea un tributo da imporsi indiscriminatamente

alla collettività, non in favore dello Stato e per una spesa pubblica,

ma perché venga introitato da una Cassa a carattere privato, che

amministra ed eroga i fondi relativi con criteri e modalità proprie ed

autonome".

4. - Le tre ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono

state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

rispettivamente del dì 25 giugno 1966 (n. 156), 25 marzo 1967 (n. 77)

e 25 febbraio 1967 (n. 51) e iscritte rispettivamente al n. 101 del

Registro ordinanze 1966 ed ai nn. 27 e 13 del Registro ordinanze 1967.

Nei tre provvedimenti non si è costituita nessuna delle parti

private. È intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con gli atti d'intervento e deduzioni, depositati rispettivamente

il 6 luglio 1966, il 25 marzo 1967 ed il 17 marzo 1967 e con la memoria

(unica) depositata il 15 febbraio 1968 l'Avvocatura generale ha chiesto

che fossero dichiarate infondate le dedotte questioni di illegittimità

costituzionale: per quella messa avanti dal Tribunale di Aosta, ne ha

prospettato, preliminarmente, l'inammissibilità. Per l'Avvocatura, a

proposito di quest'ultima questione, potrebbero non ricorrere gli

estremi della rilevanza ai fini del decidere, trattandosi di questione

sorta nel corso di un incidente d'esecuzione.

Nel merito, considerando complessivamente le norme denunciate, non

ricorrerebbero le pretese violazioni degli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53

della Costituzione, per vari motivi e precisamente perché: l'obbligo

di versamento del contributi de quibus non determina arbitrarie

differenziazioni tra cittadini, bensì è collegato alla prestazione

del servizio giudiziario; l'art. 23 della Costituzione è diretto alla

tutela della libertà e proprietà individuale, col divieto che siano

rimesse alla pubblica amministrazione l'imposizione e la determinazione

di prestazioni personali o patrimoniali, e nei casi esaminati la

determinazione del contributo è effettuata direttamente dalla legge;

l'imposizione dei contributi non interferisce con il principio del

diritto di difesa; l'art. 38 della Costituzione concerne materia del

tutto diversa e non attinente alla legittimazione contributiva; non è

consentito vedere, nell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, un

divieto di subordinare lo svincolo dell'indennità di espropriazione al

versamento del contributo di cui all'art. 3 lett. i della legge 1965 n.

798; ed infine, l'art. 53 della Costituzione, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, non è applicabile ai tributi

giudiziari.

A fondamento del dedotti rilievi, l'Avvocatura generale ha

proceduto all'analisi della natura del contributi dovuti in base agli

artt. 3 e 4 della citata legge.

Negli atti di intervento ha affermato che detti contributi vanno

distinti da quelli previsti dall'art. 2 della ripetuta legge, che

gravano direttamente sull'esercente la professione forense. I

contributi in parola, dovuti impersonalmente od oggettivamente e posti

a carico del soggetto tenuto alla registrazione del provvedimento o di

chi richieda la prima copia di un provvedimento o di un atto ovvero il

rilascio di certificazioni o atti notori, avrebbero carattere

genericamente di tributi (e specificamente di tasse) collegati al

servizio giudiziario. In quanto tali, per le norme che li prevedono non

sarebbe fondata la questione di legittimità costituzionale.

Nella memoria l'Avvocatura generale, approfondendo ulteriormente il

problema della natura di codesti contributi, ha ritenuto di dover

mettere in evidenza l'esistenza, nella specie, di una spesa pubblica

assunta in quanto tale dallo Stato e la correlativa previsione delle

imposizioni proprio in funzione di quella spesa. E pertanto tali

contributi avrebbero natura di imposta, e, in particolare, di imposta

lato senso giudiziaria. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del pretore di Varese, del pretore di Avezzano e

del Tribunale di Aosta denunciano l'illegittimità costituzionale degli

artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, in riferimento a

varie-ed in parte differenti-disposizioni della Costituzione. Le tre

cause, avendo ad oggetto questioni parzialmente identiche e comunque

connesse, possono essere riunite e decise con un'unica sentenza.

2. - Nel procedimento promosso dal Tribunale di Aosta, l'Avvocatura

generale dello Stato ha prospettato l'eventuale inammissibilità della

dedotta questione, rimettendone ogni valutazione all'esame della Corte.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe dubitarsi

della prospettabilità della questione in sede d'incidente d'esecuzione

e circa la necessaria rilevanza, anche alla luce della sentenza n. 82

del 1966 di questa Corte.

Senonché codesti rilievi e dubbi non sembrano fondati.

Come risulta dalla esposizione dei fatti che precede, a seguito del

rigetto dell'istanza di rilascio di un certificato del casellario

giudiziale, avanzata col rifiuto da parte della richiedente di versare

il contributo di cui all'art. 4, lett. b (recto, come si è detto,

lett. a) della citata legge 1965, n. 798, è stato sollevato incidente

di esecuzione a sensi degli artt. 610, ultimo comma, e 628 del Codice

di procedura penale, proponendosi ricorso al Tribunale di Aosta avverso

il provvedimento (di rigetto della istanza) adottato dal Procuratore

della Repubblica di quella città. Appare, per ciò, chiaro che la

questione di legittimità è stata proposta nel corso di un giudizio

davanti ad una autorità giurisdizionale.

Non può, d'altra parte, dubitarsi circa la rilevanza. Pur mancando

nell'ordinanza ogni motivazione al riguardo, è evidente che il

Tribunale non avrebbe potuto decidere nel merito senza l'espresso o

implicito riconoscimento della legittimità costituzionale delle norme

denunciate.

Né, infine, avrebbe potuto essere di ostacolo alla proposizione

della questione, come sembrerebbe invece prospettare l'Avvocatura

generale dello Stato, la sentenza di questa Corte n. 82 del 1966,

perché con detta decisione si è fatta espressa salvezza (e quindi la

Corte si è astenuta dal pronunciarsi) a proposito dei provvedimenti

dei cancellieri relativi agli atti di cui al ripetuto art. 4.

3. - Considerato nel loro insieme le questioni come sopra

sollevate, va osservato che, pur riferendosi le asserite illegittimità

costituzionali specificamente alle disposizioni di cui all'art. 4,

lett. a, e all'art. 3 lett. b ed i della citata legge 1965 n. 798,

nelle tre ipotesi normative ricorre un dato o profilo comune,

rappresentato dal fatto che a concorrere, con la corresponsione di

contributi predeterminati, alle entrate della Cassa nazionale di

previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

legali, sono tenuti soggetti diversi dagli esercenti la professione di

avvocato e procuratore o professionisti legali indipendentemente da

tale qualità. Si è, in tal modo, in presenza di imposizioni,

destinate ad operare nei confronti di tutti ed aventi ad oggetto

prestazioni patrimoniali.

Secondo i pretori di Varese e di Avezzano, che denunziano

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1965 in

relazione all'art. 23 della Costituzione, pur dandosi atto che, nelle

specie considerate, le relative imposizioni patrimoniali discendono

direttamente dalla legge, dovrebbe aver rilievo la mancanza di una

"effettiva pertinenza di servizi o di interessi", capace di

giustificarle ovvero l'arbitrarietà di esse discendente dalla evidente

"sproporzione tra le finalità in concreto perseguite ed i mezzi

impiegati".

L'osservazione non ha però pregio. Della effettività, pertinenza

e proporzione si potrebbe dubitare se si dovesse mettere a raffronto il

singolo fatto del servizio giudiziario e la singola e rispettiva

prestazione patrimoniale. Non è consentito farlo, invece, qualora si

proceda, come sembra necessario, ad una valutazione dei modi di essere

di detto servizio, nel loro complesso, e della indiscutibile

correlazione delle prestazioni imposte e del servizio di assistenza

legale con l'esercizio della funzione giudiziaria. Anzi, così

facendosi, si constata che la imposizione, per legge, difetta di ogni

arbitrarietà ed appare affatto ragionevole.

4. - Non sembra, altresì, possibile vedere, a proposito delle

disposizioni denunciate, la violazione del principio di eguaglianza di

cui all'art. 3 della Costituzione. Per effetto degli obblighi

contributivi per il mantenimento della Cassa, non si determina, nel

livellamento contributivo, una disparità di trattamento (come invece

sostiene il pretore di Varese), perché, se nell'ipotesi di cui

all'art. 2 della legge 1965 può giocare la possibilità di far ricorso

all'opera del professionista legale - ed in quelle di cui al successivo

art. 3 codesta possibilità non ricorre o comunque non rileva - , non

sussiste l'asserita disparità di trattamento, stante che l'imposizione

della prestazione in favore della Cassa opera egualmente nei confronti

di quanti (si avvalgano o meno, e si possano o meno avvalere dell'opera

del legale) si giovano, divisibilmente, del servizio giudiziario e non

possono essere indifferenti di fronte all'esigenza della previdenza

degli esercenti la professione forense, i quali, oltre a essere

collaboratori essenziali degli organi della giurisdizione, sono anche

tenuti a svolgere gratuitamente talune delle loro attività

nell'interesse della comunità. E del pari, non è ravvisabile, in

relazione sempre al denunciato art. 3 della legge 1965, una arbitraria

discriminazione (come invece vorrebbe il pretore di Avezzano) tra

coloro che siano in grado di pagare il contributo in favore della Cassa

e coloro che non ne abbiano la capacità economica, perché una

discriminazione del genere, che per altro non ricorre, non sarebbe

nella legge, ma tutt'al più rileverebbe, come eventualità successiva

e accidentale in fatto ed in quanto tale insuscettibile d'essere

assunta a presupposto o contenuto della previsione normativa.

5. - Rilievi di maggiore impegno, sulla legittimità degli artt. 3

e 4 della legge 1965, sono mossi in relazione agli artt. 38 e 53 della

Costituzione. La peculiarità del fenomeno e della disciplina

legislativa di esso, comporta che di codesti rilievi si debba dire

contestualmente. Si è, infatti, in presenza di norme che da un lato

prevedono l'imposizione e la riscossione di contributi per il

compimento o in dipendenza del compimento di atti o attività nei

confronti o da parte di organi o uffici facenti parte

dell'organizzazione giudiziaria, e che dall'altro prevedono la

destinazione del contributi, così imposti e riscossi, alla

realizzazione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e

del procuratori legali. La funzionalizzazione delle entrate, in tal

modo attuata, non urta contro le norme ed i principi costituzionali

indicati nelle ordinanze del giudici di merito. Ad avviso della Corte,

non può vedersi la prospettata violazione dell'art. 53 della

Costituzione, perché essenzialmente le prestazioni patrimoniali

imposte con gli artt. 3 e 4 denunciati, sono da considerare tributi

lato sensu giudiziari ed in quanto tali, estranei all'ambito di

applicazione dell'art. 53 della Costituzione. Come, infatti, la Corte

ha avuto modo di precisare (sentenza n. 30 del 1964) l'art. 53 della

Costituzione non si riferisce ai tributi giudiziari, e ciò perché col

richiamo "alla capacità contributiva e alla progressività

rispettivamente come indice di imponibilità e come criterio di

imposizione", tale disposizione "ha avuto riguardo soltanto a

prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare

divisibilmente". A proposito della progressività, inoltre, nella

stessa decisione si è precisato che codesto principio ha ragione di

essere solo in rapporto al sistema fiscale nel suo complesso e non già

in relazione ai singoli tributi, con la conseguenza che sono certamente

consentite imposizioni ispirate a principi diversi. Ulteriore

conseguenza di ciò è stata ravvisata nella possibilità che "la spesa

per i servizi generali sia coperta da imposte dirette o da entrate che

siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio

organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività".

Da ciò consegue che non è pertinente la indagine diretta a

determinare, in modo più approfondito, la natura del contributi di cui

si tratta. Basta, al riguardo, ribadire che detti contributi sono

imposti e riscossi non soltanto in occasione della prestazione del

servizio giudiziario ma anche e soprattutto al fine di conseguire atti

o attività propri di quel servizio.

E siffatto collegamento non puramente estrinseco o occasionale, dà

adeguato fondamento e giustificazione alla qualificazione del

contributi come tributi giudiziari in senso lato.

6. - Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere

legittime le norme relative alla imposizione e alla riscossione del

contributi in oggetto. L'imposizione non è né arbitraria né

ingiusta, e si fonda sulla necessità discrezionalmente ma

ragionevolmente avvertita dal legislatore di far gravare oneri di

carattere patrimoniale sopra oggetti che godono divisibilmente del

servizio giudiziario. Alla imposizione è strettamente connessa la

destinazione delle somme che di conseguenza vengono riscosse.

Rimanendo entro l'ambito segnato dall'art. 53 della Costituzione,

non sembra alla Corte contestabile il carattere pubblico della spesa.

La semplice constatazione che i contributi, attraverso il particolare

sistema di riscossione e versamento previsto dalla legge 8 gennaio

1952, n. 6, e successive modificazioni, affluiscono alle casse

dell'ente di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e

procuratori, non autorizza a ritenere che la destinazione (e quindi la

spesa) non risponda alla tutela di un interesse pubblico.

Ma codesto carattere della spesa risulta ancor meglio, solo che ci

si rivolga all'esame dell'asserita illegittimità delle norme

denunciate in relazione all'art. 38 della Costituzione.

A quest'ultimo riguardo, va precisato che non si ha violazione

dell'art. 38 qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per

l'assolvimento del compiti previsti dal quarto comma, siano poste a

carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una

comunanza, specifica o generica, di interessi o di un collegamento,

diretto o indiretto, tra la causa dell'imposizione e le finalità da

conseguire. Non rileva, sopra codesto piano, che il perseguimento di

dette finalità anziché avvenire mediante erogazioni poste

direttamente a carico dello Stato o con gli ordinari strumenti, si

attui con mezzi diversi ed in particolare con l'imposizione, da parte

di leggi dello Stato, di "prestazioni patrimoniali nella forma del

contributi" (sentenza n. 70 del 1960). In tutti questi casi, se la

finalità da perseguire risponde alla tutela di un interesse pubblico,

codesto interesse non viene meno né viene snaturato solo che alla sua

realizzazione si tenda in uno o in altro dei modi consentiti

dall'ordinamento giuridico.

Orbene, nella specie, è vero che la riscossione dei contributi

previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 1965 avviene a mezzo di organi o

uffici giudiziari o amministrativi dello Stato, ma a favore della Cassa

e che le somme in tal modo riscosse vengono a far parte delle entrate

della Cassa stessa. Ma da tale circostanza non può farsi derivare

alcun contrasto tra le norme denunciate e l'art. 38 della Costituzione.

Al riguardo, giova anzitutto considerare che il precetto costituzionale

non impone che alla previdenza e assistenza debba provvedere

direttamente lo Stato attraverso i suoi organi. A codesti compiti

possono legittimamente attendere "organi ed istituti predisposti o

integrati dallo Stato". Il sistema previdenziale e assistenziale può

articolarsi in vario modo. Ed uno dei modi consentiti è rappresentato

da quello previsto per gli avvocati ed i procuratori legali, il quale

poggia sulla Cassa nazionale cui sono iscritti di ufficio gli avvocati

ed i procuratori che esercitano la libera professione con carattere di

continuità. Giova, altresì, chiarire che agli oneri previdenziali e

assistenziali non si deve necessariamente far fronte con contributi che

facciano carico ai soggetti, che siano parti nel rapporto di lavoro

subordinato ovvero ai lavoratori autonomi, ma si può far fronte, e si

tende sempre più a far fronte anche attraverso varie forme di

intervento del pubblici poteri, anche con il concorso finanziario dello

Stato. E quest'ultima forma può atteggiarsi o in maniera tipica, con

un diretto esborso di somme da parte dello Stato o in maniera atipica

(come appunto avviene nella specie).

Nel sistema previsto per i professionisti legali, i fini

istituzionali della Cassa nazionale sono conformi al dettato

costituzionale, perché inservienti alla tutela previdenziale di una

categoria dei lavoratori, e quindi di un interesse pubblico. E lo sono

anche gli strumenti predisposti per consentire alla Cassa la

realizzazione di quei fini.

Sono entrate della Cassa, oltre i beni non facenti parte del

patrimonio ed i redditi del patrimonio, i contributi direttamente e

definitivamente a carico degli iscritti (art. 1 nn. 5 e 6 legge 1965)

ed i contributi che la legge dello Stato - realizzando il sistema di

intervento per via indiretta di cui si è detto - pone a carico dei

soggetti della comunità statale che, con o senza l'ausilio di un

professionista legale, si giovano del servizio giudiziario e

dell'organizzazione giudiziaria (art. 1 nn. 3 e 4 cit. legge). E vi

concorre, infine, lo Stato, direttamente attraverso l'attribuzione per

legge alla Cassa del residui del depositi del valori bollati e delle

somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle

leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65. In tal

modo, il sistema previdenziale ed assistenziale in oggetto, per quanto

attiene al reperimento del fondi operato con le norme denunciate,

appare perfettamente conforme al disposto dell'art. 38 della

Costituzione.

7. - Secondo il pretore di Avezzano, l'obbligo di pagare il

contributo a favore della Cassa potrebbe essere giustificato solo nei

procedimenti in cui, per volontà espressa della legge, fosse

obbligatoria l'assistenza del professionisti legali, e non nella specie

sottoposta al suo esame, riguardante l'art. 3 della legge 1965, dato

che "non risulta obbligatoria l'assistenza di professionisti legali".

Per spiegare quell'obbligo, si dovrebbe ammettere un'implicita

obbligatorietà, nella specie, dell'assistenza a mezzo di legale: e

ciò comporterebbe una compressione o menomazione del diritto di difesa

(con la violazione dell'art. 24 Cost.).

La questione così prospettata non ha fondamento. In altra

occasione, la Corte, proprio in relazione all'art. 24 della

Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (che ha aggiunto quattro commi

all'art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6) limitatamente agli atti

previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954 (sentenza

n. 82 del 1966), precisando però che la dichiarazione di

incostituzionalità derivava dalla preclusione che quelle disposizioni

facevano discendere per la difesa in giudizio e andava circoscritta

entro i limiti segnati dagli atti di parte non ricevibili dai

competenti uffici. Il diritto, costituzionalmente garantito alla

difesa, non è né può essere compromesso e ostacolato, invece, nel

caso in esame, perché l'obbligo di corresponsione del contributo e

più specificamente la mancata corresponsione non si ripercuote in

alcun modo sul libero esercizio di quel diritto. In particolare, nella

specie sottoposta all'esame del pretore di Avezzano, il cittadino che

ha subito l'espropriazione per pubblica utilità può liberamente

chiedere ed ottenere il provvedimento di autorizzazione al pagamento

della indennità spettantegli. La corresponsione del contributo

condiziona solo il rilascio della prima copia di tale provvedimento da

parte della cancelleria. Quindi nel relativo procedimento il pieno e

libero esercizio del diritto alla difesa non viene toccato.

8. - Ed infine, ad avviso della Corte, non sussiste

l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 3 della legge 1965

(sollevata anche questa, dal pretore di Avezzano) in relazione all'art.

42, comma terzo, della Costituzione. Non vi è alcuna riduzione,

diretta o indiretta, dell'indennizzo dovuto in dipendenza

dell'espropriazione; né si ha una prestazione patrimoniale che possa

porsi accanto o sullo stesso piano dell'espropriazione. È di tutta

evidenza, infatti, che nelle due ipotesi giocano interessi ed esigenze

di differente natura e che quelli posti a fondamento dell'imposizione

della prestazione patrimoniale de qua non operano né incidono sul

terreno della proprietà privata garantita (anche) dall'art. 42, comma

terzo, della Costituzione.

9. - La Corte, conclusivamente, ritiene non fondate le questioni di

legittimità costituzionale relative agli artt. 3 e 4 della legge 1965,

n. 798, sottoposte al suo esame. Di conseguenza, non è necessario

prendere in considerazione le denunce, avanzate dal pretore di Varese,

a proposito degli artt. 17, n. 3, e 22 della legge 8 gennaio 1952, n.

6, e 2 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modificati dai detti

artt. 3 e 4 della legge 1965) concernenti e disciplinanti la stessa

materia con identici criteri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze

indicate in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4

della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense),

in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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