Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1987 al 16 dicembre 2009. 246 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Tra i casi d'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, cui si riferiscono l'art. 7 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, non e' compreso l'evento dannoso derivante da infezione malarica.
tolto: Tuttavia nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, gli Istituti assicuratori presso i quali, a norma delle vigenti leggi sugli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, gli operai deceduti erano assicurati, corrisponderanno ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai fratelli e sorelle, che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 10 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, una sovvenzione nella misura prevista, per gli infortuni seguiti da morte, dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432.
tolto: Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 e sia mancata, sul posto, l'assistenza sanitaria prevista dallo stesso articolo, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, di cui al comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'Istituto assicuratore ai sensi del precedente comma, nei casi in cui la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-22;851~art16 · fonte del testo
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