Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Oronzo Reale

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica

utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150;

18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di

spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia

residenziale, agevolata e convenzionata) promosso con la ordinanza

emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra la Coop. Edilizia "Parco

degli Aranci" s.r.l. ed altri ed il Comune di Crotone, iscritta al n.

279 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 198 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 19 aprile 1977 (n. 279 del reg. ord. 1977)

la Corte di Appello di Catanzaro sollevava questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nel corso di un procedimento di opposizione alla stima effettuata

dall'U.T.E. in una procedura espropriativa di immobili, il collegio

rileva che l'opposizione stessa era stata proposta al di là del

termine di giorni 30, previsto dal surricordato art. 19, decorrente

dalla prescritta pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali della

Provincia. Premesso che il termine previsto in detta norma è

perentorio, si evidenzia che la decorrenza del termine stesso

dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'U.T.E.

nel F.A.L. menomerebbe "in grado elevato" il diritto di difesa, atteso

che mentre porrebbe la pubblica amministrazione in una posizione "di

supremazia o almeno di privilegio" per il fatto che essa ha diretta ed

immediata conoscenza degli atti, obbligherebbe il cittadino ad una

diligenza che supera quella normale, atteso che questi non potrebbe

"prevedere" il momento in cui avverrà l'inserzione di cui al citato

art. 19.

Si rileva altresì che appare "strano" che la stessa legge (art.

10) prescriva la notifica agli espropriandi dell'avvenuto deposito

degli atti previsto nello stesso articolo e non preveda lo stesso

sistema per la decorrenza del termine di opposizione. Si propone

pertanto questione di costituzionalità relativamente all'art. 19 della

legge n. 865 del 1971 nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto

deposito della relazione di stima da parte dell'U.T.E. venga data

notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al

pagamento ai fini della decorrenza del termine per la proposizione

dell'opposizione alla stima.

In punto di rilevanza l'ordinanza è adeguatamente motivata.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la

proposta questione sia dichiarata infondata.

Rileva all'uopo l'Avvocatura che la censura relativa alla lamentata

disparità di trattamento sarebbe del tutto "fuori questione" in quanto

il sistema predisposto dal legislatore svuoterebbe di ogni consistenza

la doglianza.

A norma degli artt. 10, 11, 12 e 15 della stessa legge infatti si

hanno ben tre notificazioni nelle forme degli atti processuali civili

agli espropriandi, relativamente all'ammontare della indennità

provvisoria e, eventualmente, a quella definitiva determinata

dall'U.T.E.. Da ciò conseguirebbe che gli interessati sarebbero a

perfetta conoscenza del procedimento di espropriazione, e sia

dell'indennità provvisoria che di quella definitiva, la cui

notificazione precede la imminente inserzione nel F.A.L.; non sarebbe

quindi necessaria una particolare vigilanza da parte degli espropriandi

che sarebbero adeguatamente tutelati.

Non vi sarebbe perciò violazione degli artt. 24 e 113 della

Costituzione. Considerato in diritto :

1. - La Corte d'Appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in

epigrafe chiama la Corte a decidere se non sia costituzionalmente

illegittimo l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "nella parte

in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della relazione di stima

da parte dell'U.T.E. venga data notifica o comunicazione ai proprietari

ed agli altri interessati al pagamento ai fini della decorrenza del

termine per la proposizione dell'opposizione alla stima".

La norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione nonché il diritto

di difesa (e quello alla tutela giurisdizionale contro gli atti della

pubblica amministrazione) perché porrebbe l'Amministrazione "in una

situazione di supremazia o almeno di privilegio", conoscendo essa,

senza bisogno della "particolare vigilanza" necessaria al cittadino per

conoscerla, la pubblicazione dell'avviso di deposito della relazione di

stima; e perché non prescrive anche per questo atto del procedimento

di stima la notificazione prevista per altri atti che la precedono, con

conseguente violazione anche del principio di eguaglianza.

2. - La questione non è fondata.

Come osserva l'Avvocatura dello Stato, non si può isolare la

disposizione dell'art. 19 della legge n. 865, ma, per valutarne la

congruità, ai fini della possibilità di difesa dell'espropriando,

bisogna considerare l'intero corso del procedimento, quale è

determinato dagli artt. 10, 11 e 15 della legge.

Ora la procedura regolata dalle citate disposizioni prevede: a) la

notifica agli espropriandi, oltre che l'affissione nell'albo del comune

e la pubblicazione nel F.A.L. della Provincia, dell'avvenuto deposito

presso il comune di una "relazione esplicativa dell'opera o

dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali nelle

quali siano individuate le aree da espropriare, dell'elenco dei

proprietari iscritti negli atti catastali nonché della planimetria dei

piani urbanistici vigenti"; b) decorso il termine assegnato agli

interessati per la presentazione di deduzioni, la notifica (ove

l'esproprio sia disposto) dell'ammontare dell'indennità provvisoria

determinata nel decreto del Presidente della Giunta regionale che

dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità

e l'urgenza dell'opera; c) se l'indennità non è accettata, e non è

stata convenuta cessione volontaria degli immobili, la richiesta alla

Commissione competente di determinare l'indennità e successivamente -

come prevede l'art. 15 della legge n. 865 del 1971 - "l'espropriante

comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime

si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti

processuali civili; deposita la relazione della Commissione nella

segreteria del Comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito"

mediante affissione nell'albo del Comune e inserzione nel F.A.L. della

Provincia.

Pertanto, anche a voler considerare l'ipotesi (esclusa

dall'Avvocatura dello Stato e che sembrerebbe non consentita dal testo

della legge) che la notifica dell'indennità venga eseguita in tempo

posteriore alla pubblicazione della relazione, appare decisiva la

considerazione che, se e quando i proprietari espropriati intendono

proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello, essi sono

stati partecipi di un procedimento del quale hanno potuto seguire tutte

le fasi.

Se poi l'interessato all'opposizione non la propone entro trenta

giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito della relazione, come

l'impugnato art. 19 della legge n. 865 dispone, egli deve attribuirne

la responsabilità alla sua propria negligenza. Pretendere che tutti e

ciascuno gli atti di una procedura della quale si è partecipi siano

personalmente notificati significherebbe andare oltre i limiti di una

ragionevole tutela del diritto di difesa, non richiedere, come si

afferma nell'ordinanza di rimessione, "una particolare (perché al di

fuori del normale) vigilanza".

La Corte in altre occasioni (mancata notifica alla parte contumace

dell'avvenuto cambiamento di rito a seguito della riforma del processo

del lavoro con la conseguente necessità di integrazione - sentenza n.

14 del 1977; mancata previsione dell'obbligo di ordinare la

comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio prima della sua

dichiarazione di fallimento - sentenza n. 141 del 1970, o prima di

pronunziarsi sulla domanda di ammissione del debitore alla procedura di

concordato preventivo - sentenza n. 110 del 1972; decorrenza del

termine per l'opposizione da parte del debitore alla sentenza

dichiarativa di fallimento - sentenza n. 151 del 1980) è stata

sensibile nel colpire previsioni legislative che finivano col rendere

estremamente difficile, o addirittura impossibile, l'esercizio

tempestivo del diritto di difesa; ma non ha vanificato il richiamo al

principio vigilantibus iura succurrunt fino al punto da accordare

tutela al dormiens, come certamente, nella specie ora in esame,

dovrebbe essere considerata la parte di un procedimento di

espropriazione che, conosciuti per notifica tutti gli atti essenziali

del procedimento, omette di proporre opposizione davanti alla Corte

d'Appello entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto

deposito della relazione che motiva la determinazione dell'indennità.

Le suesposte considerazioni valgono ad escludere la fondatezza

della questione sollevata non solo con riferimento all'art. 24, ma

anche in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulle

espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle

leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre

1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari

nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata),

"nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della

relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale venga data

notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al

pagamento, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione

dell'opposizione alla stima", questione sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di

Catanzaro con l'ordinanza (n. 279 del reg. ord. 1977) di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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