Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/1976 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 26 novembre 1969, n. 833; dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745; dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito

in legge 4 agosto 1973, n. 495; dell'art. 1 della legge 22 dicembre

1973, n. 841; dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236,

convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351; dell'art. 1 del

decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio

1975, n. 363 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1974 dal pretore di Foggia nel

procedimento civile vertente tra Rossetti Angelo e Di Gioia Mario,

iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1974 dal pretore di Taranto nel

procedimento civile vertente tra Vinci Carmela e Guarnieri Leonardo,

iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1974 dal tribunale di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Serena Vincenzo e Londei Ferruccio,

iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

4) ordinanza emessa il 19 settembre 1974 dal pretore di Gallarate

nel procedimento civile vertente tra Pironti Cosimo e Colleoni Pietro,

iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

5) ordinanza emessa il 19 ottobre 1974 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra la società officine Cipriani e

Baccani, e Gallai Gaetano, iscritta al n. 39 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del

26 febbraio 1975;

6) ordinanza emessa il 24 marzo 1975 dal pretore di Riva del Garda

nel procedimento civile vertente tra Leone Mario e Andreis Bruno,

iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975;

7) ordinanza emessa il 28 marzo 1975 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Del Sordo Claudia ed altra e

Martorelli Rossana ed altra, iscritta al n. 180 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del

2 luglio 1975;

8) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Graziosi Umberto ed altra e Marconi

Marino, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975;

9) ordinanza emessa il 13 dicembre 1974 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Ferrari Maria e Pelati Roberto,

iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;

10) ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra la società Casa Via Buonarroti e Gera

Fabio, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;

11) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra la società Universale Costruzioni e

la società Internazional Auto, iscritta al n. 341 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 268 dell'8 ottobre 1975;

12) ordinanza emessa il 9 dicembre 1974 dal pretore di Piombino nel

procedimento civile vertente tra Riggio Francesco e Campioni Liberio,

iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

13) ordinanza emessa il 10 giugno-9 luglio 1975 dal pretore di Roma

nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale di previdenza

per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Scuto Angelo,

iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;

14) ordinanza emessa il 18 giugno 1975 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Bacciotti Andrea e Rizzi Giuseppe,

iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975;

15) ordinanza emessa il 25 ottobre 1975 dal tribunale di Rovereto

nel procedimento civile vertente tra Bossi Fedrigotti Federico e Lucca

Paolo, iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Maria, della società

Universale Costruzioni e della società Internazional Auto, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Carlo Carlevaris, per la società Universale

Costruzioni, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le quindici ordinanze all'esame della Corte si riferiscono

tutte alla disciplina vincolistica della locazione d'immobili urbani:

di esse, tredici concernono immobili ad uso di abitazione, due immobili

ad uso diverso dall'abitazione.

Nel primo gruppo si possono suddistinguere quattro questioni

rispettivamente proposte:

la prima con un'ordinanza, che denuncia la illegittimità

costituzionale dell'art. l, comma primo, della legge 26 novembre 1969,

n. 833, come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,

convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; la seconda con cinque

ordinanze, che denunciano l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426,

convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495; la terza con un'ordinanza,

che denuncia l'art. 1, comma quarto, della legge 22 dicembre 1973, n.

841, nella parte in cui si richiama al primo comma dell'art. 1 del d.l.

n. 426 del 1973; la quarta con sei ordinanze, che denunciano l'art. 1

del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, come modificato dalla legge di

conversione 12 agosto 1974, n. 351.

2. - La prima questione di legittimità costituzionale è quella

sollevata dal tribunale di Ancona, con ordinanza del 30 ottobre 1974,

in riferimento all'art. 1, comma primo, della legge n. 833 del 1969,

come modificato dall'art. 56 del d.l. n. 745 del 1970, nella parte in

cui viene negata rilevanza alle variazioni del reddito del conduttore

eventualmente sopravvenute al 1969.

Il giudice a quo ravvisa contrasto con l'art. 3 della Costituzione

e trae conferma della non manifesta infondatezza della questione

proposta dal collegamento tra il capo b) del dispositivo e l'ultimo

periodo della parte motiva della sentenza n. 132 del 1972, con la quale

la Corte dichiarò l'incostituzionalità delle norme che negano

rilevanza alle variazioni di reddito sopravvenute dopo il 1969 onde

evitare "irrazionali differenze qualora le condizioni economiche del

conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto di

proroga". Si afferma nell'ordinanza che le variazioni sopravvenute,

positive o negative che siano, non possono non essere determinanti,

giacché è fuori di dubbio che il legislatore ha inteso negare o

concedere la proroga non già ad un conduttore che nel 1969 avesse un

certo reddito, ma a quel conduttore che, nel momento in cui gli veniva

intimata la licenza, fosse in condizioni tali da non potersi procurare

altro alloggio, senza gravi sacrifici economici.

La questione viene sollevata dal tribunale sul rilievo che nella

citata sentenza la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del comma

secondo dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (che proroga i

contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge), ma non

avrebbe preso in esame, nemmeno in rapporto all'art. 24 della

Costituzione, il comma primo dello stesso articolo (che dispone la

ulteriore proroga dei contratti già prorogati con legge 12 febbraio

1969, n. 4).

In tale giudizio nessuno si è costituito.

3. - La seconda questione di legittimità costituzionale, relativa

all'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, è sollevata da cinque

ordinanze emesse, rispettivamente, il 7 gennaio 1974 dal pretore di

Taranto, il 12 marzo 1974 dal pretore di Foggia, il 19 ottobre 1974 dal

pretore di Firenze, il 28 marzo 1975 dal pretore di Napoli, ed il 9

luglio 1975 dal pretore di Roma.

In sintesi, secondo i giudici a quibus, alcuni dei quali si

richiamano esplicitamente alla sentenza di questa Corte n. 132 del

1972, la norma in questione sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione:

a) perché non riconosce al locatore il diritto di provare, nelle

forme previste dall'ordinamento processuale, che il conduttore gode di

un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli

dell'imposta complementare per l'anno 1973 ;

b) perché non attribuisce rilevanza alle variazioni di detto

reddito eventualmente sopravvenute fino al momento in cui si decide del

diritto alla proroga;

c) perché limita la prova dei redditi da lavoro dipendente

esclusivamente alle attestazioni del datore di lavoro.

Inoltre, secondo il pretore di Taranto, l'avere attribuito

efficacia probatoria assoluta alle certificazioni del datore di lavoro

relativamente ai redditi percepiti dal suo dipendente, creerebbe una

disparità di trattamento in danno di chi svolge lavoro autonomo (per

il quale, pur se sulla base del reddito risultante dall'iscrizione a

ruolo, si tiene conto di ogni cespite patrimoniale sia proprio che dei

componenti la famiglia), ed in favore di chi presta attività

subordinata (per il quale non deve considerarsi che il solo reddito

derivante dal rapporto di lavoro con esclusione di ogni altro eventuale

cespite sia proprio che della famiglia anagrafica). Invece, secondo il

pretore di Napoli, la sperequazione sussisterebbe in favore di chi

svolge lavoro autonomo e in danno del lavoratore dipendente, perché il

primo viene iscritto a ruolo sulla base della sua dichiarazione

generalmente infedele, mentre il secondo è vincolato dall'attestazione

rilasciata dal datore di lavoro.

4. - La terza questione concernente la legittimità costituzionale,

per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1, comma

quarto, della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è sollevata dal pretore

di Roma con ordinanza del 12 febbraio 1975, nella parte in cui, facendo

richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 del d.l. n.

426 del 1973, non riconosce al locatore il diritto di provare che il

nuovo conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante

dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno

1973.

5. - La quarta questione di legittimità costituzionale relativa

all'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, come modificato dalla legge

di conversione n. 351 del 1974, è sollevata con sei ordinanze, emesse,

rispettivamente, dal pretore di Gallarate, in data 19 settembre 1974,

dal pretore di Piombino, in data 9 dicembre 1974, dal pretore di

Modena, in data 13 dicembre 1974, dal pretore di Riva del Garda, in

data 24 marzo 1975, dal pretore di Ancona, in data 24 aprile 1975 e dal

pretore di Firenze in data 18 giugno 1975.

Secondo i giudici a quibus, alcuni dei quali si richiamano

anch'essi esplicitamente alla sentenza di questa Corte n. 132 del 1972,

la norma denunciata contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 41 e 42 della

Costituzione, nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto

di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello

emergente dalla iscrizione a ruolo per il 1972, nonché nella parte in

cui nega rilevanza alle variazioni di reddito del conduttore

sopravvenute rispetto al 1972 Per il pretore di Gallarate la stessa

norma contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione nella parte in

cui, facendo riferimento alla condizione patrimoniale del solo

conduttore, esclude che possa venire in considerazione anche quella del

locatore che può essere identica o addirittura inferiore a quella del

conduttore. L'escludere, così, che il proprietario possa godere

dell'immobile del quale abbia necessità si risolve in una chiara

discriminazione in suo danno.

Nei giudizi relativi alle dodici ordinanze da ultimo indicate è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza delle questioni proposte.

Sostiene l'Avvocatura che l'art. 1 del d.l. n. 426 del 1973 è

sostanzialmente conforme alle statuizioni enunciate da questa Corte

nella sentenza n. 132 del 1972. E, invero, nel primo comma sono

alternativamente indicate le modalità di accertamento del reddito del

conduttore: iscrizione a ruolo per l'anno 1973 di un reddito

complessivo netto non superiore a quattro milioni, oppure l'aver

percepito nel 1972 un reddito di pari misura determinabile ai sensi

degli artt. 133, 135, 136, 138 del testo unico delle leggi sulle

imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. Col

riferimento al dato obiettivo del reddito imponibile del 1973 il

legislatore ha voluto, in linea di massima, evitare difficoltà di

accertamento e rendere così facile e spedita la risoluzione delle

controversie; ha rimesso, tuttavia, tale accertamento all'apprezzamento

del giudice quando la parte voglia dimostrare l'esistenza di un reddito

superiore.

Le disposizioni del secondo e terzo comma sono applicabili soltanto

al caso in cui il conduttore fruisca esclusivamente di un reddito di

lavoro dipendente o di pensione; se lo stesso goda, invece, anche di

altri redditi la controparte può avvalersi di tutti i mezzi di prova

per fornire la dimostrazione del reddito complessivo, fermo restando

l'importo del reddito di lavoro o di pensione sulla base delle relative

attestazioni.

In ordine, poi, alla censura secondo la quale l'avere ancorato la

proroga al reddito prodotto nel 1972, escluderebbe la rilevanza delle

variazioni di reddito sopravvenute sino alla decisione della causa,

l'Avvocatura rileva che l'agganciamento operato dalla norma si

giustifica sia in relazione al carattere temporaneo della proroga, sia

in relazione al carattere straordinario del decreto legge impugnato,

adottato dal legislatore - unitamente al decreto legge 24 luglio 1973,

n. 427 - per contrastare col blocco delle pigioni e dei prezzi

l'eccezionale situazione dell'inflazione monetaria.

Nega, poi, l'Avvocatura, rispondendo ai rilievi formulati nelle

ordinanze dei pretori di Taranto e di Napoli che sussista disparità di

trattamento tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo sotto il

profilo della dimostrazione dei rispettivi redditi, potendo ora il

locatore provare pienamente il reddito complessivo dei soggetti in

questione.

Analoghe considerazioni svolge l'Avvocatura in tutti gli atti di

intervento relativi alla identica questione sollevata nei riguardi del

decreto legge n. 236 del 1974, ribadendo che anche questa successiva

normativa di proroga delle locazioni, che non disconosce al locatore la

possibilità di dimostrare che il conduttore abbia goduto nel 1972 di

un reddito effettivo superiore a quello emergente dall'iscrizione a

ruolo, ragionevolmente nega che possa tenersi conto delle variazioni di

reddito successivamente intervenute.

In ordine alla particolare censura formulata dal pretore di

Gallarate, l'Avvocatura precisa che tale questione è già stata

risolta, in termini, dalla Corte con la sentenza n. 132 del 1972, la

quale ha statuito che restano sempre applicabili le disposizioni che

consentono al locatore il diritto di far cessare la proroga, quando ha

necessità assoluta di riottenere l'appartamento per abitarlo. Ed in

relazione al fatto che tale richiesta era stata avanzata dal locatore

nel giudizio di merito dinanzi al giudice a quo, l'Avvocatura chiede

preliminarmente che la Corte voglia dichiarare l'inammissibilità, per

difetto di rilevanza, della proposta questione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita soltanto

Ferrari Maria (parte attrice nel procedimento di sfratto sospeso dal

pretore di Modena), rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo

Palmieri, il quale, nelle proprie deduzioni, conclude per

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale proposta

dal giudice a quo nei riguardi dell'art. 1 del d.l. 236 del 1974,

rilevando che sussiste il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione in quanto la norma, consentendo al conduttore di

dimostrare le proprie condizioni sulla base delle risultanze della

denuncia dei redditi riferita al 1972 (peraltro accettata in via

provvisoria e non controllata dal fisco) e negando ogni rilevanza alle

variazioni di reddito posteriormente intervenute: a) violerebbe il

diritto di difesa del locatore precludendogli ogni possibilità di

fornire prova contraria; b) consentirebbe l'acquisizione di prove al di

fuori del processo, ledendo così il principio del contraddittorio; c)

creerebbe, infine, discriminazione tra conduttori.

6. - Le ultime due ordinanze, delle quindici in esame, concernono

le locazioni d'immobili ad uso diverso dall'abitazione.

Con ordinanza 15 aprile 1975, il pretore di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto,

seconda parte, in relazione al comma primo, del d.l. 24 luglio 1973, n.

426, nella parte in cui dispone sia il blocco dei contratti e dei

canoni per la locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione, sia

l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni, denunciandone

il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo la prima violazione del principio di

uguaglianza si concreta nella mancata distinzione tra le varie

categorie di conduttori (ad esempio tra piccoli commercianti ed

artigiani e grosse società conduttrici, con ben diverso potere

contrattuale).

Altro profilo di violazione del principio di uguaglianza il pretore

ravvisa nell'esclusione di ogni efficacia delle clausole di adeguamento

dei canoni all'aumento del costo della vita, osservando che se può

essere ammesso il blocco dei canoni, entro determinati limiti, al fine

di sottrarre i conduttori ad eventuali ingiustificate pretese dei

proprietari, non altrettanto logico appare il divieto di previsione di

clausole che tendano soltanto all'adeguamento del canone alla

svalutazione monetaria.

Nel giudizio dinanzi alla Corte, relativo a tale ordinanza, si sono

costituite le parti private: S.p.A. Universale Costruzioni e S.r.l.

Internazional Auto, rappresentate e difese rispettivamente dagli

avvocati Carlo Carlevaris e Nicola lelpo, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato.

Sostiene la difesa della Società Universale Costruzioni che dopo

l'entrata in vigore della Costituzione il legislatore si è

legittimamente preoccupato di proteggere dalle avversità economiche le

necessità primarie dei cittadini affittuari di alloggi o di immobili

adibiti al piccolo commercio, ma non ha mai preteso di imporre

sacrifici ai proprietari di immobili locati a grandi società

produttive. Il primo intervento del genere è stato operato con il

decreto legge n. 426 del 1973, ora impugnato, con il quale sono state

indiscriminatamente prorogate tutte le locazioni di tutti gli immobili

urbani, bloccandone altresì i relativi canoni.

Il non aver discriminato le imprese affittuarie ai fini del blocco

(a seconda delle dimensioni o della natura dell'attività) porta ad un

drastico e generalizzato calmiere di uno soltanto dei costi necessari

di produzione, lasciando liberi gli altri (materie prime, trasporto,

lavoro) e di conseguenza lasciando liberi i prezzi dei beni e dei

servizi prodotti e quindi i proventi lordi delle imprese produttive.

L'avere escluso l'efficacia delle clausole di adeguamento degli

affitti di immobili produttivi determina, a sua volta, un ampliamento

forzoso dei proventi delle imprese produttrici cui corrisponde una

decurtazione del profitto del proprietario dell'immobile.

La difesa della Società Internazional Auto conclude, invece per

l'infondatezza della proposta questione, osservando che le

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio non sono idonee a porre

in luce il prospettato dubbio d'incostituzionalità, ma si risolvono in

un giudizio critico delle scelte di politica economica, spettanti

unicamente al legislatore, che hanno ispirato la norma impugnata.

Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura dello Stato, dopo aver

affermato che il blocco delle locazioni risponde ad esigenze

antinflazionistiche, prospetta dubbi sulla rilevanza del primo profilo

d'incostituzionalità (disparità di trattamento tra conduttori).

Infondato sarebbe, poi, il secondo profilo d'incostituzionalità,

relativo all'inefficacia delle clausole di adeguamento, giustificandosi

la loro introduzione per le esigenze antinflazionistiche anzidette.

In una successiva memoria la difesa della Società Universale

Costruzioni replica alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e della

controparte privata, insistendo per la fondatezza della sollevata

questione.

7. - Con ordinanza 25 ottobre 1975, il tribunale di Rovereto ha

sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3 e 42 della Costituzione - delle seguenti norme: art. 1 del

d.l. 24 luglio 1973, n. 426; art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n.

841; art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12

agosto 1974, n. 351) e art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255

(convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363).

Ritiene il tribunale che se il regime vincolistico delle case di

abitazione trova fondamento nello scopo di garantire i conduttori dalla

speculazione e dalla svalutazione monetaria, analogo fondamento non

sembra sorreggere il regime vincolistico accordato dalle norme

denunciate ai locali destinati ad uso diverso dall'abitazione, il quale

viene a privilegiare categorie di commercianti, artigiani e

professionisti che sono perfettamente in grado di trasferire sulla

clientela il peso dei canoni. Il regime vincolistico di detti locali,

non giustificato da alcuna funzione sociale, sarebbe quindi in

contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Sussisterebbe, altresì, la violazione del principio di

uguaglianza: a) per aver regolato in modo eguale situazioni

profondamente dissimili: quella del locatario di abitazione e quella

del conduttore di negozio, ufficio, officina; b) per avere, senza

motivi di interesse sociale, trattato con sfavore il locatore di

immobile ad uso diverso dall'abitazione, a tutto vantaggio del

conduttore; c) per avere, infine, dettato diversa disciplina in seno

alla stessa categoria dei conduttori, riconoscendo il beneficio della

proroga al conduttore di una casa di abitazione soltanto se il suo

reddito non superi un determinato livello, e attribuendo, invece,

incondizionatamente lo stesso beneficio della proroga al conduttore di

un locale adibito a negozio, ufficio, studio.

Nel giudizio dinanzi alla Corte le parti private non si sono

costituite. Ha spiegato intervento, invece, il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza di tutte le questioni

prospettate, osservando che la normativa denunciata, rispondendo ad

esigenze antinflazionistiche, ha bloccato i canoni per evitare una

lievitazione dei costi, senza con ciò determinare l'asserita

espropriazione a favore della categoria dei conduttori, dato che, nelle

ipotesi considerate, non ha luogo alcuno "svuotamento" del diritto di

proprietà, ma al più una "compressione", peraltro limitata nel tempo,

di tale diritto. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe sono state sottoposte alla Corte

le seguenti questioni:

A) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.

3 della Costituzione - l'art. 1, comma primo, della legge 26 novembre

1969, n. 833 (nel testo modificato dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella

parte in cui, disponendo l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1973

dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili ad uso di

abitazione, già prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 41, stipulati

da conduttori o subconduttori iscritti, ai fini dell'imposta

complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2

milioni e 500 mila lire, non attribuisce rilevanza alle variazioni del

reddito del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute al

1969 fino al momento in cui viene intimata la licenza (ordinanza del 30

ottobre 1974 del tribunale di Ancona);

B) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione - l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n.

426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte

concernente le locazioni di immobili ad uso di abitazione, in quanto:

a) non riconosce al locatore il diritto di provare, con ogni mezzo

consentito dall'ordinamento, che il conduttore goda di reddito

superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli ai fini

dell'imposta complementare per l'anno 1973 (ordinanze del 7 gennaio

1974 del pretore di Taranto, del 12 marzo 1974 del pretore di Foggia,

del 12 febbraio e del 9 luglio 1975 del pretore di Roma);

b) non attribuisce rilevanza alle variazioni di detto reddito,

eventualmente sopravvenute fino al momento in cui si decide del diritto

alla proroga (ordinanze del 12 marzo 1974 del pretore di Foggia, del 19

ottobre 1974 del pretore di Firenze, del 9 luglio 1975 del pretore di

Roma);

c) esclude, per i redditi derivanti da lavoro dipendente e per le

pensioni, ogni prova contraria alle attestazioni del datore di lavoro o

dell'ente erogatore (ordinanze del 7 gennaio 1974 del pretore di

Taranto e del 19 ottobre 1974 del pretore di Firenze);

d) crea disparità di trattamento tra conduttore che svolge lavoro

autonomo e conduttore che svolge lavoro dipendente sotto un duplice

profilo;

1) perché il reddito del primo, ai fini dell'imposta

complementare, verrebbe calcolato tenendosi conto di ogni cespite sia

proprio che dei componenti la famiglia, mentre, per il secondo,

verrebbe considerato solo il reddito derivante dall'attività

dipendente (ordinanza del 7 gennaio 1974 del pretore di Taranto);

2) perché chi svolge lavoro autonomo, avendo redditi variabili, di

difficile accertamento, per i quali agevole è l'evasione fiscale, gode

in giudizio di ampie possibilità di difesa, delle quali non può,

invece, avvalersi il lavoratore subordinato, risultando il suo reddito

per intero e con esattezza dall'attestazione del datore di lavoro

(ordinanza del 28 marzo 1975 del pretore di Napoli);

C) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.

24 della Costituzione - l'art. 1, comma quarto, della legge 22 dicembre

1973, n. 841, nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato

nel primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 426 del 1973, non riconosce al

locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un

reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini

dell'imposta complementare per l'anno 1973 (ordinanza del 12 febbraio

1975 del pretore di Roma);

D) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli

artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione - l'art. 1 del d.l. 19 giugno

1974, n. 236, nel testo modificato con l'articolo unico della legge di

conversione 12 agosto 1974, n. 351, nella parte in cui dispone la

proroga fino alla data del 30 giugno 1975 limitatamente ai contratti di

locazione di immobili urbani ad uso abitazione, in quanto:

a) non riconosce al locatore il diritto di provare che il

conduttore goda di reddito superiore a quello emergente dall'iscrizione

a ruolo per il 1972 (ordinanza del 13 dicembre 1974 del pretore di

Modena);

b) non attribuisce rilevanza alle variazioni di reddito del

conduttore eventualmente sopravvenute dopo l'anno 1972 (ordinanze del 9

dicembre 1974 del pretore di Piombino, del 13 dicembre 1974 del pretore

di Modena, del 24 marzo 1975 del pretore di Riva del Garda, del 24

aprile 1975 del pretore di Ancona, del 18 giugno 1975 del pretore di

Firenze);

c) consentendo il beneficio della proroga anche ai conduttori

divenuti dopo il 1972 percettori di redditi superiori a 4 milioni di

lire, opera una sorta di espropriazione parziale, senza indennizzo,

della proprietà privata, in danno dei proprietari di immobili ed in

assenza di quegli interessi sociali e generali i quali soltanto possono

giustificare limitazioni del diritto di proprietà (riferimento agli

artt. 41 e 42 della Costituzione citati nella ordinanza del 24 marzo

1975 del pretore di Riva del Garda);

d) crea ingiusta discriminazione di trattamento tra conduttore e

locatore, prendendo in considerazione solo la condizione economica del

primo, che privilegia col beneficio della proroga, ed escludendo il

secondo - anche se versi in identica o, addirittura, inferiore

condizione - dalla possibilità di riottenere l'immobile per sue

necessità (ordinanza del 19 settembre 1974 del pretore di Gallarate);

E) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.

3 della Costituzione - l'art. 1, comma quarto, seconda parte, in

relazione al primo comma dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio

1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte

in cui dispone sia il blocco, fino al 31 gennaio 1974, dei contratti e

dei canoni per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso

dall'abitazione, sia l'inefficacia, dalla data di entrata in vigore del

decreto, delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione

(ordinanza del 15 aprile 1975 del pretore di Roma);

F) se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt.

3 e 42 della Costituzione, la disciplina vincolistica delle locazioni

di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione, prevista dall'art. 1

del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n.

495), dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, dall'art. 1 del

d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12 agosto 1974, n.

351) e dall'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (convertito in legge

31 luglio 1975, n. 363):

a) perché il regime vincolistico dei locali commerciali non appare

giustificato da alcuna funzione sociale, potendo il conduttore

commerciante, artigiano o professionista, trasferire sulla clientela

l'onere di più elevati canoni;

b) perché ha regolato in modo eguale situazioni diverse',

disponendo un blocco generalizzato sia per gli immobili destinati ad

abitazione, che per gli immobili destinati ad uso commerciale;

c) per avere dettato diversa disciplina per situazioni identiche,

concedendo la proroga al conduttore di casa di abitazione, purché il

suo reddito non superi un certo livello e attribuendo, invece,

incondizionatamente la proroga al conduttore di immobile destinato a

negozio, ufficio, studio (ordinanza del 25 ottobre 1975 del tribunale

di Rovereto).

2. - Le proposte questioni, in parte identiche ed in parte

connesse, si riferiscono tutte al regime vincolistico in materia di

locazioni di immobili urbani: i relativi giudizi vengono, quindi,

riuniti, per la decisione con unica sentenza.

3. - La questione sollevata dal tribunale di Ancona, puntualizzata

alla lett. A) del precedente n. 1, è fondata.

Per effetto della sentenza di questa Corte n. 132 del 1972, le

variazioni sopravvenute al reddito imponibile del conduttore o

subconduttore, ancorato dal comma secondo dell'art. 1 della legge n.

833 del 1969 (nel testo modificato dall'art. 56 del d.l. n. 745 del

1970) alla iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per lo

stesso 1969, hanno acquistato rilevanza ai fini del riconoscimento o

meno del diritto alla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso

alla data di entrata in vigore della legge. Si è così data giusta

prevalenza, "allo scopo di evitare irrazionali differenze", alla

situazione esistente "al momento in cui si decide del diritto alla

proroga", rispetto a quella iniziale presa in considerazione dal

legislatore. Ma la illegittimità costituzionale già dichiarata dalla

Corte nei riguardi del secondo comma del citato art. 1, non può, per

la identità delle situazioni e delle ragioni, e sempre in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, non propagarsi, e venir quindi

egualmente dichiarata, rispetto al primo comma dello stesso articolo,

che dispone l'ulteriore proroga degli analoghi contratti già prorogati

con la legge 12 febbraio 1969, n. 4, nella parte in cui anche questa

norma non accorda rilevanza alle sopravvenute variazioni del reddito

imponibile del conduttore o subconduttore, che possano essere provate

dalle parti con i mezzi apprestati dal vigente ordinamento processuale.

4. - Passando alle questioni indicate alla lett. B) del n. 1, va

egualmente dichiarata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24

luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella

parte in cui, disattendendo le ragioni poste a base della ricordata

sentenza di questa Corte n. 132 del 1972, già intervenuta all'epoca

della sua emanazione, omette anch'esso di considerare rilevanti ai fini

della proroga le sopravvenute variazioni del reddito imponibile del

conduttore o subconduttore.

Né può dirsi che il legislatore, con il suddetto art. 1, siasi

almeno uniformato - come sostiene l'Avvocatura dello Stato - ai

principi affermati dalla stessa sentenza per quanto concerne il

riconoscimento al locatore del diritto di provare che il conduttore o

subconduttore goda di un reddito imponibile superiore a quello

risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per

l'anno preso a riferimento (1969 dagli artt. 1, secondo comma, 3, terzo

comma, e 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, come

modificata dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito

in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, norme tutte la cui illegittimità

costituzionale è stata appunto dichiarata, nella parte in cui non

riconoscono al locatore il diritto sopra cennato, dalla richiamata

sentenza; 1973 dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 426 del 1973, la

cui denuncia sotto questo profilo forma oggetto delle ordinanze dei

pretori di Foggia, Roma e Taranto).

Non si nega, invero, che la norma in esame, dopo aver escluso dalla

proroga i contratti stipulati con conduttori o subconduttori iscritti a

ruolo per il 1973 per un reddito complessivo netto superiore a

4.000.000 di lire, ha aggiunto, rispetto al corrispondente testo delle

precedenti norme, che la proroga stessa non opera nemmeno per i

conduttori e subconduttori "che comunque abbiano percepito nel 1972 un

reddito di pari misura determinabile ai sensi degli artt. 133, 135, 136

e 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645". Ma siffatta subordinata

si ritiene, anche sulla scorta dei lavori parlamentari, che operi

soltanto in mancanza della iscrizione a ruolo e non possa, invece,

trovare applicazione contro le risultanze della iscrizione stessa;

mentre, a mente di quanto già affermato da questa Corte, il diritto

del locatore, di cui è discorso, va riconosciuto in ogni caso. E in

tali sensi va dunque dichiarata, sempre per contrasto con gli artt. 3 e

24 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della

denunciata norma, nonché dell'art. 1, comma quarto, della legge 22

dicembre 1973, n. 841, che ad essa si richiama, e che è stato

conseguentemente denunciato con l'ordinanza del 12 febbraio 1975 del

pretore di Roma (ved. lett. C) del n. 1).

5. - Fondato è altresì l'ulteriore profilo di

incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, del citato art. 1 del d.l. n. 426 del 1973 prospettato

dai pretori di Firenze e di Taranto nei riguardi del comma secondo, il

quale, ai fini della determinazione del reddito imponibile del

conduttore o subconduttore, dispone che i redditi derivanti da lavoro

dipendente e le pensioni sono provati "esclusivamente" sulla base di

attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione.

Come questa Corte ha già affermato nella ricordata sentenza n. 132

del 1972, la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere

pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dalla ammissione

della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la

ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia. In armonia

con questo fondamentale principio, ed in logica concatenazione con il

diritto innanzi riconosciuto al locatore, non si può a quest'ultimo

negare, come fa invece la norma impugnata, la facoltà di fornire la

prova che il conduttore o subconduttore goda di un reddito derivante da

lavoro dipendente o fruisca di una pensione in misura superiore a

quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro o dell'ente

erogatore. In tali sensi va dichiarata, per contrasto con gli artt. 3 e

24 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della

denunciata norma.

6. - Le questioni sollevate, sempre a proposito dell'art. 1 del

d.l. n. 426 del 1973, con le ordinanze dei pretori di Napoli e di

Taranto, circa la disparità di trattamento tra lavoratore dipendente e

lavoratore autonomo, sotto il profilo della dimostrazione dei relativi

redditi, rimangono assorbite in conseguenza delle pronunce di cui

innanzi, potendo per effetto di esse il locatore provare pienamente,

quale che ne sia la fonte, il reddito complessivo dei soggetti in

questione e degli altri componenti la loro famiglia anagrafica ai sensi

del comma secondo dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel

testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 31

luglio 1975, n. 363.

7. - Quanto innanzi osservato, al n. 4, a proposito del primo comma

dell'art. 1 del d.l. n. 426 del 1973, può venir egualmente riferito,

stante la coincidenza di motivi e situazioni, al primo comma dell'art.

1 del successivo d.l. n. 236 del 1974, nel testo sostituito dalla legge

di conversione n. 351 del 1974. In ordine, pertanto, alle questioni

precisate alla lett. D) del n. 1, va dichiarata, per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della

suddetta norma, tanto nella parte in cui non riconosce al locatore il

diritto di provare che il conduttore o subconduttore goda di reddito

complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo

ai fini dell'imposta complementare per il 1972, quanto nella parte in

cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo

netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute. Circa

tale ultima questione, una volta riconosciuta dalla Corte la fondatezza

del profilo di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della

denunciata norma, con la seguita dichiarazione di parziale

incostituzionalità, resta assorbito l'altro profilo di contrasto della

stessa con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, dedotto nella

ordinanza del pretore di Riva del Garda.

8. - In conseguenza della dichiarazione di parziale

incostituzionalità del primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio

1973, n. 426, e del primo comma dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n.

236, nel testo sostituito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n.

351, va dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, la illegittimità del primo e secondo comma

dell'art. 1 del successivo d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel testo

sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363, che

adoperano espressioni corrispondenti a quelle innanzi esaminate, tanto

nella parte in cui non si riconosce al locatore il diritto di provare

che il conduttore o subconduttore goda di reddito complessivo netto

superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini

dell'imposta complementare per il 1973, quanto nella parte in cui non

si attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto

del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.

9. - In merito, poi, alla questione sollevata dal pretore di

Gallarate, per il prospettato contrasto con l'art. 3, comma primo,

della Costituzione, dello stesso comma primo dell'art. 1 del d.l. n.

236 del 1974, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 351

del 1974, e puntualizzata anch'essa alla lettera D) del precedente n.

1, non può preliminarmente essere accolta la eccezione di

inammissibilità per difetto di rilevanza, opposta dall'Avvocatura

dello Stato. Invero, come ha precisato il giudice a quo, palese è la

pertinenza e la rilevanza della questione, stante la sua efficacia

strumentale rispetto alla risoluzione della causa, nella quale

l'applicazione degli artt. 4, n. 1, e 7 della legge 23 maggio 1950, n.

253 (che consentono al locatore di far cessare la proroga qualora

dimostri la urgente ed improrogabile necessità di riottenere

l'immobile per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o

dei propri genitori), postula, a detta sempre del giudice a quo, il

previo accertamento che il rapporto di locazione sia ricompreso nelle

previsioni di cui alla denunciata norma.

La questione, peraltro, non è fondata.

Nella sua ordinanza il pretore di Gallarate afferma che la norma in

discorso, facendo riferimento alla condizione patrimoniale del solo

conduttore e non anche a quella del locatore, precostituirebbe una

posizione di ingiustificato privilegio in favore del primo, e si

tradurrebbe in una chiara discriminazione in danno del secondo, cui

sarebbe precluso di poter godere dell'immobile in caso di necessità.

Argomenti analoghi, addotti a sostegno del dubbio

d'incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza,

dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, sono

stati già con diffusa motivazione disattesi dalla più volte

menzionata sentenza di questa Corte n. 132 del 1972. In essa, non

soltanto si è ricordato che, qualora il locatore abbia necessità di

riottenere l'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei

familiari, può far cessare la proroga avvalendosi della disposizione

dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, riconosciuta di generale

applicazione nell'ambito del regime vincolistico; ma si è soprattutto

osservato che una norma, come quella allora denunciata, intesa a

creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori

meritevoli di particolare tutela, ed aventi perciò diritto alla

proroga, e conduttori cui tale diritto non va riconosciuto, ben può,

senza pecca di irrazionalità, non prendere in considerazione la

posizione economica del locatore.

Valutazione allora riferita alla norma del 1969, che la Corte ora

rinnova nei confronti della corrispondente norma del 1974, della quale

egualmente non ravvisa contrasto con il principio di uguaglianza.

10. - Peraltro, occorre subito soggiungere che la pronuncia cui la

Corte perviene, va collocata nella prospettiva temporale già

evidenziata dalla sentenza n. 3 del 1976. In quest'ultima si è,

invero, osservato che l'eventuale alterazione dell'equilibrio (il quale

deve pure sussistere) tra interessi dei conduttori ed interessi dei

proprietari locatori non viene in rilievo (e la Corte si esime

dall'esaminarla) in ragione dei riconosciuti caratteri di

straordinarietà e temporaneità della disciplina, che giustificano un

intervento per fini sociali in favore delle classi meno abbienti,

realizzato senza una definitiva ed irreversibile compressione delle

facoltà di godimento del proprietario. Ma si è nel contempo

sottolineato, partendo dalla constatazione della ripetizione e

sovrapposizione nel tempo di normative di blocco, che l'ulteriore

procrastinarsi di tali normative potrebbe conferire, in linea di fatto,

al regime di blocco un carattere di ordinarietà, e indurre, quindi, la

Corte a riformulare, sotto tale diverso presupposto, il giudizio di

legittimità con riferimento ai parametri costituzionali e con

riguardo, tra l'altro, anche all'aspetto della valutazione comparativa

delle condizioni economiche del locatore.

Osservazioni e rilievi che, formulati allora a proposito del regime

di blocco dei canoni delle locazioni degl'immobili urbani adibiti ad

uso di abitazione, trovano ora non meno appropriato riferimento anche

nei confronti del contestuale regime di proroga dei relativi contratti,

nel cui ambito si colloca la denunciata norma, emanata con quella

stessa legge n. 351 del 1974, che ha già formato oggetto di esame

sotto il primo profilo nella ricordata sentenza n. 3 del 1976. La Corte

ne trae opportuna occasione per reiterare l'avvertimento allora rivolto

al legislatore, sottolineando che, in epoca successiva alla sua

sentenza, è stata ancora una volta disposta ulteriore proroga di tutte

le disposizioni speciali vigenti in materia, con il d.l. 13 maggio

1976, n. 228, convertito con modificazioni in legge 22 maggio 1976, n.

349 (le cui norme, peraltro, non formano oggetto del presente

giudizio).

11. - Le questioni concernenti gl'immobili urbani adibiti ad uso

diverso da abitazione sono puntualizzate alle lettere E) ed F) del

precedente n. 1.

Giova in proposito ricordare che già per effetto della legge 11

dicembre 1971, n. 1115, le locazioni d'immobili adibiti all'esercizio

di attività di natura commerciale ed artigianale, in corso alla data

della sua entrata in vigore, erano state prorogate fino al 31 dicembre

1973, senza alcuna discriminazione tra persone fisiche e persone

giuridiche di qualsiasi tipo, e senza alcuna limitazione in base alle

dimensioni dell'impresa e al reddito dell'imprenditore, a differenza di

quanto in antecedenza previsto dall'art. 6 della legge 26 novembre

1969, n. 833. La questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico di detta legge n. 1115 del 1971, sollevata in riferimento

all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, è stata da

questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1975.

Il successivo d.l. n. 426 del 1973, nel disporre la proroga di

tutte indistintamente le locazioni e sublocazioni non abitative, e il

blocco dei relativi canoni, in base all'unico requisito temporale

dell'essere "in corso" alla data della sua entrata in vigore,

s'inseriva fra gli altri provvedimenti anticongiunturali ed urgenti,

adottati in pari data dal Governo (d.l. 24 luglio 1973, n. 425, recante

disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di

grandi dimensioni; n. 427, recante disciplina dei prezzi di beni di

largo consumo), allo scopo d'infrenare la spinta inflazionistica,

particolarmente accentuatasi nei primi mesi del 1973. Come fu osservato

in sede parlamentare, in occasione della conversione del d.l. n. 426

nella legge 4 agosto 1973, n. 495, si cercò, attraverso il blocco

generalizzato, di evitare l'aumento di una delle componenti del costo

dei prodotti, facendo appunto ricorso ad un provvedimento eccezionale e

temporaneo, la cui scadenza era fissata al 31 gennaio 1974.

La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 del coevo d.l. n. 427 del 1973,

proposta in riferimento all'art. 41 della Costituzione, ha già avuto

modo di affermare, con la sentenza n. 200 del 1975, che il sacrificio

imposto da un blocco indiscriminato e generale può essere ritenuto

tollerabile e ragionevole, in considerazione della eccezionalità del

momento, dell'alta finalità perseguita e della relativa brevità del

periodo di blocco. Circostanze, queste, che ricorrono tutte anche per

il d.l. n. 426, e che, pertanto, inducono la Corte a ritenere non

fondate le proposte questioni, tanto per il blocco dei contratti delle

locazioni non abitative e dei relativi canoni, quanto per la disposta

inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni medesimi. Al quale

ultimo proposito va, infatti, osservato che, essendo le clausole

anzidette intese a compensare appunto eventuali effetti di valutazione

monetaria, frustrata sarebbe stata la finalità antinflazionistica

perseguita dal provvedimento, ove se ne fosse consentita l'operatività

nel periodo di sua vigenza.

12. - Come si è innanzi precisato, il termine del blocco era stato

fissato al 31 gennaio 1974; e nella menzionata sede parlamentare si era

precisato trattarsi di "una misura quasi interlocutoria, che deve

preludere ad una riforma generale ed organica dell'intera materia delle

locazioni, da attuarsi nel su indicato termine".

Senonché, il termine anzidetto è stato ulteriormente prorogato:

dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, "fino alla data di

entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle

locazioni anche in materia di canoni, e comunque non oltre il 30 giugno

1974"; dall'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 "fino alla data del

31 dicembre 1974"; dalla legge 12 agosto 1974, n. 351, di conversione

con modifiche di tale decreto legge, "fino alla data del 30 giugno

1975"; dal d.l. 25 giugno 1975, n. 255, "fino al 31 dicembre 1975";

dalla legge 31 luglio 1975, n. 363, di conversione con modifiche di

tale decreto legge, "fino alla data del 30 giugno 1976" per tutti i

contratti di locazione e di sublocazione in corso alla data del 30

giugno 1975. Norme tutte denunciate, con riferimento agli artt. 3 e 42

della Costituzione, dalla ordinanza del tribunale di Rovereto. Ed una

ulteriore proroga, va soggiunto, è stata disposta "fino al 31 dicembre

1976" dal d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito con modificazioni in

legge 22 maggio 1976, n. 349: norme, queste ultime, che, anche sotto

tale profilo, non formano oggetto del presente giudizio.

Costante giustificazione dei vari provvedimenti succeduti al d.l.

n. 426 del 1973, è stata quella di voler con essi evitare le

gravissime conseguenze di una repentina liberalizzazione, e consentire

al Governo di portare a conclusione gli studi per giungere ad una

sistemazione organica di tutta la materia. La Corte non può a tal

riguardo non riconoscere che sussisteva un margine di valutazione

politica, e ritiene, pertanto, non fondata la questione di legittimità

costituzionale proposta per tutte le anzidette norme di proroga.

Devesi, peraltro, rilevare che il blocco, disposto dal primo

provvedimento del 1973 per pochi mesi, si è ormai protratto, per

effetto delle intervenute ulteriori proroghe, per oltre tre anni:

eppure, in sede di conversione in legge del d.l. n. 426 del 1973, era

stato ribadito non essere nemmeno ipotizzabile una sua protrazione,

attese "le pesanti e dannose conseguenze che, per tutta l'economia del

Paese, potrebbero derivare da misure di blocco generalizzato protratte

nel tempo".

Va ancora rilevato che i provvedimenti di blocco generalizzato dei

prezzi, adottati in concomitanza, non sono stati prorogati, ma hanno,

invece, cessato di spiegare i loro effetti con il 31 luglio 1974,

venendo sostituiti, e solo per taluni beni e servizi, da un regime di

controllo pubblicistico, mediante la determinazione di prezzi

amministrati e prezzi sorvegliati dal CIP, con una finalità di

contenimento, a tutela del consumatore, che peraltro non ne ha impedito

una lievitazione più o meno accentuata.

La iniziale ragionevolezza di un generale e indiscriminato regime

vincolistico delle locazioni degl'immobili urbani adibiti ad uso

diverso dall'abitazione, e dei relativi canoni, e la tollerabilità, in

ragione della prevista breve durata, dei conseguenti sacrifici imposti

ai locatori, si sono così andate progressivamente affievolendo e

riducendo; e la Corte non può non rendere di ciò avvertiti Parlamento

e Governo.

13. - Per quanto innanzi detto, appare ormai non più

procrastinabile la emanazione di quella organica disciplina di tutta la

complessa materia delle locazioni di immobili urbani, che è stata già

preannunciata nell'art. 1 della legge n. 841 del 1973, ed il cui

ritardo, con le conseguenti successive proroghe dell'attuale regime, è

stato in sede parlamentare più volte giustificato con il richiamo ad

approfonditi studi da tempo avviati.

La Corte auspica che l'instauranda disciplina - nel più ampio

quadro delle indilazionabili misure che si richiedono per sottrarre

l'attività edilizia ai fenomeni distorsivi della speculazione, per

incrementare adeguatamente l'offerta pubblica di abitazioni di tipo

economico, per incentivare il concorso dell'iniziativa privata e

stimolare l'afflusso del risparmio popolare nel settore edilizio -

valga, ponendo alfine rimedio ad inconvenienti e riflessi negativi,

d'ordine economico e sociale, messi in luce da una trentennale

esperienza, ad equamente conciliare, mediante soluzioni aventi

caratteri di ordinarietà e definitività, i contrapposti interessi dei

locatori e dei conduttori, al cui conflitto ed alla eventuale

soccombenza degli uni o degli altri, specie se appartenenti, tanto i

primi quanto i secondi, alle classi meno abbienti, non può certo

rimanere indifferente la collettività nazionale, chiamata, ove del

caso, ad apprestare provvidenze ristoratrici. Sarà in tal guisa

possibile attingere razionali equilibri, ottemperando al precetto

costituzionale, che vuole perseguita ed assicurata la preminente

funzione sociale della proprietà, mediante un armonico congegno di

limiti, ai quali non può esser consentito di spingersi fino al segno

di vanificarne il godimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle

locazioni degl'immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n.

1034, nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del

reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente

sopravvenute;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24

luglio 1973, n. 426 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti

di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge

4 agosto 1973, n. 495:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di

provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito

complessivo netto superiore a quello risultante dalla iscrizione a

ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;

b) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di

provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito derivante

da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a

quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro e dell'ente

erogatore;

c) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle

variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore

eventualmente sopravvenute;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto

comma, dalla legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di

locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), nella parte in cui,

facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 del

d.l. 24 luglio 1973, n. 426, non riconosce al locatore il diritto di

provare che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto

superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini

dell'imposta complementare per l'anno 1973;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili

urbani), nel testo sostituito con l'articolo unico della legge di

conversione 12 agosto 1974, n. 351:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di

provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito

complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo

ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972,

b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle

variazioni del reddito complessivo del conduttore o subconduttore

eventualmente sopravvenuto;

5) dichiara, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1,

primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti

urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione

degl'immobili urbani), nel testo sostituito dall'articolo unico della

legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di

provare che il conduttore e subconduttore gode di un reddito

complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo

ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;

b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle

variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore

eventualmente sopravvenute;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'articolo unico, primo comma, della legge 12 agosto 1974, n.

351, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Gallarate del 19 settembre

1974;

b) dell'art. 1, comma quarto, seconda parte, in relazione al primo

comma dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza

del pretore di Roma del 15 aprile 1975;

c) dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, dell'art. 1 della

legge 22 dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974,

n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 1 del

d.l. 25 giugno 1975, n. 255, convertito in legge 31 luglio 1975, n.

363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione,

dall'ordinanza del tribunale di Rovereto del 25 ottobre 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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