Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 226-quaterd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 226-quater,

settimo e ottavo comma, del codice di procedura penale promosso con

l'ordinanza emessa il 13 marzo 1983 dal Tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Barattini Giuliano ed altri iscritta

al n. 173 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 149- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore

Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 10 marzo

1983 nel procedimento penale a carico di Barattini Giuliano ed altri,

imputati di diversi reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685,

recante norme sulla disciplina degli stupefacenti, solleva due

distinte questioni di costituzionalità: la prima, in riferimento

agli artt. 3, 15 e 24 Cost., investe l'art. 226-quater, settimo

comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che

autorizza le intercettazioni sia depositato anche nel processo, non

connesso, nel quale le intercettazioni stesse vengono utilizzate; la

seconda, sollevata in riferimento al solo art. 24 Cost., riguarda

l'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p., nella parte in cui non

prevede la partecipazione della difesa alle operazioni previste nel

comma medesimo.

Secondo la predetta ordinanza, la prova dei fatti addebitati agli

imputati trova fondamento, tra l'altro, nel contenuto di

intercettazioni telefoniche effettuate in "altro" procedimento penale

ed utilizzate nel giudizio a quo, ai sensi dell'art. 226-quater,

sesto comma, c.p.p.

Osserva il giudice remittente che, a norma dell'art. 226-quinquies

c.p.p., "a pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in

ogni stato e grado del procedimento non si deve tener conto delle

intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od

eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite, nonché

delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615- bis

del codice penale".

Il decreto d'autorizzazione non andrebbe depositato negli atti del

processo diverso da quello nel quale è stato emesso, ostandovi il

settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., che prevede soltanto il

deposito dei verbali dell'attività di cui ai commi precedenti dello

stesso articolo e delle registrazioni. Nella specie poi il giudice

del "secondo" processo, non può acquisire il decreto di

autorizzazione ai sensi dell'art. 144- bis c.p.p. in quanto non

procede nei confronti di imputati degli stessi reati di cui al

"primo" giudizio o di reati connessi né il decreto autorizzativo

potrebbe essere acquisito ai sensi dell'art. 165- bis c.p.p., il

quale opera soltanto nella fase istruttoria. Un'autonoma richiesta di

acquisizione del decreto nella fase dibattimentale comporterebbe la

violazione dell'art. 307 c.p.p. relativo all'obbligo del segreto.

Orbene, una tale situazione processuale, ad avviso del giudice a

quo, determinerebbe un trattamento differenziato dello stesso bene

garantito dall'art. 15 Cost. fra imputati del processo nel quale è

stato emesso il decreto relativo alle intercettazioni e quelli del

processo nel quale viene utilizzato il risultato delle medesime. Il

Tribunale di Ferrara ritiene, infine, che contrasta con all'art. 24

Cost., anche l'ottavo comma del citato art. 226-quater c.p.p., in

quanto consente al magistrato inquirente di procedere allo stralcio

delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o

immagini nonché dei verbali o di parte degli stessi, viziati di

nullità o irrilevanti a fini probatori, senza la partecipazione

della difesa; e ciò sia in riferimento al processo nel quale gli

adempimenti sono stati disposti sia in riferimento al processo nel

quale vengono utilizzati i risultati degli adempimenti stessi.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per

l'infondatezza, delle questioni sollevate dal Tribunale di Ferrara.

Secondo l'Avvocatura l'impugnato settimo comma dell'art.

226-quater c.p.p. non regolerebbe la situazione considerata dal

giudice a quo ed in particolare la possibilità di acquisire copie

dell'autorizzazione all'intercettazione. Tale disposizione,

concernente il deposito degli atti relativi all'intercettazione nella

fase istruttoria, riguarderebbe, invero, allo stesso modo il processo

nel cui ambito l'intercettazione è stata effettuata e quello diverso

nel quale, eventualmente, la prova dovrebbe essere utilizzata sicché

non potrebbe essere addotta disposizione impugnata a fondamento delle

disparità di trattamento fra i due processi. Si tratterebbe, invece,

di una disposizione applicabile solo in fase istruttoria e pertanto

insuscettibile di applicazione nel processo a quo, ormai in fase di

giudizio. La questione sarebbe, pertanto, inammissibile.

In ogni caso la stessa questione sarebbe infondata nel merito:

infatti, né il settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p. né altre

disposizioni consentono di concludere che al giudice del diverso

processo, nel quale l'intercettazione deve essere utilizzata come

prova, sia preclusa la possibilità di avere copia del decreto

autorizzativo. Invero, la trasmissione degli atti dell'autorità che

ha eseguito l'intercettazione a quella che la deve utilizzare non è

specificamente disciplinata. Tuttavia, dall'art. 226-quater c.p.p.,

che prevede la possibilità d'utilizzare come prova l'intercettazione

anche al di fuori del processo nel quale è raccolta, si desumerebbe

che in tale processo dovrebbero essere acquisite le prove e le

relative fonti.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità

della seconda questione per assoluta carenza di motivazione sulla

rilevanza. La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito,

poiché lo stralcio degli atti viziati da nullità o irrilevanti deve

avvenire successivamente al deposito di cui al settimo comma

dell'art. 226-quater e "scaduto il termine previsto dal quarto comma

dell'art. 304-quater", ossia soltanto dopo che la difesa ha avuto

cognizione delle intercettazioni effettuate. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso

l'Avvocatura Generale dello Stato, solleva eccezione

d'inammissibilità della richiesta dichiarazione d'illegittimità

costituzionale del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p.

L'Avvocatura Generale assume, tenuto conto dell'attinenza della norma

che si trae dal precitato settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p.,

alla sola fase istruttoria, l'inapplicabilità della stessa norma al

processo a quo, che si trova in fase dibattimentale.

La sollevata eccezione d'inammissibilità non può essere accolta.

Va osservato che, potendosi, ai sensi dell'art. 226-quinquies

c.p.p., rilevare in ogni stato e grado del procedimento nullità

attinenti alla mancata od erronea applicazione della norma in esame,

è consentito discutere, anche in dibattimento, dell'applicazione e,

pertanto, della legittimità costituzionale del settimo comma

dell'art. 226-quater c.p.p.: per conseguenza, è consentito, anche

nella fase nella quale si trova il procedimento a quo, sollevare

questioni di costituzionalità relative al precitato comma.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva eccezione

d'inammissibilità anche in relazione alla richiesta dichiarazione

d'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art.

226-quater c.p.p., assumendo l'assoluta mancanza di motivazione in

ordine alla rilevanza della questione nel procedimento a quo.

Quest'ultima eccezione va accolta.

Nell'ordinanza del 10 marzo 1983 del Tribunale di Ferrara non si

assume che, nel procedimento a quo, sia stato realmente effettuato o,

comunque, sia da effettuarsi - uno stralcio: infatti, nella citata

ordinanza, non si dedica neppure un cenno sulla rilevanza, nella

specie, della proposta questione di legittimità costituzionale

dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p.

2. - Non resta, in conseguenza, che occuparsi soltanto del merito

della prima questione di costituzionalità sollevata dalla precitata

ordinanza.

Come già ricordato in narrativa, il Tribunale di Ferrara solleva

eccezione d'incostituzionalità della norma di cui all'art.

226-quater, comma settimo, c.p.p. in quanto non prevede il deposito

del decreto che autorizza le intercettazioni anche nel processo, non

connesso, nel quale vengono utilizzate: e ciò in riferimento agli

artt. 3, 15, 24 della Costituzione.

Il giudice a quo solleva una questione relativa all'acquisizione,

nel procedimento nel quale vengono utilizzate intercettazioni

telefoniche eseguite in un "diverso" processo, del decreto

autorizzativo emesso in quest'ultimo. Così posta, la questione ha

ragion d'essere nel tentativo di almeno attenuare le lacune

legislative attinenti, in generale, alla materia del trasferimento di

notizie da uno ad altro procedimento: tale trasferimento, costituendo

un istituto giuridico, meriterebbe una precisa e completa disciplina

legislativa, soprattutto in sede di intercettazioni telefoniche

acquisite in procedimenti diversi da quello nel quale vengono

utilizzate (c.d. intercettazioni "occasionali").

Senonché, non può esser dichiarata la parziale

incostituzionalità del settimo comma dell'art. 226-quater, c.p.p. Ed

il giudice a quo, per vero, già offre un'interpretazione dello

stesso comma pienamente conforme alla Costituzione.

Come esattamente si rileva da autorevole dottrina, ove ci si fermi

alla lettera del comma in discussione, il decreto autorizzativo delle

intercettazioni telefoniche non dovrebbe esser depositato neppure nel

procedimento nel quale le intercettazioni stesse vengono eseguite: il

predetto comma, infatti, fa espressa menzione soltanto del deposito

dei "processi verbali" e delle "registrazioni" delle intercettazioni.

Il giudice a quo, tuttavia, interpretando il comma settimo dell'art.

226-quater c.p.p. precipuamente in funzione della ratio, derivante

dall'intero sistema, ritiene obbligatorio il deposito, nel

procedimento nel quale le intercettazioni telefoniche vengono

eseguite, del citato decreto autorizzativo. E, per questa Corte,

uguale conclusione interpretativa va assunta anche in ordine al

"diverso" procedimento nel quale le predette intercettazioni vengono

utilizzate per fini diversi da quelli per i quali furono consentite.

Si badi: si tratta d'una stessa disposizione di legge; e non è

consentito offrire della medesima due diverse interpretazioni a

seconda che sia applicata nel procedimento nel quale le

intercettazioni telefoniche sono eseguite od in quello nel quale le

stesse intercettazioni vengono utilizzate. Il giudice a quo accoglie

la tesi, già prospettata in dottrina, secondo la quale, ove il

decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche non sia

depositato nel procedimento in riferimento al quale il decreto stesso

è emesso e le intercettazioni sono eseguite, verrebbe frustrata la

funzione principale dell'atto "motivato" e del deposito anticipato ex

art. 304-quater c.p.p.: se, pertanto, lo stesso giudice ritiene

necessario il deposito, nel primo procedimento, insieme ai processi

verbali ed alle registrazioni, del precitato decreto autorizzativo,

uguale conclusione va tratta per quanto attiene al procedimento nel

quale le intercettazioni "occasionali" vengono utilizzate e nel quale

vanno ugualmente rispettate le garanzie di cui al settimo comma

dell'art. 226-quater.

Se, pertanto, si ritiene applicabile, anche al procedimento nel

quale si utilizzano intercettazioni telefoniche acquisite in altro

processo, il settimo (l'ottavo ed il nono) comma dell'art. 226-quater

c.p.p., va anche depositato, insieme ai processi verbali ed alle

registrazioni delle intercettazioni telefoniche "altrove" eseguite,

il decreto autorizzativo delle intercettazioni stesse. Il predetto

decreto va, dunque, trasmesso all'autorità competente per il

"secondo" procedimento, insieme ai processi verbali con allegate

registrazioni delle intercettazioni.

D'altra parte, se neppure nel procedimento nel quale il decreto

autorizzativo delle intercettazioni telefoniche è emesso le notizie

assunte fuori dai limiti stabiliti dal decreto stesso possono esser

utilizzate come "prove", allo stesso modo non possono esser ritenute

"prove", nel "diverso" procedimento nel quale le predette

intercettazioni vengono utilizzate, le notizie raccolte a seguito di

intercettazioni "occasionali" eseguite fuori dai limiti imposti dal

predetto decreto. Quest'ultimo va, dunque, depositato nel "secondo"

procedimento almeno per consentire che anche lo stesso decreto serva

per escludere che nel "secondo" procedimento vengano utilizzate

intercettazioni illecite od illegittimamente assunte; oltre che per

il controllo della legittimità dello stesso decreto.

Nell'ordinanza in discussione si sostiene che il giudice del

procedimento "diverso" da quello nel quale il decreto autorizzativo

delle intercettazioni telefoniche è emesso non potrebbe acquisire il

predetto decreto, ostandovi, nella specie, i divieti di cui agli

artt. 144-bis, 165- bis e 307 c.p.p. Come è già stato esattamente

osservato, ai sensi degli ora citati articoli, fuori dalle ipotesi

ivi contemplate, neppure i processi verbali delle intercettazioni

eseguite nel "primo" procedimento potrebbero esser acquisiti nel

"secondo", almeno fino alla sentenza irrevocabile di cui all'art.

466, secondo comma, c.p.p. Vero è, invece, che gli artt. 144-bis,

165- bis e 307 c.p.p. costituiscono norme "generali" la cui

applicabilità alla materia delle intercettazioni telefoniche è

esclusa dall'esistenza della norma "speciale" di cui all'art.

226-quater, sesto comma, c.p.p. Se, dunque, si ritiene che, ai sensi

degli artt. 226-quater, sesto e settimo comma, c.p.p., debbano esser

acquisiti, nel procedimento nel quale le intercettazioni (eseguite in

"altro" processo) vengono utilizzate, i processi verbali e le

registrazioni delle intercettazioni (effettuate nell'"altro"

processo) anche il decreto autorizzativo delle precitate

intercettazioni deve esser "acquisito" nel "secondo" procedimento.

La richiesta di dichiarazione d'incostituzionalità del settimo

comma dell'art. 226-quater c.p.p., proposta dall'ordinanza del

Tribunale di Ferrara del 10 marzo 1983, va, pertanto, dichiarata non

fondata per le ragioni di cui alla precedente motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art.

226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24

Cost., dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p.,

sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., con la precitata

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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