Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promossi con n. 2

ordinanze emesse il 9 luglio e il 2 aprile 1992 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale Militare di La Spezia nei

procedimenti penali a carico di Tocci Ottavio e Barile Ciro, iscritte

ai nn. 664 e 667 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due distinti procedimenti penali, l'uno a carico

di Tocci Ottavio e l'altro nei confronti di Barile Ciro, il primo

imputato di diserzione (art. 148, n. 2, codice penale militare di

pace) ed il secondo del reato di mancanza alla chiamata (art. 151

codice penale militare di pace), il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo

comma, codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 3, 25

e 97 della Costituzione.

I militari, accusati di diserzione per non essersi presentati nei

termini di legge ai corpi di appartenenza (rientranti nella

giurisdizione territoriale di Pisa), si erano "volontariamente

costituiti", nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare,

al distretto militare della città di nascita, l'uno, e di residenza,

l'altro, da dove poi erano stati, rispettivamente, il secondo avviato

alle armi e il primo riavviato alla prosecuzione del servizio

militare.

Così, il processo a loro carico, incardinato presso il Tribunale

militare di La Spezia (competente anche per il territorio del

distretto di Pisa, nel quale rientravano i corpi di appartenenza di

entrambi i militari), si sarebbe dovuto rimettere, ai sensi dell'art.

274 codice penale militare di pace, ai Tribunali dei luoghi dov'era

avvenuta la "volontaria costituzione" degli imputati.

2. - Ha premesso il giudice remittente che in base all'art. 210

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che

ha fatto salve le previsioni in materia di competenza stabilite dalle

leggi speciali - trova ancora piena applicazione l'art. 274 codice

penale militare di pace, atteggiandosi in materia di competenza a

disciplina speciale rispetto a quella generale del codice di

procedura penale.

Ha precisato, altresì, che la nozione di "volontaria

costituzione", indicata nella disposizione in esame, non va intesa

come attività di costituzione dell'imputato colpito da provvedimento

restrittivo della libertà personale, ma nel senso - costantemente

affermato dalla giurisprudenza dei tribunali militari - di spontanea

presentazione all'autorità militare con l'intenzione di porsi a

disposizione di essa.

3. - La norma impugnata, secondo l'ordinanza di remissione,

sarebbe in contrasto, innanzitutto, con il principio di buon

andamento della pubblica amministrazione contenuto nell'art. 97 della

Costituzione, in quanto fonte di inconvenienti alla funzionalità

della giurisdizione militare. Una volta iniziate le indagini

preliminari presso l'ufficio di procura nel cui territorio ove ha

sede il reparto di appartenenza del militare (o presso cui doveva

presentarsi), il processo deve essere trasmesso al Tribunale militare

competente per territorio, sede del corpo o reparto dove nel

frattempo, per qualsiasi motivo, questi si sia spontaneamente

presentato. Deriverebbero, a giudizio del remittente, apprezzabili

inconvenienti, giacché la polizia giudiziaria militare resterebbe

sempre quella del reparto denunciante, mentre il pubblico ministero

competente sarebbe quello del diverso e più lontano Tribunale

militare. E, inoltre, il rapporto intercorrente tra l'ufficio del

pubblico ministero e la polizia giudiziaria militare, impersonata dai

comandanti di corpo ai sensi dell'art. 301 codice penale militare di

pace, non si configura come un rapporto esclusivamente processuale,

bensì anche ordinamentale, in quanto il procuratore militare della

Repubblica riveste contemporaneamente, ai sensi dell'art. 52 del

regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, la qualità di consulente

legale dei comandi militari locali in materia di giustizia militare.

Un appesantimento e una complicazione della procedura, che

sarebbero non conformi al principio di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia.

4. - Ad avviso del giudice a quo, la norma sarebbe viziata

altresì dalla violazione dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione. Essa consentirebbe all'imputato la scelta dell'organo

che lo deve giudicare, attraverso la sua "spontanea presentazione"

presso un reparto anziché un altro. La lesione del parametro si

rivelerebbe considerando la volontarietà della costituzione,

deliberata dopo la consumazione del delitto e indipendentemente da

questo. In tal modo si creerebbe una situazione simile a quella che

indusse il legislatore, nel 1977, alla modifica dell'art. 39

dell'abrogato codice di procedura penale diretta a sottrarre

all'imputato l'anomalo potere di scegliersi l'organo giudiziario,

inquirente o giudicante.

5. - Il remittente lamenta, infine, la lesione dell'art. 3 della

Costituzione, sostenendo che la disciplina prevista dall'art. 274,

secondo comma, sarebbe incongrua e illogica, sia pure in via

derivata, in ragione dell'opera abolitiva della Corte costituzionale

e di quella riformatrice del legislatore.

Nel precedente sistema normativo, anteriore all'entrata in vigore

della legge 5 agosto 1988, n. 330, e del nuovo codice di procedura

penale, anteriore altresì alla sentenza n. 503/1989 di questa Corte

(la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 308

codice penale militare di pace, che imponeva l'obbligo di arresto in

flagranza per qualunque reato militare), la norma impugnata,

stabilendo la competenza territoriale del "tribunale militare del

luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione",

aveva una sua logica spiegazione volta com'era ad evitare "le

lungaggini e il dispendio che importerebbero la traduzione di un

detenuto da un luogo ad un altro" (relazione al progetto definitivo

del codice penale militare di pace del 1941).

Fino al 1988 i militari assenti arbitrariamente dal Corpo

venivano, in costanza dell'assenza, colpiti da ordini o mandati di

cattura, e potevano essere arrestati, in flagranza, ai sensi

dell'art. 308 codice penale militare di pace. Tale sistema è stato

abolito dai combinati effetti risultanti dalla riforma della

disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale,

attuata con la citata legge n. 330 che ha reso inapplicabile l'art.

314 codice penale militare di pace, e dalla declaratoria di

incostituzionalità del già menzionato art. 308 pronunciata con la

sentenza n. 503/1989.

Essendo venuto meno il sistema dell'obbligatorietà dell'arresto

in flagranza per i reati militari, ne è scaturito che, di fatto, la

perdurante assenza arbitraria del militare dal reparto viene

solitamente eliminata con la "volontaria costituzione" dell'imputato.

Ciò in quanto una consolidata e uniforme interpretazione

giurisprudenziale equipara la volontaria costituzione alla

presentazione a una qualsiasi autorità militare con l'intenzione di

porre fine all'assenza, escludendo la necessità di un provvedimento

restrittivo. Ne conseguirebbe, perciò, il venir meno di quella

logicità, e congruenza, che erano alla base della norma censurata. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata ad esaminare, in riferimento agli artt.

97, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo comma, codice

penale militare di pace nella parte in cui prevede che, in caso di

volontaria costituzione dell'imputato di uno dei reati di assenza dal

servizio, la competenza a conoscere del fatto appartenga al tribunale

militare del luogo della volontaria costituzione, interpretandosi

quest'ultima espressione come effettiva assunzione, o riassunzione,

del servizio presso il corpo militare di appartenenza,

indipendentemente dall'esistenza d'un provvedimento di coercizione

personale a carico del militare inquisito.

Il giudice remittente ritiene che la norma non sia conforme a

costituzione, in quanto contrasterebbe: a) con il principio di buon

andamento della pubblica amministrazione, perché provocherebbe seri

inconvenienti al funzionamento della giustizia militare; b) con

quello del giudice naturale, perché consentirebbe all'imputato la

scelta dell'organo giudicante; c) con quello di ragionevolezza,

perché la disciplina della competenza territoriale dei tribunali

militari, un tempo ben giustificata, sarebbe ora - a seguito delle

intervenute e non coordinate modificazioni normative - del tutto

incongrua ed illogica.

In particolare, la riforma delle discipline dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale, attuata con la legge n.

330/1988, che ha reso inapplicabile l'art. 314 codice penale militare

di pace, e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 308 dello

stesso codice (sent. n. 503/1989), hanno fatto venir meno il sistema

dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per i reati militari

e, quindi, il fondamento della norma ora impugnata, che aveva la sua

logica spiegazione nella necessità di evitare lunghe e dispendiose

traduzioni di detenuti da un luogo un altro.

2. - La questione è infondata.

Non è dato cogliere come, all'altezza degli attuali livelli

tecnologici (telefonia, telematica, ecc.), il principio del buon

andamento della pubblica amministrazione, per effetto di qualsivoglia

modificazione o spostamento di competenza, possa seriamente dirsi

vulnerato. La materia della competenza, che costituisce uno snodo

assai importante tra la disciplina del processo e l'organizzazione

giudiziaria, di fatto vive proprio di queste vicende. Né potrebbero

altrimenti giustificarsi le norme che disciplinano i conflitti fra

più autorità giudiziarie e quelle - non oggetto del presente

giudizio - riguardanti gli uffici giudiziari, che sono (o devono

essere) organizzati in modo da far fronte agli eventi, almeno

ordinari, dei processi.

Nel caso di specie, ci si duole anche degli inconvenienti nascenti

dal coordinamento del processo con una disposizione ordinamentale

(l'art. 52 del regio decreto n. 1022 del 1941) che attribuisce al

procuratore presso i tribunali militari la qualità di consulente

legale dei comandi locali in materia giudiziaria militare, con la

conseguenza (deprecata) di andare incontro a diversi indirizzi e

direttive.

Anche tale doglianza non ha pregio, perché risolubile nell'ambito

del coordinamento delle diverse autorità di polizia giudiziaria, che

è problema comune a tutte le forme (ordinaria e speciali) della

giurisdizione penale.

3. - La norma censurata prevedeva, ancora prima delle cennate

modifiche legislative, una ipotesi di competenza territoriale

alternativa (luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria

costituzione) per i reati di diserzione, mancanza alla chiamata e

allontanamento illecito. Essa, tuttavia, è rimasta tale anche dopo

le modificazioni al sistema, previgente, dell'obbligatorietà

dell'arresto, in flagranza, per i reati militari.

L'asserita interpretazione del concetto di "volontaria

costituzione", prevista dal secondo comma dell'art. 274 codice penale

militare di pace, era, del resto, già largamente acquisita in anni

precedenti alle sottolineate modificazioni del regime della libertà

personale avvenute fra il 1988 e il 1989 (si veda la decisione del

Tribunale supremo militare del 18 maggio 1963, che decise il

conflitto di competenza tra i pubblici ministeri militari di Padova e

di Roma, in favore del secondo). La nuova normativa dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale ha dunque comportato un effetto

indiretto, meramente fattuale, sulla concreta disciplina della

competenza territoriale per i reati di assenza dal servizio, facendo

accrescere il numero dei casi di "volontaria costituzione"

dell'imputato, in ragione della impossibilità di procedere

obbligatoriamente al suo arresto. Con il conseguente aumento delle

ipotesi di trasmigrazione della competenza dal luogo in cui si era

aperto il procedimento a quello della volontaria presentazione

dell'imputato.

4. - Non può, pertanto, parlarsi di irrazionalità sopravvenuta

della disciplina della competenza, poiché essa non è

strutturalmente mutata, essendo rimasta identica anche dopo le

cennate modificazioni normative. Né l'accrescersi, in fatto, della

frequenza di uno dei tre criteri di radicamento della competenza

(quello della "volontaria costituzione") rispetto agli altri due può

ritenersi produttivo d'un irrazionale meccanismo di individuazione

del giudice, poiché - nella previsione del legislatore - è

soddisfacente il funzionamento anche di uno qualsiasi dei tre

criteri, essendo essi del tutto equivalenti. Ciò che spiega pure

l'infondatezza della ipotizzata lesione del principio del giudice

naturale precostituito per legge.

5. - Nella specie, come già si è detto, si versa in una ipotesi

di competenza territoriale alternativa "la cui risoluzione pur sempre

avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo

legislativo" (sent. n. 269/1992 che richiama la sent. n. 158/1982).

A tale proposito questa Corte, nel riaffermare che il principio

della precostituzione del giudice sancito nell'art. 25, primo comma,

della Costituzione è rispettato "allorché l'organo giudicante sia

stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in

anticipo e non già in vista di singole controversie" (sent. n.

269/1992 e sentt. ivi citate), ha ribadito che, comunque, "nulla

(esso) ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale

tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla

istituzione del giudizio" (sent. n. 269/1992, che richiama

testualmente la sent. n. 251/1986).

E se nel caso esaminato con la sentenza n. 88 del 1962

l'alternativa fra più giudici venne ritenuta non conciliabile con

l'art. 25 della Costituzione, perché la sua risoluzione era affidata

alle scelte "discrezionali" inerenti alla "designazione" del giudice

per il singolo processo con provvedimento autoritativo ed

insindacabile di organi dello stesso potere giudiziario, e dunque a

posteriori, nel caso esaminato con la sent. n. 269/1992 la

risoluzione riguardava, al contrario, un meccanismo stabilito a

priori dal legislatore. Né si dica che la "scelta" tra i fori

alternativi, quando è rimessa a un comportamento rilevante della

parte, integra la lesione del menzionato principio costituzionale.

La possibilità che il legislatore elevi a criterio di radicamento

della competenza una attività dell'imputato (che non si riduca però

a mero arbitrio) non può dirsi in contrasto con il principio

costituzionale di precostituzione del giudice. Ciò non solo perché

già con la decisione di commettere un reato in un luogo anziché in

un altro l'imputato opera pure la "scelta" dell'ufficio giudiziario

che dovrà poi giudicarlo; ma contestualmente perché una tale

"scelta", se consente d'individuare l'ufficio giudiziario ove

s'incardinera' il procedimento, non per questo consente la scelta del

magistrato che in quel processo promuoverà l'azione penale o lo

giudicherà. Del resto, costituisce materia sufficiente a garantire

la congruità della scelta legislativa con l'invocato parametro

costituzionale assumere a criterio di radicamento della competenza un

comportamento non puramente arbitrario, che incontri, comunque, un

ostacolo nella vischiosità dell'agire quotidiano o in fatti sociali

e tecnici (sent. n. 1 del 1965).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art.

274, secondo comma, codice penale militare di pace sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari