Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 574/1988
  • art. 13d.P.R. 574/1988
  • art. 15d.P.R. 574/1988
  • art. 24d.P.R. 574/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della

lingua tedesca e della lingua ladina nei srapporti dei cittadini con

la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promossi

con n. 3 ordinanze emesse il 29 novembre 1996 (n. 2 ordd.) e il 20

febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Verona, rispettivamente iscritte ai nn. 8, 9 e

247 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 5 e 20, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione di Alexander Peintner nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'Avvocato Fernando Giacomini per Alexander Peintner e

l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un processo penale a carico di un militare, in

sede di fissazione dell'udienza preliminare, il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona rilevava

che l'imputato, nell'interrogatorio reso durante le indagini

preliminari, aveva dichiarato di appartenere al gruppo linguistico

tedesco della provincia di Bolzano e di non conoscere la lingua

italiana; che, inoltre, la difesa del medesimo imputato aveva

depositato una memoria con la quale, documentata l'appartenenza del

proprio assistito al gruppo linguistico tedesco, aveva chiesto l'uso

della madrelingua dell'imputato nel processo in corso, sottolineando

altresì che la disciplina del processo penale militare, in quanto

preclusiva della facoltà richiesta, risulterebbe in contrasto con il

diritto di difesa. Muovendo da tali rilievi, il giudice solleva, con

ordinanza del 29 novembre 1996 (r.o. 8/1997), questione di

costituzionalità degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio

1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la

Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e

della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui

tali norme non riconoscono la facoltà di usare la madrelingua

tedesca all'imputato appartenente alla corrispondente minoranza

chiamato a rispondere di un reato dinanzi agli organi giurisdizionali

militari, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10,

primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige). Il giudice rimettente osserva che la rilevanza della

questione sollevata risiede nell'esigenza di assicurare

l'effettività della garanzia difensiva all'imputato, attraverso la

partecipazione allo svolgimento processuale nonché attraverso la

comprensione dell'accusa e degli atti fondamentali del giudizio, con

l'uso della lingua madre.

Questa garanzia non sarebbe accordata dalla disciplina che concerne

la traduzione degli atti processuali nella lingua dell'imputato a

mezzo di interprete (artt. 143 e seguenti cod. proc. pen.), poiché

detta disciplina non risulterebbe comunque applicabile nel giudizio,

in ragione della specialità della normativa di tutela accordata al

cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica

riconosciuta (art. 6 della Costituzione e art. 109 cod. proc. pen.).

1.2. - La prospettazione della questione è preceduta da una

ricognizione del quadro normativo di riferimento. Il rimettente

ricorda che il codice penale militare di pace (R. D. 20 febbraio

1941, n. 303) disciplina il corrispondente processo penale militare

facendo rinvio alla normativa del processo penale ordinario (art. 261

cod. pen. mil. pace). Il codice di procedura penale vigente, d'altra

parte, nel regolare la lingua degli atti, si basa sul principio di

territorialità, che viene specificato dall'art. 109, in attuazione

delle norme costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche,

con prescrizioni che, ad avviso del giudice a quo "appaiono

direttamente riconducibili alla più ampia e generale normativa di

cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574", recante le norme di attuazione

dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia

di uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari. La

normativa attuativa, a sua volta, trova fondamento nell'art. 6 della

Costituzione e nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), il cui art. 100 prevede che i

cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà

di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari

situati nella medesima provincia o aventi competenza regionale. Ma

le norme di attuazione in vigore (d.P.R. n. 574 del 1988 citato) non

risultano, secondo il rimettente, del tutto rispettose delle

prescrizioni di rango costituzionale, in quanto non sono applicabili

anche ai "rapporti dei cittadini altoatesini di lingua tedesca con la

giustizia militare". Le disposizioni del citato d.P.R. n. 574 del

1988, infatti, prevedono e regolano la parificazione tra lingua

italiana e lingua tedesca nei rapporti dei cittadini con gli uffici

giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi

e tributari a) situati nella provincia di Bolzano, ovvero b) con sede

in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di

Bolzano (art. 1, comma 1, lettere b) e c) del d.P.R. n. 574). Questi

uffici e organi della giurisdizione devono servirsi della lingua

usata dal richiedente nei rapporti con i cittadini della provincia di

Bolzano e negli atti correlativi (art. 13). Per quanto concerne il

processo penale in generale, la lingua presunta dell'indagato o

imputato, di cui l'autorità giudiziaria deve fare uso, è quella

individuata in base alla notoria appartenenza a un gruppo linguistico

nonché, eventualmente, in base ad altri elementi acquisiti al

processo (art. 15, comma 1). Infine, l'art. 24 del d.P.R. n. 574

stabilisce che nei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali

ordinari, amministrativi e tributari non inclusi nell'elencazione

dell'art. 1, i cittadini di madrelingua tedesca residenti nella

provincia di Bolzano hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni

o deposizioni in lingua tedesca. Per quanto precede, risulta dunque

- prosegue il rimettente - che le ricordate norme di attuazione

escludono dal proprio ambito di applicazione i rapporti tra i

cittadini altoatesini di lingua tedesca e gli organi della

giurisdizione militare. Tale mancata ricomprensione del processo

penale militare nella disciplina attuativa, insuperabile in via

interpretativa, appare al giudice a quo lesiva dei parametri

costituzionali invocati.

1.3. - Svolgendo un primo profilo della questione, il giudice

ricorda l'equiparazione tra la giurisdizione penale militare e quella

ordinaria, sia sul piano ordinamentale e della composizione degli

organi (legge 7 maggio 1981, n. 180), sia sul piano propriamente

processuale, dato il rinvio dell'una all'altra (art. 261 cod. pen.

mil. pace). In questo quadro, connotato dal tendenziale principio di

unità della giurisdizione, e dalla odierna parificazione dello stato

giuridico dei giudici militari e dei giudici ordinari (legge n. 180

del 1981 citata), la specialità del giudizio militare è da

ritenersi limitata alle sole norme sostanziali da applicare nelle

rispettive sedi. La lacuna nella tutela degli indagati o imputati

altoatesini di lingua tedesca in ordine al processo penale militare

costituirebbe, per questo primo profilo, una irragionevole esclusione

della giurisdizione militare da una disciplina altrimente unitaria,

con lesione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, secondo

comma, della Costituzione). Per un ulteriore aspetto, la disciplina

descritta determinerebbe una differenziazione di trattamento, tra

imputati chiamati dinanzi alla giurisdizione ordinaria e imputati

chiamati dinanzi alla giurisdizione militare, non sorretta da valide

ragioni. Tra le due categorie, infatti, l'unica differenza di rilievo

attiene alla qualificazione formale della disposizione

incriminatrice, come norma sostanziale comune ovvero militare; ma,

data l'identità del valore dei provvedimenti resi nell'uno e

nell'altro processo, e delle pene e degli altri effetti penali che ne

conseguono, il residuo elemento differenziale consistente nel tipo di

interesse protetto, vale a dire la presenza di un bene "militare"

quale oggetto esclusivo o concorrente della corrispondente tutela

penale, non sarebbe elemento sufficiente a giustificare la censurata

discriminazione (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Né può valere in senso contrario - osserva il giudice a quo - la

prescrizione dell'uso della lingua italiana nel corso del servizio,

contenuta nell'art. 43 del Regolamento di disciplina militare,

giacché tale norma, dettata e valevole ai soli fini dell'ambito

amministrativo e, appunto, disciplinare, non può estendersi alla

giurisdizione, disciplinata, come si è visto, da norme di rango

superiore.

Le norme impugnate appaiono inoltre al giudice a quo in contrasto

con la norma statutaria, contenuta nell'art. 100 del d.P.R. n. 670

del 1972, che garantisce l'uso della lingua tedesca davanti agli

uffici giudiziari aventi "competenza regionale". Il tribunale

militare di Verona, del quale fa parte il giudice rimettente, ha

competenza territoriale estesa anche al territorio delle province di

Trento e di Bolzano, e dunque all'intera regione Trentino-Alto Adige.

La tutela statutaria della parità linguistica dovrebbe pertanto

essere operante anche dinanzi al Tribunale competente per territorio

sulla regione in argomento, in quanto ufficio giudiziario con

"competenza regionale", ancorché collocato, dalle norme di

ordinamento del settore, fuori dei confini geografici della regione

medesima. Dal contrasto con l'art. 100 dello statuto speciale

conseguirebbe anche la violazione del principio costituzionale di

autonomia regionale speciale (art. 116 della Costituzione), di cui il

d.P.R. n. 670 del 1972 è espressione. Infine, il giudice a quo

ravvisa un contrasto delle norme impugnate anche con l'art. 6, terzo

comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4

agosto 1955, n. 848 e, tramite esso, con l'art. 10, primo comma,

della Costituzione. La norma pattizia prevede il diritto

dell'accusato a "essere informato

.. in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato della

natura e dei motivi dell'accusa"; ciò che non si verificherebbe

nell'ipotesi rimessa al controllo di costituzionalità.

2. - Questione identica è stata sollevata dallo stesso giudice

rimettente con altra ordinanza in pari data (r.o. 9/1997), emessa nel

corso di distinto procedimento penale militare, nel quale l'imputato

non si era presentato all'interrogatorio nel corso delle indagini

preliminari ma la difesa aveva comunque richiesto l'uso della

madrelingua tedesca dell'imputato nel procedimento.

3. - Altra questione di identico tenore è stata successivamente

sollevata dal medesimo giudice, con ordinanza del 20 febbraio 1997

(r.o. 247/1997), in un procedimento per reati militari

caratterizzato, rispetto ai due precedenti, dal fatto che esso si

trova dinanzi al rimettente giudice per le indagini preliminari a

seguito di ordinanza del collegio del dibattimento, con la quale è

stata dichiarata la nullità del decreto di fissazione dell'udienza

preliminare ed è stata quindi disposta la restituzione degli atti al

giudice a quo. La decisione del tribunale è stata adottata, secondo

quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, a seguito

dell'attestazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco da

parte dell'imputato nel corso dell'udienza dibattimentale, e della

conseguente richiesta di celebrazione del processo in lingua tedesca.

Il collegio ha ritenuto che l'appartenenza al gruppo linguistico

tedesco fosse rilevabile già nel corso delle indagini preliminari,

in via presuntiva, per la residenza in un determinato comune, e ha

altresì ritenuto applicabile anche al processo penale militare

l'art. 15 del d.P.R. n. 574, del 1988, relativamente alla

prescrizione della notifica degli atti nella lingua dell'imputato.

Reinvestito del procedimento nel modo anzidetto, per la nuova

notificazione, il giudice rimettente ritiene di non aderire alla

soluzione intepretativa del collegio, data la generale

inapplicabilità dell'intera citata disciplina attuativa dello

statuto speciale all'ambito della giurisdizione militare, alla

stregua degli argomenti esposti nelle precedenti come nell'ulteriore

ordinanza di rinvio. Non può dunque procedersi altrimenti, conclude

il giudice a quo che sollevando la questione di costituzionalità,

svolta secondo profili corrispondenti a quelli precedentemente

esposti.

4. - Nel giudizio promosso con la prima delle tre ordinanze (r.o.

8/1997) si è costituito l'imputato, Alexander Peintner, il cui

patrocinio, integralmente richiamando come proprie le argomentazioni

svolte dal rimettente, ha concluso per l'accoglimento della

questione.

5.1. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza r.o. 9/1997 ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura osserva che il codice penale militare fa rinvio (art.

261 cod. pen. mil. pace) alla normativa processuale comune e che

quest'ultima (art. 109 cod. proc. pen.), come del resto riconosce il

rimettente, accoglie il principio di territorialità in ordine alla

lingua degli atti processuali, specificandolo in una disciplina che

fa salve ulteriori disposizioni speciali o la normativa

internazionale, ma in quanto queste ultime prevedano "altri diritti".

Osserva inoltre che la disposizione contenuta nel codice di rito

comune riprende e specifica il contenuto del d.P.R. n. 574 del 1988

di attuazione dello statuto speciale, nel senso che non fa rinvio

formale a esso ma ne rielabora le previsioni, determinando perciò

una reciproca autonomia applicativa tra la fonte ordinaria e quella

di attuazione statutaria. Se è così, la lacuna delle norme di

attuazione di cui si duole il rimettente, in quanto non includono il

rito militare, risulta, per l'Avvocatura erariale, irrilevante, in

presenza della possibilità e del dovere per il giudice a quo di

applicare, nel procedimento per reati militari, l'art. 109 cod. proc.

pen., in virtù della generale norma di rinvio dell'art. 261 cod.

pen. mil. pace. L'anzidetto art. 109 cod. proc. pen. stabilisce che,

a richiesta dell'interessato, il cittadino italiano appartenente a

una minoranza linguistica riconosciuta venga interrogato o esaminato

nella madrelingua, che il relativo verbale sia redatto anche in tale

lingua e che nella stessa lingua debbano essere tradotti gli atti del

procedimento a lui indirizzati successivamente alla richiesta.

Questa disciplina, immune da ogni dubbio di incostituzionalità,

relativamente ai parametri e profili dedotti dal rimettente,

garantisce appieno le esigenze fatte valere con la proposizione

dell'incidente di legittimità costituzionale. La questione della

lacuna del d.P.R. n. 574 del 1988 rispetto alla giurisdizione

militare - conclude l'interveniente - avrebbe potuto essere posta, in

ipotesi, solo sul piano della disparità di trattamento, qualora non

fosse stata formulata dall'interessato la richiesta di utilizzazione

in giudizio della madrelingua: in questo limitato caso, la normativa

attuativa apporta una tutela più forte, giacché dispone l'utilizzo

della lingua presunta dell'imputato, in base alla notoria

appartenenza a un gruppo linguistico o ad altri elementi acquisiti

(art. 15 del d.P.R. citato), mentre la norma comune opera solo a

seguito di richiesta. Ma nel giudizio principale, come risulta

espressamente dall'ordinanza di rimessione, la parte, tramite la

difesa, aveva depositato una memoria di documentazione

dell'appartenenza al gruppo di minoranza e di richiesta dell'uso

della lingua madre, ond'è che tale ridotto profilo è comunque

ipotetico e perciò irrilevante.

L'Avvocatura conclude quindi per una declaratoria di

inammissibilità della questione.

5.2. - L'Avvocatura erariale ha altresì spiegato intervento, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche negli altri due

giudizi costituzionali (r.o. 8/1997 e 247/1997), con atti di richiamo

integrale e allegazione materiale del precedente atto di intervento. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

militare di Verona, con tre ordinanze emesse in altrettanti giudizi,

solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13,

15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso

della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini

con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari). La

censura d'incostituzionalità colpisce tali disposizioni nella parte

in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del

cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di

Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali

ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti

con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari.

L'art. 1 del d.P.R. n. 574 del 1988, adottato in attuazione delle

norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, stabilisce che nella regione la lingua tedesca

è parificata a quella italiana - che è la lingua ufficiale dello

Stato - nei rapporti tra i cittadini italiani appartenenti alla

minoranza linguistica tedesca con gli uffici giudiziari e gli organi

giurisdizionali ordinari situati nella provincia di Bolzano (art. 1,

comma 1, lettera b), e - in riferimento alla giurisdizione penale -

con la Corte d'appello, la Corte d'assise d'appello, la sezione della

Corte d'appello per i minorenni, la procura generale presso la corte

d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza

e l'ufficio di sorveglianza, nonché con ogni altro ufficio

giudiziario e organo giurisdizionale ordinario con sede in provincia

di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano.

Ai fini della suddetta parificazione linguistica, l'art. 13

stabilisce che gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'art.

1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di

Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua

usata dal richiedente e l'art. 15, commi 1-3, prevede che la lingua

del processo è quella dell'imputato o dell'indagato o, comunque,

quella da costoro scelta, secondo le modalità determinate da tale

articolo.

L'art. 24, infine, prevede che nei procedimenti innanzi agli organi

giurisdizionali ordinari (oltre che amministrativi e tributari) non

compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini

appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia

di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o

deposizioni in lingua tedesca.

A parte l'ipotesi prevista dall'art. 24, applicabile comunque in

relazione alla giurisdizione penale ordinaria e non a quella

militare, la normativa anzidetta configura una garanzia secondo la

quale la protezione dei diritti linguistici della comunità tedesca

opera sulla base di un criterio territoriale: la collocazione

dell'organo giurisdizionale nella provincia di Bolzano ovvero anche

in quella di Trento, purché però la competenza si estenda sulla

provincia di Bolzano. Alla stregua di questi criteri, la garanzia

linguistica contenuta nelle norme impugnate non vale, in generale nel

processo penale militare e nei rapporti con gli uffici e gli organi

della giurisdizione penale militare, nonché in particolare con il

tribunale militare di Verona il cui giudice per le indagini

preliminari ha sollevato le questioni in esame. Tale tribunale,

infatti, istituito a Verona presso il Comando militare territoriale

della Regione Nord-Est, esercita la sua competenza anche sulla

provincia di Bolzano, oltre che su quelle di Belluno, Brescia,

Mantova, Trento e Verona (d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 199), ma non

ha sede nella regione Trentino-Alto Adige, pur avendo competenza per

i reati militari commessi, per quel che qui interessa, anche nella

provincia di Bolzano.

Della mancata inclusione dei tribunali penali militari tra gli

organi giudiziari ai quali si applica quella speciale garanzia dei

diritti linguistici dei cittadini italiani appartenenti alla

minoranza linguistica tedesca, si duole il giudice rimettente.

Risulterebbero a suo avviso violati (a) gli articoli 6 e 116 della

Costituzione e l'art. 100 dello statuto speciale di autonomia della

regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che

garantiscono al cittadino appartenente alla minoranza di lingua

tedesca della provincia autonoma di Bolzano il diritto all'uso della

propria lingua; (b) gli artt. 24 e 10 della Costituzione

(quest'ultimo in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali) che prevedono la garanzia del diritto di difesa in

giudizio; (c) l'articolo 3, primo e secondo comma, della

Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della diversa

disciplina dell'uso della lingua tedesca nel processo penale comune e

nel processo penale militare.

2. - Le tre ordinanze del giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale militare di Verona sollevano la medesima

questione di costituzionalità. I relativi giudizi possono quindi

riunirsi, per essere definiti con unica sentenza.

3. - La questione non è fondata rispetto ad alcuno dei parametri

indicati.

4.1. - Quanto alla pretesa violazione delle norme costituzionali e

statutarie in tema di protezione della minoranza italiana di lingua

tedesca (artt. 6 e 116 della Costituzione e 100 dello statuto

speciale), si deve innanzitutto rilevare che tale protezione è

basata non sul principio di personalità ma su quello di

territorialità. L'art. 2 dello statuto speciale stabilisce in

generale che nella regione è riconosciuta parità di diritti ai

cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, e

l'art. 99, analogamente, ribadisce che, nella regione le lingue

italiana e tedesca sono equiparate. Conformemente, rispetto alla

giurisdizione, l'art. 100 precisa che i cittadini italiani

appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano hanno

facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici

giudiziari situati nella provincia nonché "nei rapporti cogli uffici

giudiziari ... aventi competenza regionale".

Su quest'ultima espressione si basa, ma non giustificatamente, il

dubbio d'incostituzionalità del giudice rimettente, il quale ritiene

che il tribunale militare di Verona debba considerarsi, per

l'appunto, avere competenza regionale.

Da un punto di vista rigorosamente letterale, è evidente che tale

locuzione non è affatto idonea a designare gli uffici giudiziari la

cui giurisdizione si estenda bensì sul territorio regionale, ma lo

superi inglobandolo in un più vasto ambito, come è nel caso del

tribunale militare di Verona, territorialmente competente su varie

provincie, appartenenti a quattro regioni. L'opposta interpretazione,

favorevole alla tesi argomentata dal giudice rimettente, potrebbe

sostenersi solo se potesse sorreggersi su formule normative diverse,

come quella di "uffici con competenza sul territorio di insediamento"

di un gruppo linguistico minoritario, contenuta nell'art. 2,

direttiva numero 102), della legge-delega per il nuovo codice di

procedura penale 16 febbraio 1987, n. 81, oppure (alla stregua della

formula usata dal comma 2 dell'art. 109 cod. proc. pen., rilevante

per quanto si dirà in seguito) "autorità giudiziaria avente

competenza su un territorio dove è insediata una minoranza

linguistica".

La portata dell'art. 100 che pianamente risulta dalla sua

formulazione letterale, non smentita ma anzi confermata

sistematicamente dalle indicazioni ricavabili dagli artt. 2 e 99

dello statuto, non conforta dunque il dubbio che ha mosso il giudice

rimettente nel promuovere la presente questione di costituzionalità:

la competenza del tribunale militare di Verona si esercita anche

"nella regione", ma non è una "competenza regionale".

4.2. - La diversa conclusione cui perviene il giudice rimettente,

in vista di una più ampia protezione dei diritti linguistici,

proiettata cioè oltre l'ambito territoriale così definito,

presupporrebbe che l'art. 100 dello statuto potesse prestarsi a

un'interpretazione estensiva. Ma tale interpretazione, alla quale il

giudice rimettente chiama la Corte costituzionale, non è possibile.

La garanzia dei diritti linguistici delle minoranze, posta tra i

principi costituzionali fondamentali e in vista della quale la

Repubblica è tenuta a dettare "apposite norme" (art. 6 della

Costituzione), infatti, è certo inderogabile, conformemente al rango

che il principio di tutela delle minoranze occupa nella Costituzione

(sentenze nn. 15 del 1996, 62 del 1992, 768 del 1988, 289 del 1987,

312 del 1983 e 86 del 1975), ma non contiene in sé una forza

espansiva, al di là di quanto espressamente stabilito nelle norme

degli statuti regionali speciali.

Le norme di tutela delle minoranze rappresentano sempre punti di

equilibrio e contemperamenti tra le garanzie particolari e

l'ordinamento generale. L'estensione delle prime non può non

comportare ripercussioni sul secondo (così come la modifica del

secondo può interferire sulle prime). In questo quadro di reciproche

interferenze, si comprende la funzione peculiare delle norme di

attuazione degli statuti regionali speciali, norme adottate

attraverso un procedimento normativo speciale (per la regione

Trentino-Alto Adige, previsto dall'art. 107 dello statuto) che

comprende necessariamente una fase consultiva bilaterale e

paritetica, cui partecipano rappresentanti delle comunità

interessate. A tali norme di attuazione, spetta una competenza di

"carattere riservato e separato" (sentenze nn. 137 del 1998, 85 del

1990, 160 del 1985, 237 del 1983 e 180 del 1980) e finalizzata a dare

vita, in corrispondenza ai contenuti e agli obiettivi degli statuti

stessi, a una disciplina che, nell'unità dell'ordinamento giuridico

(sentenze nn. 212 del 1984 e 136 del 1969), concilii, armonizzandoli,

tanto l'esercizio dei diritti potenzialmente confliggenti - come

tipicamente avviene in materia di uso della lingua da parte di

soggetti appartenenti a gruppi linguistici diversi -, quanto

l'organizzazione delle autonomie regionali con quella dei pubblici

poteri e delle pubbliche funzioni.

E, in effetti, nella specie, per mettere in opera le prescrizioni

statutarie poste a presidio dell'identità linguistica della

minoranza tedesca nei processi penali ordinari, e in quelli civili e

amministrativi, si è resa necessaria l'emanazione di numerose norme

di attuazione: alcune (quali quelle contenute nel d.P.R. n. 574 del

1988, in talune sue parti oggetto del presente giudizio) per rendere

compatibili i rispettivi diritti linguistici dei soggetti, non tutti

necessariamente appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che

simultaneamente entrano in rapporto con gli organi giurisdizionali;

altre, che influiscono sulle posizioni di soggetti diversi da quelli

titolari dei diritti linguistici, al fine di predisporre le

necessarie strutture organizzative della giurisdizione, come le norme

contenute negli artt. 33-41 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme

di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto

Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella

provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico

impiego) e nell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267

(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate).

Il compito e la procedura che, conformemente a quanto ora detto,

caratterizzano le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad

autonomia speciale spiegano la loro rilevanza nella configurazione

della portata delle norme statutarie. Il valore giuridico delle norme

di attuazione, subordinate allo statuto (oltre che alla

Costituzione), non le sottrae di certo all'ordinario controllo di

legittimità costituzionale, quando contraddicano il loro compito di

armonizzare nell'unità dell'ordinamento giuridico i contenuti e gli

obiettivi particolari dell'autonomia speciale. Ma, qualora (come

nella specie) si sia fuori di questa eventualità, esse

rappresentano, tra le realizzazioni astrattamente possibili

dell'autonomia regionale speciale, quelle storicamente vigenti. Le

norme di attuazione, dotate di forza prevalente su quella delle leggi

ordinarie (sentenze nn. 160 del 1985 e 151 del 1972), finiscono

così, in certo modo, per fissare, entro i contorni delineati dagli

statuti o eventualmente anche nello svolgimento e nell'integrazione

delle norme statutarie necessari per dare a queste ultime piena

"attuazione" (sentenze nn. 260 del 1990, 212 del 1984 e 20 del 1956),

i contenuti storico-concreti dell'autonomia regionale e quindi,

nell'interpretazione delle norme statutarie che questa Corte è

chiamata a dare, vengono ad assumere un particolare rilievo e a porre

un limite: un limite superato il quale si determinerebbero

conseguenze non controllabili relativamente a quell'equilibrio

complessivo dell'ordinamento cui le norme di attuazione sono

preordinate.

Se ne deve concludere, nel caso in esame, insieme al rapporto di

congruenza tra le norme statutarie e i loro svolgimenti attuativi

nelle disposizioni impugnate, l'impossibilità di rompere tale

rapporto - come chiede il giudice rimettente - attraverso

un'interpretazione espansiva della garanzia linguistica, prevista

dall'art. 100 dello statuto, non sorretta dalla necessaria normativa

di attuazione.

5. - Le norme in esame, censurate in quanto inapplicabili nel

giudizio penale militare, si sottraggono anche al dubbio

d'incostituzionalità sollevato sotto il profilo della lesione del

diritto di difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione e, secondo

la prospettazione del rimettente, art. 10 della Costituzione in

relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). A

tale riguardo, si rende necessaria una precisazione circa il loro

rapporto con la disciplina generale dell'uso della lingua nel

processo penale.

Per effetto del rinvio che il primo comma dell'art. 261 cod. pen.

mil. pace opera, salvo che la legge disponga diversamente, alle

disposizioni del codice di procedura penale, nel processo penale

militare in generale, e nel processo penale militare a carico di

cittadini italiani appartenenti alla minoranza di lingua tedesca

della provincia di Bolzano in particolare, trova comunque

applicazione, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice

rimettente, la disciplina dettata dall'art. 109, comma 2, cod. proc.

pen. La clausola di salvaguardia dell'art. 261, la quale esclude il

rinvio al codice di procedura penale in presenza di diversa

disposizione legislativa, non vale infatti nella specie. Non solo

una diversa disciplina - allo stato della legislazione relativa al

processo penale militare nei confronti dei cittadini di lingua

tedesca - manca (e di questa mancanza, con riferimento alle norme del

d.P.R. n. 574 del 1988, il giudice rimettente per l'appunto si

duole). Ma soprattutto, qualora anche, a garanzia dell'identità

degli appartenenti alla comunità di lingua tedesca della provincia

di Bolzano, una tale disciplina fosse posta, essa, per le ragioni che

si indicano di seguito, non potrebbe considerarsi una disciplina

diversa e alternativa a quella stabilita dall'art. 109 cod. proc.

pen., tale da rendere operante la clausola di esclusione del rinvio

al codice di procedura penale (e quindi all'art. 109 cod. proc.

pen.), contenuta nell'art. 261 cod. pen. mil. pace.

L'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. prevede in generale, con

riguardo agli appartenenti a tutte le minoranze linguistiche

riconosciute, che "davanti all'autorità giudiziaria avente

competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è

insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino

italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta,

interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è

redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli

atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua

richiesta".

In tale disciplina, è facile scorgere la coesistenza di due

profili di protezione: del diritto di difesa in giudizio, in quanto

si garantisce la comprensibilità degli atti del processo a coloro

che, non appartenendo alla comunità linguistica di maggioranza,

potrebbero non padroneggiare l'uso della lingua ufficiale del

processo (sentenza n. 271 del 1994); del diritto all'identità

linguistica, in quanto i diritti che la norma prevede sono

attivabili, a richiesta dell'interessato, indipendentemente dalla sua

ignoranza della lingua ufficiale del processo.

Su questa disciplina generale di base, possono tuttavia innestarsi

normative ulteriori, dettate allo scopo di una più intensa

protezione delle identità linguistiche particolari. Tale innesto

trova la sua regola nell'ultima proposizione del comma 2 dello stesso

art. 109 cod. proc. pen., la quale fa espressamente "salvi gli altri

diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali".

Alla stregua di questo sistema, il rapporto tra la normativa

codicistica e quella contenuta nel decreto n. 574 di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige deve essere ricostruito

in termini non di alternatività ma di concorrenza, secondo quanto

già affermato nella sentenza n. 271 del 1994 di questa Corte. La

disciplina generale dell'art. 109 cod. proc. pen. riguarda sia la

protezione del diritto di difesa in giudizio sia la garanzia dei

diritti linguistici dei cittadini appartenenti a minoranze

riconosciute nel processo penale, valendo quindi, come disciplina di

base comune, anche per i cittadini italiani di lingua tedesca della

provincia di Bolzano. Ove poi esistano norme speciali che, come

quelle contenute nel d.P.R. n. 574, prevedono "altri diritti", esse

sono "fatte salve", comportando conseguenze aggiuntive rispetto alla

disciplina codicistica.

Ma tali "altri diritti" previsti in leggi speciali si collocano su

un piano diverso da quello che attiene alle garanzie della difesa,

non potendo che riguardare esclusivamente una più intensa protezione

delle identità linguistiche dei gruppi minoritari, secondo le norme

particolari che li riguardano (in questo senso, si veda

l'argomentazione delle sentenze nn. 15 del 1996 e 271 del 1994 di

questa Corte). La garanzia del diritto di difesa in giudizio,

infatti, non potrebbe dar luogo mai, senza violazione del principio

costituzionale di uguaglianza, a soluzioni frazionate e

differenziate, a seconda dell'appartenenza a questo o a quel gruppo

linguistico di minoranza.

Ma, a questo punto, si deve tenere conto che a tale diversità di

piani di disciplina, fondati ciascuno su una propria ratio

indipendente, corrispondono principi di riferimento differenziati,

risultanti dagli artt. 6 e 24 della Costituzione. Essi - salva

l'eventualità (che nella specie non si verifica) di "interferenze"

limitatrici tra il piano della garanzia del diritto di difesa e

quello della tutela linguistica, eventualità che giustificherebbe il

richiamo, ad un tempo, di entrambi i principi costituzionali

anzidetti - hanno ambiti di applicazione diversi che devono essere

mantenuti distinti (sentenze nn. 15 del 1996 e 62 del 1992).

Ne deriva allora che la questione di costituzionalità, proposta

sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa in giudizio,

relativamente a norme dettate al fine della tutela di diritti

linguistici come quelle contenute nel d.P.R. n. 574 del 1988, è

destituita di fondamento, per non pertinenza del parametro

costituzionale invocato.

6. - Anche per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo dell'irrazionale differenza di

disciplina dell'uso della lingua tedesca nel processo penale

ordinario e in quello penale militare, la questione è infondata.

A ragione il giudice rimettente sottolinea l'esistenza di una

tendenza all'avvicinamento delle due forme processuali, con l'effetto

di una progressiva omologazione del rito speciale a quello ordinario.

Tale tendenza trova espressione nella norma generale di rinvio al

codice di procedura penale comune contenuta nel già richiamato art.

261 cod. pen. mil. pace e si giustifica per l'esigenza, ribadita

anche di recente da questa Corte con la sentenza n. 274 del 1997, di

ricondurre le forme processuali penali a medesimi principi

informatori, tutte le volte che la specialità delle ragioni proprie

della giustizia penale militare non lo impedisca.

Tuttavia ciò vale nei casi in cui sia rintracciabile una matrice

normativa processuale comune, non quando si abbia a che fare con

norme, quali quelle contenute nel d.P.R. n. 574 del 1988, che

traggono la loro ragion d'essere dalla tutela di un bene -

l'identità di una minoranza linguistica - che non è propriamente

del processo, ma nel processo trova soltanto un'occasione per essere

realizzata. Rispetto a tali norme, in quanto esse valgono in

riferimento a minoranze cui è riconosciuto e garantito uno status

costituzionale particolare, l'esigenza di uniformità cede a quella

di specificazione e differenziazione alla stregua delle peculiarità

dell'ordinamento speciale in cui sono inserite e da cui traggono la

loro validità.

Ma anche a voler trascurare queste considerazioni circa la

particolarità delle norme di protezione delle identità

linguistiche, secondo i diversi ordinamenti speciali, resta comunque

il fatto che il senso della doglianza del giudice rimettente è di

richiedere, attraverso il richiamo all'art. 3 della Costituzione,

l'applicazione della disciplina processuale comune, cioè - nella

specie - dell'art. 109 cod. proc. pen., al giudizio penale militare,

ciò che già deriva pianamente, secondo quanto detto al punto 5 di

questa motivazione in diritto, dal sistema delle norme processuali

penali comuni e militari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15

luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma

- in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -,

24 e 116 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di

Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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