Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4legge 325/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1,

lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325

(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di

Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, promosso con

ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da De Filippis

Vincenzo contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 523 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, agente

ausiliario di pubblica sicurezza, ammesso a frequentare il corso per

il conseguimento della nomina quale agente di ruolo, aveva chiesto

l'annullamento del decreto col quale il Capo della Polizia aveva

disposto le sue dimissioni dal corso con conseguente cessazione dal

servizio, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con

ordinanza emessa il 9 aprile 1997, ha sollevato - in riferimento agli

artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d), e punto 5) del

decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre

1987, n. 402, nella parte in cui prevede la cessazione di ogni

rapporto con l'Amministrazione per gli agenti ausiliari della Polizia

di Stato che si assentano per più di trenta giorni per motivi di

malattia dal corso quadrimestrale per la nomina in ruolo ad agente di

pubblica sicurezza (restando così preclusa la loro partecipazione ad

un corso successivo).

Espone il giudice a quo che il ricorrente, dopo essere stato

ammesso a frequentare il corso, era stato colpito da leucemia e che,

a seguito di un trapianto di midollo osseo era successivamente

guarito. Tuttavia la commissione medica competente lo aveva giudicato

bisognoso di ulteriori centosessanta giorni di convalescenza, di

talché egli non aveva potuto frequentare il corso. Di qui il

provvedimento impugnato, che, in applicazione della denunciata norma,

aveva disposto la dimissione dal corso e la cessazione dal servizio,

ricorrendo il caso di assenza protrattasi per più di trenta giorni.

Il rimettente prospetta innanzitutto il contrasto con l'art. 3

della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del

principio di eguaglianza e del difetto di ragionevolezza, pur non

ignorando che sotto tali profili la norma è già stata ritenuta

conforme a Costituzione. Il primo aspetto della denunciata

illegittimità costituzionale risiederebbe peraltro nel confronto con

un tertium comparationis diverso da quelli a suo tempo offerti alla

Corte e riguardanti la situazione dell'agente infortunatosi per causa

di servizio e l'assenza per maternità per gli allievi di sesso

femminile, risiederebbe cioè nella diversa e più favorevole

disciplina cui va soggetto l'agente ausiliario il quale non partecipa

al corso in parola: a carico di questi infatti non è prevista da

alcuna norma l'immediata cessazione dal servizio in caso di assenza

per malattia eccedente i trenta giorni.

A parere del TAR, i dipendenti pubblici - anche se non di ruolo -

non possono essere tra loro discriminati, ai fini del mantenimento in

servizio, in base al tipo di attività che stanno espletando. Se

quindi l'assenza per malattia non è incompatibile con lo status di

agente ausiliario, non si vede perché dovrebbe diventarlo allorché

l'agente stesso frequenti il corso per il conseguimento della nomina

in ruolo.

L'irragionevolezza risiederebbe poi nell'aver collegato al

superamento del trentesimo giorno di assenza le descritte conseguenze

risolutive del rapporto con l'amministrazione, senza consentire la

possibilità di frequenza ad un corso successivo, così equiparandosi

quoad effectum l'assenza volontaria, la rinuncia e perfino

l'inidoneità alla ben diversa ipotesi dell'assenza per malattia.

La norma censurata risulterebbe altresì lesiva degli artt. 4 e 32

della Costituzione, in quanto l'agente ammalato che provveda a

curarsi incorrerebbe nella perdita del posto di lavoro oppure, per

converso, ove scelga di partecipare al corso e di non curarsi,

soffrirebbe nocumento alla propria salute. Il che non troverebbe

giustificazione nell'esigenza di bilanciamento con il precetto di cui

all'art. 97 della Costituzione, il quale, anzi, risulterebbe

anch'esso vulnerato. La normativa in esame privilegia infatti le

esigenze di incrementare i contingenti della Polizia di Stato

attraverso una riduzione dei costi ottenuta attingendo ad una

categoria già dotata di un certo livello di professionalità per

avere svolto il servizio di leva come agente ed aver ottenuto un anno

di prolungamento della ferma, così conseguendo, almeno

presumibilmente, una certa esperienza.

Né, infine, la norma sarebbe giustificata dall'esigenza di evitare

gli abusi, atteso che sullo stato di infermità potrebbero ben

effettuarsi gli ordinari controlli previsti dall 'ordinamento.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità e concluso, nel merito,

per la declaratoria d'infondatezza della questione, stante l'ampia

discrezionalità che caratterizza tale speciale forma di

reclutamento, secondo quanto osservato da questa Corte con la

sentenza n. 297 del 1994. Considerato in diritto

1. - Il TAR per il Piemonte denuncia l'art. 4, punto 1, lettera d),

e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in

legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede la

cessazione da ogni rapporto con l'Amministrazione anche per gli

agenti ausiliari della Polizia di Stato che per motivi di malattia si

assentano dal corso quadrimestrale per più di trenta giorni,

impedendo così agli stessi di partecipare ad uno dei successivi

corsi.

A parere del rimettente, la norma si pone in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo

della disparità di trattamento rispetto alla situazione dell'agente

ausiliario che non partecipi ad alcun corso, per il quale non è

prevista tale risoluzione del rapporto; nonché

dell'irragionevolezza, consistente nella gravità delle conseguenze

connesse al superamento, anche di un solo giorno, del periodo massimo

di assenza consentito;

b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, perché implica

l'alternativa tra la perdita del posto di lavoro per chi decida di

curarsi ed il pregiudizio per il diritto alla salute di chi trascuri

la propria infermità pur di frequentare il corso;

c) con l'art. 97 della Costituzione in quanto, imponendo la

cessazione del rapporto per un fatto morboso indipendente dalla

volontà dell'interessato e dell'Amministrazione, non consente a

quest'ultima alcuna verifica circa l'eventuale recupero

dell'idoneità fisica e la costringe a privarsi di un elemento

qualificato da una precedente esperienza professionale.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Questa Corte è già stata investita in due precedenti

occasioni dello scrutinio concernente la denunciata norma, come lo

stesso giudice a quo ha ben presente. Ed entrambe le volte è

pervenuta ad una pronuncia di non fondatezza (v. sentenza n. 297 del

1994 e ordinanza n. 140 del 1995), traendo argomento dalla manifesta

inidoneità delle situazioni indicate quali termini di confronto, ad

essere assunte come tertia comparationis, in quanto riconducibili a

principi del tutto diversi. Si trattava, infatti, delle ipotesi in

cui l'assenza venga determinata da infermità contratta a causa di

un'esercitazione pratica ovvero, per le allieve, da maternità.

Si era in proposito altresì accennato all'ampia latitudine della

discrezionalità nella selezione degli aspiranti, che andava

riconosciuta al legislatore in un sistema di reclutamento

transitorio, ed alla non irrazionalità della scelta di accordare un

più favorevole trattamento a chi si assentasse per causa di servizio

o di maternità.

Il rimettente prospetta ora la questione adducendo, pur

nell'identità delle fattispecie di causa, ulteriori termini di

raffronto e profili diversi, alla cui stregua va dunque condotto

questo nuovo scrutinio della stessa norma.

2.2. - Il comma 1 del denunciato art. 4 prevede che siano dimessi

gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari rimasti "per qualsiasi

motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non

consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata

da infermità contratta durante il corso". L'ultimo comma, parimenti

censurato, stabilisce poi che "la dimissione dal corso comporta la

cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione".

I corsi in parola sono stati istituiti allo scopo di sostituire il

sistema ordinario di reclutamento - destinato ad andare "a regime"

secondo la legge 1 aprile 1981, n. 121 - solo per il periodo di un

quadriennio, successivamente prorogato dall'art. 5 del decreto-legge

4 ottobre 1990, n. 276 e poi dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre

1996, n. 554 fino al 31 dicembre 1999.

I corsi si differenziano quanto a durata: per gli agenti ausiliari

è previsto un periodo di quattro mesi, che diventa di sei per gli

allievi agenti di polizia. Mentre di entrambi la finalità è quella

della selezione attitudinale, previo giudizio di idoneità al

servizio di polizia: superati gli esami, quanti hanno frequentato il

corso compiono un periodo pratico, che in caso di giudizio

sfavorevole sono ammessi a ripetere per una sola volta.

2.3. - Questa Corte, con sentenza n. 195 del 1998, ha già ritenuto

manifestamente irragionevole una previsione analoga a quella della

denunciata norma, che era riferita ai commissari di polizia in prova;

conseguentemente dichiarando l'illegittimità costituzionale

dell'art. 57, lettera d), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella

parte in cui non consente all'Amministrazione di permettere la

partecipazione ad un corso successivo dei commissari stessi, rimasti

assenti per infermità oltre il previsto limite temporale, ove sia

accertato l'avvenuto recupero della loro idoneità psicofisica.

La ratio argomentativa di tale sentenza circa la ragionevolezza

interna del sistema, nonché la considerazione dei nuovi profili

introdotti dal rimettente, insieme con la constatata ulteriore

proroga del sistema "transitorio", indirizzano il presente scrutinio

di costituzionalità secondo un'ottica diversa rispetto a quella in

cui si ponevano le decisioni del 1994 e del 1995 sopra richiamate,

necessariamente circoscritte dai limiti delle prospettazioni allora

sottoposte alla Corte.

2.4. - Ebbene, manifestamente priva di alcuna giustificazione deve

ritenersi la conseguenza sanzionatoria, espressamente assimilata

all'espulsione, che la norma riconnette al provvedimento di

dimissione dal corso, ove la si confronti con la situazione - addotta

a paragone dal giudice a quo - dell'agente ausiliario non ancora

ammesso al corso stesso, la cui assenza per infermità, pur

protrattasi oltre i termini in detta norma indicati, non comporta

l'automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

L'irragionevolezza di codesto automatismo rimane confermata dal

rilievo che l'impossibilità per l'Amministrazione - cui nella specie

viene dalla legge imposta l'adozione di un provvedimento del tutto

vincolato, non preceduto da alcuna istruttoria - di verificare

l'eziologia e le conseguenze dell'infermità finisce col contraddire

palesemente la discrezionalità di regola ad essa riconosciuta quando

entri in gioco un interesse generale, come nella specie sarebbe

quello di non privarsi della professionalità utile all'apparato

statale, presumibilmente già acquisita nel suo precedente servizio

dall'agente che abbia poi recuperato la sua idoneità psicofisica.

2.5. - Analogamente a quanto già constatato con riguardo

all'ipotesi scrutinata nella sentenza n. 195 del 1998, viene dalla

norma attribuito al mero dato della frequenza un valore addirittura

preminente rispetto al rendimento. E ciò sino al punto di

ricollegare alla assenza per infermità, protratta oltre un certo

termine, la cessazione automatica del rapporto di servizio; impedendo

all'Amministrazione di consentire - pur nel rispetto di ogni altro

presupposto legalmente previsto - la partecipazione dell'allievo, che

abbia nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica, ad un corso

successivo. Quando poi, in base all'art. 48 della legge n. 121 del

1981 (che detta il regime ordinario dei corsi per la nomina ad agente

di polizia), gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami

di fine corso sono ammessi a ripetere non più di una volta il

secondo semestre; e lo stesso decreto-legge n. 325 del 1987,

nell'art. 3, comma 5, consente agli agenti in prova di ripetere il

periodo pratico nel caso di giudizio sfavorevole alla fine del

periodo di prova cui siano ammessi al termine del corso in argomento.

2.6. - Tanto basta per dichiarare l'illegittimità costituzionale

della denunciata norma, restando assorbita ogni ulteriore censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1,

lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325

(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di

Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella

parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro

corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati

assenti

per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il

corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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