Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto

legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei

benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) e del

combinato disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948,

n. 137 con gli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace,

promossi con n. 2 ordinanze emesse l'8 giugno 1992 dal Tribunale

militare di sorveglianza di Roma sulle istanze proposte da Giotti

Giovanni e Salvadori Uliviero, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro

ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Adito da Giovanni Giotti per la riabilitazione militare dalla

condanna per diserzione riportata nel 1947, il Tribunale militare di

sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa l'8 giugno 1992, ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 11 del

decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, nella parte in cui

determinerebbe un effetto penale militare della condanna per il reato

di diserzione, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione; del combinato disposto dello stesso art. 11 del decreto

legislativo n. 137 del 1948 e degli artt. 72 e 412 del codice penale

militare di pace (regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), recanti la

disciplina dell'istituto della riabilitazione militare e del relativo

procedimento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Perché si estinguano "le pene militari accessorie e gli altri

effetti penali militari" di una condanna per reato militare, è

necessario che, una volta che sia intervenuta la riabilitazione

comune, in un nuovo e distinto procedimento il Tribunale militare di

sorveglianza - in luogo del soppresso Tribunale supremo militare -

dichiari l'estensione degli effetti estintivi anche a quelle

specifiche ulteriori conseguenze della condanna, disponendo così la

"riabilitazione militare". L'autorità rimettente premette che,

secondo la giurisprudenza della Cassazione, "gli altri effetti penali

militari" di cui all'art. 72 del c.p.m.p. sono riconducibili, per la

generalità dei reati militari, alla perdita delle distinzioni

onorifiche di guerra e, "relativamente ai reati di diserzione

commessi da soggetti aventi diritto ai benefici combattentistici",

alla "perdita di tale diritto ai sensi dell'art. 11 del decreto

legislativo n. 137 del 1948" ("i benefici in favore dei combattenti

non sono applicabili ai disertori"), e che, ai fini della

ammissibilità della riabilitazione militare, occorre valutare caso

per caso se, dopo la riabilitazione comune, residui in capo al

condannato taluna delle dette conseguenze sfavorevoli, nella specie

consistente nella perdita dei benefici combattentistici attestata dal

foglio matricolare agli atti.

Ora, posto che gli effetti penali della condanna devono discendere

da una fattispecie normativa compresa fra le fonti del diritto

penale, dovendo obbedire agli stessi princip/' che disciplinano la

materia penale, l'art. 11, lett. a), del decreto legislativo n. 137

del 1948, ad avviso del giudice a quo, viola il princi'pio di

legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: da

una parte, infatti, la norma è retroattiva, perché le condanne per

diserzione da cui fa discendere l'effetto sfavorevole non possono che

riferirsi a fatti, come quello in esame, commessi prima del 1948;

dall'altra, essa è priva del requisito della sufficiente

determinatezza, in quanto gli effetti prodotti sono indicati

"sinteticamente ma enigmaticamente", nell'intero testo del decreto,

con la formula "benefici in favore dei combattenti", con la

conseguenza che "la fattispecie in questione condiziona una serie

aperta di effetti, potenzialmente di qualsivoglia natura, sottratta

al dominio della tipicità" (viene indicata fra essi la maggiorazione

della pensione sociale riconosciuta dall'art. 6 della legge n. 140

del 1985 agli " ex combattenti" di cui alla legge n. 336 del 1970 e

"successive modificazioni e integrazioni").

Una seconda censura l'autorità rimettente rivolge al combinato

disposto dello stesso art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948

e degli artt. 72 e 412 del c.p.m.p. nella interpretazione fornitane

dalla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 3 della

Costituzione: la qualifica di effetto penale "militare" attribuito

alla previsione del detto art. 11 determina per il condannato per

diserzione la necessità di attivare un procedimento ulteriore

rispetto alla riabilitazione comune.

Da quella particolare condanna discende quindi, oltre che un

effetto penale specifico, un'ulteriore gravosa conseguenza

processuale, attesa la impermeabilità di quell'effetto alla

riottenuta riabilitazione comune.

Tale duplicità procedimentale - che non riposa sulla previsione

di differenti parametri formali, essendo regolati i due giudizi dal

medesimo procedimento, ed avendo ad oggetto i medesimi elementi

indicati dall'art. 179 del codice penale - si spiega solo alla luce

di una concezione dell'ordinamento militare come separato e distinto

da quello statuale, e realizza per il condannato per diserzione una

ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

eccependo in primo luogo l'inammissibilità della questione. L'art.

11 del decreto legislativo n. 137 del 1948 non rileverebbe nel

giudizio a quo, che non ha ad oggetto la legittimità della

esclusione dei disertori da benefici, nella specie peraltro

imprecisati, mancando nell'ordinanza ogni riferimento a specifiche

domande del ricorrente.

Le questioni sollevate, ad avviso dell'Avvocatura, sono poi

infondate, perché l'art. 11 denunciato non disciplina una

fattispecie penale, ma piuttosto collega a determinate situazioni

alcune esclusioni da benefici di vario tipo, effetti quindi non

rimuovibili con la riabilitazione militare. Quanto alla lamentata

indeterminatezza della fattispecie, la sentenza n. 234 del 1989 ha

chiarito che le esclusioni previste dall'art. 11 si applicano ad ogni

tipo di beneficio, stabilito da leggi anteriori o non al 1952.

Infine, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - cui in ogni caso è estraneo l'art. 11 del decreto

legislativo n. 137 del 1948 - è manifestamente infondata: se

condivisa, porrebbe infatti in radicale discussione lo stesso campo

di applicazione del codice penale militare di pace ed i princip/' che

lo sorreggono.

3. - Nel corso di un analogo procedimento per la riabilitazione

militare promosso da Uliviero Salvadori, la medesima autorità ha

sollevato, con distinta ordinanza (n. 530 del 1992) emessa l'8 giugno

1992, identica questione.

Anche in tale giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, riportandosi alle difese svolte nel giudizio

rubricato al n. 529 del 1992. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze (R.O. nn. 529 e 530 del 1992) del Tribunale

militare di sorveglianza di Roma, emesse entrambe l'8 giugno 1992,

sollevano identiche questioni. I relativi giudizi vanno pertanto

riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - La prima questione investe l'art. 11 del decreto legislativo

4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione di benefici ai

combattenti della seconda guerra mondiale). La norma, nel disporre la

non applicabilità ai disertori dei "benefici in favore dei

combattenti", determinando così un effetto penale militare della

condanna per detto reato, violerebbe il principio di legalità posto

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: a) in quanto norma

retroattiva, perché le condanne per diserzione da cui l'effetto

discende non possono che riferirsi, come nei giudizi a quibus, a

fatti commessi prima della sua entrata in vigore; b) in quanto gli

effetti sono indicati in modo generico, con la conseguenza che la

fattispecie, in forza del richiamo agli " ex combattenti" contenuto

in leggi successive, investe una serie aperta di effetti, sottratta

al dominio della tipicità.

3. - La questione è infondata.

Il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, come modificato dalla

legge n. 93 del 1952, costituisce la fonte normativa cui occorre

riferirsi per la qualifica di "combattente" e per l'individuazione

dei requisiti - comprese le cause di esclusione - che definiscono

l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici combattentistici.

Tanto i requisiti che le cause di esclusione fissate dal decreto

hanno portata generale perché determinano, circoscrivendola, la

categoria dei combattenti ai fini dell'individuazione dei destinatari

dei benefici (già) previsti (all'epoca dell'entrata in vigore della

normativa: art. 1, primo comma) nonché di quelli riconosciuti da

leggi successive (sentenza n. 234 del 1989).

L'autorità rimettente muove dalla premessa che l'esclusione -

recte: la non applicabilità - dai benefici dei combattenti

disertori, disposta dall'art. 11 del detto decreto, costituisca,

messa in relazione con disposizioni successive che attribuiscono

singoli benefici alla categoria, un effetto penale militare della

condanna per il reato di diserzione.

La premessa è inesatta. Alla inapplicabilità, disposta dalla

norma del 1948, di benefici specifici attribuiti da leggi successive

agli ex combattenti, categoria che per definizione non comprende i

disertori, fa invero difetto il carattere della afflittività. Dal

disposto dell'art. 11 del decreto, come interpretato dal giudice a

quo, non può farsi discendere una limitazione della sfera giuridica,

prima integra, dei soggetti destinatari.

Proprio l'esclusione della maggiorazione della pensione sociale

riconosciuta agli ex combattenti dall'art. 6 della legge 15 aprile

1985, n. 140, che l'autorità rimettente addita come conseguenza

pregiudizievole derivante dalla norma censurata, dimostra la

fragilità dell'assunto, basato su un'inversione logica. Questa

Corte, premesso che in materia di concessione di benefici a

particolari categorie di cittadini il legislatore ha un ampio potere

discrezionale, ha affermato infatti (nella sentenza n. 234 del 1989

già citata) che quello previsto dall'art. 6 della legge n. 140 del

1985 ha "funzione di gratificazione di un merito che non senza

ragione si ritiene non possa essere rivendicato" da chi - nella specie si trattava dell'ipotesi, pure prevista dall'art. 11, primo

comma, del decreto legislativo n. 137 del 1948, degli ufficiali che

avevano in seguito aderito alla R.s.i. -, pur rientrando

astrattamente nel novero degli ex combattenti, per espressa

esclusione non ne rivesta la qualifica.

Posto che l'attribuzione del beneficio ha funzione di gratificare

un merito, il suo mancato riconoscimento non può dunque assumere una

valenza anche in senso lato sanzionatoria.

4. - Viene altresì impugnato il combinato disposto dell'art. 11

del decreto legislativo n. 137 del 1948, e degli artt. 72 e 412 del

c.p.m.p., che recano la disciplina, rispettivamente, dell'istituto

della riabilitazione militare e del relativo procedimento. Tale

normativa, imponendo al condannato per diserzione che abbia già

ottenuto la riabilitazione comune di instaurare un giudizio

ulteriore, diretto alla riabilitazione militare, qualora intenda

rimuovere i residui effetti penali militari della condanna, darebbe

luogo ad un gravoso ed ingiustificato raddoppio di giudizi, regolati

dalla medesima procedura ed aventi ad oggetto i medesimi elementi,

realizzando una disparità di trattamento a danno di tali condannati,

in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione è inammissibile.

5. - La riabilitazione militare, a norma dell'art. 72 del

c.p.m.p., ha la funzione specifica di estinguere le pene militari

accessorie e gli altri effetti penali militari. Essa costituisce

un'eccezione ("salvo che la legge disponga altrimenti") alla regola,

fissata dall'art. 178 del codice penale, che attribuisce alla

riabilitazione comune la funzione di estinguere "le pene accessorie

ed ogni altro effetto penale della condanna". Anche a voler

trascurare che le condizioni cui è subordinata la riabilitazione

militare sono di ordine squisitamente militare, essendo il giudizio

diretto alla reintegrazione dell'onore militare, alla stregua dei

valori propri di quel consorzio ed ai peculiari riflessi della

condanna sullo status militare, per definire la questione è decisiva

una considerazione di carattere preliminare.

Sia la valutazione della proporzionalità della pena rispetto al

fatto contemplato come illecito, sia la previsione di cause di

estinzione del reato in relazione al disvalore ad esso assegnato,

sono affidate all'apprezzamento discrezionale del legislatore,

sindacabile solo quando integri arbitrio perché irrazionale o non

giustificato. Al legislatore è dunque attribuita anche la scelta

della forma di riabilitazione per la rimozione degli effetti

pregiudizievoli ulteriori rispetto alla sanzione principale della

condanna. Questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1992, ha affermato

che la riabilitazione come istituto in sé considerato è espressione

di un principio generale e di un'esigenza, ancorché non rispondenti

ad alcuna norma costituzionale, di vasta applicabilità. In ciascuna

delle forme di riabilitazione previste dall'ordinamento vigente "si

riscontra un nucleo normativo comune, tanto con riferimento ai

presupposti per l'applicazione ( ..), quanto con riferimento agli

effetti". Tuttavia, ciascuna delle forme di riabilitazione indicate

costituisce un modello a sé.

La scelta di un modello o di un altro ovvero, in radice, la scelta

del meccanismo per la rimozione degli effetti ulteriori, non è

costituzionalmente obbligata e spetta al legislatore, nell'esercizio

della sua discrezionalità politica, valutare quale istituto sia più

coerente con le sanzioni prescelte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n.

137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della

seconda guerra mondiale), sollevata dal Tribunale militare di

sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in

relazione agli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace,

sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari