Corte costituzionale

Sentenza n. 208/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia tributaria,

di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione

generale del catasto", promossi con ricorsi delle regioni Piemonte,

Veneto e Lombardia, notificati il 24 marzo 1999, depositati in

cancelleria, i primi due, il 31 marzo e, il terzo, il 1° aprile 1999

ed iscritti rispettivamente ai nn. 10, 11 e 12 del registro ricorsi

1999.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per le regioni

Piemonte e Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la regione

Lombardia e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la regione

Piemonte ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 3,

53, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio

1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto), recante - a tenore della rubrica - "Interpretazione

autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e

sui redditi di capitale".

La disposizione censurata ha ad oggetto l'art. 26, quarto comma,

terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che

disciplina le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale,

disponendo che esse "sono applicate a titolo di imposta nei confronti

dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche

ed in ogni altro caso". L'impugnata disposizione interpretativa

stabilisce che la riportata norma, "riguardante l'applicazione della

ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti

delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve

intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti

dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone

giuridiche".

Ad avviso della ricorrente, il denunciato art. 14 della legge

n. 28 del 1999 risulta irragionevole innanzi tutto alla luce

dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), a norma del

quale - in seguito ad una modifica introdotta, con effetto dal

1° gennaio 1991, dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 310 del 1990,

convertito nella legge n. 403 del 1990 - non sono soggetti

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "gli organi e le

amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo,

anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, [i consorzi tra

enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani

collettivi,] le comunità montane, le province e le regioni". È

"contraddittorio", osserva a questo riguardo la difesa della Regione,

ed in contrasto con il principio di capacità contributiva,

"prevedere, ad un tempo, la non assoggettabilità a tributo di un

dato soggetto e l'obbligo, per questo, di sottoporsi ad una ritenuta

d'imposta", senza, tra l'altro - in contrasto con il principio di

eguaglianza - che sia contemplata la possibilità di recuperare tale

ritenuta in sede di dichiarazione annuale, secondo quanto previsto

prima della modifica dell'art. 88 del testo unico, quando la regione,

soggetto passivo Irpeg, era tenuta a differenziare le proprie

operazioni, a contabilizzare a parte quelle fiscalmente rilevanti e a

subire la ritenuta a titolo d'imposta, accompagnata dalla facoltà di

recupero.

In altri termini, l'art. 53 della Costituzione ed il principio di

ragionevolezza risulterebbero violati "poiché la ritenuta a titolo

d'imposta cade su somme depositate in conto corrente che non sono

correlate al presupposto in base al quale un soggetto è colpito

dall'Irpeg: infatti, la regione non compie - per definizione, ex

art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - le attività di cui

all'art. 51 del medesimo decreto presidenziale e, nondimeno, è

tenuta a subire un prelievo che si traduce in un esborso sine

titulo".

Il principio di ragionevolezza, ad avviso della ricorrente,

avrebbe subito un vulnus dalla disciplina denunciata anche a causa

dell'uso distorto da parte del legislatore, in questa occasione,

dello strumento della legge interpretativa: "la preoccupazione di

acquisire disponibilità finanziarie, accompagnata dal metodo

concretamente prescelto - ricorso alla legge interpretativa, perché

retroattiva, incidente non sulla soggettività tributaria

sostanziale, ma su un meccanismo procedurale, qual è lo strumento

della ritenuta - ha portato alla manipolazione artificiosa del

sistema creato con l'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 ed

alle conseguenti ... distorsioni".

Le denunciate distorsioni si traducono, secondo la difesa della

regione Piemonte, in una lesione dell'autonomia finanziaria della

stessa e del suo status costituzionale complessivamente inteso, come

definito dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. A questo

riguardo, nel ricorso, si legge: "là dove il legislatore ha

surrettiziamente assoggettato ad Irpeg, attraverso una ritenuta a

titolo d'imposta, la regione, dopo averla esclusa dall'area di

operatività del tributo, in violazione tra l'altro degli artt. 3, 53

e 97 della Costituzione ..., ha disposto un prelievo coatto a carico

di disponibilità regionali costitutive dell'autonomia finanziaria

dell'ente".

nel ricorso si rammenta che alla citata modifica apportata nel 1990

all'art. 88 del testo unico - per equiparare gli enti territoriali

allo Stato nel regime di esclusione dall'Irpeg, analogamente a quanto

già previsto per diversi altri tributi - anche l'amministrazione

finanziaria si è inizialmente adeguata con la risoluzione

ministeriale 11 novembre 1991 n. 11/19733 e con la risoluzione della

Direzione generale delle imposte dirette 8 gennaio 1993, n. 8/645.

Alla modifica dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, ad opera

del citato d.-l. n. 310 del 1990, si è successivamente adeguata -

afferma, con dovizia di riferimenti, la difesa della regione - la

giurisprudenza tributaria.

D'altra parte, deduce la ricorrente, "è solo equivocando circa

il significato dell'espressione "in ogni altro caso (di cui

all'art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ...) che si

può pretendere di annoverare i soggetti esclusi dall'ambito di

operatività dell'Irpeg tra quelli tenuti a subire la ritenuta

d'imposta"; e ciò, si legge nel ricorso, anche per una ragione

ulteriore: "poiché la norma del quarto comma dell'art. 26

preesisteva alla modifica introdotta dal T.U., non poteva prevedere

ipotesi di non soggettività allora inesistenti completamente, ma

solo ipotesi di esenzione dall'Irpeg tutte disciplinate dal d.P.R.

n. 601 del 1973", coerentemente con le disposizioni della legge di

delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971, che, opinando

diversamente, nel senso poi disposto dalla disposizione censurata,

risulterebbe, ad avviso della regione, violata, unitamente

all'art. 76 della Costituzione.

La ritenuta a titolo d'imposta di cui si tratta appare alla

ricorrente ancor più irragionevole in quanto si consideri che i

fondi di tesoreria, nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge

n. 720 del 1984, "non sono depositi bancari". Le somme generatrici

degli interessi colpiti dalla ritenuta "concernono risorse che

affluiscono alla regione nell'ambito del sistema di tesoreria unica

..., risorse che sono della regione e che nulla hanno a che vedere

con il presupposto dell'Irpeg".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri per chiedere la declaratoria di

inammissibilità o il rigetto del ricorso della regione Piemonte.

Secondo l'Avvocatura, il ricorso sarebbe anzitutto inammissibile

in quanto la regione agirebbe "come contribuente", lamentando una

lesione di competenze di cui in realtà non dispone. La regione "non

ha competenza alcuna in materia di imposizione sul reddito", né

"può pensarsi che l'obbligazione di imposta ossia il prelievo a

carico di disponibilità finanziarie regionali limiti l'autonomia

garantita dall'art. 119 Cost.". Si tratterebbe di un effetto di mero

fatto del tutto irrilevante: diversamente, rileva la difesa erariale,

"si dovrebbe ritenere che può portarsi sul piano costituzionale ogni

rapporto nel quale la regione possa configurarsi come debitore".

nel merito, si osserva che "la ritenuta di imposta è una imposizione

reale distinta dalla imposizione personale sul reddito, sì che non

vi è contraddizione tra non soggezione all'Irpeg e soggezione alla

ritenuta". L'art. 26 del d.P.R. n. 600, aggiunge l'Avvocatura,

prevede "che alla ritenuta sono tenuti tutti i soggetti (anche lo

Stato)" e "solo perché si è aperto sul punto un esteso contenzioso

è apparso opportuno emanare una norma interpretativa che è

veramente tale".

3. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la regione

Veneto ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 3,

53, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 14 della legge

18 febbraio 1999, n. 28.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, la difesa della

regione Veneto svolge le medesime deduzioni contenute nel ricorso

della regione Piemonte, testé illustrate.

4. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri per chiedere la declaratoria di

inammissibilità o il rigetto del ricorso della regione Veneto, sulla

scorta degli stessi argomenti già addotti avverso il ricorso della

regione Piemonte.

5. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, anche la

regione Lombardia ha sollevato in via principale, in riferimento agli

artt. 53, 76, 101, secondo comma, 114, 115 e 119 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

18 febbraio 1999, n. 28.

Nei confronti della disciplina impugnata, il ricorso della

regione Lombardia prospetta censure in larga misura coincidenti con

quelle, già esaminate, contenute nei ricorsi delle regioni Piemonte

e Veneto.

La ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del combinato

disposto degli artt. 114, 115, 119, 53 e 76 della Costituzione, così

come attuati dall'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed in

relazione ai principi della legislazione tributaria e ai principi

affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di leggi

interpretative.

Sotto quest'ultimo profilo, la difesa della regione, richiamando

alcune decisioni costituzionali, censura l'uso distorto - e lesivo

dei principi di ragionevolezza e affidamento - dello strumento della

legge interpretativa da parte del legislatore statale, escludendo la

riconducibilità (del contenuto) della legge denunciata ad uno dei

possibili significati della legge interpretata. A questo proposito,

si osserva che l'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, oggetto della

denunciata legge interpretativa, nella parte in cui dispone che le

ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei

soggetti esenti da Irpeg "ed in ogni altro caso", va interpretato

alla luce della legge di delega, la quale, "nel prevedere la ritenuta

(a titolo d'acconto o d'imposta) sui redditi di capitale corrisposti

esclusivamente a soggetti Irpeg o a soggetti esenti, aveva dimostrato

la chiara intenzione di non assoggettare al prelievo alla fonte i

soggetti esclusi dal tributo".

La regione Lombardia censura la previsione legislativa che

assoggetta le regioni alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta,

sottolineando altresì che, "in base ai principi propri della

legislazione tributaria, la posizione di "contribuente sostituito

postula necessariamente la soggettività ai fini dell'imposta: se ne

deduce che, in difetto, la ritenuta non può essere applicata".

La disciplina impugnata sarebbe d'altro canto in contrasto con

l'art. 119 della Costituzione, giacché l'esclusione dall'Irpeg della

regione deriverebbe dalla sua natura di ente politico e sarebbe

pertanto "direttamente collegata" con il suo grado di autonomia

finanziaria costituzionalmente garantita.

La difesa della regione osserva poi che l'art. 26 del d.P.R.

n. 600 del 1973, oggetto di interpretazione autentica, "deve dettare

esclusivamente disposizioni in ordine all'applicazione dell'imposta,

non potendo attrarre a tassazione ciò che la disciplina istitutiva

esclude"; anche perché, si legge nel ricorso, il d.P.R. n. 600 del

1973 "è stato emanato in attuazione di una delega relativa al solo

accertamento e non anche alla potestà impositiva": attraverso una

disposizione in materia di riscossione - conclude su questo punto la

regione, censurando la "intrinseca contraddittorietà" della

disposizione impugnata - si determina "una sostanziale reviviscenza

della soggettività tributaria esclusa da una norma di diritto

sostanziale".

Sulla scorta di ampi richiami di giurisprudenza costituzionale,

la difesa della regione si duole poi della lesione dell'art. 101,

secondo comma, della Costituzione. L'impugnata disciplina sarebbe

infatti "finalizzata a bloccare le numerose richieste di rimborso

avanzate dagli enti locali a seguito della intervenuta esclusione

degli stessi dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone

giuridiche e ad incidere, di conseguenza, sui giudizi in corso". Ad

avviso della ricorrente, l'orientamento della prevalente

giurisprudenza tributaria, nonché la discrepanza tra la risoluzione

ministeriale dell'8 gennaio 1993 n. 8/645 e quella, successiva, del

28 dicembre 1993, n. 5/19846 "inducono a ritenere che l'introduzione

nel nostro ordinamento dell'art. 14 della legge n. 28 del 1999 sia

stata chiaramente finalizzata ad interferire sui giudizi instaurati

dagli enti contemplati dall'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 per il

rimborso delle ritenute applicate a loro carico ai sensi dell'art. 26

del d.P.R. n. 600 del 1973".

6. - Anche in questo giudizio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri per chiedere la declaratoria di

inammissibilità o il rigetto del ricorso della regione Lombardia,

sulla scorta dei medesimi argomenti, già illustrati, addotti avverso

i primi due ricorsi.

7. - In prossimità dell'udienza, la regione Piemonte ha

depositato una memoria illustrativa per insistere nelle censure

prospettate in sede del ricorso e per argomentarne più diffusamente

i motivi.

In particolare, quanto alla natura del contestato prelievo, la

regione sottolinea che la ritenuta, d'acconto o a titolo d'imposta,

"rappresenta una obbligazione di carattere strumentale, comunque

riconducibile a un soggetto passivo (in senso sostanziale) di un

rapporto giuridico d'imposta".

In merito all'asserita lesione della propria autonomia

finanziaria, la ricorrente replica alle obiezioni dell'Avvocatura

precisando che tale lesione deriverebbe soprattutto dal carattere

retroattivo della disposizione impugnata, illegittimamente incidente

sulla consistenza delle risorse finanziarie della regione.

8. - In prossimità dell'udienza, anche la regione Veneto ha

depositato una memoria illustrativa per insistere nelle censure

prospettate in sede di ricorso, adducendo argomenti analoghi a quelli

proposti dalla difesa della regione Piemonte.

9. - Non diversamente dalle prime due ricorrenti, la regione

Lombardia ha sviluppato in una memoria illustrativa le deduzioni

formulate nel ricorso ed ha svolto argomentazioni ulteriori, anche

per replicare alle eccezioni e alle difese dell'Avvocatura.

In particolare, la regione Lombardia osserva che, in base alla

normativa sul sistema di tesoreria (art. 2 della legge n. 720 del

1984; art. 40 della legge n. 119 del 1981; art. 2, commi 1 e 4, del

d.m. 11 aprile 1981; art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997;

art. 66 della legge n. 388 del 2000), le assegnazioni, i contributi e

quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle regioni

affluiscono in conti infruttiferi ad esse intestati presso le

tesorerie dello Stato, mentre solo le entrate proprie delle regioni,

nella misura individuata dalla legislazione statale, sono

suscettibili di produrre interessi: "nel caso di specie", afferma la

difesa della Regione, "si tratta ... di somme "proprie delle regioni

depositate in conti fruttiferi presso le tesorerie regionali e

pertanto sottoposte ad una disciplina diversa rispetto a quelle

depositate presso la tesoreria dello Stato". Nel caso di specie,

continua la ricorrente, "non si contesta il carattere infruttifero

dei conti intestati presso la tesoreria dello Stato, bensì la

previsione, con efficacia retroattiva, dell'applicabilità della

ritenuta Irpeg sugli interessi prodotti da somme "proprie della

regione, soggetto escluso dall'imposta, somme che per disposto della

legislazione statale sono state depositate presso la tesoreria

regionale su conti correnti fruttiferi".

Nella memoria, la regione Lombardia richiama diffusamente la più

recente giurisprudenza costituzionale, per insistere nelle censure

prospettate in riferimento all'art. 76 della Costituzione (sentenze

n. 292 e n. 425 del 2000) e sotto il profilo dell'uso distorto del

potere di interpretazione autentica (sentenza n. 525 del 2000).

10. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza,

l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato tre memorie

illustrative, di contenuto analogo, per argomentare ulteriormente

l'infondatezza delle questioni sollevate in via principale dalle

regioni ricorrenti.

Negando l'incisione, ad opera dell'impugnata disposizione

interpretativa, delle attribuzioni regionali, la difesa erariale

esclude innanzi tutto una significativa decurtazione dei mezzi

finanziari delle ricorrenti, "attesa la ordinaria "marginalità delle

"operazioni interessate dalla ritenuta nel quadro complessivo della

finanza regionale", tanto più, aggiunge l'Avvocatura, che "le

giacenze di tesoreria della regione non generano frutti suscettibili

della ritenuta di imposta de qua".

Sulla natura della contestata ritenuta, l'Avvocatura osserva che

essa "esaurisce, con carattere di realità il prelievo tributario

sulle specifiche rendite finanziarie considerate ... con

l'applicazione di un'aliquota proporzionale ... inferiore (27)

rispetto a quella prevista per l'Irpeg (37)". Si configurerebbe

pertanto "una imposizione ... diversa e distinta rispetto alla

imposizione personale propria dell'Irpeg, la quale colpisce il

reddito complessivo netto delle società e degli altri enti che vi

sono assoggettati", espressione di una non irragionevole scelta

discrezionale del legislatore tributario.

Sulla scorta della affermata distinzione tra le due ipotesi di

prelievo, la difesa erariale esclude anche la violazione del

principio di eguaglianza, prospettata dalle regioni Piemonte e Veneto

in considerazione dell'impossibilità di recuperare la ritenuta

subita in sede di dichiarazione annuale.

L'Avvocatura esclude altresì la violazione dell'art. 53 della

Costituzione: "la ritenuta ... afferisce unicamente ad alcuni redditi

di capitale percetti (anche) dall'ente regionale - i quali

indubbiamente costituiscono di per sé indici ragionevoli di

ricchezza - ... e non ad un ipotetico reddito di impresa: sicché è

irrilevante la considerazione che, per definizione legislativa, la

regione non compia le attività di cui all'art. 51 del T.u.i.r.

n. 917 del 1986".

In sede di replica alle censure prospettate dalla regione

Lombardia, la difesa erariale, richiamando la giurisprudenza di

Cassazione, afferma la riconducibilità della disposizione

interpretativa impugnata al novero dei significati ascrivibili alla

disposizione interpretata, per sottolineare il corretto uso dello

strumento della legge di interpretazione autentica in funzione di

superamento di incertezze interpretative emerse in sede applicativa.

La difesa erariale esclude infine la violazione dell'art. 76

della Costituzione, rilevando che la disposizione impugnata è stata

introdotta con legge ordinaria e non già con legge delegata. Considerato in diritto

1. - Con due distinti ricorsi, le regioni Piemonte e Veneto hanno

sollevato in via principale, in riferimento agli articoli 3, 53, 76,

97, 117, 118 e 119 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto), recante - a tenore della rubrica - "Interpretazione

autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e

sui redditi di capitale", il quale prevede che l'art. 26, quarto

comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), "riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo

d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e

titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che

tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti - tra i

quali, le regioni - esclusi dall'imposta sul reddito delle persone

giuridiche".

Con un terzo ricorso, la regione Lombardia ha sollevato in via

principale questione di legittimità costituzionale del medesimo

art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in riferimento agli

artt. 53, 76, 101, secondo comma, 114, 115 e 119 della Costituzione.

La disposizione interpretativa impugnata ha ad oggetto l'art. 26,

quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), che disciplina le ritenute sugli interessi e sui redditi di

capitale, disponendo che esse "sono applicate a titolo di imposta nei

confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone

giuridiche ed in ogni altro caso". L'impugnato art. 14 della legge

18 febbraio 1999, n. 28, recante "Interpretazione autentica della

disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di

capitale", stabilisce, come si è poc'anzi ricordato, che l'art. 26,

quarto comma, terzo periodo, "deve intendersi nel senso che tale

ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi

dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".

In gran parte coincidenti, le molteplici censure prospettate con

i tre ricorsi possono essere raggruppate e riformulate nei termini

seguenti.

In riferimento agli artt. 3 (parametro evocato solo dalle regioni

Piemonte e Veneto), sotto il profilo del principio di ragionevolezza,

e 101, secondo comma (parametro evocato solo dalla regione

Lombardia), della Costituzione, l'impugnato art. 14 della legge n. 28

del 1999 sarebbe illegittimo in quanto disposizione legislativa

frutto di un uso distorto e arbitrario dello strumento della legge

interpretativa, non riconducibile ad uno dei possibili significati

della legge interpretata: "la preoccupazione di acquisire

disponibilità finanziarie, accompagnata dal metodo concretamente

prescelto ... ha portato alla manipolazione artificiosa del sistema

creato con l'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986" (ricorsi

del Piemonte e del Veneto); la disposizione impugnata sarebbe

"finalizzata a bloccare le numerose richieste di rimborso avanzate

dagli enti locali a seguito della intervenuta esclusione degli stessi

dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e

ad incidere, di conseguenza, sui giudizi in corso" (ricorso della

Lombardia).

In riferimento agli artt. 3, sotto il duplice profilo del

principio di eguaglianza e ragionevolezza, e 53 della Costituzione,

la disciplina denunciata sarebbe costituzionalmente illegittima

giacché l'art. 88, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dispone -

in seguito alla modifica introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1991,

dall'art. 4, comma 3, del d.-l. n. 310 del 1990, convertito nella

legge n. 403 del 1990 - che le regioni non sono soggette all'imposta

sul reddito delle persone giuridiche. Ad avviso delle ricorrenti,

sarebbe "contraddittorio" ed in contrasto con il principio di

capacità contributiva "prevedere, ad un tempo, la non

assoggettabilità a tributo di un dato soggetto e l'obbligo, per

questo, di sottoporsi ad una ritenuta d'imposta", senza, tra l'altro,

che sia contemplata la possibilità di recuperare tale ritenuta in

sede di dichiarazione annuale; in altri termini, l'art. 53 della

Costituzione ed i principi di eguaglianza e ragionevolezza

risulterebbero violati "poiché la ritenuta a titolo d'imposta cade

su somme depositate in conto corrente che non sono correlate al

presupposto in base al quale un soggetto è colpito dall'Irpeg:

infatti, la Regione non compie - per definizione, - ex art. 88, comma

1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - le attività di cui all'art. 51 del

medesimo decreto presidenziale e, nondimeno, è tenuta a subire un

prelievo che si traduce in un esborso sine titulo" (ricorsi del

Piemonte e del Veneto).

L'art. 14 della legge n. 28 del 1999 violerebbe poi l'autonomia

finanziaria e lo status costituzionale delle ricorrenti, come

definito dagli artt. 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. Nei

ricorsi del Piemonte e del Veneto, che invocano solo gli

artt. 117-119 Cost., si afferma che "là dove il legislatore ha

surrettiziamente assoggettato ad Irpeg, attraverso una ritenuta a

titolo d'imposta, la regione, dopo averla esclusa dall'area di

operatività del tributo ... ha disposto un prelievo coatto a carico

di disponibilità regionali costitutive dell'autonomia finanziaria

dell'ente"; d'altro canto, lamenta la difesa della Lombardia, che

invoca solo gli artt. 114, 115 e 119, l'esclusione dall'Irpeg della

regione deriverebbe dalla sua natura di ente politico e sarebbe

pertanto "direttamente collegata" con il suo grado di autonomia

finanziaria costituzionalmente garantita.

In riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 14 della

legge n. 28 del 1999 risulterebbe incostituzionale giacché l'art. 26

del d.P.R. n. 600 del 1973, oggetto della denunciata disposizione

interpretativa, nella parte in cui dispone che le ritenute sono

applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti da

Irpeg "ed in ogni altro caso", va interpretato alla luce della legge

di delega, la quale, "nel prevedere la ritenuta (a titolo d'acconto o

d'imposta) sui redditi di capitale corrisposti esclusivamente a

soggetti Irpeg o a soggetti esenti, aveva dimostrato la chiara

intenzione di non assoggettare al prelievo alla fonte i soggetti

esclusi dal tributo"; l'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, oggetto

di interpretazione autentica, potrebbe pertanto "dettare

esclusivamente disposizioni in ordine all'applicazione dell'imposta,

non potendo attrarre a tassazione ciò che la disciplina istitutiva

[la delega] esclude".

In riferimento all'art. 97 della Costituzione, l'impugnata

disciplina sarebbe infine costituzionalmente illegittima in

considerazione dell'impatto sfavorevole che la disciplina impugnata

avrebbe, come si legge nel ricorso del Piemonte e della Lombardia,

"sul piano dell'attività amministrativa e finanziaria".

2. - Con i ricorsi in epigrafe, le regioni Piemonte, Veneto e

Lombardia impugnano le medesime disposizioni legislative invocando

parametri costituzionali in gran parte coincidenti e lamentandone la

violazione sotto profili omogenei. I relativi giudizi possono

pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. - Occorre anzitutto scrutinare la questione di legittimità

costituzionale sollevata in riferimento ai parametri costituzionali

inclusi nel titolo V della parte II della Costituzione.

L'art. 14 della legge n. 28 del 1999, ad avviso delle regioni

Piemonte e Veneto, violerebbe l'autonomia finanziaria e lo status

costituzionale delle ricorrenti, come definito dagli artt. 114, 115,

117, 118 e 119 della Costituzione: "là dove il legislatore ha

surrettiziamente assoggettato ad Irpeg, attraverso una ritenuta a

titolo d'imposta, la regione, dopo averla esclusa dall'area di

operatività del tributo... ha disposto un prelievo coatto a carico

di disponibilità regionali costitutive dell'autonomia finanziaria

dell'ente"; d'altro canto - si sostiene nel ricorso della regione

Lombardia, che invoca gli artt. 114, 115 e 119 della Costituzione -

l'esclusione dall'Irpeg della regione deriverebbe dalla sua natura di

ente politico e sarebbe pertanto "direttamente collegata" con il suo

grado di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita.

La questione è inammissibile.

La costante giurisprudenza di questa Corte in tema di autonomia

finanziaria regionale ha, ancora di recente, ribadito che la

Costituzione non garantisce alle regioni una determinata quantità di

risorse, ma solo il diritto a disporre di risorse finanziarie che

risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro

attribuiti (sentenza n. 507 del 2000).

La Costituzione, in altri termini, non definisce né garantisce

l'autonomia finanziaria delle regioni in termini quantitativi, a meno

che non si determini quella "grave alterazione" del necessario

rapporto di complessiva corrispondenza che - nel rispetto delle

compatibilità con i vincoli generali derivanti dalle preminenti

esigenze della finanza pubblica nel suo insieme - deve sussistere fra

bisogni regionali e oneri finanziari per farvi fronte, affinché alle

regioni stesse non sia impedito il normale espletamento delle loro

funzioni (sentenza n. 123 del 1992; v. anche la sentenza n. 370 del

1993).

L'autonomia finanziaria delle regioni postula piuttosto che esse

abbiano la effettiva disponibilità delle risorse loro attribuite ed

il potere di manovra dei mezzi finanziari (sentenza n. 171 del 1999).

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la censura

concernente l'asserita lesione dell'autonomia finanziaria e dello

status costituzionale delle regioni - le Regioni Piemonte e Veneto

lamentano che il legislatore avrebbe "disposto un prelievo coatto a

carico di disponibilità regionali costitutive dell'autonomia

finanziaria dell'ente", mentre la Lombardia asserisce che

l'esclusione dall'Irpeg della regione deriverebbe dalla sua natura di

ente politico e sarebbe pertanto "direttamente collegata" con il suo

grado di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita - si

appalesa priva di motivazione, non avendo le regioni neppure spiegato

perché, a loro avviso, il prelievo in questione ridondi in lesione

dell'autonomia finanziaria impedendo l'espletamento delle loro

funzioni (v. sentenze n. 103 del 2001, n. 171 del 1999, n. 244 del

1997, n. 25 del 1996).

4. - Anche in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo del

principio di ragionevolezza, e 101, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'impugnata disposizione interpretativa deve essere dichiarata

inammissibile, giacché una ipotetica lesione di tali principi non

può di per sé tradursi in una menomazione di competenze regionali.

5. - In riferimento agli artt. 3, sotto il duplice profilo del

principio di eguaglianza e ragionevolezza, e 53 della Costituzione,

la disciplina denunciata sarebbe poi, ad avviso delle ricorrenti,

costituzionalmente illegittima giacché l'art. 88, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi esclude le regioni dall'imposta sul

reddito delle persone giuridiche, ciò che renderebbe

"contraddittorio" ed in contrasto con il principio di capacità

contributiva prevedere, come si legge nei ricorsi del Piemonte e del

Veneto, "ad un tempo, la non assoggettabilità a tributo di un dato

soggetto e l'obbligo, per questo, di sottoporsi ad una ritenuta

d'imposta".

La questione è inammissibile.

Deve infatti essere accolta l'eccezione sollevata dall'Avvocatura

dello Stato, ad avviso della quale la regione agirebbe in questo

frangente "come contribuente", lamentando una lesione di competenze

di cui in realtà non dispone, e dovendosi escludere "che

l'obbligazione di imposta ossia il prelievo a carico di

disponibilità finanziarie regionali limiti l'autonomia garantita

dall'art. 119 Cost.". Poiché si tratterebbe - come sostiene la

difesa erariale - di un effetto di mero fatto in sé irrilevante;

diversamente, ogni rapporto nel quale la regione possa configurarsi

come debitore rileverebbe sul piano costituzionale.

6. - In riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione

è parimenti inammissibile, dovendosi anche in questo caso accogliere

l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello

Stato.

Ad avviso delle ricorrenti, l'art. 14 della legge n. 28 del 1999

risulterebbe incostituzionale giacché l'art. 26 del d.P.R. n. 600

del 1973, oggetto della denunciata disposizione interpretativa, nella

parte in cui dispone che le ritenute sono applicate a titolo di

imposta nei confronti dei soggetti esenti da Irpeg "ed in ogni altro

caso", va interpretato alla luce della legge di delega, la quale,

"nel prevedere la ritenuta (a titolo d'acconto o d'imposta) sui

redditi di capitale corrisposti esclusivamente a soggetti Irpeg o a

soggetti esenti, aveva dimostrato la chiara intenzione di non

assoggettare al prelievo alla fonte i soggetti esclusi dal tributo".

Condivisibile è l'eccezione della difesa erariale, che esclude

la violazione dell'art. 76 della Costituzione, rilevando che la

disposizione impugnata è stata introdotta con legge ordinaria e non

già con legge delegata.

7. - Anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione, la

questione è inammissibile.

La doglianza avanzata dalle regioni Piemonte e Veneto, in base

alla quale l'impugnata disciplina sarebbe costituzionalmente

illegittima in considerazione dell'impatto sfavorevole che la stessa

avrebbe "sul piano dell'attività amministrativa e finanziaria", per

altro formulata in termini meramente assertivi, non evidenzia alcuna

menomazione di attribuzioni regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 97, 117,

118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso

in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 97, 117,

118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in

epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 76, 101, secondo

comma, 114, 115 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con

il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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