Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 58r.d. 148/1931
  • art. 53r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma

secondo, all. A, e art. 53, commi ottavo e nono, all. A, del r.d. 8

gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione") promosso con l'ordinanza

emessa il 15 ottobre 1976 dal pretore di Potenza nel procedimento

civile vertente tra Santarsiero Angelo e S.p.A. SITA iscritta al n. 103

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 107 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. SITA nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen.

Uditi l'avvocato Rosario Flammia per la Società SITA e l'Avvocato

dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 15 ottobre 1976 il pretore di Potenza ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., dell'art. 58, comma secondo, all. A. al R.D. 8 gennaio 1931, n.

148, nella parte in cui devolve alla cognizione del giudice

amministrativo il sindacato sulla legittimità del procedimento di

irrogazione delle sanzioni disciplinari per i dipendenti da aziende

autoferrotranviarie, in quanto tale normativa determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti delle aziende

autoferrotranviarie in concessione e quelli degli enti pubblici

economici, sottoposti, anche relativamente al sindacato sulla

irrogazione delle sanzioni disciplinari, alla giurisdizione ordinaria

ex artt. 429 e 409 c.p.c..

In via subordinata, per ipotesi che detta questione sia dichiarata

non fondata, il pretore ha sollevato poi questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, primo

e secondo comma, Cost. dell'art. 53, comma nono, all. A al R.D. n. 148

del 1931, nella parte in cui non prevede, in relazione alla ipotesi di

mancata o tardiva presentazione da parte del dipendente delle

giustificazioni la possibilità di impugnativa del provvedimento di

"opinamento" delle sanzioni disciplinari.

Secondo il giudice a quo l'art. 53, comma nono suddetto, escludendo

la possibilità d'impugnare dinanzi al Consiglio di disciplina i

provvedimenti di "opinamento" di sanzioni disciplinari del direttore

dell'azienda, divenuti definitivi a norma del comma ottavo dello stesso

articolo, escluderebbe anche l'impugnativa di tali provvedimenti

dinanzi al giudice amministrativo, presupponendo tale impugnativa, la

decisione del Consiglio di disciplina. Ciò comporterebbe la violazione

"dell'art. 113, primo e secondo comma, Cost., ove all'atto di

opinamento voglia attribuirsi natura di atto amministrativo in senso

lato", ovvero dell'art. 24, primo comma, "ove al medesimo voglia

attribuirsi natura di atto privato: infatti per il semplice decorso di

un termine brevissimo (5 gg.) e prescindendo dalla congruità o meno

del medesimo al fine di approntare delle valide giustificazioni, la

mancata e tardiva presentazione di queste ultime preclude alla parte la

possibilità di far valere qualsiasi impugnativa avverso il

provvedimento di opinamento".

Il pretore, infine, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.

dell'art. 53, comma ottavo, all. A al R.D. n. 148 del 1931, "nella

parte in cui prevede che il provvedimento di opinamento della sanzione

disciplinare diventi definitivo e conseguentemente non impugnabile

anche per la mancata presentazione delle giustificazioni da parte

dell'interessato nel termine di gg. 5 per causa a lui non imputabile".

Tale norma violerebbe il diritto di difesa, nella parte anzidetta e

la questione di costituzionalità di essa sarebbe rilevante giacché

l'attore del giudizio a quo, nel momento in cui gli fu irrogata la

sanzione, era in stato di custodia preventiva.

E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo

l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.

58, comma secondo, all. A, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sotto il

profilo che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire

forme diverse di tutela giurisdizionale in relazione alla varietà dei

rapporti giuridici e determinare a quali "organi di giurisdizione

spetti di annullare gli atti della P.A. nonché le modalità e gli

effetti dell'esercizio del potere giurisdizionale".

Quanto alla questione relativa all'art. 53, commi ottavo e nono,

del suddetto R.D., l'Avvocatura dello Stato ha dedotto l'infondatezza,

dovendosi ritenere che la mancata impugnazione del provvedimento

irrogativo della sanzione disciplinare in sede amministrativa, lo renda

definitivo ma pur sempre impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Dinanzi a questa Corte si è costituita pure la SITA, chiedendo

parimenti che le questioni siano dichiarate infondate. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di cui in epigrafe sottopone a questa Corte, in

sostanza, due questioni di legittimità costituzionale.

Ad avviso del giudice a quo, infatti:

a) - l'art. 58, secondo comma, dell'All. A al r.d. 8 gennaio 1931,

n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del

personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione"), violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost., in

quanto, devolvendo al giudice amministrativo la giurisdizione in tema

di sanzioni disciplinari a carico del personale delle ferrovie, tranvie

e linee di navigazione interna in regime di concessione, porrebbe in

essere una disparità di trattamento fra questi dipendenti ed i

lavoratori alle dipendenze di enti pubblici economici, i quali sono

soggetti invece alla giurisdizione del giudice ordinario, con tutte le

conseguenze di maggior vantaggio per l'attore che il relativo

procedimento comporta;

b) - l'art. 53, commi ottavo e nono - nella parte in cui non

prevede la possibilità di ricorrere al consiglio di disciplina contro

il provvedimento di "opinamento" del direttore della azienda divenuto

esecutivo, mentre prevede la definitività del provvedimento di

"opinamento", pur quando l'interessato non abbia presentato le sue

difese nei termini di legge per causa a lui non imputabile - violerebbe

gli artt. 24, primo comma, e 113, primo comma, Cost.: in tal modo

sarebbe vietato al dipendente di rivolgersi al giudice amministrativo,

giacché tale impugnativa si può svolgere soltanto nei confronti di un

provvedimento del consiglio di disciplina.

Le questioni non sono fondate.

2. - Quanto alla prima delle riferite questioni, premesso che,

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si ha violazione

del principio di uguaglianza solo quando ci si trovi dinanzi a

situazioni analoghe, nel caso di dipendenti delle aziende di ferrovie,

tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione non

può ravvisarsi una situazione di omogeneità con i dipendenti di enti

pubblici economici.

Si tratta, infatti, di aziende le quali operano nel settore dei

trasporti pubblici a proposito dei quali il legislatore, in

considerazione del particolare rilievo che essi hanno per la vita della

intera Nazione e della necessità che il loro esercizio sia garantito

nel miglior modo possibile ha adottato il regime pubblicistico della

concessione, il quale comporta particolari forme di ingerenza della

pubblica Amministrazione nel funzionamento delle aziende

concessionarie, che operano per il soddisfacimento di interessi

pubblici di primaria importanza e, quindi, per conto del soggetto

pubblico concedente.

Come conseguenza di questo regime, il legislatore ha ritenuto

anche, con il r.d. n. 148 del 1931, di dare allo stato giuridico e, in

particolare, alla materia disciplinare del personale delle aziende

predette una regolamentazione del tutto speciale, che, per quanto

attiene alla parte disciplinare, viene incentrata su un procedimento di

carattere amministrativo, il quale, per le sanzioni più rilevanti,

sfocia nel giudizio di un organo amministrativo di nomina ministeriale

(il consiglio di disciplina).

In specifica connessione con questo regime e con il carattere di

atti amministrativi che assumono le pronunce del detto consiglio di

disciplina, lo stesso legislatore, dopo avere con il r.d. 30 dicembre

1923, n. 2840, affidato le controversie in tema di rapporto d'impiego

alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, nel 1931, con il

r.d. n. 148, ha operato una ripartizione: ha, infatti, affidato (art.

10 del r.d.) al giudice ordinario le controversie in genere sul

rapporto, ma ha affidato alla giurisdizione generale di legittimità

del giudice amministrativo (art. 53 dell'All. al medesimo r.d.) le

controversie che possono nascere dalle pronunce del collegio

disciplinare.

La giurisdizione del giudice amministrativo pertanto, trova

spiegazione nei peculiari caratteri della materia de qua, caratteri i

quali hanno indotto il legislatore, nella sua discrezionalità, a

preferire la giurisdizione stessa per quel che attiene alle

controversie disciplinari.

Una volta prescelta la giurisdizione amministrativa, consegue

necessariamente che il procedimento deve seguire le regole proprie di

questo tipo di processo, a proposito di che la Corte ritiene opportuno

ricordare la propria giurisprudenza, secondo la quale non si può

affermare in via di principio che dinanzi al giudice amministrativo il

dipendente abbia una tutela meno vantaggiosa di quella che avrebbe

dinanzi al giudice ordinario (Sent. n. 140 del 1980; Sent. n. 43 del

1977; Sent. n. 47 del 1976).

3. - Quanto all'altra questione, prospettata dal giudice a quo in

via subordinata, la Corte deve rilevare che essa poggia sul presupposto

che la pronuncia del consiglio di disciplina costituisca presupposto

necessario per poter adire il giudice amministrativo, con la

conseguenza che il dipendente rimarrebbe privo di tutela

giurisdizionale ove una pronuncia del genere mancasse. Pertanto il

giudice a quo è indotto a ritenere illegittime le norme denunciate per

non avere introdotto in tutti i casi il ricorso al consiglio di

disciplina.

Ma questo presupposto non sussiste.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, è ormai

orientata nel senso che l'art. 53 dell'All. A al r.d. n. 148 del 1931

debba essere interpretato nel senso che la giurisdizione del giudice

amministrativo sussiste per tutte indistintamente le sanzioni di

carattere disciplinare irrogate ai dipendenti in parola, quale che sia

l'organo che le ha inflitte e, quindi, anche se non sia intervenuto il

consiglio di disciplina. In tal modo ai dipendenti predetti è

pienamente assicurata la tutela giudisdizionale, così come è

prescritto dagli artt. 24, primo comma, e 113, primo comma, Cost.

disposizioni alle quali, del resto, la cennata giurisprudenza si è

richiamata.

Ovviamente in queste condizioni non può dirsi che l'intervento del

consiglio di disciplina sia indispensabile e che la sua mancanza

comporti violazione delle citate norme costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58, comma secondo, All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione ") sollevata con ordinanza 15 ottobre 1976 del pretore di

Potenza in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, commi ottavo e

nono, All. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, sollevata con la stessa

ordinanza del pretore di Potenza in riferimento agli artt. 24 e 113

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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