Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,

quarto comma, n. 5, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (provvedimenti

in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori

involontariamente disoccupati), promossi son ordinanze emesse il 30

gennaio 1974 e 19 settembre 1975 dalla Corte d'appello di Roma nelle

cause di lavoro vertenti rispettivamente tra Bettollini Primetta e

Grazzini Angelo e tra Celidonio Erina e Condominio via Giovanni

Passerini ed altra. iscritte al n. 290 del registro ordinanze 1974 e al

n. 568 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 25 del 28

gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Bettollini Primetta, Celidonio

Erina e Grazzini Angelo, nonché gli atti d'intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Giorgio Piaccialuti, per Bettollini e Celidonio,

l'avv. Giovanni Rizzacasa, per Grazzini, ed il vice Avvocato generale

dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di lavoro vertente tra Celidonio

Erina, Ipericon Elisa, ed il Condominio via Giovanni Passerini, 18

Roma, ed avente ad oggetto la restituzione della somma versata dalla

prima ai fini della stipula del contratto di portierato, la Corte di

appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma quarto, n. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264,

con riferimento agli artt. 3 e 4 (e 35 e 36) della Costituzione.

La norma denunziata, consentendo l'esercizio della mediazione

onerosa nel rapporto di portierato, violerebbe il principio di

eguaglianza, atteso che tale possibilità è esclusa dalla legge n.

339/1958 per i domestici, il cui rapporto è ugualmente ispirato,

quanto alla assunzione, dal principio dell'intuitus personae, e

sarebbe, ancora, in contrasto con il principio del diritto al lavoro,

consentendo la eventualità di doversi esporre ad esborsi rilevanti per

ottenere un posto di lavoro.

Identica questione di legittimità costituzionale la stessa Corte

di appello di Roma ha sollevato, con riferimento solo agli artt. 3 e 4

Cost., anche nel procedimento del lavoro vertente tra Bettollini

Primetta e Grazzini Angelo.

Si sono costituite in giudizio Primetta Bettolini ed Erina

Celidonio, chiedendo l'accoglimento della questione proposta ed

adducendo i medesimi motivi sostenuti nelle ordinanze di rinvio.

Si è altresì costituito in giudizio Grazzini Angelo, deducendo la

infondatezza della questione proposta, in quanto il carattere

fiduciario del rapporto di portierato dovrebbe permettere al medesimo

di estrinsecarsi, anche nella genesi, in modo liberamente pattizio.

È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo il difetto

di rilevanza e, comunque, la infondatezza della questione proposta.

Le ordinanze, in primo luogo, non conterrebbero alcun giudizio

sulla rilevanza della questione di legittimità sollevata.

Inoltre, la diversa disciplina del rapporto di lavoro dei domestici

e dei portieri troverebbe giustificazione nel carattere maggiormente

penetrante dell'elemento fiduciario relativamente ai primi. Considerato in diritto :

1. - Con due ordinanze di identico contenuto la Corte di appello di

Roma solleva, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della legge 29

aprile 1949, n. 264, "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro

e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", nella

parte in cui esclude per i portieri il divieto dell'esercizio della

mediazione. Si osserva al riguardo che non essendo ancora stato

emanato, per questa categoria di lavoratori, il regolamento sulla

disciplina della mediazione previsto nella disposizione impugnata, si

verifica, allo stato, una disparità di trattamento tra i portieri e i

domestici, per i quali la mediazione è stata vietata con l'art. 2

della legge 2 aprile 1958, n. 339, "onde potrebbe sussistere una

violazione dei principi contenuti nell'art. 3 Cost., dal momento che

sia per i domestici che per i portieri prevale nella assunzione lo

stesso principio dell'intuitus personae"; che inoltre l'eventualità di

doversi sottomettere ad esborsi talvolta rilevanti per ottenere un

portierato "potrebbe costituire violazione anche dei principi contenuti

nell'art. 4 della Costituzione". La seconda ordinanza fa anche cenno ad

un eventuale contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., peraltro senza

alcuna motivazione.

2. - Stante l'identità della questione i due giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

La difesa dello Stato ha notato nelle ordinanze la mancanza di

qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione; la quale

peraltro non può essere contestata, trattandosi in entrambi i casi di

domande di restituzione di somme pagate a titolo di mediazione per

ottenere posti di portiere.

3. - La questione, peraltro, non è fondata. È vero che i rapporti

di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici,

intuitu personae, e per ciò appunto la legge consente in entrambi i

casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo

di ricorrere agli uffici di collocamento. Ma il carattere fiduciario

dei rapporti non è di per sé sufficiente a determinare una piena

parificazione, la quale potrebbe ammettersi unicamente nel caso di

portierato al servizio della casa di abitazione d'una sola famiglia. Di

regola, invece, il rapporto di lavoro del portiere differisce da quello

tipico dei lavoratori domestici, sia per la peculiarità dei compiti di

vigilanza e custodia, - a cui si ricollegano la necessità della

licenza rilasciata dalla autorità di polizia e la disciplina stabilita

dalle leggi di pubblica sicurezza -, sia per la diversità delle

prestazioni dovute hinc-inde, tra cui da un canto l'obbligo di

sorveglianza continua anche per mezzo della persona idonea alla

funzione, da designarsi all'atto della assunzione, e l'eventuale

autorizzazione all'esercizio di un mestiere nello stabile, e dall'altro

la retribuzione parte in denaro e parte in natura, comprendente

l'alloggio, con acqua, luce e riscaldamento, per il portiere e la sua

famiglia.

Tanto basta ad escludere che la diversità del regime legislativo

vigente per i domestici quanto al divieto d'esercizio della mediazione

comporti violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3

della Costituzione. Spetta comunquesolo al legislatore stabilire se il

ricorso alla mediazione possa essere o non ammissibile per il

collocamento d'un portiere, la cui assunzione può presentare

particolari difficoltà in relazione ai requisiti personali e

familiari, e alle varie esigenze del servizio.

Né sussiste la prospettata violazione dell'art. 4 Cost. perché

l'eventualità di dover corrispondere una somma per ottenere un posto

di portiere non può, di per sé, integrare apprezzabile menomazione

del diritto al lavoro, costituzionalmente rilevante. Ed è manifesta

l'infondatezza del richiamo agli artt. 35 e 36 Cost., del tutto

immotivato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264,

"Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei

lavoratori involontariamente disoccupati", sollevata con le ordinanze

di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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