Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

4 agosto 1955, n. 692 (estensione dell'assistenza di malattia ai

pensionati di invalidità e vecchiaia), e dell'art. 32 del d.l. 26

ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa

economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con

l'ordinanza emessa il 2 agosto 1973 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie e Grillo Maria, iscritta al n. 292

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'INAM;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile vertente tra l'INAM e Grillo

Maria, il pretore di Milano, con ordinanza in data 2 agosto 1973 ha

sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dell'art. 32 del d.l.

26 ottobre 1970, n. 745, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97,

100 e 104 della Costituzione.

Si premette nell'ordinanza di rinvio che l'INAM chiederebbe il

rimborso dei servizi assistenziali erogati ai propri assicurati in

dipendenza di un fatto dannoso altrui, non in base ai servizi

effettivamente prestati, ma secondo la "spesa media" desunta dal costo

globale dei servizi offerti agli assistiti. Tale sistema di

determinazione delle somme, di cui l'INAM chiede il rimborso,

renderebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge n. 692/1955, che, per l'illimitato potere

amministrativo concesso all'ente, consentirebbe lo spreco del pubblico

denaro, in contrasto con gli artt. 97, 100 e 104 Cost., addosserebbe

sogli obbligati al risarcimento dei danni una maggiore "spesa media",

non prevista dalla legge e non commisurata alla capacità contributiva

del soggetto debitore, in violazione degli artt. 23 e 53 Cost.,

impedirebbe di tener conto dello spreco in sede di liquidazione dei

danni in favore dell'INAM, confliggendo cosi anche con l'art. 24 della

Costituzione.

Dopo ampia motivazione sullo spreco del pubblico denaro nella

gestione INAM, l'ordinanza rileva, ancora, che gli artt. 4 della legge

n. 692/1955 e 32 del d.l. n. 745/1970 sarebbero in contrasto con gli

artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui attribuiscono all'INAM un vasto

potere discrezionale:

- per quanto riguarda la scelta fra acquisto diretto dei farmaci

presso i produttori e acquisto presso le farmacie, con diritto, in

quest'ultimo caso, ad uno sconto-tributo;

- in ordine alla compilazione del prontuario dei farmaci;

- relativamente alla richiesta di un contributo variabile ai

mutuati, restando invariato lo sconto-tributo di cui sopra.

Con riferimento al primo punto, il contrasto denunciato si

verificherebbe per l'arbitraria possibilità da parte dell'INAM di far

sorgere un rapporto di diritto tributario o di diritto civile con i

produttori di farmaci, ovvero rapporti di natura diversa con i vari

produttori per un identico farmaco. Anche la discrezionalità nella

compilazione del prontuario si risolverebbe, a sua volta, in un

arbitrario potere di far sorgere a carico dei produttori l'obbligo di

pagare lo sconto-tributo. La effettiva misura di quest'ultimo, infine,

dipenderebbe dall'uso del potere discrezionale nella determinazione del

contributo a carico dei mutuati.

Si è costituito in giudizio l'INAM deducendo l'irrilevanza e,

comunque, l'infondatezza delle questioni proposte.

Non contestandosi, infatti, nell'ordinanza di rimessione, la

regolarità delle operazioni di calcolo e la loro riferibilità a spese

effettivamente sostenute, una eventuale dichiarazione di illegittimità

delle norme denunziate, con conseguente eventuale maggiore economicità

della gestione, potrebbe riferirsi al futuro e non al passato, e,

quindi, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo.

Nel merito, poi, le questioni proposte sarebbero attinenti a

problemi di carattere esclusivamente tecnico, come tali estranei ad un

giudizio di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - In un procedimento civile promosso dall'INAM in surrogazione

d'un assicurato danneggiato, per ottenere dalla responsabile civile il

rimborso delle somme spese per indennità di malattia, degenza

ospedaliera ed assistenza medico-farmaceutica, il giudice a quo ha

sollevato di ufficio, nella contumacia della parte convenuta, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955,

n. 692, e 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in

legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che autorizzano gli istituti ed enti

mutualistici nazionali all'acquisto diretto dai produttori delle

preparazioni farmaceutiche per la distribuzione ai propri assistiti, e,

qualora essi non si avvalgano di detta facoltà, prevedono a loro

favore uno sconto del 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico

dei medicinali. Queste disposizioni, secondo l'ordinanza di rimessione,

attribuiscono all'INAM un eccessivo potere discrezionale in ordine alla

scelta ed all'acquisto dei farmaci e determinano una cattiva gestione

amministrativa, con ingiustificato ed abusivo aggravio di spese: esse

confliggerebbero con gli artt. 97, 100 e 104 Cost., permettendo spreco

del pubblico denaro; con l'art. 24 Cost., impedendo di tener conto di

tale spreco nella liquidazione dei danni da rimborsare all'INAM; con

gli artt. 23 e 53 Cost., ponendo arbitrariamente una prestazione a

carico dei soggetti eventualmente tenuti al risarcimento per i servizi

erogati, non commisurata alla loro capacità contributiva; con gli

artt. 3 e 23 Cost., conferendo all'INAM il potere discrezionale di

imporre un contributo variabile ai mutuati, restando invariato lo

sconto - tributo dovuto dalle imprese produttrici di medicinali e dalle

farmacie all'Istituto, sul prezzo di vendita al pubblico.

2. - La questione di costituzionalità è inammissibile, per

manifesto difetto di rilevanza in ordine alla decisione del giudizio di

merito. Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'INAM ha chiesto

il rimborso, per spese di assistenza medico-farmaceutica, della somma

di lire 126.420, calcolata sulla base di lire 2580 al giorno per giorni

49, e l'importo di questa spesa media giornaliera viene apoditticamente

assunto come indice sicuro d'una "pessima organizzazione amministrativa

di acquisto dei farmaci, con conseguente spreco del pubblico denaro",

su cui il giudice a quo si diffonde con inconferente motivazione,

diretta a contestare non solo l'ingente costo dell'assistenza

mutualistica pubblica, ma financo le scelte tecnico-farmacologiche

dell'INAM nella formazione del prontuario delle specialità medicinali

ammesse per gli assistiti, e l'alto prezzo dei prodotti farmaceutici

per la incidenza delle spese pubblicitarie e per l'eccessivo numero dei

"produttori parassiti".

È ovvio che siffatte considerazioni nulla hanno a vedere con

l'oggetto della causa, nella quale il giudice ben poteva sottoporre ad

esame la congruità della nota spese farmaceutiche prodotta dall'INAM,

ed emettere la propria pronuncia sul caso concreto, senza veruna

necessità di sollevare pregiudizialmente la questione di

costituzionalità delle disposizioni denunciate (la cui legittimità,

oltre tutto, è già stata riconosciuta da questa Corte con decisioni

nn. 144 del 1972, 102 del 1973, 201 del 1975); disposizioni di cui è

evidente la non applicabilità, anche mediata o indiretta, ai fini

della decisione del giudizio di merito, come risulta altresì

dall'assenza di qualsiasi motivazione circa la rilevanza nel

provvedimento di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre

1970, n. 1034, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3,23,24,53,97,100,104 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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