Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della

legge 4 agosto 1955, n. 692, e dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970,

n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernenti lo

sconto obbligatorio a favore degli enti mutualistici sul prezzo di

vendita dei medicinali, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1973

dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la società

Gibipharma e lo INADEL, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1973

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 28

novembre 1973.

Visti gli atti di costituzione della società Gibipharma e

dell'INADEL;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la società Gibipharma, e gli

avvocati Antonio Sorrentino e Michele Giorgianni, per lo INADEL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente fra la società per azioni

Gibipharma è l'INADEL (Istituto nazionale per l'assistenza ai

dipendenti degli enti locali) ed avente ad oggetto la richiesta della

società predetta tendente ad ottenere dichiarazione di insussistenza

del credito di L. 300.713 vantato dall'INADEL in sede amministrativa a

titolo di sconto obbligatorio sui medicinali acquistati ai fini

dell'assistenza indiretta nel mese di gennaio 1973, il pretore di

Milano, su conforme richiesta della difesa della società attrice, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme di cui

agli artt. 2 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del d.l. 26

ottobre 1970, n. 745, per assunto contrasto con gli artt. 3,23,41 e 53

della Costituzione, nella parte in cui pongono a carico dei produttori

uno sconto obbligatorio del 19 % a favore degli enti assistenziali, nel

caso in cui non si avvalgano della facoltà di acquisto diretto dei

medicinali ai fini d'istituto.

Il pretore, dopo avere dichiarato genericamente proposte ed avere

conseguentemente respinto le eccezioni pregiudiziali di incompetenza

funzionale e per territorio sollevate dal convenuto, svolge censure di

illegittimità riguardanti, anzitutto, la pretesa violazione degli

artt. 3 e 23 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, poiché a norma dell'art. 53 Cost. tutti

devono concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità

contributiva, le prestazioni in favore di un dato ente potrebbero

essere imposte solo a carico di coloro che traggono vantaggio dai

servizi dell'ente stesso, il che sarebbe da escludere nella specie,

perché gli enti mutualistici non svolgerebbero servizi rispondenti ad

esigenze dei produttori di farmaci. A giudizio del pretore dovrebbero

quindi essere esclusivamente le categorie beneficiarie dell'assistenza

farmaceutica a sopportare il carico contributivo necessario a far

fronte alle spese relative.

Altro aspetto di illegittimità dovrebbe rinvenirsi nella diretta

violazione dell'art. 53, consistente nel fatto che le norme denunziate

ragguaglierebbero lo sconto dovuto dai produttori ad una percentuale

del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, assumendo quindi come

presupposto d'imposta un fatto estraneo alla sfera giuridica del

soggetto passivo e, come tale, non idoneo ad esprimere la capacità

contributiva.

L'art. 53 Cost. sarebbe poi ulteriormente violato sia isolatamente,

sia nella sua relazione con la garanzia della libera iniziativa

economica, data l'eccessiva onerosità dello sconto, che graverebbe, in

modo intollerabile, sul bilancio delle aziende e, quindi, sulla loro

sfera di libertà di iniziativa economica. In proposito, il pretore

rileva particolarmente nell'ordinanza che l'imposizione degli sconti in

parola, sarebbe stata prevista in misura provvisoria dall'art. 32 del

d.l. n. 745 del 1970, che istituiva un meccanismo di revisione dei

prezzi riflettentesi sugli sconti, mentre attualmente la misura

inizialmente stabilita tenderebbe a divenire permanente.

Violata poi apparirebbe la riserva di legge di cui all'articolo 23

Cost., nella parte in cui le norme censurate prevedono la più ampia

facoltà discrezionale degli enti di scegliere la forma di assistenza

farmaceutica diretta o indiretta, risultando in tal modo arbitri gli

enti stessi di imporre o meno a carico dei produttori l'obbligo dello

sconto, che è dovuto, appunto, secondo le norme impugnate, solo nel

caso di assistenza indiretta, cioè mediante acquisto dei medicinali

non presso i produttori ma presso i farmacisti. Potendosi inoltre tale

discrezionalità riflettere anche su singoli medicinali prodotti da

più case farmaceutiche, nel senso, cioè, che l'acquisto diretto

potrebbe discrezionalmente effettuarsi nei confronti di non tutte le

ditte produttrici, le norme impugnate consentirebbero una

discriminazione arbitraria ed immotivata fra le varie case produttrici

con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione.

Ove poi si consideri che la discrezionalità degli enti si estende

anche alla inclusione o meno dei medicinali in appositi elenchi ai fini

della loro prescrivibilità agli assistiti, dovrebbe dedursene, secondo

il pretore, ulteriore profilo di contrasto con le invocate norme

costituzionali (artt. 3 e 23 Cost.) perché dall'inclusione suddetta

deriverebbe l'assunzione del carico dello sconto a danno dei

produttori, nonché la possibile discriminazione fra le diverse case

produttrici dello stesso farmaco, eventualmente inserito nell'elenco

con riferimento ad una data casa produttrice soltanto.

Infine, le stesse norme costituzionali apparirebbero violate,

secondo il pretore, per effetto della facoltà dell'ente di porre a

carico del mutuato una parte del prezzo dei medicinali acquistati.

Invero, esercitando tale potere l'ente seguiterebbe a percepire

interamente lo sconto a carico del produttore ed in tal modo potrebbe

variare nella sostanza l'entità percentuale dello sconto stesso sul

costo reale del farmaco, fino ad eguagliarne o addirittura a superarne,

in ipotesi, l'importo. Il che costituirebbe una ulteriore violazione

dell'art. 53 Cost. che, prevedendo per tutti il concorso alla spesa

pubblica, ne postulerebbe la costante e rigida proporzionalità alla

spesa stessa.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 novembre 1973.

La società Gibipharma, in persona del suo amministratore Maciocco

Antonio, si è costituita in questa sede rappresentata e difesa

dall'avv. prof. Enrico Allorio, che ha depositato nei termini le

proprie deduzioni.

La difesa fa proprie e sviluppa ampiamente tutte le argomentazioni

contenute nell'ordinanza a sostegno delle censure sollevate. In

particolare, insiste, anzitutto, nell'affermare che il principio della

capacità contributiva dovrebbe interpretarsi, per quanto riguarda le

imposizioni tributarie degli enti diversi dallo Stato, in senso

relativo, cioè in funzione della eventuale situazione di vantaggio

economico del contribuente, in rapporto al fine specifico che l'ente

impositore persegue nel suo indirizzo istituzionale. Quindi, ove manchi

il vantaggio economico, secondo la difesa, mancherebbe la causa

dell'imposizione tributaria. Il vantaggio economico funzionerebbe, in

sostanza, come limite e condizione del legittimo esercizio della

facoltà di imposizione, e siccome nella specie, come già evidenziato

dal pretore, i produttori non risentirebbero alcun vantaggio del

genere, l'imposizione dello sconto a loro carico sarebbe illegittima.

Per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art. 53 Cost.,

sotto il profilo del riferimento al prezzo di vendita al pubblico dei

medicinali come parametro inidoneo a costituire validamente un

presupposto d'imposta, la difesa illustra diffusamente le tesi svolte

nell'ordinanza, insistendo nell'affermare che anche nella più larga

nozione economica della capacità contributiva, il presupposto

d'imposta dovrebbe essere direttamente riferibile al soggetto

sottoposto all'imposizione, mentre, nella specie, il prezzo di vendita

costituirebbe un riferimento del tutto arbitrario, non potendosi

l'utile del produttore desumere dal prezzo di vendita al pubblico, che

risentirebbe di altre e differenti componenti economiche. L'alta

incidenza dello sconto, che giungerebbe al 29,32%, testimonierebbe

dell'arbitrarietà dell'imposizione e rafforzerebbe la censura

sollevata.

La difesa mette poi in particolare evidenza la disparità di

trattamento che, per tale sistema di imposizione senza possibilità di

rivalsa o traslazione, sarebbe posta a carico degli industriali

farmaceutici rispetto a tutte le altre categorie produttive, che hanno

invece possibilità di trasferire sul prezzo il carico fiscale. Il che

comporterebbe, altresi, conformemente a quanto affermato nell'ordinanza

di rinvio, violazione dell'art. 41 Cost., considerando la rigidità dei

fattori economici presenti nel ciclo produttivo dei medicinali, nel

quale si inserirebbe l'insopportabile carico dello sconto, che

condannerebbe le imprese produttrici al dissesto economico.

Anche per quanto riguarda la asserita violazione della riserva di

legge di cui all'art. 23 Cost. e dell'art. 3 Cost., sotto i vari

profili denunciati nell'ordinanza con riferimento alla discrezionalità

dell'ente, la difesa svolge argomentazioni parallele a quelle esposte

dal giudice a quo ponendo particolarmente in luce fra l'altro la

circostanza che, a mente dell'art. 4 della legge n. 692 del 1955,

verrebbe conferita agli enti assistenziali una vera e propria facoltà

incondizionata di imposizione fiscale, col solo limite dell'entità

dell'imposizione stessa, insufficiente a garantire l'osservanza

dell'art. 23 della Costituzione.

Avanti a questa Corte si è anche costituito l'INADEL, in persona

del presidente Giuseppe D'Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati

proff. Michele Giorgianni, Arturo Carlo Jemolo e Antonio Sorrentino,

che hanno tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

La difesa osserva preliminarmente che il pretore adito avrebbe

sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza

sollevata pregiudizialmente nel giudizio principale dall'istituto

deducente, limitandosi a respingerla perché genericamente formulata.

In tal modo, prosegue la difesa, il giudice a quo avrebbe omesso di

valutare la rilevanza della questione sollevata, essendo evidente che

solo il controllo positivo sulla competenza poteva rendere rilevante la

questione di legittimità. E poiché, d'altra parte, il giudice adito

sarebbe certamente incompetente sia territorialmente che

funzionalmente, la questione andrebbe dichiarata inammissibile perché

irrilevante, o quanto meno, dovrebbero restituirsi gli atti al giudice

a quo affinché motivi adeguatamente sul punto.

Nel merito la difesa osserva che tutte le questioni come sopra

sollevate andrebbero dichiarate manifestamente infondate perché già

sostanzialmente decise con le sentenze nn. 70 del 1960 e 144 del 1972.

Invero le censure relative alla mancanza di una causa economica o

giuridica che giustifichi l'imposizione a carico dei produttori,

nonché all'inidoneità del prezzo di vendita al pubblico dei

medicinali ad essere assunto come presupposto dell'imposizione in

esame, sarebbero già state esaminate con la sentenza n. 144 del 1972,

che ha ritenuto razionalmente giustificata l'imposizione a carico. dei

produttori di medicinali, quali esercenti un'attività particolarmente

collegata all'assistenza farmaceutica e largamente potenziata dalla

diffusione dell'assistenza stessa.

Né avrebbe rilievo l'asserita estraneità dei produttori alla

materiale fornitura dei medicinali agli assistiti, perché il

legislatore, nel predisporre il regime degli sconti, avrebbe tenuto

conto del meccanismo di produzione e distribuzione dei medicinali e dei

relativi profitti.

La censura formulata in relazione alla tendenza a trasformare in

permanente il regime dello sconto, non avrebbe fondamento, poiché

attingerebbe al potere del legislatore di adottare provvedimenti in

relazione a situazioni la cui gravità egli solo è competente a

valutare, la pretesa eccessiva incidenza dello sconto sul bilancio

aziendale (e la conseguente lamentata violazione dell'art. 41 Cost.),

non potrebbe ritenersi fondata, in conformità a quanto già ritenuto

in precedenza da questa Corte con le citate sentenze, perché, in

sostanza, la censura investirebbe non la norma impugnata ma il sistema

di determinazione dei prezzi al consumatore, e, comunque, perché,

trattandosi di prestazioni patrimoniali di natura tributaria, la

materia sarebbe regolata dagli artt. 23 e 53 Cost. e non dall'art. 41,

che riguarda il diverso campo delle attività economiche private.

Per quanto riguarda, infine, la censura collegata alla lamentata

discrezionalità degli enti ai fini dell'imposizione dello sconto, la

difesa dell'INADEL si richiama alla giurisprudenza di questa Corte

(sent. n. 70 del 1960), la quale avrebbe ritenuto la legittimità della

attribuzione della potestà di imposizione, previa determinazione per

legge della misura del tributo, come si verificherebbe appunto nella

specie, nonché si richiama alla sentenza n. 144 del 1972 con cui,

specificamente, è stato ritenuto che la discrezionalità attribuita

agli enti non riguarda il momento impositivo della prestazione, coperto

interamente dalla legge, bensì il suo momento attuativo, che sarebbe

al di fuori della garanzia costituzionale, una volta che la prestazione

risulti sufficientemente determinata dalla legge. Cosicché nessun

rilievo potrebbe attribuirsi alle modalità di inserimento dei

medicinali negli appositi elenchi, o alla facoltà dell'ente di

pretendere dall'assistito una parte del prezzo.

La difesa della societa Gibipharma ha depositato nei termini una

memoria illustrativa con cui ribadisce le tesi già svolte con le

precedenti deduzioni.

In particolare, contesta anzitutto la fondatezza della eccezione

concernente la rilevanza delle questioni sollevate, affermando che

esula dall'ambito del giudizio di legittimità costituzionale il

sindacato circa la competenza del giudice a quo, su cui invece dovrebbe

pronunciarsi la Corte secondo la tesi sostenuta dalla difesa

dell'INADEL.

Riguardo poi alla questione sollevata con riferimento alla pretesa

natura specificamente causale della imposizione dello sconto, precisa

che il vantaggio che il soggetto passivo della imposizione dovrebbe

risentire sarebbe da identificare nella utilità che l'esistenza ed il

funzionamento dell'ente impositore arrechi "istituzionalmente" alla

categoria economica assoggettata al tributo, onde sarebbe priva di

rilievo la circostanza che, come nella specie, la categoria dei

produttori di farmaci possa, di fatto, beneficiare dell'incremento di

consumi legato all'opera degli enti mutualistici.

La difesa afferma anche, con particolare evidenza, che la

discrezionalità delle scelte attribuite agli enti in materia di

assistenza farmaceutica finirebbe col costituire gli stessi in enti

impositori con la sola condizione della loro libera scelta il che

sposterebbe il momento impositivo dello sconto dalla norma di legge ad

una discrezionale manifestazione di volontà amministrativa e

contrasterebbe, quindi, con la riserva di legge di cui all'art. 23

della Costituzione.

Anche la difesa dell'INADEL ha presentato nei termini un'ampia

memoria, con cui svolge le tesi già in precedenza prospettate,

insistendo sulle già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di legittimità, sollevate con l'ordinanza di

rimessione, concernono gli artt. 2 e 4 della legge n. 692 del 1955 e 32

del d.l. n. 645 del 1970 convertito in legge n. 1034 del 1970. In

sintesi, si assume che gli sconti, imposti ai produttori sul prezzo dei

medicinali, in favore di Enti mutualistici e in funzione

dell'assistenza cosiddetta indiretta, esercitata mediante acquisto

presso le farmacie, violerebbe, sotto i profili che saranno di seguito

esaminati, i seguenti articoli della Costituzione: art. 3 (parità di

trattamento); art. 23 (riserva di legge per le prestazioni); art. 41

(libertà dell'iniziativa economica privata); art. 53 (rapporto con la

capacità contributiva).

2. - La difesa dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai

dipendenti degli enti locali (INADEL) formula, anzitutto, una eccezione

di inammissibilità delle questioni sollevate, per la pretesa

irrilevanza delle stesse, che emergerebbe dalla incompetenza funzionale

e per territorio del Pretore rilevata nel giudizio a quo dall'Istituto

stesso, senza che il giudice, nell'ordinanza di rinvio, abbia

convenientemente valutato il problema così posto, essendosi limitato

ad affermare la genericità del rilievo ed a respingerlo

conseguentemente.

L'eccezione va respinta sulla base della costante giurisprudenza di

questa Corte in ordine alla sindacabilità in sede di giudizio

incidentale di legittimità costituzionale, dei presupposti attinenti

alla giurisdizione o alla competenza del giudice a quo.

3. - Ciò posto, e passando al merito delle questioni, è da

osservare che le censure ricalcano, nella sostanza, sia pure con

ulteriori argomentazioni, quelle che sono già state esaminate e

respinte con la sentenza n. 144 del 1972, salvo per quanto riguarda il

lamentato contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3 e 23 della

Costituzione, sotto il profilo della pretesa limitazione della

riferibilità delle prestazioni imposte ai soli soggetti che traggono

vantaggio dai servizi che le prestazioni stesse sono destinate a

finanziare. Tale limitazione deriverebbe, secondo il giudice a quo,

dalla necessaria osservanza, in materia di prestazioni tributarie, del

principio della capacità contributiva enunciato dall'art. 53 Cost.,

secondo cui sarebbe da ravvisare, come indispensabile causa economica e

giuridica della contribuzione, il vantaggio economico del contribuente

in rapporto al fine specifico perseguito istituzionalmente dall'ente

impositore.

Peraltro, pur non essendo contestabile che trattasi nella specie di

prestazioni di natura fiscale, come è stato espressamente riconosciuto

dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 144 del 1972), per cui

si rendono applicabili in materia i principii sanciti dall'art. 53

Cost., è da rilevare che l'interpretazione della portata dell'articolo

stesso prospettata nell'ordinanza di rimessione non può essere

condivisa.

Come infatti la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto

occasione di affermare, il principio della capacità contributiva di

cui all'art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere

inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario

abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di

capacità contributiva (v. sentt. n. 144 e n. 200 del 1972). I

soggetti assumono così tale capacità contributiva in funzione del

collegamento con le fattispecie cui la norma tributaria attribuisce

tale efficacia indicativa, secondo valutazioni riservate al

legislatore. In altri termini, per capacità contributiva, nel senso

espresso dalla norma costituzionale, deve intendersi l'idoneità

soggettiva all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al

quale la prestazione è collegata, senza che spetti al giudice della

legittimità delle leggi alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il

profilo della assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme.

Ciò posto, può, senz'altro, affermarsi che non è necessaria la

prospettata causalità specifica dell'imposta ai fini della

giustificazione della relativa potestà d'imposizione, essendo

sufficiente il collegamento dell'imposizione ad un presupposto

rivelatore di ricchezza, quale è indubbiamente il prezzo di vendita,

anche nei riguardi dei produttori, ove si ricordi che, come la Corte ha

già affermato (sent. n. 144 del 1972), il prezzo al pubblico deve

essere stabilito tenendo conto anche della esigenza della realizzazione

di un profitto da parte delle imprese, ed è idoneo quindi ad assumere

funzione indicativa della loro capacità contributiva, come la detta

sentenza ha espressamente affermato, chiarendo che il prezzo stesso

rappresenta un elemento oggettivo "razionalmente collegato con la

situazione economica dei produttori". È da aggiungere che, anche

considerata la norma dell'art. 53 sotto il suo aspetto finalistico,

secondo cui la capacità contributiva va proporzionalmente utilizzata

ai fini della copertura delle spese pubbliche, non potrebbe dedursene

la delimitazione della potestà tributaria in relazione ai benefici

economici che eventualmente i soggetti ritraggano dall'attività

pubblica così finanziata. L'elemento finalistico, invero, così come

emerge dalla chiara lettera dell'art. 53 Cost. concerne, se mai, la

complessiva capacità del soggetto che deve essere utilizzata ai fini

della contribuzione alle spese pubbliche, ma non si estende alla

rispondenza della singola contribuzione a benefici individualizzati

derivanti dalla contribuzione stessa. Tale rispondenza è del tutto

estranea alla lettera ed allo spirito della norma costituzionale, e

potrebbe riguardare soltanto alcuni aspetti teorici di una

ricostruzione dei fondamenti della potestà tributaria, che esulano

dall'ambito della norma costituzionale obbiettiva, con la quale

soltanto è lecito il raffronto in questa sede.

Le considerazioni che precedono, riguardo alla idoneità del

presupposto dell'imposta in esame, valgono, ovviamente, anche ad

escludere la fondatezza della parallela censura sollevata in relazione

alla pretesa estraneità del prezzo di vendita al pubblico di

medicinali, alla sfera giuridica dei produttori.

4. - Passando ad esaminare le altre censure sollevate, è

sufficiente fare riferimento alla motivazione della citata sentenza n.

144 del 1972 e ordinanza n. 102 del 1973, ove si rinvengono

affermazioni e principii che ne escludono la fondatezza.

La eccessiva onerosità dello sconto, ed il preteso conseguente

contrasto con gli artt. 53 e 41 Cost. sono stati esclusi dalla citata

sent. n. 144 del 1972 ove si è testualmente affermato che "non spetta

al giudice della costituzionalità delle leggi valutare, in funzione

dell'art. 53 Cost., l'entità e la proporzionalità dell'onere

tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore", e

non ricorrendo quell'aspetto di assoluta arbitrarietà ed

irrazionalità dell'imposizione, la quale sola autorizzerebbe il

sindacato della Corte al riguardo.

Tali affermazioni, da cui la Corte non ha motivo di discostarsi, si

riflettono anche sulla durata dell'incidenza dello sconto che sarebbe

stata prevista dalla legge come temporanea e che attualmente invece

tenderebbe a divenire permanente. È ovvio, infatti, che anche sotto

questo profilo resta valida la riconosciuta discrezionalità del

legislatore fiscale, mentre la pretesa violazione anche dell'art. 41

Cost. per effetto di tale orientamento di politica finanziaria è

dedotto fuori luogo, versandosi in materia tributaria e dovendosi,

quindi, escludere al riguardo, la applicabilità dell'invocata norma

costituzionale, che concerne, invece, la libertà di iniziativa

economica privata.

Anche il profilo di illegittimità prospettato in relazione

all'assunta violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.,

per effetto della lamentata discrezionalità attribuita agli Enti, ai

fini della scelta della forma di assistenza diretta o indiretta e della

conseguente arbitrarietà dell'imposizione (dovuta solo per i

medicinali venduti ai fini dell'assistenza indiretta), nonché ai fini

della scelta dei medicinali e delle relative ditte produttrici da

assoggettare allo sconto, risulta sostanzialmente considerato con la

ripetuta sentenza n. 144 del 1972, anche per quanto riguarda la

lamentata conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Invero, come afferma la detta sentenza "il fatto che l'imposizione

patrimoniale in esame, delimitata nella sua potenziale incisività,

possa essere resa operante a scelta degli enti espressamente a ciò

autorizzati dalla legge stessa, non attiene al momento impositivo della

prestazione, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi, rispetto

all'esigenza garantistica che sta alla base della norma costituzionale,

è indifferente, una volta che la prestazione risulti sufficientemente

precisata dalla legge".

La scelta del sistema di assistenza e la formazione dell'elenco dei

medicinali da parte dell'Ente, rientra indubbiamente nel quadro dei

provvedimenti attuativi dell'imposizione, e, pertanto, è da escludere

la pretesa violazione della invocata riserva di legge nonché la

violazione del principio di eguaglianza, tenuto anche conto, a

quest'ultimo proposito, che alle dette scelte l'Ente procede in

esecuzione di scopi assistenziali di interesse pubblico, mediante atti

i cui vizi sono eventualmente rilevabili nelle sedi competenti.

5. - È, infine, anche da escludere che la facoltà dell'Ente di

porre a carico del mutuato una parte del prezzo dei medicinali, e la

conseguente maggiore incidenza percentuale dello sconto sul reale

prezzo di vendita, possano evidenziare un vizio di illegittimità delle

norme impugnate per violazione delle testé citate garanzie

costituzionali.

È agevole, invero, rilevare che la facoltà in esame,

eccezionalmente esercitata dall'Ente sulla base di criteri economici

collegati al miglior perseguimento dei fini istituzionali, non deriva

dalle disposizioni impugnate, le quali, limitandosi a prevedere lo

sconto obbligatorio, non possono in nessun modo configurarsi come le

fonti normative della lamentata variazione di incidenza del valore

percentuale dello sconto, e non sono quindi suscettibili di censura in

relazione alle variazioni stesse.

La facoltà in questione viene invero esercitata dall'Ente in base

a determinazione del Consiglio di amministrazione adottata in

esecuzione della legge n. 350 del 1946 con cui è stata attribuita

all'Ente stesso l'erogazione dell'assistenza sanitaria, e, quindi, al

di fuori del campo di applicazione diretta delle norme impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (Estensione

dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia) e

dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18

dicembre 1970, n. 1034, sollevata con l'ordinanza in epigrafe del

pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3,23,41 e 53 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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