Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 12r.d. 3269/1923
  • art. 14r.d. 3269/1923

applicata al caso

  • art. 8r.d. 3269/1923
  • art. 11r.d. 3269/1923
  • art. 68r.d. 3269/1923
  • art. 80r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 11, 12,

14, 68 e 80 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),

promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1971 dalla Corte d'appello di

Messina nel procedimento civile vertente tra Marino Giuseppa Pasqua e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 308 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 9 aprile 1964, emessa nel giudizio di divisione tra

Leone Giuseppe e Giovanni contro Marino Giuseppa Pasqua, il tribunale

di Messina attribuiva a quest'ultima - comunista per un sesto di una

bottega ritenuta non comodamente divisibile - la proprietà

dell'intero, previa corresponsione ai primi, titolari dei rimanenti

cinque sesti, della somma di lire 14.529.560.

A seguito di impugnazione proposta dai Leone, la Corte di appello

di Messina, con decisione 30 gennaio 1965, riformando il pronunciato

del tribunale, attribuiva ai Leone la proprietà dell'intero immobile

con l'obbligo di versare alla Marino la somma di lire 1.583.485,

importo del valore della sopraccennata quota di un sesto.

In conseguenza di ciò, la Marino chiedeva all'Ufficio del registro

di Messina il rimborso della somma di lire 1.975.840 a suo tempo pagata

quale tributo di registrazione sulla sentenza di primo grado. L'ufficio

respingeva la richiesta rappresentando che non competeva alcun rimborso

e che, anzi, era dovuta la ulteriore somma di lire 995.540, quale

imposta suppletiva ed accessori sulla decisione della Corte d'appello,

contenendo questa retrocessione ai Leone di cinque sesti di nuda

proprietà, acquistati dalla Marino con la sentenza del tribunale, più

il sesto già vantato dalla medesima: il tutto per il prezzo

complessivo di lire 9.503.070. E della menzionata somma di lire

995.540, l'ufficio reclamava il pagamento con ingiunzione notificata

sia alla Marino sia ai Leone.

Con citazione 22 novembre 1967, la Marino conveniva davanti al

tribunale di Messina il Ministero delle finanze deducendo la

illegittimità della duplice tassazione, effettuata - a suo avviso -

sull'erroneo presupposto che le due sentenze, emesse nei diversi gradi

dello stesso giudizio e l'una in riforma dell'altra, avessero operato

definitivi trasferimenti per le quote di pertinenza di una parte in

capo all'altra. In effetti, invece, a seguito della riforma della prima

pronuncia, il trasferimento tassato non aveva più avuto luogo:

conseguentemente la imposta proporzionale percetta di lire 1.975.840

andava restituita; altrimenti, da parte dell'ufficio finanziario, vi

sarebbe stato un indebito arricchimento. Si opponeva, infine, alla

ingiunzione notificatale per lire 995.540, eccependo che non vi era

stata alcuna retrocessione di quote, in quanto per effetto della

riforma della sentenza di primo grado i cinque sesti della bottega

erano rimasti di proprietà dei Leone; ai quali, anzi, la Corte di

appello aveva attribuito anche il residuo sesto spettante ad essa

Marino.

Tutto ciò premesso, chiedeva in via principale, che

l'Amministrazione finanziaria fosse condannata alla restituzione

dell'imposta di lire 1.975.940 e che venisse dichiarata illegittima la

successiva imposizione per lire 995.540; subordinatamente, instava

perché venissero dichiarati obbligati al pagamento di quest'ultima

somma soltanto i Leone.

L'Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, si

opponeva alle domande attrici, rilevando la irrepetibilità

dell'imposta percetta sulla sentenza di primo grado, nonostante questa

fosse stata riformata, e l'obbligo solidale di tutte le parti in causa,

e pertanto anche della Marino, al pagamento dell'imposta liquidata

sulla sentenza della Corte di appello.

Tutte le domande attrici venivano respinte dal tribunale con

decisione 28 ottobre 1969. Ma tale decisione la Marino impugnava presso

la Corte di appello di Messina, avanti la quale l'Amministrazione

finanziaria, ribadendo le argomentazioni svolte in primo grado,

chiedeva il rigetto del gravame.

Con ordinanza 1 luglio 1971, la Corte di appello, ritenuta esatta

la decisione del tribunale, quale conseguenza della corretta e corrente

interpretazione del combinato disposto delle norme contenute negli

artt. 8, 11, 12, 14, 68 e 80 della legge di registro (r.d. 30 dicembre

1923, n. 3269), ha tuttavia sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale di dette norme in riferimento agli artt. 3,

24 e 53 della Costituzione.

Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita soltanto

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Messina ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 8, 11, 12, 14, 68 ed 80 della legge del registro (r.d. 30

dicembre 1923, n.3269) rilevando che queste norme impongono il

pagamento del tributo per la registrazione delle sentenze di

trasferimento, pronunziate nei vari gradi del processo; e vietano la

restituzione di quanto corrisposto in riferimento al contenuto

sostanziale di decisioni poi modificate o definitivamente travolte

dalla ultima sentenza; dal che deriverebbe una disciplina contrastante

con gli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, sarebbe manifesta l'ingiustizia e la

incongruenza logica dei risultati cui conduce l'applicazione delle

suindicate norme sul piano dei concreti rapporti fra Stato e

contribuente. Infatti, nell'ipotesi di riforma di una sentenza

traslativa, il tributo viene ad essere corrisposto, in taluni casi,

come nella specie, due volte: prima all'atto della registrazione della

sentenza di primo grado, perché si considera definitivo il

trasferimento, ed una seconda volta per la registrazione della sentenza

di appello, che, riformando la prima, abbia diversamente statuito in

merito al trasferimento stesso. E la imposta potrebbe perfino essere

corrisposta una terza volta, qualora sia pronunziata una difforme

sentenza in sede di rinvio dalla Cassazione.

La denunziata irrazionalità apparirebbe ancor più evidente

considerando che una sentenza impugnata non è di regola esecutiva, e

quindi non astrattamente idonea a produrre gli effetti suoi propri, i

quali sono comunque posti nel nulla ex tunc dalla sentenza di riforma.

Né è a dire che, a giudizio concluso, sia consentito alla parte di

ripetere l'importo del tributo (o di quella parte di esso) che alla

fine risulti indebitamente pagato, perché ciò non è ammesso né

dalla regola generale sancita dagli artt. 11 e 12 della legge del

registro, né dalla norma contenuta nel successivo art. 14, dalla cui

tassativa previsione esula l'ipotesi in esame.

2. - Va in primo luogo precisato che l'ordinanza denunzia

l'illegittimità della disciplina relativa alla imposta proporzionale

di registro, dovuta per le sentenza traslative di diritti; ond'è che

la questione va esaminata limitatamente alla registrazione di tali

sentenze.

3 - La questione è fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato premette che l'imposta, quale

imposta di atto, è applicabile indipendentemente dal verificarsi o

meno dei suoi effetti, e che le sentenze per le quali - per il loro

contenuto obbiettivo - deve essere corrisposto tale tributo al momento

della registrazione, non possono sottrarsi alla disciplina degli artt.

12 e 14 della legge sul registro, che fa divieto di restituzione delle

tasse pagate, anche nel caso che esse siano annullate in sede di

gravame. Ed osserva che la questione deve ritenersi infondata perché,

quando nello stesso procedimento vengono pronunziate più sentenze, il

carico complessivo di imposta rappresenta la somma di tributi relativi

ad atti diversi, susseguitisi nel tempo e determinati talvolta anche

dal comportamento degli interessati. Conseguentemente, l'art. 53 non

potrebbe dirsi violato in quanto la capacità contributiva, come

idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione imposta, deve

porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascun

contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è

collegata e con gli elementi essenziali della obbligazione.

4. - La Corte non può condividere siffatte argomentazioni.

È esatto che le sentenze pronunciate nei vari gradi di uno stesso

processo costituiscono altrettanti atti fra loro distinti; ma, ai fini

della imposizione tributaria, è rilevante soltanto quell'unico

trasferimento, che, nel susseguirsi delle suddette decisioni, risulti

effettuato dalla sentenza passata in giudicato. Per l'imposta di atto,

dovuta per la sentenza traslativa, la proporzionale, benché pagata nel

momento della registrazione della sentenza, ha carattere autonomo ed

indipendente in quanto colpisce soltanto il trasferimento. Pertanto,

all'atto della registrazione della sentenza, alla tassa fissa

giudiziale si aggiunge quella proporzionale, se ed in quanto sussista

il detto trasferimento. Dimostrata la netta distinzione fra i due

tributi, appare chiaro che il primo deve essere corrisposto tante volte

quante sono le sentenze emesse nelle varie fasi del giudizio, mentre la

proporzionale è dovuta soltanto sull'unico trasferimento da tassare.

Sotto il profilo costituzionale non ha rilevanza il fatto che il

tributo sia corrisposto all'atto della registrazione di una o più

sentenze non ancora passate in giudicato. È rilevante - invece - agli

effetti degli artt. 3 e 53 Cost., che le norme impugnate non consentono

che la somma versata sia restituita - per intero o proporzionalmente -

nel caso in cui dalla sentenza passata in cosa giudicata risulti che il

trasferimento non esiste - in tutto od in parte - e quindi sia venuto a

mancare, totalmente o parzialmente, l'oggetto della imposizione

tributaria.

Ed invero, l'art. 12 della legge del registro dispone che le tasse

regolarmente percette non possono essere restituite in caso di riforma,

risoluzione, rescissione od anche per effetto di condizione risolutiva,

alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse vincolato, né per

qualsiasi altro evento ulteriore fuorché nei casi previsti dalla

legge. E fra le eccezioni alla suindicata norma, tassativamente

previste dall'art. 14, non è compresa la riforma in sede di gravame

della sentenza di primo grado, in base alla quale è stato corrisposto

il tributo.

Non si tratta di inconvenienti o disarmonie nella disciplina di un

determinato tributo, che possono essere valutate in sede di politica

legislativa, come ritiene l'Avvocatura dello Stato, ma di una

violazione dei principi della capacità contributiva, che condiziona la

misura massima del tributo nel senso che questo non può essere mai

fissato ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o

dal fatto economico. Ed evidentemente il pagamento di un tributo

indebito, che talvolta può superare, attraverso la ripetuta esazione,

il valore del bene, oggetto del trasferimento e la impossibilità di

rimborso di quanto indebitamente pagato, concretano una violazione del

principio costituzionale, anche in riferimento all'articolo 3 Cost. in

quanto la discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella

ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di

trattamento fra cittadini.

Rimane assorbita la questione in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della

legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui

non prevedono, ai fini della restituzione della imposta proporzionale,

l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il

trasferimento di un diritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTTNO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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