Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 69

della legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 44 della legge 18 marzo

1968, n. 313 (Riversibilità delle pensioni di guerra), promosso con

ordinanza emessa il 3 marzo 1975 dalla Corte dei conti - Sezione III

giurisdizionale, sul ricorso proposto da Greco Giovanna ved. Bonomo,

iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 12 agosto 1956 fu celebrato il matrimonio fra Michele Bonomo, di

anni 78, pensionato di prima categoria per "psicosi epilettica"

contratta nella guerra 1915-18, e la signora Giovanna Greco, di anni

61.

Il Bonomo morì l'8 febbraio 1957, per tumore al fegato e il

Ministero del tesoro, in applicazione degli artt. 58 e 69 della legge

10 agosto 1950, n. 648, e 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, negò

alla vedova il trattamento pensionistico di riversibilità, rilevando

che esso non le competeva in quanto il matrimonio, senza prole, era

durato meno di un anno.

Il detto provvedimento negativo fu impugnato dalla Greco avanti

alla Corte dei conti che, con ordinanza 3 marzo 1975, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate.

Secondo la Corte dei conti, invero, le citate norme, escludendo il

diritto della vedova del pensionato di guerra di prima categoria alla

pensione indiretta quando il matrimonio sia durato meno di un anno e

non sia nata prole, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 29 e 31

della Costituzione.

A sostegno delle censure il giudice a quo prospetta anzitutto la

violazione del principio di eguaglianza perché la lamentata

limitazione creerebbe una immotivata distinzione tra vedove il cui

matrimonio sia durato meno di un anno e vedove il cui matrimonio sia

durato più di un anno e tra vedove dal cui matrimonio sia nata prole e

vedove senza prole. Inoltre la moglie, durante il primo anno di

matrimonio, avrebbe tutti gli obblighi di legge, mentre si troverebbe

in posizione discriminatoria sia rispetto all'altro coniuge, sia nei

confronti delle altre donne coniugate, sia nei confronti delle persone

non unite da matrimonio. Gli effetti giuridici del matrimonio, poi,

risulterebbero ridotti, per la durata del suddetto termine di un anno,

ai fini dell'ordinamento pensionistico di guerra, equiparandosi il

matrimonio all'unione di fatto, in violazione delle garanzie

dell'istituto matrimoniale sancite dall'art. 29 Cost.

La negazione del trattamento pensionistico, secondo la Corte dei

conti, lederebbe altresì il principio fondamentale in favore della

formazione della famiglia, consacrato nell'art. 31 Cost.

La fondatezza delle riferite censure non sarebbe pregiudicata da

quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del

1975, con cui fu dichiarata infondata la questione di legittimità

degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n.

46, e successive modificazioni, sollevata in quanto, escludendo il

diritto a pensione di riversibilità delle vedove dei pensionati

statali con durata minima di due anni del matrimonio contratto in data

posteriore a quella della cessazione dal servizio del dante causa, le

suddette norme si sarebbero poste in contrasto con gli stessi principi

costituzionali invocati in questa sede.

Invero, il motivo prevalente della detta pronunzia, che sarebbe da

identificare nella tutela del pubblico erario contro maliziose e

fraudolente iniziative, non potrebbe ritenersi operante nella specie,

sia per la natura peculiare della pensione di guerra, il diritto alla

quale "sarebbe già acquisito nel patrimonio del dante causa", sia per

"l'irrazionalità" del termine di un anno, sia per l'esclusione della

possibilità di prova contraria alla presunzione di non genuinità del

matrimonio contratto.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in questa sede

con atto depositato il 5 ottobre 1976 ed ha chiesto dichiararsi

infondata la questione.

L'Avvocatura pone anzitutto in evidenza che, in via generale, il

diritto agli assegni pensionistici nei confronti della vedova del

pensionato di guerra, verrebbe riconosciuto indipendentemente dalla

durata del matrimonio e dall'avvenuta nascita di figli, giacché la

disciplina impugnata riguarderebbe soltanto matrimoni avvenuti

posteriormente alla data in cui furono riportate le ferite e le

malattie da cui è derivata la morte del marito. Il che chiarirebbe la

fondamentale finalità delle norme volta ad evitare il formarsi di

unioni matrimoniali motivate da interesse puramente economico, e

confermerebbe quindi la validità, anche nella specie, delle

argomentazioni contenute nella citata sent. n. 3 del 1975 della Corte

costituzionale.

Né la speciale natura della pensione di guerra, alla quale si

richiama l'ordinanza di rinvio, sarebbe idonea a giustificare le

conseguenze che se ne vorrebbero trarre giacché, proprio in

considerazione di tale natura, la disciplina delle pensioni stesse

sarebbe, nel complesso, ispirata a criteri più larghi rispetto alle

analoghe discipline contenute negli altri settori della materia

pensionistica.

Tanto meno avrebbero poi rilievo riferimenti contenuti nella

ordinanza di rinvio riguardo alla limitazione della prova della

genuinità del matrimonio, dato che, nelle altre normative in materia

analoga, tale prova sarebbe parimenti esclusa.

E ciò senza dire che l'accoglimento della questione finirebbe col

provocare ripercussioni negative per altre categorie di congiunti, per

quali la concessione del trattamento pensionistico di guerra è

subordinata all'inesistenza del diritto a pensione da parte della

vedova.

Parimenti infondate sarebbero, infine, anche le questioni relative

agli artt. 29 e 31 Cost. Infatti la disciplina in discorso non potrebbe

avere nessun rilievo per quanto riguarda diritti della famiglia

garantiti dall'art. 29 Cost., mentre altrettanto irrilevante sarebbe

l'esclusione del diritto a pensione, nei limiti in esame, ai fini

dell'osservanza delle garanzie in favore della formazione della

famiglia consacrata dall'art. 31 Cost., giacché si tratterebbe di

matrimoni posti in essere per fini di lucro, e, come tali, giustamente

ostacolati dal legislatore. Considerato in diritto :

L'art. 58 della legge 10 agosto 1950, n.648, nel disciplinare il

diritto alla pensione della vedova del pensionato di guerra poneva,

come condizione per il riconoscimento del diritto stesso, il fatto che

il matrimonio celebrato posteriormente alle ferite o malattie da cui

derivò la morte del titolare della pensione non fosse durato meno di

un anno, ovvero che fosse nata prole, ancorché postuma. Per il caso in

cui, poi, il titolare venisse a morire per cause diverse da quelle che

avevano determinato l'invalidità, l'art. 69 della stessa legge

prevedeva, a favore della vedova non legalmente separata, il diritto

alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno

rinnovabile, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella

misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, sempre a

condizione che il matrimonio non fosse durato meno di un anno, ovvero

fosse nata prole, ancorché postuma.

Detta disciplina, per quanto riguarda la durata minima del

matrimonio e la nascita di prole, risulta confermata dall'art. 44 della

legge 18 marzo 1968, n. 313. Le medesime condizioni sono mantenute

anche dall'art.40 del d.P.R.23 dicembre 1978, n. 915.

La Corte dei conti, con l'ordinanza che ha dato origine al presente

giudizio, ha ritenuto che il Ministero del tesoro, fondandosi sulle

citate disposizioni del 1950 e del 1968, aveva esattamente negato alla

vedova del pensionato di guerra Michele Bonomo, deceduto senza prole

dopo meno di un anno dal matrimonio per cause diverse da quelle che

avevano determinato l'invalidità. Peraltro lo stesso giudice ha

ritenuto di dover censurare la normativa sopra ricordata per quanto

riguarda menzionati requisiti per ottenere la pensione di

riversibilità, prospettandone il possibile contrasto, in primo luogo,

con il principio di eguaglianza, e ponendo in particolare evidenza la

discriminazione irrazionale che requisiti medesimi indurrebbero a

carico delle vedove di pensionati di guerra in funzione della durata

del matrimonio e della sopravvenienza di figli.

La censura non è fondata.

Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di affermare (sent.

n. 3 del 1975), in analoga fattispecie concernente l'esclusione del

diritto a pensione di riversibilità delle vedove di pensionati statali

con durata minima (due anni) del matrimonio contratto in data

posteriore a quella di cessazione dal servizio del dante causa, che

criteri limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da

matrimoni conclusi da già pensionati risultano dettati, in via

generale, dal legislatore, come remora alla ipotesi non infrequente di

matrimoni contratti non per naturale affetto e quindi, in tal senso,

sospettabili, sicché le condizioni restrittive volte a garantire, in

qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio si

risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e

fraudolente iniziative. Con ciò, affermava allora questa Corte, doveva

riconoscersi la ragionevole giustificazione della restrizione e doveva,

quindi, escludersi la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche nel caso attuale valgono le considerazioni ora richiamate,

giacché, per quanto riguarda il limite minimo di durata del

matrimonio, è di tutta evidenza che trattasi di cautela volta a

tutelare gli stessi interessi perseguiti nell'ipotesi sopra ricordata.

Ed anzi, deve rilevarsi che il legislatore, prevedendo il termine

minimo di un solo anno, ha sostanzialmente mostrato di essere sensibile

ad una esigenza di particolare favore per le pensioni di guerra.

Per quanto riguarda poi il particolare aspetto di pretesa

discriminazione fra vedove con prole e senza prole, è evidente che la

ratio della norma, ispirata ad una tutela più penetrante dei diritti

delle prime, risponde a criteri di indiscutibile razionalità,

uniformandosi ai principi fondamentali di garanzia della famiglia in

genere e di protezione dei figli in particolare.

Tanto meno può ritenersi valida, poi, l'argomentazione, pur

prospettata dal giudice a quo secondo cui la situazione giuridica della

moglie durante il primo anno di matrimonio dovrebbe considerarsi

ingiustamente vessatoria, comportando tutti gli obblighi di legge, ed

essendo, invece, escluso nello stesso periodo il suo diritto alla

pensione.

Invero, la già affermata razionalità della differenziazione

esclude l'operatività, nella specie, dell'invocato principio di

eguaglianza.

Né vale a contrastare le conclusioni ora esposte la considerazione

che, come pure sostiene il giudice a quo, il motivo della tutela del

pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative, posto a base

della citata giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe

automaticamente applicabile nella specie, per la natura particolare

della pensione di guerra, per l'irrazionalità del termine di un anno e

per la esclusione della prova contraria alla presunzione di non

genuinità del matrimonio contratto.

La peculiarità della pensione di guerra, invero, che si identifica

nella sua funzione risarcitoria e non meramente assistenziale, non è

certamente tale da escludere la operatività, anche in quel campo,

delle esigenze di tutela del pubblico erario avvertite a proposito

delle pensioni civili, giacché le esigenze stesse riguardano in

entrambe le ipotesi, la finanza pubblica e sono indipendenti dalla

natura dell'istituto giuridico cui si riferiscono.

A dimostrazione della ragionevolezza del termine di un anno, vale,

poi, quanto già sopra si è osservato in proposito mentre è chiaro

che la lamentata assolutezza della cautela adottata dal legislatore ha

in sé una forza logica sufficiente a giustificarne l'operatività e

tale, quindi, da escludere la violazione dell'art. 3 Cost.

Si assume anche che la censurata restrizione inciderebbe sui

diritti della famiglia, in quanto, per la durata di un anno, ne

limiterebbe la pienezza degli effetti giuridici, in violazione

dell'art. 29 Cost. Ma è agevole osservare che - come questa Corte ha

pure, nel caso analogo sopra richiamato, avuto modo di affermare - la

normativa in esame esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra

membri del nucleo familiare, cui invece si riferisce la norma

costituzionale invocata.

Quest'ultima, invero, salvaguarda essenzialmente contenuti e gli

scopi etico- sociali della famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio, quali non vengono in considerazione in tema di diritto a

conseguire una pensione di riversibilità, che inerisce ad un momento

strettamente economico e, come tale, non direttamente influente ai fini

suddetti.

Analoghe considerazioni possono svolgersi, infine, per quanto

riguarda il preteso ostacolo alla formazione della famiglia ravvisato

nella normativa impugnata, con conseguente assunta violazione dell'art.

31, primo comma, Cost. Anche a tale proposito, invero, non può non

farsi riferimento ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della

famiglia costituzionalmente tutelati quali trascendono, ovviamente, la

materia oggetto di questo giudizio, onde non è lecito considerare la

limitazione in discorso idonea ad assumere la portata restrittiva

prospettata dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 44 della

legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra,

sollevata dalla Corte dei conti con ordinanza del 3 marzo 1975 in

riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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