Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/14, u.c.

codice civile, inserito con l'art. 4 della legge 5 giugno 1967 n. 431

(Modifiche al titolo VIII del libro del Codice civile "Dell'adozione"

ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione

speciale"), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1980 dalla

Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Pugliese Vita Giulia c/

Borgognoni Antonio ed altro, iscritta al n. 341 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241

dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Soccombente nel giudizio di appello innanzi la Corte di

Appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale per minorenni di

quel capoluogo che aveva respinto l'opposizione al decreto dichiarativo

dello stato di adottabilità del minore Blandina Davide emesso dallo

stesso giudicante, la signora Pugliese Vita Giulia, madre naturale di

detto minore, proponeva ricorso per cassazione L'impugnata sentenza era

stata pronunciata in data 12 luglio 1978, depositata in data 14

settembre 1978, e notificata alla ricorrente in data 2 dicembre 1978.

Il ricorso per cassazione veniva notificato al curatore speciale del

minore ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di

Appello di Ancona in data 31 gennaio 1979, e successivamente depositato

presso la Cancelleria della S. C. in data 14 febbraio 1979. Restava

così inosservato il termine di 30 giorni fissato dall'art. 314/14,

terzo comma, cod. civ., introdotto dalla legge 5 giugno 1967 n. 431.

Eccepiva pertanto, preliminarmente, la soccombente, l'illegittimità

costituzionale di detta disposizione, nella parte in cui riduce a

trenta giorni l'ordinario termine di sessanta giorni previsto dall'art.

325 cod. proc. civ. per l'impugnazione con ricorso per cassazione.

Assumeva, a tanto, che violati sarebbero gli artt. 3 e 24 Cost.

Il primo, perché di regola genitori coinvolti nei procedimenti di

adozione speciale sarebbero in condizioni economiche e sociali tali da

incontrare gravi difficoltà nella presentazione del ricorso per

cassazione, sì che la riduzione alla metà dell'ordinario termine

sarebbe largamente ingiustificata. Il secondo, perché, attese le

suesposte osservazioni, il termine di giorni trenta risulterebbe

insufficiente ad assicurare l'adeguato esercizio del diritto di difesa.

Prospettava, poi, la ricorrente, eccezione di legittimità

costituzionale del complesso delle norme di cui alla legge n. 431 del

1967, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. Chiedeva, infine,

la riforma dell'impugnata sentenza per violazione di legge e per

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

2. - Con ordinanza in data 20 novembre 1980, la S. C. riconosceva

la non manifesta infondatezza della prima delle dette eccezioni,

sollevando questione incidentale di legittimità costituzionale

"dell'art. 314/14 ultimo comma del cod. civ. (inserito con l'art. 4

della legge 5 giugno 1967 n. 431) nella parte in cui dispone che nel

giudizio sull'opposizione alla dichiarazione sullo stato di

adottabilità la sentenza d'appello è impugnabile con ricorso per

cassazione nel termine ridotto di trenta giorni".

Ritiene il giudice a quo che il termine di trenta giorni non sia di

per sé tanto breve da impedire o rendere troppo difficile l'esercizio

del diritto di impugnazione, in ispregio dell'art. 24 Cost. Ragioni di

preminente interesse generale attinenti alla sollecita definizione di

certi tipi di procedimenti, giustificherebbero infatti la riduzione dei

comuni termini di impugnazione. Sul punto, il giudice a quo richiama le

sentenze di questa Corte nn. 57 e 58 del 1979, relative alla congruità

del termine di trenta giorni utile per l'opposizione al decreto sullo

stato di adottabilità, pur ricordando che la dottrina, commentando

tali sentenze, ha rilevato - all'opposto - l'eccessiva brevità di

detto termine, che si rivelerebbe in genere insufficiente, anche in

virtù del fatto che - per la classe economica alla quale in genere

appartengono - i soggetti chiamati ad usufruirne abbisognano non di

rado del gratuito patrocinio, che richiede tempi tecnici tali da

assorbire, talora, l'intero periodo concesso per la presentazione

dell'opposizione.

Il contrasto dell'impugnata disposizione con la Costituzione,

invero, sarebbe piuttosto prospettabile in riferimento all'art. 3 Cost.

A giudizio del giudice a quo, sussisterebbe una ingiustificata

parificazione di soggetti che si trovano in situazioni diverse: quella

di chi vuole ricorrere per cassazione in materia di adozione speciale,

e quella di chi vuole opporsi al decreto dichiarativo dello stato di

adottabilità, ovvero impugnare la sentenza del Tribunale a seguito

dell'opposizione stessa.

La maggiore difficoltà della proposizione del ricorso per

cassazione, rispetto all'interposizione di appello, sarebbe infatti

argomentabile dallo stesso art. 325 c.p.c., che riconosce la necessità

di un termine per ricorrere per cassazione maggiore di quello per

proporre appello. Da un lato, la trasformazione del giudizio da

giudizio di cognizione piena a giudizio di puro annullamento renderebbe

più difficili la definizione e la prospettazione dei motivi invocati

in favore dell'annullamento. Dall'altro, la necessità di mutare, come

spesso avviene, il difensore, onde far sì che si tratti di avvocato

patrocinante in Cassazione, richiederebbe pur essa un certo dispendio

di tempo. Le difficoltà, inoltre, sarebbero ancor più gravi per

soggetti che fossero sfavoriti dal punto di vista economico, sociale e

culturale. Tali, appunto, sarebbero in genere genitori interessati alla

definizione di procedimenti in materia di adozione speciale, per quali

pertanto a maggior ragione dovrebbe valere il maggior termine previsto

dalla norma generale, piuttosto che quello inferiore stabilito

dall'impugnata norma derogatoria.

La violazione del precetto di cui all'art. 3 Cost. verrebbe poi

confermata dal fatto che al giudizio di appello ex art. 314/ 14, primo

comma, cod. civ., si applica la procedura speciale prevista dall'art.

314/13 per il giudizio di opposizione in Tribunale. Si tratta di

procedura assai rapida e semplificata, eppertanto in quella sede

sarebbe stata ben giustificata una riduzione del comune termine di

impugnazione. Tale termine è invece rimasto immutato, e ciò per il

giudice a quo renderebbe ancor meno giustificabile la riduzione del

termine per ricorrere per cassazione, atteso che il giudizio innanzi

alla S. C., al contrario di quello di merito, non subisce nella specie

alcuna altra modificazione rispetto al rito ordinario.

Inoltre, per il giudice rimettente sarebbe sorprendente il fatto

che la riduzione del termine di impugnazione sia stata disposta proprio

per il ricorso per cassazione, che, al contrario dell'opposizione e

dell'appello, per quali è sufficiente il deposito nella cancelleria

del giudice adi'to, richiede, prima del deposito, la tempestiva

notifica alle controparti, che comporta ulteriore dispendio di tempo.

Infine, rileva il giudice a quo che le speciali ragioni di

celerità, che avrebbero potuto pur giustificare una riduzione dei

termini utili per l'appello, non sussistono nel caso del ricorso per

cassazione, che non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata

(artt. 337 e 373 cod. proc. civ.).

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Rileva

l'Avvocatura che, dall'ordinanza di rimessione, emergerebbe che la

norma costituzionale - parametro non sarebbe l'art. 24, bensì l'art. 3

Cost., che si assumerebbe violato non tanto per la brevità del termine

in sé e per sé, quanto per il mancato rispetto della proporzione fra

termini delle impugnazioni in appello e per cassazione stabilita

dall'art. 325 cod. proc. civ.

A giudizio dell'Avvocatura, il rapporto fra termini non sarebbe

determinato solo in relazione alle diverse difficoltà tecniche dei

vari mezzi di impugnazione, ma anche in ragione delle diverse esigenze

sottese ai singoli procedimenti. Il maggior termine previsto dall'art.

325 cod. proc. civ., invero, sarebbe stabilito non solo in

considerazione della maggiore difficoltà della proposizione del

ricorso per cassazione, ma anche in ragione della minore intensità

dell'esigenza di consolidare gli effetti della sentenza di appello,

che, al contrario di quella di primo grado, ha di regola efficacia

esecutiva. La disposizione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. non

sarebbe comunque in sé inderogabile, ed in effetti il legislatore in

vari casi avrebbe adottato soluzioni diverse (sarebbero significativi,

a tal proposito, ad esempio, gli artt. 191. fallimentare; 597 codice

nav.; 28 e 361.1034 del 1971; 82/2 e 82/3 d.P.R. 570 del 1960).

Potrebbero, pertanto, sussistere esigenze tali da giustificare una

riduzione del termine per proporre ricorso per cassazione, senza per

questo imporre la parallela necessità di riduzione del termine per

presentare appello. Nella specie, l'interesse alla riduzione

dell'ordinario termine per ricorrere consisterebbe nella necessità di

non lasciare incerta per troppo tempo la qualità di adottabile del

minore una volta pronunciato lo stato di adottabilità.

Andrebbe, poi, contestata la particolare difficoltà che si

incontrerebbe nella proposizione del ricorso per cassazione, certo non

superiore a quella che si deve affrontare per opporsi al decreto

dichiarativo dello stato di adottabilità; d'altro canto, la notifica

del ricorso non richiederebbe un tempo significativamente più lungo di

quello necessario per il deposito in cancelleria.

Infine, dovrebbe osservarsi che irrilevante andrebbe ritenuto il

richiamo fatto dal giudice a quo agli artt. 337 e 373 cod. proc. civ.,

poiché, al contrario di quanto avviene di regola, nel procedimento di

adozione speciale gli effetti delle sentenze si producono solo quando

le stesse divengono definitive, e perciò quando sono scaduti termini

utili per l'appello o per il ricorso per cassazione. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 314/14 ultimo comma codice civile, inserito con l'art. 4

della legge 5 giugno 1967 n. 431, nella parte in cui dispone che nel

giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilità la sentenza di

appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto

- di trenta giorni.

Secondo il giudice a quo tale norma contrasterebbe con l'art. 3

Cost., per l'ingiustificata equiparazione che dalla stessa sarebbe

operata tra soggetti che, nel procedimento di adozione speciale, si

troverebbero in situazioni obbiettivamente diverse: coloro, cioè, che

si oppongono al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità

ovvero impugnano in appello la sentenza del Tribunale che respinge

l'opposizione, e coloro che propongono ricorso per cassazione avverso

la sentenza della Corte d'Appello che li abbia lasciati soccombenti.

2. - Va preliminarmente osservato che la questione, nonostante la

riforma introdotta dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, è tuttora

rilevante. Tale legge, infatti, non ha modificato la norma impugnata,

né ha inciso - altro che con talune variazioni terminologiche - sulla

restante normativa relativa ai termini utili per presentare diversi

gravami nel procedimento di adozione. La questione, peraltro, non è

fondata.

3. - Ritiene per vero il giudice rimettente che la situazione di

colui che, nel procedimento di adozione speciale, ricorre per

cassazione, sia diversa da quella di chi si oppone al decreto

dichiarativo dello stato di adottabilità ovvero impugna la sentenza

del Tribunale resa a seguito dell'opposizione stessa, per la maggiore

difficoltà che, in via di principio, sarebbe propria della

proposizione del ricorso per cassazione. In particolare nei confronti

dell'appello, tale maggiore difficoltà sarebbe dimostrata dallo stesso

art. 325 c.p.c., che, stabilendo per la proposizione del ricorso per

cassazione un termine utile più ampio, implicitamente riconoscerebbe

il diverso e maggiore impegno richiesto da tale atto, per la redazione

del quale, poi, frequentemente è necessario mutare il difensore, per

far sì che si tratti di patrocinante in Cassazione. Sempre a parere

del giudice a quo, le attività connesse alla pro posizione del

ricorso per cassazione (tra le quali va poi annoverata anche la

notifica, non essendo sufficiente, come per l'appello, il deposito

nella cancelleria del giudice adìto) sarebbero inoltre particolarmente

gravose per soggetti in posizione di inferiorità culturale, economica

o sociale, quali in genere sono gli interessati alla definizione dei

procedimenti in materia di adozione speciale.

4. - In realtà, è costante giurisprudenza di questa Corte che il

diritto di agire e di difendersi in giudizio possa essere disciplinato

in conformità alle esigenze dei singoli procedimenti nei quali viene

esercitato, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni in

lesione dell'art. 24 Cost. Anche termini utili per le varie

impugnazioni, quindi, possono essere ridotti rispetto a quelli di cui

all'art. 325 c.p.c., ove ricorrano preminenti interessi generali ad

una sollecita definizione delle controversie.

Come riconosce la stessa ordinanza di rinvio, non è dubbio che nel

caso di specie tale preminente interesse generale vi sia, e si appunti

sulla necessità di definire rapidamente la posizione giuridica del

minore in istato di adottabilità, onde garantire allo stesso certezza

nei rapporti familiari (v. anche sent. 4 luglio 1979 n. 57), ciò che -

va aggiunto - può essere ottenuto solo con la decisione sul ricorso

per cassazione, ove questo sia stato promosso. Né può ritenersi - ed

anche questo riconosce ancora l'ordinanza di rimessione - che il

termine ridotto di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione

sia in sé e per sé insufficiente o incongruo, sì che salvo resta

l'art. 24 Cost., che non a caso viene espressamente menzionato, ma non

invocato come utile parametro di raffronto dal giudice a quo.

Acclarata la piena - e dal rimettente incontestata - legittimità

della riduzione del termine utile per proporre ricorso per cassazione

in riferimento alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, non

può ritenersi che la norma che tale riduzione prevede sia viziata da

illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.

Come esattamente ricorda nei suoi scritti difensivi l'Avvocatura

dello Stato, l'evenienza che, contrariamente a quanto previsto in via

generale dall'art. 325 c.p.c., il legislatore - come qui accade -

equipari termini per le diverse impugnazioni, non è ignota

all'ordinamento, tanto che va esclusa l'esistenza, nello stesso, di un

inderogato principio di proporzionalità fra termini utili per

presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione.

Il processo di cassazione, d'altro canto, non può più considerarsi

conseguente ad un rimedio straordinario, ma va configurato anch'esso

come vero e proprio processo di impugnazione, come questa Corte ha già

avuto modo di precisare (v. sent. 25 marzo 1970 n. 50).

La parificazione dei termini di impugnazione finalizzata al

perseguimento di un interesse generale non può pertanto ritenersi

irrazionale. Né, come vorrebbe invece il giudice a quo, può

considerarsi nella specie sintomo di irrazionalità il fatto che il

legislatore abbia ridotto il solo termine utile per proporre ricorso

per cassazione e non anche quello utile per l'appello, nonostante che

al giudizio di appello ex art. 314/ 14, primo comma, cod. civ., si

applichi la - rapida e semplificata - procedura prevista dall'art.

314/13 per il giudizio di opposizione in Tribunale. Appare infatti

evidente che, mentre l'ampiezza del comune termine utile per il ricorso

per cassazione lasciava al legislatore consistenti margini di scelta

sull'an ed il quantum di una riduzione, la parallela riduzione dei

termini per le altre impugnazioni avrebbe potuto determinare una loro

compressione tale da restringere sensibilmente margini per un esercizio

adeguato del diritto di difesa.

Resta comunque fermo che la diversità di situazioni processuali -

specie in ordine alle esigenze di patrocinio - tra proponenti di

diversi mezzi di impugnazione, non ha rilievo di fronte all'interesse

perseguito, la cui preminenza rende non più necessaria la

differenziazione dei termini, una volta che si sia garantito, con la

congruità degli stessi, l'esercizio del diritto di difesa.

E ciò indipendentemente dal fatto che la diversità nella specie

denunziata appare quanto meno opinabile, sia in relazione alla

affermata maggiore necessità di tempo connessa alle particolari

difficoltà del ricorso per cassazione, sia in riferimento alla

maggiore gravosità dell'onere di effettuare la relativa notifica

rispetto alla maggiore semplicità del deposito del ricorso nella

cancelleria del giudice adìto. Quanto infatti a tale secondo profilo,

la maggiore gravosità della notificazione rispetto al deposito,

quand'anche fosse dimostrata, non potrebbe avere rilievo più che

marginale. Quanto invece alla ricerca di un eventuale nuovo difensore

per il giudizio per cassazione, essa può essere - con normale

diligenza - effettuata anche preventivamente dallo stesso difensore nel

giudizio di appello, così quanto meno attenuando - ai fini della

difesa - gli effetti della condizione di inferiorità culturale,

sociale ed economica delle parti coinvolte nei giudizi di

adottabilità: situazione che deve peraltro trovare una adeguata

considerazione in una ampia e urgente revisione degli istituti che

debbono assicurare la difesa giudiziaria dei cittadini meno abbienti.

Ogni diversità di situazione processuale è peraltro irrilevante

rispetto alla salvaguardia del diritto di difesa da un lato e alla

tutela dell'interesse del minore ad acquisire rapidamente certezza sul

suo stato: sì che la abbreviazione dei termini di ricorso per

cassazione nel giudizio di adottabilità, e la conseguente

equiparazione dei termini di impugnazione, garantendo appunto il

diritto di difesa e perseguendo concretamente la finalità di tutelare

l'interesse del minore, non sono costituzionalmente censurabili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314/14 ultimo comma codice civile, inserito con l'art. 4

della legge 5 giugno 1967 n. 431, sollevata con riferimento all'art. 3

Cost. dalla Corte di Cassazione, Sez. civile, con ordinanza 20 novembre

1980 (r.o. n. 341 del 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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