Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 42d.l. 648/1976

citata

  • art. 3legge 730/1976
  • art. 53legge 730/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo

comma, del d.l. 18 settembre 1976, n. 648 (interventi per le zone del

Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976),

promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal Pretore di Napoli

nel procedimento civile vertente tra Vanacore Raffaele e il Ministro

delle finanze, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 dell'anno

1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione Finanziaria dello

Stato nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso al Pretore di Napoli proposto ai sensi dell'art.

700 cod. proc. civ. e depositato il 21 ottobre 1976 il proprietario di

un'autovettura della potenza di ventuno cavalli fiscali, premesso che

in virtù dell'art. 42 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648,

sarebbe stato tenuto al pagamento di un imposta straordinaria di L.

200.000 entro il 31 ottobre 1976, assumeva che il tributo

(corrispondente a lire 9.523 per cavallo fiscale) appariva

manifestamente sproporzionato in relazione a quello gravante sulle auto

di potenza immediatamente inferiore (lire 2.500 per cavallo fiscale)

nonché a quello imposto ai possessori di autovetture di potenza di

gran lunga superiore (lire 6.052 per cavallo fiscale). Chiedeva quindi

che il giudice adito lo autorizzasse provvisoriamente a versare

l'imposta in misura proporzionata a quella prevista per le autovetture

appartenenti alla classe immediatamente inferiore ovvero per la più

lussuosa tra quelle esistenti sul mercato, dichiarandosi

contestualmente disposto ad effettuare deposito giudiziario della

maggior somma in base alla legge dovuta.

Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di

fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze - che non si

costituivano in giudizio - all'udienza del 25 ottobre 1976 il

ricorrente, riportandosi all'atto introduttivo, eccepiva

l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 del d.l. n. 648 del 1976

in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. - Sulla scorta di tali premesse, il Pretore di Napoli, con

ordinanza riservata in data 27 ottobre 1976, ha sollevato

pregiudizialmente questione di legittimità costituzionale dell'art.

42., comma primo, del d.l. citato nella parte in cui dispone che per

gli autoveicoli con potenza fiscale di ventuno cavalli è dovuta

un'imposta straordinaria di L. 200.000, in riferimento agli artt. 3 e

53, comma primo, Cost..

3. - Ritenuto preliminarmente che "il pagamento dell'imposta non è

ripetibile in omaggio al disposto dell'art. 136 Cost." e che,

pertanto, "la richiesta del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c. è

ammissibile in considerazione del pregiudizio imminente ed irreparabile

derivante al ricorrente dal mancato uso del veicolo nel periodo

necessario a far valere il proprio diritto", il giudice a quo osserva

che "la eccezione, inoltre, è rilevante sotto il duplice profilo che

il caso di specie, sia pure nella fase cautelativa, non può essere

risolto senza l'applicazione della norma la cui legittimità si

contesta e che solo la dichiarazione di incostituzionalità del dettato

legislativo porrebbe in condizione il ricorrente di non subire le

denunziate conseguenze derivanti dall'applicazione della norma

medesima".

4. - Nel merito il Pretore ritiene che il criterio di imposizione

adottato con la norma denunziata - mirante a reperire i fondi necessari

alla ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal

terremoto del 1976 e che si richiama, nella fissazione dei livelli di

applicazione, agli artt. 4 e 5 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251, come

modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 - non si

ispiri al principio della proporzionalità del tributo alla capacità

contributiva dei cittadini (art. 53 Cost.) in assonanza con quello di

uguaglianza (art. 3 Cost.).

Al giudice a quo appare in particolare non in linea con tali

principi sia la totale esenzione dal tributo straordinario di tutti i

proprietari di autoveicoli con potenza fiscale fino a dieci cavalli,

che pure non sono totalmente privi di capacità contributiva, sia la

disparità di trattamento tra soggetti che versino in uguali condizioni

personali e sociali, quali sarebbero i proprietari di autovetture con

potenza fino a 20 cavalli fiscali, tenuti al pagamento di una imposta

di L. 50.000, e quelli proprietari di un'autovettura con potenza di 21

cavalli fiscali, tenuti al versamento di lire 200.000 benché la

cilindrata possa essere, nel secondo caso, di solo pochi centimetri

cubi superiore. La sperequazione in danno dei secondi sarebbe poi resa

ancora più evidente dal raffronto della diversa incidenza del tributo

per ogni cavallo fiscale, da cui risultano i valori di cui s'è dato

conto più sopra; dalla considerazione della misura della tassa di

circolazione dovuta per talune vetture poste a raffronto dal giudice a

quo, sempre esattamente proporzionale al numero dei cavalli fiscali;

dall'abnormità dei risultati cui si perviene dividendo il prezzo di

mercato di tre diverse vetture (nella specie una Mercedes 200 D, una

Mercedes 220 D ed una Rolls-Royce) per l'ammontare dell'imposta

straordinaria per ciascuna di esse dovuta (rispettivamente, lire

50.000, 200.000 e 343.305), i quali consentono di concludere che la

incidenza del tributo per ogni milione di valore ascende,

rispettivamente, a lire 5.555, 20.000 e 7.666; dall'impossibilità di

ritenere tali differenze giustificate dalle caratteristiche dei singoli

veicoli, evidente apparendo che il terzo presenta connotazioni di

voluttuarietà assolutamente prevalenti rispetto a quelle del secondo

tipo.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la sollevata questione di legittimità costituzionale venga

dichiarata inammissibile o, in via subordinata, infondata.

In punto di ammissibilità si rileva in atto d'intervento che la

questione è stata sostanzialmente proposta in via principale, non

potendo ricollegarsi al giudizio a quo altro effetto che quello della

rimessione degli atti alla Corte costituzionale, considerato anche che

il giudizio cautelare era stato instaurato con modalità tali da non

poter essere in alcun modo seguito dal necessario giudizio di merito.

Invero - continua l'Avvocatura - una lesione della sfera giuridica

del ricorrente avrebbe potuto prodursi solo in esito all'eventuale

applicazione delle sanzioni previste dal d.l. n. 648 del 1976 nei

confronti di chi non avesse pagato il tributo straordinario, con la

conseguente possibilità dell'instaurazione di una causa di merito

contro l'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, invece, il

ricorso ex art. 700 c.p.c. mirava proprio ad impedire, attraverso la

sospensione dell'applicazione al caso concreto dell'atto legislativo

tacciato d'incostituzionalità, che quella lesione potesse verificarsi.

Né può pensarsi che l'istante abbia titolo a proporre nel merito

una domanda di accertamento negativo prim'ancora dell'applicazione

delle sanzioni nei suoi confronti, onde anche sotto tale aspetto la

dedotta questione sarebbe inammissibile.

Infine - conclude sul punto l'Avvocatura dello Stato -

l'intervenuta scadenza del termine per il pagamento dell'imposta

straordinaria avrebbe fatto ormai cessare ogni interesse del ricorrente

ad ottenere il provvedimento cautelare richiesto al Pretore, tal che la

questione sarebbe anche irrilevante.

6. - Nel merito si assume che la questione è comunque infondata,

non essendo irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di

assumere il parametro di fasce di potenza fiscale quale riferimento

della misura di un'imposta indiretta di natura assolutamente

straordinaria.

In particolare non può certo ritenersi che il legislatore avrebbe

dovuto necessariamente mutuare, per il tributo in questione, il sistema

di determinazione della misura dell'imposta adottato per la tassa di

circolazione, che è dovuta per ogni frazione di anno; né possono

fondatamente ravvisarsi profili di incostituzionalità nella addotta

sproporzione della misura dell'imposta tra le varie fasce di potenza

fiscale, essendo noto che proprio in relazione all'appartenenza di

un'autovettura all'uno o all'altro gruppo si determinano notevoli

differenze tra le singole autovetture, tra i loro prezzi d'acquisto,

tra le capacità contributive dei rispettivi proprietari. Il criterio

della progressività sarebbe stato, dunque, puntualmente rispettato

dalla norma denunciata.

7. - Del tutto irrilevante - conclude l'Avvocatura - è poi la

questione relativa alla esenzione dall'imposta dei proprietari di

autovetture con potenza fiscale fino a dieci cavalli; in ogni caso,

peraltro, appare pienamente giustificato l'intento del legislatore di

non gravare con un'imposizione straordinaria quei proprietari di

autoveicoli che rivelano una ben minore capacità contributiva rispetto

agli altri.

8. - Alla pubblica udienza del 23 aprile 1985 l'Avvocatura dello

Stato insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Considerato in diritto :

Come ampiamente riportato in narrativa, al giudice a quo veniva

richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., di voler autorizzare in via

provvisoria il ricorrente a versare l'imposta straordinaria di cui

all'art. 42 del d.l. 18 settembre 1976, n. 648, "in misura

proporzionata a quella della classe immediatamente precedente la

propria autovettura". A sua volta il giudice a quo, premesso che "i

criteri di imposizione devono ispirarsi al principio della

proporzionalità del tributo alla capacità contributiva dei cittadini

(art. 53 Cost.), in perfetta assonanza con la eguaglianza degli stessi

sancita dall'art. 3 Cost.", denuncia la violazione, nella specie, di

entrambi i suddetti principi e "dichiara non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma,

d.l. 28 settembre 1976, n. 648, con riferimento agli artt. 3 e 53,

primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che per gli autoveicoli

con potenza fiscale di 21 C.V. è dovuta una imposta straordinaria di

L. 200.000".

La questione è inammissibile, chiedendosi in sostanza a questa

Corte di volere adottare un provvedimento di carattere discrezionale

che rientra nella potestà del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, comma primo, del decreto legge 18

settembre 1976, n. 648, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 1976, n. 730, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

53, comma primo, Cost., dal Pretore di Napoli con ordinanza in data 27

ottobre 1976 (reg. ord. n. 77 del 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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