Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa

il 23 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile

vertente tra Castagno Loredana e I.N.P.S. iscritta al n. 9 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Castagno Loredana,

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato da Loredana

Castagno contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di anzianità sul

presupposto di avere prestato lavoro, con regolare contribuzione,

presso privati per un periodo (circa ventisette anni) ritenuto

insufficiente dall'Istituto a norma del diritto vigente, il Pretore

di Torino, con ordinanza del 23 novembre 1990, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30

aprile 1969, n. 153, "nella parte in cui condiziona il diritto a

pensione al possesso di almeno trentacinque anni di contribuzione".

Considerata la tendenza in atto alla parificazione dell'impiego

pubblico con quello privato, il giudice remittente ritiene

ingiustificata la disparità di trattamento delle due categorie dei

lavoratori a fini del collocamento in pensione, essendo il requisito

di anzianità lavorativa assai meno grave per i dipendenti pubblici

(vent'anni di servizio, ridotti a quindici per le donne coniugate o

con prole).

Oltre all'art. 3 Cost., sarebbero violati l'art. 38, secondo

comma, che garantisce a tutti i lavoratori il diritto di essere

provveduti di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per il tempo

della vecchiaia, e l'art. 53 perché la concessione ai dipendenti

pubblici di un trattamento di quiescenza anticipato rispetto a quello

riservato ai lavoratori privati comporta per la collettività un

onere che, dovendo essere coperto da entrate tributarie, si traduce

in aggravio di imposta anche per i redditi dei lavoratori privati.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione e concludendo per la dichiarazione di illegittimità della

norma impugnata. In una memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza di discussione la parte privata elenca le differenze di

trattamento, definite artificiose e inaccettabili, con cui viene

attuato nell'impiego pubblico e nell'impiego privato il principio che

garantisce ai lavoratori la possibilità di percepire un reddito

anche quando per ragioni di età abbiano cessato di lavorare, e

sottolinea in particolare la disparità di trattamento delle

lavoratrici, essendo concesso solo a quelle del settore pubblico un

aumento fino a cinque anni dell'anzianità di servizio effettivamente

maturata.

Si è pure costituito l'I.N.P.S. argomentando per l'infondatezza

della questione, specialmente sul riflesso che il Pretore valuta

erroneamente la pensione di anzianità come un pensionamento

anticipato, mentre si tratta di una figura autonoma avente funzione

premiale nei confronti dei "cittadini che hanno dimostrato una

encomiabile assiduità e affezione al lavoro". Essa perciò non è

confrontabile col trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

L'Avvocatura ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato

la non comparabilità, ai fini dell'art. 3 Cost., di diversi sistemi

pensionistici, così come ha ritenuto che la tendenziale convergenza

tra impiego pubblico e lavoro privato non può addursi a fondamento

di censure di disparità di discipline, e in particolare di regimi

previdenziali differenziati. Quanto all'art. 38, secondo comma,

Cost., l'attuazione di questa direttiva costituzionale è rimessa a

scelte discrezionali del legislatore col solo limite del criterio di

adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori.

Irrilevante appare infine, ad avviso dell'interveniente, il

richiamo all'art. 53 Cost., atteso che la copertura con entrate

tributarie non concerne il rapporto in contestazione nel giudizio

principale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui

per i lavoratori privati iscritti all'INPS subordina il diritto alla

pensione di anzianità al requisito di trentacinque anni di

contribuzione effettiva in costanza di lavoro.

La ragione del dubbio è derivata dal confronto con l'art. 42 del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ai

quali il diritto alla pensione compete dopo soli vent'anni di

servizio effettivo, ridotti a quindici per le dipendenti coniugate o

con prole. Questa disparità di trattamento è ritenuta contrastante,

oltre che con l'art. 3, anche con gli artt. 38, secondo comma, e 53

Cost.

2. - La questione non è fondata.

La pensione di anzianità, introdotta nel sistema di previdenza

sociale per i lavoratori privati dalla legge n. 903 del 1965 e

ridisciplinata dalla legge n. 153 del 1969, non è un'ipotesi

particolare nell'ambito della pensione di vecchiaia. Quest'ultima si

fonda essenzialmente sul raggiungimento di un limite di età

qualificato da una certa anzianità contributiva (quindici anni),

mentre la pensione di anzianità prescinde in modo assoluto

dall'età, essendo fondata esclusivamente sulla durata dell'attività

lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva.

Non si tratta di una anticipazione dell'età pensionabile, bensì di

una deroga a questo presupposto, la quale configura un'ipotesi

autonoma di pensione avente finalità di riconoscimento e di premio

nei confronti dei cittadini che hanno adempiuto il dovere prescritto

dall'art. 4, secondo comma, Cost. con una partecipazione assidua alle

attività della produzione sociale, durata almeno trentacinque anni.

La riprova dell'estraneità dell'istituto al concetto di pensione di

vecchiaia anticipata è data dall'art. 22, sesto comma, della legge

n. 153, a norma del quale la pensione di anzianità si trasforma in

pensione di vecchiaia quando il titolare raggiunge l'età

pensionabile.

Anche il trattamento di pensione previsto per i dipendenti dello

Stato dall'art. 42, secondo comma, del citato testo unico del 1973 è

legato esclusivamente all'anzianità di servizio. Tuttavia esso si

differenzia dalla pensione di anzianità dei lavoratori privati sia

sotto l'aspetto sistematico, sia sotto l'aspetto funzionale. Questa

forma un'eccezione ai presupposti normali del diritto a pensione,

accordata in vista della meritevolezza del lavoratore, del quale

intende premiare la fedeltà al servizio dimostrata per trentacinque

anni; quello, invece, è un'ipotesi del trattamento normale di

quiescenza, alternativa all'ipotesi del primo comma fondata sul

compimento di una età-limite, in considerazione della quale il

requisito di anzianità di servizio è ridotto da venti a quindici

anni. La prima alternativa è un privilegio riservato dallo Stato ai

propri dipendenti, che un tempo poteva forse trovare una qualche

giustificazione nella disciplina fortemente autoritaria dell'impiego

pubblico (stipendi fissati unilateralmente dallo Stato con funzione

alimentare piuttosto che retributiva, divieto di sciopero, ecc.), ma

oggi appare ingiustificato alla stregua della tendenziale

parificazione delle discipline dell'impiego pubblico e dell'impiego

privato e dei relativi trattamenti economici.

Ma proprio per questa ragione, anche se non si voglia tenere conto

delle differenze tecnico-formali tra le due forme di pensione messe a

confronto dal giudice a quo e della loro appartenenza a sistemi

pensionistici diversi (cfr. sentenze nn. 173 del 1986, 366 del 1988 e

86 del 1990), dall'art. 42 del citato testo unico non si può trarre

un valido termine di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost. Il

principio di eguaglianza non è invocabile allo scopo di

generalizzare una norma singolare, tanto meno quando di essa sia

dubbio il fondamento razionale (cfr. sentenze nn. 46 del 1983, 6 e

769 del 1988, 427 del 1990).

3. - Non può dirsi violato l'art. 38 Cost. Al contrario, poiché

la cessazione dell'attività di lavoro dipendente, alla quale è

subordinato il diritto alla pensione di anzianità, non è causata da

uno degli eventi contemplati dalla norma costituzionale, l'art. 22

della legge n. 153 del 1969 sviluppa la tutela dell'art. 38

estendendola a una situazione di bisogno che si determina in ragione

non dell'età, ma della durata del lavoro svolto, la cui misura,

discrezionalmente apprezzata dal legislatore, non appare, in sé

considerata, eccedere il limite della razionalità.

Nemmeno si ravvisa una violazione del principio di equa

distribuzione del carico tributario (art. 53 Cost.), sia perché la

spesa iscritta nel bilancio annuale dello Stato per il pagamento

delle pensioni ai dipendenti statali collocati in quiescenza trova

una contropartita, tra le entrate, nelle somme trattenute a tal fine

sugli stipendi, sia perché lo Stato concorre anche al finanziamento

delle pensioni del settore privato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della

Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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