Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18legge 143/1949

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18

della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri

e degli architetti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1978 dalla Corte di Cassazione sul

ricorso proposto da Lazzaro Remo e Rigato Michele iscritta al n. 566

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 31 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1981 dalla Corte di Appello di

Potenza nel procedimento civile vertente tra Pica Matteo e Latorraca

Vito iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Tribunale di Padova nel

procedimento civile vertente tra Ospedale civile Immacolata Concezione

e Caneva Vittorio iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno

1982.

Visti gli atti di costituzione del Consiglio nazionale degli

ingegneri, di Latorraca Vito e di Caneva Vittorio;

Udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

Udito l'avvocato Claudio Rossano per il Consiglio nazionale degli

ingegneri e per Vito Latorraca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1978, su ricorso di Lazzaro

Remo, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143

(Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti), in

riferimento all'art. 3 Cost.

Il Lazzaro proponeva opposizione avverso il decreto 12 dicembre

1969, col quale il Presidente del Tribunale di Padova gli aveva

ingiunto di pagare all'architetto Rigato L. 1.866.852 per compensi

professionali, deducendo, fra l'altro, l'illegittimità della

maggiorazione pretesa dal professionista ex art. 18 della legge sulle

tariffe degli architetti e ingegneri.

Respinta l'opposizione, il Lazzaro ricorreva alla Corte di Appello

di Venezia, davanti alla quale sollevava la presente eccezione di

costituzionalità. Quella Corte la dichiarava manifestamente

infondata, respingendo l'appello.

Il soccombente ricorreva allora per Cassazione, sollevando di nuovo

la suddetta eccezione: l'art. 18 sarebbe incostituzionale nella parte

in cui prevede a carico del committente che receda dal contratto un

supplemento corrispondente ad un quarto del compenso spettante al

professionista per l'opera effettivamente prestata. Tale disposizione,

secondo il ricorrente, privilegerebbe ingiustificatamente ingegneri e

architetti rispetto agli altri professionisti, modificando in peius la

situazione obbligatoria del cliente, come stabilita dal codice civile

agli artt. 2229 e seguenti. Afferma anzitutto la Corte di Cassazione

che "la questione interessa il giudizio, in quanto la scelta del

criterio da seguire per stabilire i compensi reclamati condiziona la

decisione, e non appare priva all'evidenza di fondamento". Rileva

ancora la Suprema Corte che la Corte di Appello di Venezia ha respinto

la eccezione sulla base dei criteri particolari che informano le varie

tariffe in relazione alla peculiarità della singola professione, di

fronte alla quale sarebbe da escludere la lamentata disparità di

trattamento.

Ad avviso della Suprema Corte occorre, invece, accertare se le

caratteristiche delle prestazioni professionali in questione

giustifichino effettivamente una disciplina particolare, derogatoria

rispetto al regime del codice civile. Tale regime prevede la

possibilità che il committente possa recedere dal contratto senza

restrizioni, mentre il professionista può esercitare il recesso solo

per giusta causa. La differenza di trattamento fra le parti è stata

ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del

1974. Il legislatore ha dunque voluto espressamente tutelare

maggiormente la posizione del committente. A suo carico in caso di

recesso, il codice si limita a prevedere l'obbligo della corresponsione

al professionista del rimborso delle spese e dei compensi dovuti per i

lavori svolti, secondo le tariffe.

La legge sulle tariffe per gli ingegneri ed architetti dopo aver

disposto all'art. 15 che il compenso al professionista va riferito

all'intera prestazione dell'opera e calcolato in percentuale

sull'importo del consuntivo lordo, stabilisce, all'art. 18, che la

limitazione dell'incarico originario solo ad alcune prestazioni

comporta l'aggiunta del 25%. Detta maggiorazione è prevista anche per

l'ipotesi di sospensione, o meglio di revoca, dell'incarico, di cui

all'art. 10. Quest'ultima norma dispone, dal canto suo, che la

sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico non esime il cliente

dall'obbligo di corrispondere al prestatore d'opera l'onorario relativo

al lavoro svolto e predisposto in base all'art. 18, lasciando fermo il

diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori

danni, qualora la sospensione non dipenda da cause a lui imputabili.

Tale normativa, afferma la Corte di Cassazione, è indubbiamente

derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile. Per risultare

costituzionalmente legittima, essa dovrebbe quindi trovare una sua

razionale giustificazione. L'analoga disposizione dell'art. 10 della

precedente tariffa, approvata con decreto ministeriale del 1 dicembre

1932, era stata ritenuta dalla stessa Suprema Corte in contrasto con

l'art. 2237 del codice civile e pertanto da disapplicare, in quanto

approvata con atto secondario, inidoneo a modificare il regime della

legge. Quanto alla norma ora censurata, la giustificazione del

trattamento da essa disposto in deroga al codice civile non si

rinviene, ad avviso del giudice a quo nemmeno nei lavori preparatori

della legge che la contiene.

Ammette il Supremo Collegio che le prestazioni di opere

architettoniche o di ingegneria possano, in relazione al complessivo

disegno del lavoro da svolgere, anche implicare un impegno eccedente

dai limiti della porzione progettata.

Senonché, si dice, questo riflesso dell'opera del professionista

non poteva essere sfuggito agli autori del codice civile, perché

ricorre, in misura più o meno accentuata, con riferimento a tutte le

attività intellettuali; e d'altronde le caratteristiche delle

attività professionali in settori vicino a quello in considerazione -

tali, in particolare, sarebbero le prestazioni dei geometri, nel campo

dell'edilizia - non hanno ispirato al legislatore correttivi o

maggiorazioni del compenso del professionista che valgano per l'ipotesi

del recesso del committente, come invece è previsto nella specie. In

tale quadro, la affermazione del ricorrente, secondo cui la normativa

in esame sarebbe destinata a ripristinare una situazione di parità tra

le parti (committente e professionista) sul piano economico - parità

negata sul piano giuridico - costituirebbe in realtà un argomento in

favore della denunciata disparità di trattamento. L'aumento del 25%

non potrebbe del resto essere considerato come compenso per la mancata

realizzazione delle capacità del professionista o per l'eventuale

agevolazione di cui fruirebbe chi gli subentra nello svolgimento del

lavoro per il fatto di giovarsi della prestazione iniziale, dal

momento, si osserva anche qui, che tale situazione ricorre quando più,

quando meno chiaramente - con riguardo a tutte le attività

professionali. Dopo di che, la violazione dell'art. 3 Cost. è

prospettata in questi termini: il committente è tutelato nel senso che

gli oneri conseguenti al non compimento dell'opera, per via del suo

recesso, risultano tassativamente precisati, ed implicano situazioni

svantaggiose per il professionista, laddove la previsione, in una

particolare legge professionale, di una maggiorazione del compenso del

prestatore d'opera, che prescinde dalla illiceità del comportamento

del cliente, determinerebbe un ingiustificato privilegio rispetto alle

altre categorie professionali.

La discrezionalità del legislatore, nel disciplinare situazioni

che esso ritenga eguali, deve pur sempre essere esercitata, secondo la

Corte di Cassazione, nei limiti della ragionevolezza, oltre che nel

rispetto dei principi costituzionali. Il che non pare sia avvenuto nel

caso in esame.

Il giudice a quo ritiene pertanto che l'eccezione sollevata dalla

parte privata non sia manifestamente infondata e rilevi ai fini della

propria decisione; di conseguenza sospende il giudizio e rimette gli

atti a questa Corte.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Consiglio nazionale

degli ingegneri in persona del suo Presidente pro tempore. L'atto di

costituzione e le relative deduzioni (a parte ogni altra considerazione

sulla loro ammissibilità) sono state comunque depositate fuori termine

(e pertanto di essi non si da conto in questa sede).

3. - La medesima questione di costituzionalità è sollevata dalla

Corte di Appello di Potenza con ordinanza emessa il 17 marzo 1981 nel

procedimento civile vertente fra Pica Matteo e Latorraca Vito.

Con sentenza 9 febbraio 1978 il Tribunale di Melfi rigettava

l'opposizione proposta dal Pica contro il decreto ingiuntivo emesso il

18 marzo 1975 dal Presidente del detto Tribunale su ricorso dell'Ing.

Latorraca per il pagamento di compensi professionali ammontanti a

9.534.090 lire.

Il Pica nell'appello fra l'altro eccepisce che non sia dovuta la

maggiorazione del 25% prevista dall'art. 18 della legge 143/49 sulle

tariffe per gli architetti e gli ingegneri.

Nella specie il professionista ha progettato l'opera ma non diretto

i lavori, benché fosse stato in un primo tempo designato per tale

attività ulteriore. L'appellato lamenta la violazione dell'art. 2237

del codice civile nonché, ovviamente, del principio costituzionale di

eguaglianza.

La Corte d'Appello afferma anzitutto la rilevanza della questione

di costituzionalità per la definizione del giudizio davanti ad essa

pendente e ricorda che la Corte di Cassazione nel 1978 ha sollevato

identica questione.

Il giudice a quo richiama le argomentazioni della Suprema Corte sui

limiti posti dal principio di ragionevolezza alla discrezionalità di

cui il legislatore dispone nel prevedere trattamenti differenziati e

sul mancato rispetto di tali limiti nel caso in esame; dichiara di

aderire pienamente a tale argomentazione e solleva la medesima

questione di costituzionalità dell'art. 18 della legge n. 143 del

1949.

3.a. - Si costituisce nel presente giudizio l'Ing. Latorraca. La

sua difesa fa anzitutto rinvio alle argomentazioni contenute nell'atto

di costituzione del Consiglio nazionale degli ingegneri relativamente

al giudizio introdotto con ordinanza della Corte di Cassazione e come

detto depositato fuori termine.

A sostegno dell'infondatezza della questione si fa comunque

rilevare che la norma denunciata è posta in relazione a tutti i casi

in cui l'opera del professionista copre solo una parte del lavoro

commissionato: tanto se tale parzialità sia prevista ab origine,

quanto se l'incarico relativo sia stato durante il corso dell'opera

revocato dal committente. Per entrambi i casi è prevista la nota

maggiorazione del 25%.

Tale maggiorazione si giustifica, secondo la difesa del

professionista, prima di tutto per la considerazione che la maggior

parte dell'opera viene spesa, e dunque a prescindere dalla totalità

della prestazione, in relazione all'opera da svolgere. Altro titolo

giustificativo sta in ciò che il risultato dell'opera parziale può

essere autonomamente sfruttato a vantaggio dell'altrui attività,

venendo ad avere quindi anche un valore potenziale: la parte dell'opera

che maggiormente è "frutto dell'ingegno" sarebbe infatti quella

dell'attività iniziale, anche se non viene compensata in modo

proporzionale al suo intrinseco valore.

Inoltre, escludendo il professionista dal proseguimento dell'opera,

il committente può realizzare l'opera in modo difforme dal disegno

originario, con il rischio di pregiudicare la fedele realizzazione

dell'opera dell'ingegno rispetto al suo modello originario, e comunque

con il risultato di diminuire la credibilità del suo autore. Il che

comporterebbe anche oneri per chi voglia sfruttare l'opera del proprio

ingegno, l'esecuzione della quale sia stata poi affidata ad altri.

La difesa del Latorraca conclude dunque per la giustificatezza

della previsione normativa impugnata, assumendo che vi è una

peculiarità della posizione dell'ingegnere rispetto agli altri

professionisti, geometri compresi, ai quali ultimi sono solo affidate

opere di modesta entità tanto sul piano tecnico, quanto su quello

culturale.

L'art. 18 della legge n. 143 del 1949 avrebbe pertanto un suo

logico e legittimo fondamento, diversamente da come assume il giudice a

quo, in piena conformità della regola costituzionale per cui le

situazioni diverse vanno trattate in modo diverso.

4. - La medesima questione è da ultimo sollevata dal Tribunale di

Padova, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 nel procedimento civile

vertente fra l'Ospedale Immacolata Concezione di Pieve di Sacco e

l'architetto Vittorio Caneva.

Ritiene il Tribunale che la detta questione non sia manifestamente

infondata (limitandosi peraltro a rinviare in proposito all'ordinanza

26 giugno 1978 della Cassazione) e sia rilevante per la definizione del

giudizio innanzi ad esso pendente, dato che l'architetto chiede come

compenso della propria attività anche la maggiorazione prevista

dall'impugnato art. 18.

4.a. - Si costituisce nel presente giudizio l'architetto Caneva. La

sua difesa ricorda anzitutto come il suo assistito abbia eseguito

prestazioni professionali in favore del summenzionato Ospedale.

I relativi progetti non vennero compensati dal committente e il

professionista otteneva decreto ingiuntivo al quale si opponeva

l'Ospedale. Il Tribunale riconosceva il diritto del professionista al

compenso ma sospendeva il giudizio su istanza del committente

rimettendo gli atti alla Corte per l'esame della suddetta questione.

Secondo la difesa del Caneva il Tribunale della città veneta sarebbe

caduto in un equivoco.

Sulla base degli atti prodotti nel corso del procedimento

ingiuntivo si può notare come la maggiorazione degli oneri fosse stata

richiesta in riferimento all'ipotesi di incarico parziale ab origine, e

non a quella di sospensione dell'incarico

Nello stesso disciplinare di incarico formulato nel 1971 è

prevista l'applicazione conseguente dell'art. 18.

Viene poi ricordata l'ordinanza della Corte di Cassazione, alla

quale il Tribunale di Padova fa rinvio.

Si osserva quindi da parte della difesa del Caneva che la

determinazione dei compensi riguardanti lavoratori intellettuali

iscritti negli ordini professionali avviene per mezzo di tariffe

elaborate o per via legislativa o dagli stessi organismi professionali

Secondo il giudice a quo, la deroga operata dal combinato disposto

degli artt. 10 e 18 della legge n. 143 del 1949, sarebbe ingiustificata

rispetto al regime previsto dagli artt 2229 e seguenti del codice

civile.

Ma, oppone la difesa dell'architetto, la legislazione relativa alle

diverse categorie professionali contiene una varietà di previsioni

riguardanti le tariffe e i relativi criteri. I criteri particolari

così adottati presuppongono una diversità di situazioni di partenza,

di guisa che la lamentata disparità di trattamento non sussiste.

L'uniformità normativa opererebbe, infatti, solo con riferimento alle

singole categorie professionali, le norme possono contenere tanto le

indicazioni in concreto del compenso, quanto i criteri per la sua

determinazione. Talune tariffe, quali quelle forensi, prevedono un

minimo inderogabile, altre collegano i compensi alla durata e

complessità delle prestazioni (periti agrari); altre, ancora, sono

caratterizzate da elasticità, facendo riferimento al principio di

equità: così le tariffe mediche, che prevedono un aumento per le

visite specialistiche, non contemplato in altre tariffe.

Quanto alla natura della maggiorazione prevista dalla norma

impugnata, essa potrebbe a prima vista apparire come una caparra

penitenziale, cioè un corrispettivo di fronte al diritto di recesso

attribuito al committente. Poiché tale diritto è previsto in

riferimento a tutte le prestazioni professionali, la norma sarebbe se

così intesa, effettivamente incostituzionale, per violazione del

principio di eguaglianza. Ma altro è il significato da attribuire alla

maggiorazione in discorso. Al riguardo occorre, rileva ancora la difesa

del Caneva, por mente al primo comma dell'art. 18, che stabilisce la

maggiorazione censurata anche nell'ipotesi di affidamento parziale di

opera ab origine. È chiaro poi che il caso di maggiorazione per

recesso non può essere separato dalla suddetta ipotesi, essendovi,

anzi, fra le due ipotesi necessaria connessione. Infatti, considerando

illegittima la sola maggiorazione nell'ipotesi di recesso, sarebbe poi

fin troppo facile per i committenti evitare il pagamento della

maggiorazione prevista nell'ipotesi di incarico parziale ab origine.

Inoltre, la legge n. 143 del 1949 all'art. 15 prevede che nel caso in

cui il professionista presti la propria assistenza all'intera opera i

compensi sono calcolati sulla base del consuntivo dell'opera. Tali

compensi, in base all'art. 16, sono dovuti per intero quando il lavoro

è eseguito in tutto il suo sviluppo, e quando non siano eseguite solo

alcune particolari prestazioni di cui all'art. 19 (sempre che le

aliquote a queste ultime corrispondenti non superino lo 0, 20 per cento

dell'intera opera). Dalle disposizioni testé riferite segue poi che il

meccanismo dell'aumento del 25% opera anche nelle ipotesi in cui

vengono eseguite operazioni del valore 0, 80% rispetto alle aliquote

della tabella B (di cui all'art. 19) del valore complessivo uno. L'art.

18, se tale è il suo disposto, uscirebbe, in conclusione, indenne da

censura. Peraltro, la Corte costituzionale è stata investita del

giudizio di costituzionalità dell'art. 18, nella parte in cui questa

statuizione fa riferimento all'ipotesi di recesso del committente.

Quand'anche la Corte dovesse dichiarare fondata l'eccezione sollevata,

la sua pronunzia non potrebbe allora avere effetto sul giudizio in

corso davanti al Tribunale di Padova, in quanto esso si riferisce alla

diversa ipotesi di incarico parziale ab origine.

5. - In prossimità dell'udienza la difesa del Consiglio nazionale

degli ingegneri, con riguardo al giudizio introdotto con ordinanza n.

566/78 e la difesa dell'Ing. Latorraca, nel giudizio promosso con

l'ordinanza n. 84/82, producono memorie aggiuntive. Della memoria

prodotta dal Consiglio nazionale degli ingegneri, non si può tener

conto in quanto, com'è detto sopra, la costituzione in giudizio è

avvenuta fuori termine. Per parte sua, la difesa dell'Ing. Latorraca

sviluppa negli ultimi scritti difensivi le tesi avanzate nell'atto di

costituzione. La norma censurata detterebbe lo stesso regime per tutte

le ipotesi di incarico parziale, vuoi originario, vuoi successivo e

conseguente alla revoca o sospensione dell'incarico da parte del

committente. La sospensione può peraltro riguardare l'incarico

parziale ab initio, ed anche in questo caso la maggiorazione prevista

rimane fissa nella misura del 25%, senza che si applichi un ulteriore

aumento del medesimo importo, appunto perché il titolo del previsto

aumento risiede esclusivamente, secondo legge, nella parzialità

dell'opera svolta. Posto ciò, la previsione oggetto di censura non

integrerebbe gli estremi di alcuna deroga al generale disposto

dell'art. 2237 del codice civile, secondo cui il cliente può recedere

dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e

pagando il compenso per il lavoro effettuato, giacché quest'ultima

statuizione non prevede direttamente i criteri per la valutazione

dell'opera svolta, né per la determinazione del relativo compenso. Del

compenso il codice si occupa, aggiunge la parte privata, sotto lo

stesso capo dedicato alle professioni intellettuali, nell'apposita

disposizione dell'art. 2233, dalla quale risulta, precisamente, che

esso è stabilito, in assenza di pattuizione fra le parti, secondo

tariffa; e la tariffa, tanto più in quanto prevista, come nel caso di

specie, in forza di una previsione della legge formale, non deroga, ma,

semmai. integra il disposto dell'art. 2237 codice civile. Verrebbe

così meno il presupposto logico sul quale il giudice a quo fa invece

affidamento per prospettare la presente questione: nel senso, appunto,

che la norma censurata derogherebbe a quest'ultimo articolo del codice,

e che tale deroga risulterebbe poi ingiustificata in relazione

all'eguaglianza di trattamento tra le varie categorie professionali,

ferma restando l'esigenza di tutelare la posizione del committente

secondo lo schema che si assume fissato nell'art. 2237. Del resto, la

legittimità della disposizione dedotta in controversia sarebbe stata

riconosciuta dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione

successivamente all'emissione dell'ordinanza in esame (cfr. in

particolare Cassazione 25 gennaio 1979, n. 5778; 4 agosto 1979, n.

4540 e 26 gennaio 1982, n. 505). Tale indirizzo giurisprudenziale si

ricollega, viene dedotto, ad altro e più generale orientamento, che

avrebbe condotto il Supremo Collegio ad escludere l'incostituzionalità

di varie disposizioni tariffarie, in qualche modo analoghe a quelle

censurate. La difesa dell'Ing. Latorraca deduce poi che ogni tariffa

professionale risponde a particolari criteri, i quali, in rapporto alla

determinazione dell'onorario, variano, talvolta sensibilmente, da un

caso all'altro. Con riguardo al compenso per lavori parziali, le

soluzioni accolte dal legislatore sono infatti diverse, secondo la

categoria professionale, come risulterebbe dalle disposizioni vigenti

in materia, che la parte privata richiama: l'art. 10 della legge n. 146

del 1957 (tariffa dei periti industriali); l'art. 8 del d.P.R. 22

ottobre 1973, n. 936 (tariffa dei dottori commercialisti; l'art. 13 del

d.P.R. 10 settembre 1974, n. 567 (tariffa ragionieri e periti

commerciali); l'art. 5 D.M. 22 giugno 1982 (tariffa forense); legge n.

244 del 1963 (tariffa medica). Ciascuna di queste tariffe adotterebbe

una disciplina particolare, lasciando talvolta al professionista

interessato la liquidazione discrezionale dell'onorario, che invece non

è consentita ad ingegneri e architetti. La richiesta declaratoria di

incostituzionalità avrebbe dunque come conseguenza, non quella di

riparare alla diseguaglianza denunciata, che ad avviso della parte

privata non sussiste, bensì di crearne una nuova: precisamente a

danno, si soggiunge, di quest'ultima categoria professionale, per la

quale verrebbe a stabilirsi un compenso inferiore a quello

"ontologicamente predeterminato dalla tariffa per le varie attività

parziali prestate dagli stessi ingegneri ed architetti". La difesa

dell'Ing. Latorraca conclude invece nel senso che la maggiorazione in

questione è diretta a tutelare il professionista dallo svantaggio

comunque derivante dalla parzialità dell'incarico e trova piena

giustificazione, in punto di razionalità di trattamento, nella

peculiarità delle prestazioni professionali degli ingegneri ed

architetti: questo per le considerazioni già svolte nei precedenti

scritti difensivi ed ulteriormente precisate nella memoria.

6. - Nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 la difesa dell'Ing.

Latorraca ha ribadito e svolto le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - La presente questione - sollevata, com'è detto in narrativa,

dalla Corte di Cassazione, dalla Corte di Appello di Potenza e dal

Tribunale di Padova - ha per oggetto l'art. 18 della tariffa

professionale degli ingegneri e architetti. La disposizione censurata

prevede che quando le prestazioni del professionista non seguono lo

sviluppo completo dell'opera, ma riguardano alcune funzioni parziali,

alle quali è stato limitato l'incarico originario, la valutazione dei

compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate

all'apposita tabella B, allegata alla medesima legge, ed è aumentata

del 25% come nel caso della sospensione di incarico, di cui si occupa

il primo comma dell'art. 10. Tale ultima norma dispone, dal canto suo,

che la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico conferito al

professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere

l'onorario relativo al lavoro "fatto e predisposto" com'è precisato

nella testé riferita previsione dell'art. 18. Essa fa inoltre salvo il

diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori

danni, quando la sospensione sia dovuta a cause da lui non dipendenti.

Le rimanenti disposizioni dell'art. 18 sono dedicate ad altri profili

della tariffa e contemplano: la maggiorazione, nella misura del 50%

delle aliquote specificate nell'anzidetta tabella B, quando l'opera del

professionista è limitata "alla sola assistenza al collaudo o alla

sola liquidazione dell'opera ovvero anche ad entrambe queste

prestazioni"; i criteri per il computo delle aliquote o percentuali,

dove l'incarico parziale sia originario; il criterio di valutazione del

compenso per il caso di sospensione dell'incarico. L'ultimo comma del

citato art. 18 stabilisce, infine, che si computano a parte gli

eventuali compensi a vacazione, il rimborso delle spese e gli oneri

previsti in altre disposizioni della tariffa (rispettivamente negli

artt. 4, 6, 17).

La Corte di Cassazione e gli altri giudici remittenti - i quali,

nel prospettare la questione, richiamano l'ordinanza del Supremo

Collegio - denunciano la violazione dell'art. 3 Cost., com'è di

seguito precisato.

A) Le censurate disposizioni della tariffa divergerebbero dal

regime dettato in via generale - in ordine alle ipotesi che esse

prevedono - dall'art. 2237 del codice civile. Tale ultima disposizione

concerne il recesso dal rapporto di prestazione d'opera professionale.

Nelle ordinanze in esame si rileva che essa distingue fra il recesso

del committente e quello del professionista: nel primo caso il recesso

è ammesso senza limitazioni, nell'altro è invece subordinato

all'esistenza di una giusta causa e va comunque esercitato in modo da

evitare pregiudizio al cliente. Il legislatore avrebbe con ciò

apprestato una più intensa tutela degli interessi del committente

rispetto a quelli del prestatore d'opera; ma la soluzione così

adottata è, ad avviso dei giudici remittenti, pienamente giustificata,

anche e proprio alla stregua del principio costituzionale di

eguaglianza, come risulterebbe da altra pronunzia di questa Corte (n.

25/74), per via della natura fiduciaria del rapporto e della diversità

di posizione e prestazioni che corre fra le parti. Da questo razionale

assetto normativo della specie discenderebbe, poi, l'altra previsione

dello stesso art. 2237, secondo la quale il cliente, che receda dal

rapporto, ha semplicemente l'obbligo di rimborsare al professionista le

spese e di corrispondergli secondo tariffa il compenso per l'opera

svolta. Vien quindi dedotto che la generale disciplina del rapporto di

lavoro professionale ubbidisce, sotto i profili qui considerati, al

criterio di non limitare la libertà di azione del committente. Gli

oneri scaturenti dal recesso del cliente sarebbero, di conseguenza,

precisati rigorosamente: e "così da comprendere" - soggiunge la Corte

di Cassazione - "gli aspetti negativi per il professionista, siano essi

di ordine economico o morale".

B) Posto ciò, la norma denunziata offenderebbe l'art. 3 Cost. per

avere, in difformità dal regime del codice, stabilito una

maggiorazione automatica del compenso del prestatore di opera, e

chiamato il cliente a risarcire danni che non derivano dall'illiceità

del suo comportamento. Si assume, precisamente, che la legge in esame

determini un'ingiustificata posizione di privilegio degli ingegneri ed

architetti rispetto alle altre categorie professionali. Nessun titolo

giustificativo della lamentata divergenza dal sistema del codice

potrebbe infatti ricavarsi, né dai lavori preparatori della legge

anzidetta, che tacciono sul punto, né dalla natura della prestazione

professionale, che viene in rilievo nel presente giudizio. La

progettazione parziale delle opere architettoniche o di ingegneria -

ritiene la Corte di Cassazione - comporta lo studio della parte da

svolgere in rapporto all'opera complessiva, e così un impegno del

professionista, che può anche eccedere dai limiti del progetto; ma un

argomento del genere non varrebbe ancora a fugare i prospettati dubbi

di legittimità costituzionale, perché, si dice, esso interessa più o

meno da vicino, altre categorie professionali - in particolare quella

dei geometri, che esercita la sua attività nell'affine campo

dell'edilizia - in relazione alle quali il legislatore si è conformato

al regime del codice in tema di recesso, e non ha d'altra parte

stabilito, come nella specie, maggiorazioni di tariffa. Il contestato

aumento del 25% non si giustificherebbe nemmeno quale indennizzo per la

mancata realizzazione della piena capacità del professionista, o per

il vantaggio che al subentrante possa derivare dal giovarsi delle

prestazioni iniziali: e ciò, sempre per il rilievo che simili

esigenze, in linea di massima comuni a tutte le professioni, avrebbero

dovuto essere prese in considerazione anche nella disciplina delle

altre tariffe, mentre non lo sono state.

Così, in definitiva, il legislatore avrebbe, privilegiando una

categoria professionale a danno delle altre, travalicato dal legittimo

esercizio della sua discrezionalità; discrezionalità che pur gli

competeva, nella specie, di fronte a condizioni soggettive ed oggettive

da esso ritenute non eguali.

2. - Data l'identità della questione, i giudizi promossi con le

ordinanze in epigrafe vengono riuniti e congiuntamente decisi.

3. - Giova al corretto esame del presente caso qualche

considerazione di ordine preliminare. È dedotta in controversia quella

statuizione del censurato art. 18 della legge n. 143 del 1949, nella

quale è previsto l'aumento del 25% con riguardo alla valutazione del

compenso a percentuale: detto compenso va corrisposto sulla base delle

aliquote specificate nell'apposita tabella, annessa alla legge (tabella

B); ed è, precisamente, alla previsione tabellare, così individuata,

che si applica la contestata maggiorazione dell'onorario professionale.

La disposizione oggetto di censura concerne ogni ipotesi in cui,

com'è ivi detto, "le prestazioni del professionista non seguono lo

sviluppo completo dell'opera". Ciò accade, più esattamente, in due

distinti casi.

L'incarico conferito all'ingegnere o all'architetto può essere in

origine limitato ad alcuna soltanto delle funzioni che vanno dalla

compilazione del progetto sommario della costruzione (o degli altri

studi e calcolazioni di massima) fino alla liquidazione dei lavori, e

si trovano elencate nell'art. 19 della stessa legge n. 143. In tale

ultima norma è infatti detto quali operazioni sono comprese "nella

prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo

mandato".

L'altra ipotesi è configurata nel primo comma dell'art. 10, di cui

fa menzione lo stesso art. 18. Qui l'incarico diviene parziale, e come

tale considerato ai fini del previsto aumento sul compenso percentuale,

in quanto, anche se conferito in origine per la prestazione

complessiva, venga in seguito sospeso o revocato, "per qualsiasi

motivo", dal committente.

Ora, tutti e tre i provvedimenti di rimessione denunciano l'art.

18, limitatamente alla previsione del primo comma, che è la sola a

rilevare ai fini del presente giudizio, ma con riguardo all'intero

ambito di essa: e dunque, a prescindere dalla circostanza che nella

specie l'esecuzione parziale dell'opera sia dovuta alla limitazione

originaria o alla successiva revoca (o sospensione) dell'incarico

affidato al professionista. Infatti, nessun dubbio di legittimità

costituzionale è prospettato alla Corte per quanto concerne

l'assimilazione - così com'è prevista nella norma in esame - fra

l'uno e l'altro caso in cui, ricorrendo gli estremi di una mancata

prestazione complessiva del professionista, è fatto operare il

supplemento della tariffa. La lesione del principio di eguaglianza è

dedotta, come sopra si è visto, esclusivamente per il rilievo che vi

è, comunque, questa maggiorazione nel compenso dovuto secondo tabella.

Ma la questione non è fondata.

4. - Non si può, prima di tutto, ritenere che il legislatore abbia

nella specie ingiustificatamente derogato il disposto dell'art. 2237

del codice civile; né si può dunque convenire con i giudici

remittenti nel senso che la norma denunziata intacchi la posizione

riservata nel codice al committente, il quale receda dal contratto, e

privilegi al tempo stesso il trattamento dell'ingegnere o

dell'architetto ai danni di quante altre categorie professionali non

godano - se vi è recesso del cliente - di un pari aumento tariffario.

Una prima ed evidente insufficienza dell'argomento qui considerato sta

in ciò, che esso concernerebbe, se mai, la sola sfera del recesso, o

della limitazione sopravvenuta dell'incarico, mentre la questione

abbraccia ogni ipotesi in cui l'opera non è compiutamente realizzata.

Deve comunque aggiungersi - sempre in relazione all'asserita divergenza

fra la disciplina del caso ora considerato e lo schema dell'art. 2237

del codice civile - che non sussiste alcuna offesa al precetto

dell'art. 3 Cost.. Detta previsione del codice impone al cliente, che

recede dal contratto, di rimborsare al prestatore d'opera le spese

sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta. Il compenso del

professionista, se non è convenuto dalle parti, va poi determinato,

come vuole l'art. 2233 c.c., secondo tariffa. Se così è, la legge

che, a sua volta, stabilisce la tariffa con riguardo a ciascuna

categoria professionale, non deroga - o tanto meno contraddice -

all'art. 2237, bensì ne integra il disposto, in conformità al sistema

del codice. Viene quindi a cadere la premessa da cui la Corte di

Cassazione muove per avanzare l'ipotesi che, nel caso in esame, la

"disciplina particolare" della tariffa diverga, senza alcuna

giustificazione, dalla "disciplina ordinaria", quale sarebbe fissata,

nell'art. 2237 del codice civile, indiscriminatamente per tutta la

cerchia dei prestatori d'opera intellettuale. Il solo profilo della

specie che residua all'esame di questa Corte riguarda allora,

indipendentemente dalla testé citata disposizione del codice, la

disparità tra le tariffe professionali, che risulterebbe dalla

maggiorazione prevista per l'incarico parziale: tale disciplina è,

infatti, comunque denunciata davanti alla Corte, in quanto si assume

che il legislatore abbia privilegiato la categoria degli ingegneri e

degli architetti rispetto alle altre, con il risultato di offendere, in

punto di ragionevolezza, il precetto dell'art. 3 Cost.. Anche sotto

questo ultimo riflesso, tuttavia, la statuizione dell'art. 18 esce

indenne da censura.

5. - Gli stessi giudici remittenti non contestano che il

legislatore, nell'ordinare la materia dei compensi, potesse - di fronte

a condizioni oggettive e soggettive diverse - differenziare i regimi

tariffari a seconda della categoria professionale interessata. Il

principio di eguaglianza si assume leso, precisamente in quanto la

discriminazione fra la categoria degli ingegneri ed architetti e le

altre sarebbe andata oltre il ragionevole esercizio della

discrezionalità legislativa. Ora, un simile ordine di idee potrebbe

essere condiviso solo se la censurata maggiorazione del 25% non

trovasse rispondenza in quel che di peculiare l'opera professionale ha

nel caso di specie, o nel modo come essa si svolge. Ma la scelta del

legislatore non è certo viziata da una tale irrazionalità. Essa è

diretta a compensare il professionista per lo svantaggio che si

connette in ogni caso con la parzialità dell'incarico e si spiega in

ragione del fatto che, diversamente da quanto avviene di solito in

altre professioni, il mandato dell'ingegnere o dell'architetto è non

infrequentemente conferito solo per un qualche stadio della

progettazione, con esclusione della fase nella quale l'opera è

condotta a termine. Si può anche avvertire come la limitazione (o la

revoca o sospensione) dell'incarico non siano, nel caso che qui

interessa, necessariamente dovute a mancanza di fiducia nel

professionista, ma possano derivare da valutazioni di altro genere,

dettate soprattutto dalla convenienza economica del cliente: il quale,

per parte sua, tiene in conto l'entità della spesa che l'opera

comporta ed il tempo occorrente per realizzarla. L'aumento in questione

è stato, quindi, opportunamente disposto in vista delle particolari

esigenze che ineriscono alla disciplina della specie. Vi è, infatti,

uno specifico e rilevante interesse dell'ingegnere od architetto a

seguire lo sviluppo completo dell'opera; interesse, peraltro,

evidentemente distinto da quello proprio di qualsiasi professionista,

che aspiri ad un maggior volume di lavoro. Questo sotto un duplice

profilo:

a) un primo aspetto concerne la fedele esecuzione del progetto.

Siamo di fronte ad un'opera dell'ingegno, sulla quale l'ingegnere o

l'architetto vantano il diritto di autore, ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge, che non a caso la tariffa in discorso ha

richiamato, nell'art. 11, con l'aggiunta della seguente previsione:

"la tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti

approvati dal committente ed il loro sviluppo nell'esecuzione spetta

esclusivamente al progettista". A1 legislatore non è quindi sfuggito

che il mandato parziale, o la successiva sospensione dell'incarico,

hanno come conseguenza un nocumento per il professionista, almeno in

quanto gli precludono la possibilità di realizzare l'interesse alla

fedele esecuzione dell'opera nel modo che per lui sarebbe il più

vantaggioso e efficace: e cioè, con il sovraintendere direttamente

all'integrale compimento dei lavori.

b) L'altro profilo ha riguardo al valore delle singole e distinte

fasi in cui si articola lo svolgimento dell'opera, secondo le stesse

previsioni della tariffa. Ciascuna delle operazioni occorrenti

all'adempimento della serie completa delle prestazioni non è valutata

soltanto alla stregua del suo immediato e caratteristico risultato;

essa racchiude, altresì, un'utilità potenziale, che viene

concretamente in rilievo e si apprezza nei successivi stadi

dell'attività professionale. Il che, come osserva la difesa di parte

privata, è vero anche per la progettazione di massima, la cui

importanza risiede non tanto nella quantità del lavoro, alla quale del

resto corrisponde in tariffa una aliquota tabellare di ammontare

relativamente esiguo, quanto nella qualità, appunto, anche virtuale,

dell'impegno a quel punto già profuso dal professionista. Il progetto

esige, invero, l'intuizione e la soluzione dei fondamentali problemi

tecnico architettonici che condizionano il compimento dell'opera: e di

questa esso contiene, in nuce, i caratteri e gli eventuali pregi.

In conclusione: la maggiorazione del compenso per l'incarico

parziale, ha nella specie un sicuro e razionale nesso con la natura e

le modalità dell'opera prestata da ingegneri e architetti. La

statuizione censurata, si deve dunque ritenere, non integra gli estremi

di alcun arbitrario esercizio della discrezionalità, che spettava al

legislatore nel regolare la materia. Il risultato testé raggiunto

esime la Corte dall'indagare se e come le altre tariffe professionali

consentano che il compenso del prestatore d'opera sia maggiorato,

sempre nell'ipotesi della limitazione originaria o successiva

dell'incarico. Si tratta infatti - anche nel caso del geometra, su cui

la Corte di Cassazione ha fermato l'attenzione - di altre e diverse

categorie professionali: nelle quali, occorre precisare, la prestazione

d'opera non giunge mai a rivestire le peculiari caratteristiche

dell'attività dell'ingegnere o dell'architetto. D'altra parte, lo

stesso principio di eguaglianza esclude che situazioni non omogenee

debbano andar soggette ad identica disciplina. Non è, quindi, in

violazione di detto principio, che la previsione dedotta in giudizio

discrimina tra la tariffa stabilita nel presente caso e quelle delle

differenti altre categorie professionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe, dalla Corte

di Cassazione, dalla Corte di Appello di Potenza e dal Tribunale di

Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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