Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Pestellini Neri, iscritta al n.

719 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento concernente un episodio

criminoso - contestato come rapina impropria, resistenza e lesioni -

verificatosi in uno stadio, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di giudizio

immediato avanzata dal pubblico ministero, ritenendo che potesse

risultare decisiva l'acquisizione - richiesta dalla difesa al

pubblico ministero durante le indagini preliminari e non effettuata

da costui - di una registrazione audiovisiva degli incidenti

verificatisi nell'occasione eseguita dalla Polizia di Stato.

Instauratasi, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio,

l'udienza preliminare, il giudice riteneva di non poter decidere allo

stato degli atti ed indicava alle parti la necessità della suddetta

acquisizione. Stante l'inerzia del pubblico ministero, la difesa,

allegando l'impossibilità da parte sua di produrre l'audiovisivo,

chiedeva al giudice di disporne il sequestro.

Respinta tale richiesta in quanto non consentita dall'art. 422

cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare, ribadita in

punto di rilevanza la decisività del predetto documento, ha

sollevato, su eccezione della difesa, con ordinanza del 18 luglio

1990, una questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

422, assumendone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, Cost., sotto un duplice profilo.

Il giudice a quo osserva, innanzitutto, che l'integrazione

probatoria consentita da tale norma è finalizzata non al

completamento del quadro probatorio od alla raccolta di prove che

facciano ritenere prevedibile, o meno, la condanna, bensì alla

tutela del diritto di difesa attraverso l'acquisizione di elementi

idonei a far raggiungere subito la certezza della mancanza di

responsabilità dell'imputato. L'integrazione sarebbe quindi limitata

ai casi in cui le indagini del pubblico ministero non si siano

indirizzate anche verso la raccolta di elementi di prova "a

discarico" - come imposto dall'art. 358 cod. proc. pen. - o in cui

prospettazioni in tal senso siano venute dall'indagato nell'udienza

preliminare.

Ciò premesso, il giudice censura la norma impugnata, in primo

luogo, in ragione della tassatività delle prove attraverso le quali

l'integrazione probatoria è consentita, le quali non comprendono, ad

esempio, confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.: ciò

che, a suo avviso, comporta una discriminazione in danno degli

imputati che potrebbero dimostrare la mancanza di responsabilità

solo attraverso prove non incluse nell'elenco, con conseguente

violazione del loro diritto di difesa.

Rilevato, poi, che in un processo di parti ciascuna corre il

rischio di subire le conseguenze della propria mancata attivazione e

che, peraltro, nel caso di specie, "la prova 'a discarico' richiesta

dalla difesa non è nella sua disponibilità, poiché solo il p.m.

può sequestrare l'audiovisivo della Polizia di Stato", il giudice a

quo rileva che, mentre "nel corso delle indagini preliminari l'art.

368 c.p.p. prevede espressamente che, qualora il p.m. ritenga di non

disporre il sequestro, il Giudice dell'indagine preliminare possa

sostituirsi a lui, tale possibilità non è prevista in sede di

udienza preliminare, sia per il caso, come quello di specie, in cui

il p.m. non abbia trasmesso precedentemente la richiesta al g.i.p.,

sia nel caso, che pure può prospettarsi, in cui la necessità di

acquisire un documento, o sequestrare una prova nella disponibilità

del p.m., sorga solo nell'udienza preliminare (caso dell'indagato

citato per la prima volta in tale udienza)".

L'art. 422 cod. proc. pen., perciò, "nella parte in cui non

prevede che il Giudice in sede di udienza preliminare possa

sostituirsi al p.m. che non ha disposto il sequestro richiesto

dall'interessato, diversamente da quanto può invece fare ex art. 368

c.p.p. nel corso delle indagini preliminari", violerebbe sia il

diritto di difesa che il principio di uguaglianza "per la

discriminazione che opera tra categorie di imputati che possano avere

accesso alle prove 'a discarico' e imputati che per pura sorte non

sono in grado di ottenere una prova 'a discarico' che non è nella

loro disponibilità".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata

infondata in quanto il potere del giudice dell'udienza preliminare di

sostituirsi al pubblico ministero nel caso in cui questi non abbia

disposto il sequestro richiesto dalla parte privata (unica questione

nella specie rilevante), pur se non espressamente previsto, non è

vietato, ed è compatibile con la fase dell'udienza preliminare.

La norma impugnata, intesa alla stregua dei principi

costituzionali invocati, consentirebbe perciò l'adozione di tale

provvedimento. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura

penale, sostenendo che la ivi prevista disciplina dell'integrazione

probatoria consentita nell'udienza preliminare per il caso in cui il

giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il

rinvio a giudizio od il proscioglimento violerebbe gli artt. 3 e 24

della Costituzione, sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, perché limita tale integrazione probatoria ad

alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti,

audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di

persone imputate di reato connesso o collegato), escludendola per

altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.): con

conseguente discriminazione, e lesione del diritto di difesa, di chi

possa provare l'assenza di responsabilità solo attraverso le prove

escluse.

In secondo luogo, perché non consente al giudice nell'udienza

preliminare - diversamente da quanto può fare nelle indagini

preliminari ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen. - di disporre il

sequestro di fonti di prova che la difesa non può acquisire (nella

specie, audiovisivo della Polizia di Stato) e che non sia stato

effettuato dal pubblico ministero nonostante la richiesta

dell'indagato: con conseguente discriminazione tra imputati a seconda

che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilità e

correlativa violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa.

2. - Sotto il primo dei due suindicati profili, la censura non

sarebbe ammissibile, non risultando rilevante ai fini del giudizio a

quo. Nel caso di specie, infatti, l'integrazione probatoria richiesta

concerneva l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di

Stato) rientrante nell'ampia nozione di "documento" fornita dall'art.

234 del codice. Si ricade, perciò, nell'ambito della "produzione di

documenti" consentita dalla norma impugnata.

3. - Quanto al secondo profilo, questa Corte ha già rilevato

(sentenza n. 64 del 1991) che nell'impianto del nuovo codice il

"supplemento istruttorio" previsto dall'art. 422 costituisce un regime eccezionale, che presuppone da parte del giudice una valutazione

di incompletezza del materiale informativo offertogli ai fini della

decisione sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, nonché

l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende

necessario acquisire ulteriori informazioni" ed un giudizio di

"manifesta (o evidente) decisività" ai suddetti fini delle prove su

tali temi richieste dalle parti, spettando a queste, nei limiti dei

mezzi consentiti, l'"assolvimento dei rispettivi oneri probatori"

(cfr. la Relazione al progetto preliminare, pag. 102).

4. - Ciò premesso occorre non dimenticare - secondo quanto già

evidenziato nella sentenza n. 88 del 1991 - che il pubblico ministero

è bensì parte, ma parte pubblica, che ha perciò il dovere di

compiere "ogni attività necessaria" ai fini delle "determinazioni

inerenti all'esercizio dell'azione penale", ivi compresi gli

"accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona

sottoposta alle indagini" (artt. 326 e 358).

Di qui, tra l'altro, la previsione (art. 368) secondo cui, ove la

difesa dell'indagato (o di altre "parti" private) sia interessata,

nel corso delle indagini preliminari, all'esecuzione di un sequestro,

spetta innanzitutto al pubblico ministero provvedere in tal senso,

dato che si tratta di mezzo che non rientra nella disponibilità

delle altre parti.

Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga di non dover

disporre il sequestro, lo stesso art. 368 prevede che egli trasmetta

la richiesta, con il proprio parere, al giudice per le indagini

preliminari, che vi provvederà in sua vece. Un consimile intervento

sostitutivo nel corso dell'udienza preliminare non appare però

indispensabile ove - come è nel caso previsto dall'art. 422 -

intervenga una valutazione in tal senso del giudice, consistente in

un giudizio di decisività del sequestro (o dell'ordine di

esibizione) ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento. Non

vi è infatti spazio, in tal caso, per un diverso avviso del pubblico

ministero.

5. - Rispetto a tale quadro normativo, nel giudizio principale si

è verificata - alla stregua di quanto riferisce l'ordinanza - una

duplice anomalia.

Innanzitutto, il pubblico ministero, nel corso delle indagini

preliminari, benché richiesto dal difensore dell'indagato del

sequestro dell'audiovisivo, né vi provvide, né trasmise la

richiesta al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto

impostogli dall'art. 368. Quando poi, nell'udienza preliminare, il

giudice dichiarò decisiva l'acquisizione del documento, il pubblico

ministero anziché provvedere di conseguenza manifestò la propria

opposizione. I vizi che il giudice a quo lamenta non stanno dunque

nella norma impugnata - che, se rettamente intesa, consente di

realizzare la tutela della posizione che si assume pregiudicata - ma

nell'inosservanza od erronea interpretazione di essa e delle altre

disposizioni coinvolte nella vicenda concreta.

Tanto meno, comunque, la chiesta declaratoria di

incostituzionalità trova giustificazione, in quanto ben può

ritenersi che, in caso di inottemperanza del pubblico ministero al

dovere sopra precisato, il giudice disponga tuttora, nell'udienza

preliminare, del potere sostitutivo conferitogli dall'art. 368, in

quanto non potuto esercitare per l'inottemperanza da parte del

pubblico ministero della procedura ivi dettata.

La questione va pertanto dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del

18 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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