Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/01/1989 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma

secondo, 4, 7, 8, comma terzo, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 26 e 28

della delibera legislativa n. 415 approvata il 5 maggio 1988

dall'Assemblea Regionale siciliana (successivamente promulgata come

legge regionale 15 giugno 1988 n. 11), avente per oggetto:

"Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche ed

integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

Siciliana, notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il

23 maggio 1988 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e

l'avv. Silvio De Fina per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 13 maggio 1988 (Ric. 16/1988) il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, alcune disposizioni della

delibera legislativa della Regione Sicilia n. 415 del 5 maggio 1988,

recante "Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche

ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale", per

violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e dell'art. 4

della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, un travalicamento delle

competenze regionali in materia di personale causato dall'art. 1,

comma secondo, e dall'art. 16 della legge, dove si prevede la

concessione di determinati benefici anche a favore di dipendenti

provenienti dall'Amministrazione statale e da altri enti per il

periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli regionali.

Seguono una serie di censure imperniate sulla lesione dei principi

di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., aventi ad

oggetto: l'art. 4, dove si prevede che tutti i dipendenti regionali

possano accedere alla fascia retributiva superiore in base al solo

requisito dell'anzianità, prescindendo dal titolo di studio o da

prove selettive; l'art. 7, comma primo, che nel disporre l'aumento

indiscriminato del 20 per cento di varie indennità sarebbe

finalizzato esclusivamente alla concessione di ingiustificati

benefici economici; l'art. 8, comma terzo, che attribuisce speciali

compensi al personale turnista, con decorrenza anteriore alla

istituzione della nuova disciplina delle turnazioni, in violazione

anche del principio di irretroattività della legge; l'art. 11, che

ai fini della progressione giuridica ed economica riconosce lo stesso

valore ai servizi di ruolo e a quelli non di ruolo, in violazione

anche del principio di eguaglianza; l'art. 25 e l'art. 28, che, nel

prevedere rispettivamente l'inquadramento ope legis in una fascia

funzionale superiore e l'inquadramento a domanda in uno speciale

ruolo transitorio (di cui all'art. 8 della l.r. n. 53 del 1985),

violerebbero il principio del pubblico concorso per l'accesso ai

pubblici uffici ex artt. 97 Cost. e 20 della legge n. 93 del 1983.

Altre censure riguardano la disparità di trattamento che la legge

impugnata determinerebbe nei confronti dei dipendenti dello Stato e

degli altri enti pubblici, in violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.

Tali censure investono: l'art. 7, comma secondo, là dove al

personale forestale regionale si attribuirebbe per intero

un'indennità che il personale statale svolgente la medesima

attività fruisce solo nella misura del 50%; l'art. 9, che per

l'indennità di trasferta dei dipendenti regionali prevede importi

pari al doppio di quelli spettanti al personale statale, disponendo

altresì il rimborso delle spese per i pasti, in contrasto con la

disciplina vigente per tutti gli altri settori del pubblico impiego;

l'art. 21, che ai fini del trattamento di quiescenza valuta i servizi

preruolo senza disporre alcun onere a carico degli interessati.

Altre norme, infine, vengono impugnate per violazione del

principio di irretroattività della legge: tale impugnativa è

riferita, in particolare, oltre al già citato art. 8, comma terzo,

all'art. 11, comma quarto, nonché agli artt. 23, 24 e 25, che

riconoscono determinati servizi o concedono benefici con effetto

anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Il ricorrente sostiene le sue censure richiamandosi in particolare

alla giurisprudenza di questa Corte, che con la sent. n. 21 del 1978

ha auspicato la fissazione, mediante disciplina generale, dei livelli

massimi di trattamento non superabili da alcuna legge regionale, onde

assicurare il rispetto degli artt. 3 e 36 Cost. Tale disciplina,

secondo il ricorrente, dovrebbe oggi rinvenirsi nella legge-quadro

sul pubblico impiego, cui la Corte, con sentenza n. 219 del 1984, ha

riconosciuto la natura di grande riforma economico-sociale, con

particolare riguardo al "principio di omogeneizzazione" delle

posizioni e dei trattamenti, enunciato nell'art. 4 e destinato a

vincolare tutte le competenze legislative regionali.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

siciliana al fine di sostenere l'infondatezza delle prospettate

questioni di legittimità.

Relativamente alle censure di incompetenza riferite agli artt. 1 e

16, il resistente fa rilevare che la Regione ha legiferato in ordine

ad un servizio che il personale statale comandato presta in nome e

per conto della Regione medesima e che proprio in base al principio

di eguaglianza e di buon andamento deve essere remunerato nella

stessa misura di quello prestato dai dipendenti regionali. D'altra

parte il sistema dell'assegno perequativo, teso a colmare la

differenza tra il trattamento statale e quello regionale, risulta

già previsto dalla l.r. 29 dicembre 1980 n. 145 (mai sospettata di

illegittimità), di cui gli artt. 1 e 16 della legge impugnata

costituirebbero applicazione.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost. da parte

dell'art. 4 della legge impugnata, la Regione obietta che nel sistema

delineato dalla l.r. 29 ottobre 1985 n. 41, il passaggio alla fascia

superiore ha valore di mera progressione economica (non di

avanzamento di carriera) e avviene a titolo di mera anzianità,

rimanendo immutata la qualifica: sicché non vi sarebbe motivo di

subordinare tale passaggio al possesso di un titolo di studio o a

prove selettive. La ratio della norma impugnata sarebbe dunque

esclusivamente quella di estendere questo sistema di progressione

economica anche a quei dipendenti regionali che erano sinora rimasti

esclusi dall'applicazione della citata l.r. n. 41 del 1985,

nonostante una prima estensione operata mediante la l.r. 9 maggio

1986 n. 21.

In ordine all'art. 7, comma primo, la Regione sostiene che le

censure esorbiterebbero dai limiti del sindacato di legittimità e

che comunque un aumento del 20% per indennità istituite tre anni

addietro risulterebbe più che ragionevole, oltre che compatibile con

il tasso di inflazione.

Con riferimento alla censura mossa all'art. 7, comma secondo, si

rileva che il legislatore regionale si sarebbe limitato ad estendere

al personale forestale regionale le stesse indennità previste dalla

normativa statale.

Pretestuosa sarebbe inoltre la censura rivolta all'art. 8,

trattandosi di norma necessariamente retroattiva, in quanto

applicativa dell'accordo collettivo stipulato il 26 marzo 1987 con

riguardo al periodo 1° gennaio 1985 31 dicembre 1987.

A proposito della indennità di trasferta prevista dall'art. 9 si

fa rilevare, in primo luogo, che la Regione gode in materia di una

competenza esclusiva, non limitata dal principio di

"omogeneizzazione" previsto dall'art. 4 della legge- quadro sul

pubblico impiego, dato che tale legge dovrebbe ritenersi applicabile

solo alle Regioni a statuto ordinario. La parificazione tra servizi

di ruolo e servizi non di ruolo, disposta dall'art. 11, costituirebbe

solo la "stabilizzazione" di norme precedenti, già adottate da molti

anni: la norma impugnata escluderebbe d'altronde esplicitamente (al

comma secondo) la possibilità di "doppi conteggi" dei servizi resi.

L'art. 21, lungi dal contrastare con la normativa generale in

materia di trattamento di quiescenza, si limiterebbe a riprodurre gli

artt. 8, 10, 11, 12 e 41 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Gli artt. 23 e 24 sarebbero stati dettati allo scopo di sanare la

disparità di trattamento esistente all'interno di una medesima

categoria di dipendenti, tutti assunti in base alle leggi

sull'occupazione giovanile, ma dei quali solo alcuni avevano potuto

fruire dei benefici previsti dalla l.r. 29 ottobre 1985 n. 41, dato

che la relativa graduatoria era stata pubblicata prima dell'entrata

in vigore di tale legge.

L'art. 25 sarebbe diretto a sanare un vero e proprio "errore"

commesso dalla citata legge n. 41 del 1985, che aveva riformato in

pejus il trattamento già acquisito dagli operai regionali in base

alla precedente l.r. n. 145 del 1980; sicché sarebbe fuor di luogo

richiamare il principio del pubblico concorso.

Quest'ultimo argomento è ribadito anche con riguardo all'art. 28,

che peraltro sarebbe una norma di interpretazione autentica dell'art.

8 della l.r. 27 dicembre 1985 n. 53, intesa ad eliminare la palese

disparità di trattamento di cui soffriva il personale del Centro

sociale di Catania.

Quanto infine all'art. 26, incluso tra le norme impugnate, si fa

rilevare che ad esso non viene mossa nessuna specifica censura.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato

ha prodotto una memoria, per replicare alle tesi enunciate dalla

difesa della Regione e confermare i motivi enunciati nel ricorso.

4. - Va infine rilevato che la delibera legislativa di cui è

causa, allo scadere dei trenta giorni dall'impugnativa, è stata - ai

sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale - promulgata dal Presidente

della Regione siciliana come l.r. 15 giugno 1988 n. 11 (pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 18 giugno

1988). Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

impugnato varie norme della delibera legislativa approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 5 maggio 1988 con il n. 415,

recante "Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche e

integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale",

adducendo la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione

nonché dell'art. 4 della l. 29 marzo 1983 n. 93 (legge-quadro sul

pubblico impiego).

Le diverse censure prospettate nel ricorso possono essere

raggruppate, per comodità di esame, nei seguenti ordini di motivi:

a) un primo gruppo di norme (artt. 1, secondo comma, e 16)

viene contestato per il fatto di aver previsto la concessione di

particolari benefici economici (assegno perequativo e assegno

integrativo di quiescenza) al personale comandato da altre

amministrazioni, con riferimento anche al periodo anteriore

all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale: ad avviso

del ricorrente tale previsione esulerebbe dalle competenze assegnate

alla Regione dallo Statuto speciale in tema di stato giuridico ed

economico dei propri dipendenti (art. 14 lett. q);

b) un secondo gruppo di norme (artt. 7, primo e secondo comma,

e 9) viene impugnato con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.,

nonché all'art. 4 della legge n. 93 del 1983, per il fatto di aver

stabilito, per determinate indennità, aumenti indiscriminati e

misure comunque maggiori di quelle spettanti ai dipendenti statali;

c) profili di illegittimità analoghi a quelli richiamati sub

B) vengono prospettati nei confronti di un terzo gruppo di norme

(artt. 11, 21, 25 e 28), dove si statuiscono a favore del personale

regionale benefici di carattere giuridico non previsti per i

dipendenti statali e comunque ritenuti non rispondenti al principio

del buon andamento della pubblica amministrazione;

d) un quarto gruppo di norme (artt. 8, 11, 23, 24 e 25) viene

censurato per asserita lesione del principio generale di

irretroattività della legge, ritenuto inderogabile per il

legislatore regionale;

e) infine, la disciplina contenuta nell'art. 4 viene impugnata

per il fatto di aver previsto, per tutto il personale regionale, la

possibilità di un passaggio alla fascia retributiva superiore

rispetto a quella di appartenenza in base al solo requisito

dell'anzianità, prescindendo dal titolo di studio e/o da prove

selettive: previsione questa ritenuta in contrasto con i criteri

dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica

amministrazione fissati dall'art. 97 Cost.

2. - La questione di legittimità prospettata con riferimento alle

norme di cui sub 1.A) non appare fondata.

L'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa di cui è

causa prevede il riconoscimento, a titolo di assegno perequativo

regionale, dei benefici ivi stabiliti anche a favore del personale

proveniente dall'Amministrazione dello Stato o da altri enti "per il

periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione

regionale". A sua volta, l'art. 16 riconosce al personale statale

già in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale

nonché agli insegnanti statali comandati presso la Regione e cessati

dal servizio con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1984 un

assegno mensile integrativo di quiescenza "pari alla differenza tra

il trattamento pensionistico lordo spettante ed il trattamento

spettante al personale dell'Amministrazione regionale in quiescenza

di corrispondente qualifica e pari anzianità".

A sostegno di tale disciplina la difesa regionale richiama l'art.

55 l.r. 29 dicembre 1980 n. 145 - mai contestato in sede di

legittimità costituzionale - che aveva già introdotto, in via

generale, un criterio di perequazione retributiva tra il personale

statale in posizione di comando ed il personale regionale, criterio

di cui le norme impugnate rappresenterebbero una semplice

applicazione: tale richiamo, peraltro, non può assumere rilievo

decisivo, stante l'autonomia delle norme impugnate rispetto alla

disciplina in precedenza adottata nella stessa materia dalla Regione.

Resta, invece, determinante il fatto che le norme di cui è causa non

abbiano disciplinato né modificato lo stato giuridico di personale

non regionale, bensì solo regolato un aspetto del trattamento

economico di dipendenti che, inizialmente in posizione di comando,

sono poi transitati nei ruoli regionali o sono già cessati dal

servizio. Entro tali limiti, la previsione di determinati benefici

(nella forma di assegni perequativi), quand'anche venga a riferirsi,

come nel caso in esame, a periodi di servizio anteriormente espletati

in posizione di comando, non esula dalla competenza che l'art. 14

lett. q) dello Statuto speciale riferisce alla Regione, potendo,

d'altro canto, trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di far

salvo il principio della parità di trattamento nell'ambito delle

varie categorie di dipendenti regionali, così da assicurare, a pari

qualifica e anzianità, identica retribuzione o trattamento di

quiescenza.

3. - Anche le censure formulate nei confronti delle norme di cui

sub 1.B) non si presentano fondate.

Va innanzitutto contestato che l'art. 7, secondo comma, della

legge impugnata abbia inteso conferire agli assistenti ed agli agenti

tecnici del Corpo regionale delle foreste l'indennità di cui

all'art. 2 della l. 20 marzo 1984 n. 34 e successive modifiche e

integrazioni in misura diversa e più elevata di quella prevista per

il personale statale investito delle medesime funzioni. Contro tale

interpretazione, affermata nel ricorso, si pone, infatti, la stessa

lettera della norma impugnata, dove per l'indennità in questione

vengono integralmente richiamate le "modalità e decorrenze" previste

dalla disciplina statale per il personale del Corpo forestale dello

Stato.

Ma neppure le questioni sollevate nei confronti dell'art. 7, primo

comma (aumento del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988, di varie

indennità regionali), e 9 (rivalutazione e nuova disciplina

dell'indennità di trasferta) meritano di essere accolte.

A questo proposito va ricordata la natura "primaria" della

competenza assegnata dallo Statuto speciale (art. 14 lett. q) alla

Regione siciliana in tema di stato giuridico ed economico del proprio

personale, natura cui consegue il rispetto da parte del legislatore

regionale dei soli limiti derivanti dalle norme di rango

costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico

statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali

della Repubblica (nel cui ambito va ricompresa anche la legge 29

marzo 1983 n. 93), nonché dagli obblighi internazionali. A tali

limiti esterni va altresì aggiunto, per quanto concerne il settore

in esame, anche il limite interno alla materia enunciato dalla stessa

norma statutaria attributiva della competenza, dove si pone il

divieto di adottare per i dipendenti della Regione siciliana

trattamenti economici inferiori a quelli previsti per il personale

statale.

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come, nell'ambito

di tali limiti, spetti al legislatore siciliano, nella disciplina del

proprio personale, un'ampia discrezionalità, cui risulta collegata

la possibilità di adottare trattamenti giuridici ed economici

differenziati da quelli previsti per il personale statale, purché

correlati ad esigenze oggettive e peculiari dell'amministrazione

regionale (v. sentt. n. 112 del 1973; n. 12 del 1980; n. 1032 del

1988). Nei confronti della Regione siciliana non può, di

conseguenza, valere né l'ultima parte dell'art. 67 della legge 10

febbraio 1953 n. 62, dove si vieta alle Regioni a statuto ordinario

di disporre trattamenti economici più favorevoli di quelli spettanti

al personale statale (v. sent. n. 21 del 1978), né

un'interpretazione dei principi fondamentali richiamati dall'art. 4

della legge n. 93 del 1983, in tema di "omogeneizzazione" delle

posizioni giuridiche e di perequazione dei trattamenti economici,

così rigida da precludere per il personale regionale l'adozione di

trattamenti migliorativi rispetto a quelli in vigore per l'impiego

statale. Ciò posto, resta comunque essenziale che le

diversificazioni apportate dalla disciplina regionale debbano pur

sempre risultare giustificate da specifiche esigenze

dell'amministrazione regionale e rispettare margini accettabili di

compatibilità con i criteri ispiratori del rapporto d'impiego

statale, così da evitare ogni possibile lesione ai principi di

ragionevolezza e buon andamento desumibili dagli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

L'esame delle norme di cui è causa non conduce, peraltro, a

riscontrare una lesione dei criteri appena richiamati, dal momento

che la misura della rivalutazione prevista per talune indennità

dall'art. 7, primo comma, può trovare un fondamento giustificativo

nell'incremento del costo della vita nell'ultimo triennio, valutato

dal legislatore con riferimento all'ambito regionale, mentre la

disciplina posta dall'art. 9 in tema di indennità di trasferta non

si distacca irragionevolmente dalla valutazione dei costi medi

attuali dell'alloggio e del vitto che il dipendente - anche in

relazione alle disagiate condizioni locali - è tenuto a sopportare

quando debba trovarsi fuori sede.

Parimenti non appare irragionevole la previsione relativa al

rimborso diretto della spesa per i pasti, una volta che tale

possibilità venga collegata, come accade con la norma impugnata,

alla corrispondente riduzione, per ciascun pasto rimborsato, della

misura dell'indennità.

4. - Considerazioni analoghe possono valere anche con riferimento

alle questioni prospettate nei confronti delle norme richiamate sub

1. C).

Nessuna di tali norme, infatti, - ove si prescinda da valutazioni

che attengono al merito - prevede trattamenti differenziati in grado

di ledere specifici limiti vigenti in materia per la legge regionale

o suscettibili di pregiudicare il rispetto dei canoni di

ragionevolezza e buon andamento imposti al legislatore regionale

degli artt. 3 e 97 Cost.

L'osservazione vale, in primo luogo, in relazione all'art. 11,

primo comma, dove si prevede, ai fini della progressione giuridica ed

economica, la valutazione, a domanda degli interessati, dei servizi

"comunque resi" dai dipendenti regionali, senza distinguere tra

servizi di ruolo e non di ruolo, ma computando al 100 per cento i

servizi prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori

a quella posseduta ed al 60 per cento i servizi prestati in

qualifiche o carriere immediatamente inferiori. Spetta, infatti, alla

discrezionalità del legislatore regionale stabilire, ai fini della

progressione nella carriera, l'incidenza dei servizi resi e graduare,

a seconda dei casi, il rilievo degli stessi, anziché sulla natura

(di ruolo o non di ruolo), sul tipo di qualifica o di carriera in cui

i servizi siano stati espletati. Né più fondata appare la censura

riferita al secondo comma dello stesso articolo, dove non si prevede

alcuna "reiterazione" nella valutazione dell'anzianità di servizio,

dal momento che, una volta che il servizio sia stato valutato ed

abbia influito sulla posizione stipendiale in godimento, la

valutazione successiva è consentita dalla norma "ai soli fini

giuridici".

Del pari non merita accoglimento la questione prospettata nei

confronti dell'art. 21. Tale norma - nel prevedere che i servizi

prestati presso la Regione prima della data del collocamento in ruolo

sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza

senza alcun onere per l'interessato - non entra in conflitto con

norme o principi di rango costituzionale, tanto più ove si consideri

che la stessa normativa statale, nel disciplinare i servizi

computabili ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti

statali, ammette a valutazione, senza che nulla sia dovuto dagli

stessi dipendenti, tutti i servizi resi prima della nomina in ruolo,

ove risultino coperti da iscrizione all'assicurazione generale

obbligatoria e non abbiano dato luogo a diverso trattamento

pensionistico (cfr. artt. 10, 11, 12 e 41 D.P.R. 29 dicembre 1973 n.

1092).

Vanno, infine, respinte le questioni relative agli artt. 25 e 28

che prevedono l'inquadramento (rispettivamente, di diritto e a

domanda) di particolari categorie di personale in livelli determinati

corrispondenti alla qualifica. Tali norme non appaiono lesive né

dell'art. 97 Cost. né del principio del reclutamento mediante

pubblico concorso di cui all'art. 20 della legge n. 93 del 1983, dal

momento che le stesse hanno soltanto provveduto a regolare, in via

transitoria, situazioni del tutto peculiari di determinate categorie

di dipendenti (operai collocati al secondo livello retributivo;

personale di ruolo ad esaurimento; personale addetto al Centro

sociale di Catania dell'Ente nazionale rimpatriati e profughi)

pretermessi da precedenti discipline di carattere generale poste in

essere dalla Regione (l.r. 29 ottobre 1985 n. 41 e l.r. 27 dicembre

1985 n. 53).

5. - Anche le censure sub 1. D, prospettate nei confronti degli

artt. 8, 11, 23, 24 e 25, con riferimento ad una asserita lesione del

principio di irretroattività della legge, non sono fondate.

Questa Corte, dopo aver da tempo sottolineato come il principio di

irretroattività della legge sia stato costituzionalizzato soltanto

con riferimento alla materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.),

ha di recente riconosciuto che l'art. 11 delle disposizioni

preliminari del Codice civile, dove si enuncia tale principio in via

generale, non può assumere per il legislatore regionale "altro e

diverso significato da quello che esso assume per il legislatore

statale", con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare

fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere

attribuita efficacia retroattiva (ord. n. 713 del 1988). A questa

considerazione, va altresì aggiunto il richiamo al carattere

specifico della legge di cui è causa, che, essendo volta a

disciplinare lo stato giuridico ed economico del personale regionale

per il triennio 1985-87, non poteva esimersi dal formulare, per la

sua stessa funzione di recepimento di un contratto collettivo di

lavoro relativo ad un triennio già decorso, norme ad efficacia

retroattiva.

6. - Resta, infine, da esaminare la questione sollevata nei

confronti dell'art. 4 con riferimento all'art. 97 Cost. Tale

questione è fondata.

Con la disciplina posta da questo articolo sono state estese a

tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale le disposizioni

dell'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985 n. 41 e successive

modifiche, dove si prevede il passaggio di determinate categorie di

personale (commesso, agente tecnico, operatore archivista,

stenodattilografo, dattilografo etc.) da una fascia funzionale ad

altra superiore - pertinente a qualifiche diverse -, una volta

maturato un determinato periodo di servizio (decennale o

quinquennale) nella qualifica.

Ad avviso del ricorrente la possibilità di un passaggio

generalizzato alla fascia retributiva superiore in base al solo

requisito dell'anzianità urta contro il parametro del buon andamento

richiamato dall'art. 97 Cost., non risultando correlato al

soddisfacimento di specifiche esigenze della pubblica

amministrazione. Di contro, la Regione oppone che la norma in

questione rappresenterebbe soltanto la generalizzazione di un

principio già introdotto con l'art. 5 della l.r. n. 41 del 1985 e

successivamente esteso con l'art. 5 della l.r. n. 21 del 1986,

principio che non risulterebbe censurabile sul piano della

legittimità costituzionale in quanto circoscritto alla sola

progressione economica e insuscettibile di determinare variazioni

nello stato giuridico e nelle qualifiche dei dipendenti legittimati a

beneficiarne.

Ora, non v'è dubbio che una disciplina quale quella in esame - a

parte ogni considerazione in ordine alle incertezze interpretative e

applicative che può in concreto suscitare - è tale, per il suo

carattere indiscriminato, da determinare una irragionevole

alterazione in quel naturale rapporto di corrispondenza che, in tutto

il settore del pubblico impiego, non può non collegare il livello

retributivo alla qualifica esercitata. Se è vero, infatti - come

afferma la difesa regionale - che il meccanismo in contestazione

viene a incidere soltanto sulla progressione economica nell'ambito

della qualifica (senza modificare il principio dell'accesso alla

stessa mediante concorso), è anche vero che la previsione di uno

scorrimento illimitato tra le varie fasce funzionali in base al solo

criterio dell'anzianità finisce, nella sostanza, per togliere valore

all'ordine delle stesse qualifiche ed ai diversi requisiti di

preparazione, competenza e professionalità che per ciascuna di esse

sono richiesti. Attraverso il meccanismo in esame il dipendente

collocato in ragione della sua qualifica in una fascia funzionale

meno elevata potrebbe, infatti, raggiungere, con passaggi successivi

determinati dalla sola durata del servizio, i livelli retributivi

propri delle fasce più elevate, riservate nella naturale

progressione delle carriere alle qualifiche che richiedono titoli di

studio più impegnativi ed esperienze più specializzate. La

possibilità di tale livellamento retributivo, ancorato al solo

parametro automatico dell'anzianità, non può non contrastare con il

canone del buon andamento fissato dall'art. 97 Cost., dal momento

che, oltre a rompere il rapporto tra qualifiche e fasce funzionali,

viene ingiustificatamente a deprimere quei profili di merito e di

professionalità che, congiuntamente all'anzianità, devono orientare

e ispirare - anche alla luce dei principi desumibili dalla l. 29

marzo 1983 n. 93 - lo sviluppo delle carriere e delle posizioni

retributive nell'ambito del pubblico impiego.

7. - Tra le norme impugnate compare anche l'art. 26, concernente

la proroga del termine massimo di utilizzazione del personale tecnico

regio nale comandato o utilizzato in uffici diversi da quelli di

appartenenza: ma la totale assenza nel ricorso di profili di

impugnativa riferiti a tale norma rende inammissibile la domanda.

8. - Essendo intervenute, nelle more del giudizio, la

promulgazione e la pubblicazione della l.r. 15 giugno 1988 n. 11, che

hanno completato l'iter normativo connesso alla delibera legislativa

di cui è causa, la pronuncia della Corte va adottata nei confronti

di tale legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione siciliana 15 giugno 1988 n. 11 (Disciplina dello stato

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale

per il biennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa

concernente lo stesso personale);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art.

26 della stessa legge regionale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli

artt. 1, secondo comma, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25

e 28 della stessa legge regionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e

97 della Costituzione ed all'art. 4 della l. 29 marzo 1983 n. 93.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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