Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 10 luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie

in materia di usi civici"), promosso con ordinanza emessa il 19

ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal

Comitato dell'Amministrazione separata dei beni civici di Tufo contro

l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di

Pescorocchiano ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione separata dei

beni civici di Tufo, dell'Amministrazione separata di beni di uso

civico di Leofreni, di Betti Mario e di De Vecchi Franco e Roberto;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Carlo Solari per l'Amministrazione separata dei

beni di uso civico di Leofreni e Lucio Moscarini per Betti Mario e De

Vecchi Franco e Roberto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Roma, Sezione speciale per gli usi

civici, con sentenza in data 6 maggio 1982 dichiarava inammissibili

sia l'appello principale proposto, avverso la decisione del

Commissario per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi del 7

novembre 1977, dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico

della frazione di Tufo, sia quelli incidentali proposti

dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione

di Leofreni di Pescorocchiano, nonché da alcuni dei chiamati in

causa in primo grado.

Osservava la Corte che la inammissibilità derivava dal fatto che,

nel procedimento di appello in materia di usi civici, non è

possibile l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

litisconsorti necessari ai quali, come era avvenuto nella specie, non

fosse stato notificato il reclamo nel termine di legge.

Proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza da parte

dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione

di Tufo, la Corte di cassazione, nel corso del relativo giudizio, ha

sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1984, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10

luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie in materia di

usi civici"), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Rileva la Corte rimettente che la questione della possibilità per

il giudice di appello, nei giudizi relativi a controversie in materia

di usi civici, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei

confronti dei soggetti pretermessi - ma già parti nel giudizio di

primo grado - dopo la scadenza del termine per proporre il reclamo,

è stata sempre risolta dalla Cassazione in senso negativo (sentenza

2 marzo 1978, n. 1056 ed altre ivi richiamate); e ciò sulla base del

rilievo che la legge n. 1078 del 1930, dopo aver stabilito (art. 3,

ultimo comma) l'obbligo di osservare nel giudizio di appello le norme

ordinarie della procedura civile "in quanto non siano modificate

dalle disposizioni seguenti", dispone, nel successivo art. 4, primo

comma, che il reclamo deve essere notificato nel termine a tutti

coloro che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma della

decisione impugnata.

Tale ultima norma, prosegue la Corte, è stata sempre interpretata

come una deroga al principio generale della possibilità di

integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine per

ricorrere, contenuto nell'allora vigente art. 469, terzo comma, del

codice di procedura civile del 1865: deroga fatta salva dal citato

art. 3 ult. comma della legge n. 1078 e stabilita con norma speciale,

rimasta pertanto ferma anche rispetto alla nuova norma generale

introdotta con l'art. 331 del c.p.c. attualmente vigente.

Dopo aver affermato di condividere la riferita interpretazione, in

considerazione del rigore delle espressioni usate e delle particolari

esigenze di interesse pubblico che trovano molteplici riscontri nella

disciplina del processo in materia di accertamento di demanialità

civica, la Corte rimettente, ritiene, però, che la norma, in

considerazione del fatto che, secondo la costante giurisprudenza, la

integrazione del contraddittorio è invece ammessa nel giudizio di

cassazione (stante la chiara dizione dell'art. 8 della citata legge

n. 1078 del 1930, il quale consente, a differenza della norma

censurata, l'applicazione delle norme ordinarie di procedura civile)

determini una disparità di trattamento tra giudizio di appello e

giudizio di cassazione, in nessun modo giustificata dalla diversa

natura dei giudizi stessi e del tutto inspiegabile, anche e

soprattutto in relazione alla ratio dell'art. 4 primo comma, facente

leva sulle cennate particolari esigenze di interesse pubblico alla

speditezza del giudizio, le quali, se avvertite per il giudizio di

appello, egualmente lo sarebbero dovuto essere per il giudizio di

cassazione.

La norma censurata violerebbe, poi, anche l'art. 24 Cost., non

perché il rito ordinario costituisca il paradigma del giusto

procedimento, ma perché la denunciata disparità di trattamento

finisce con l'incidere negativamente sul diritto di difesa,

considerando anche la presenza solitamente numerosa di parti nei

giudizi in discussione e la relativa brevità del termine per

appellare (trenta giorni dalla data di notificazione).

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti il

Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tufo,

l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di

Pescorocchiano, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi.

Il Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di

Tufo chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale

della norma in esame, svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza

della Corte di cassazione.

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni

eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per

irrilevanza, in quanto, essendo stata dalla stessa Corte di appello

dichiarata "inesistente" (e non semplicemente omessa) la

notificazione effettuata nei confronti di alcuni litisconsorti

necessari, non sarebbe comunque più possibile un'integrazione del

contraddittorio nei loro confronti. Nel merito, conclude per

l'infondatezza.

Infine, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi concludono per la

manifesta infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - La questione che la Corte è chiamata a decidere concerne

l'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930 n. 1078

("Definizione delle controversie in materia di usi civici"), il

quale, in tema di reclami avverso le decisioni dei commissari

regionali per la liquidazione degli usi civici, dispone che il

reclamo deve essere notificato - nel termine di trenta giorni dalla

data di notificazione della sentenza - "a tutti coloro che hanno

interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione

impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti né

maggiore di trenta".

Come spiegato in narrativa, la Corte di cassazione dubita, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità

costituzionale della norma citata, la quale, secondo la costante

interpretazione giurisprudenziale (che questa Corte non può

sindacare), non consente nel giudizio di appello l'integrazione del

contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi - ma già

parti nel giudizio di primo grado - dopo la scadenza del termine per

proporre il reclamo, ponendosi quale eccezione alla regola generale

già contenuta nell'art. 469 del codice di procedura civile abrogato

ed ora prevista nell'art. 331 del c.p.c. vigente.

2. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di

inammissibilità della questione sollevata da una delle parti private

costituitesi dinanzi a questa Corte. Si sostiene, in particolare, che

la questione sarebbe irrilevante, in quanto la inesistenza, rilevata

dalla Corte d'appello, della notificazione del reclamo nei confronti

di alcuni litisconsorti renderebbe comunque non più possibile

trattandosi - a differenza della semplice omissione - di vizio

insanabile) l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti,

con la conseguenza che la decisione di questa Corte sarebbe del tutto

ininfluente sull'esito del giudizio principale.

L'eccezione non merita accoglimento. Secondo la costante

giurisprudenza ordinaria, infatti, nei giudizi con pluralità di

parti la inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione

nei confronti di alcuna di esse non incide sulla costituzione del

rapporto processuale, che deve ritenersi regolarmente formato - sia

pure parzialmente - a seguito della notificazione ritualmente

eseguita almeno nei confronti di una delle controparti, con

conseguente ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio.

3. - La questione non è fondata.

Per quanto concerne la denunciata violazione del principio di

eguaglianza, il giudice rimettente, nel lamentare la disparità di

trattamento tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione

(nel quale è possibile, grazie alla diversa formulazione dell'art. 8

della legge n. 1078 del 1930, l'integrazione del contraddittorio),

disparità a suo avviso non giustificata dalla diversa natura dei due

giudizi di impugnazione, afferma di condividere la costante

giurisprudenza che individua la ratio della norma censurata nelle

particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del

giudizio, le quali trovano molteplici riscontri nella disciplina

processuale della materia. Tali esigenze, conclude il giudice a quo,

se avvertite per il giudizio di appello, altrettanto lo sarebbero

dovute essere per quello di cassazione.

Prescindendo dal problema relativo alla asserita eguaglianza delle

situazioni poste a raffronto, assume valore decisivo il rilievo che,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una omissione

irragionevole del legislatore non può condurre alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale di altra norma di per sé ragionevole,

nel senso che non è censurabile per disparità di trattamento una

disposizione che tuteli ragionevolmente certi interessi (ed anche nel

caso ora all'esame della Corte è lo stesso giudice rimettente, come

sopra evidenziato, a non dubitare di ciò), lamentandosi che

interessi di uguale (o maggior) valore non abbiano trovato analoga

tutela (cfr. sentt. nn. 168 del 1982 e 297 del 1986 e ordd. nn. 393 e

530 del 1987).

4. - La violazione dell'art. 24 Cost. è espressamente denunciata

non per il fatto che la norma in esame deroghi al rito ordinario, ma

come conseguenza della lamentata disparità di trattamento, la quale

finirebbe con l'incidere negativamente sul diritto di difesa degli

appellanti, considerato anche il solitamente elevato numero di parti

nei giudizi de quibus.

Va, innanzitutto, ribadito, come ricorda lo stesso giudice

rimettente, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

il fatto che una disciplina processuale speciale deroghi al rito

ordinario non costituisce elemento di per sé sufficiente ad

integrare violazione dell'art. 24 Cost., in quanto le norme del

procedimento ordinario non possono essere assunte a paradigma

assoluto del c.d. "giusto processo" (sentt. nn. 62 e 185 del 1980;

ord. n. 582 del 1987).

Ma, a parte ciò, è decisivo rilevare che la censura, così come

prospettata, finisce col ricondursi sostanzialmente alla precedente,

con la conseguenza che le considerazioni sopra svolte non possono non

valere anche per essa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078

("Definizione delle controversie in materia di usi civici"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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