Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 177-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del

codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio

1978 dal pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Had

Hassan Mustafà, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 26

luglio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un procedimento penale contro Had Hassan Mustafà, residente

all'estero e comprovatamente avvisato ex art. 177 bis c.p.p. (con

raccomandata con ricevuta di ritorno, restituita sottoscritta), il

pretore di Milano, con ordinanza in data 17 febbraio 1978, ha osservato

che - non essendo stata fatta dall'imputato elezione di domicilio in

Italia - le ulteriori notifiche dovrebbero essere fatte con il rito

degli irreperibili. Simile procedura appare in contrasto con gli artt.

3 e 24 Cost.

"Infatti, a fronte di una inerzia di limitata proporzione dello

interessato - nel caso di specie straniero -, in forza dell'art. 177

bis si hanno conseguenze processuali di gravità sproporzionata alla

predetta inattività, vale a dire la mancata comunicazione al medesimo

dell'atto fondamentale di apertura della fase più importante del

procedimento penale, quella dibattimentale, in cui in dettaglio sono

articolati e descritti i termini di fatto e temporali dell'accusa, per

quanto siffatta comunicazione sia materialmente possibile. Noto è il

domicilio all'estero dell'imputato, tecnicamente possibile è, a mezzo

di plico postale raccomandato, l'invio dell'atto di "vocatio in

iudicium", che così potrebbe giungere a diretta conoscenza

dell'imputato, lo porrebbe in condizione di apprendere

nell'indispensabile dettaglio l'imputazione e di avere notizia degli

altri dati relativi allo svolgimento del giudizio (luogo e data del

dibattimento ed altre indicazioni obbligatorie per legge).

Altrettanto deve dirsi per gli altri atti che segnano il progredire

del procedimento penale ed alla cui comunicazione le regole di rito

legano il costituirsi del giudicato. Si pensi all'estratto

contumaciale, la conoscenza legale del quale determina il decorrere dei

termini di impugnazione per l'imputato".

Il legislatore, secondo il giudice a quo, ha trascurato l'"evidente

parallelismo" fra la situazione dell'imputato all'estero con domicilio

noto, e quella ora regolata dal primo capoverso dell'art. 4 della legge

8 agosto 1977, n. 534, modificativo dell'art. 171 c.p.p. L'imputato,

nel primo atto cui partecipi o nel primo atto notificatogli, è

invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni; ed "è

altresì avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di

inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive

notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato

notificato". L'escludere per l'imputato residente all'estero tale

disciplina - con il necessario adattamento, derivante dalla

possibilità di comunicare solo per posta - comporterebbe invero

"gravissime ed irragionevoli conseguenze: lo straniero, sulla base dei

sintetici dati contenuti nell'avviso di procedimento (di solito

l'articolo di legge violato, la data e il luogo del fatto) non è

normalmente in grado di rendersi conto di che cosa sia accusato (e,

sovente, di essere accusato di qualcosa) e di svolgere la relativa

difesa. Né può avere all'estero facile ausilio tecnico da avvocati o

conoscitori della normativa penale, ordinaria e speciale, italiana". Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 177 bis del codice di procedura penale nella parte in cui

prescrive che, nei confronti dell'imputato dimorante all'estero ad

indirizzo conosciuto, al quale sia stata inviata e risulti recapitata

la lettera raccomandata contenente l'avviso del procedimento pendente a

suo carico con l'invito a dichiarare od eleggere domicilio nel

territorio nazionale e che non abbia provveduto in proposito, decorso

un congruo termine, sia emesso il decreto previsto dall'art. 170 dello

stesso codice, per effetto del quale le (ulteriori) notificazioni sono

eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio

giudiziario nel quale si procede.

La questione non è fondata.

2. - Con le precedenti sentenze n. 31 del 1965, n. 70 del 1967, n.

177 del 1974 e n. 178 del 1980, questa Corte, pur incidendo sulla

normativa dell'art. 177 bis c.p.p., non ha mai negato che il fatto di

risiedere all'estero pone l'imputato in una situazione particolare ed

anzi ha affermato che, proprio per questo, il legislatore è tenuto a

predisporre, discrezionalmente, una disciplina specifica atta a

garantire l'esercizio del diritto di difesa, senza, però,

compromettere quello della giurisdizione penale, in armonia con il

principio della territorialità della giurisdizione stessa.

Il sistema definito dall'art. 177 bis c.p.p., che esige l'invio, a

mezzo di lettera raccomandata, all'imputato residente all'estero ad

indirizzo conosciuto, dell'avviso di procedimento e dell'invito a

dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale, con

l'avvertimento che, in difetto, sarà provveduto ai sensi dell'art. 170

c.p.p.; le ulteriori garanzie derivanti dalle pronunzie di questa

Corte, per cui occorre la prova dell'avvenuta ricezione della

raccomandata, contenente l'avviso e l'invito, e non può provvedersi ai

sensi dell'art. 170 c.p.p. se non decorso un congruo termine; tutto

ciò assicura in modo adeguato l'esercizio del diritto di difesa, dal

momento che l'imputato è posto in grado, con l'elezione o

dichiarazione di domicilio nel territorio nazionale, di venire a

conoscenza degli ulteriori atti e del corso del procedimento.

I rilievi mossi dal giudice a quo, in ordine alle difficoltà

derivanti all'imputato dalla sinteticità dei dati contenuti

nell'avviso di procedimento che, normalmente, non gli consentirebbero

di "rendersi conto di che cosa sia accaduto e sovente di essere

accusato di qualche cosa" non sono certo riferibili alla norma

denunziata, ma, se mai, ai modi burocratici della sua applicazione, che

nulla impedisce al giudice di modificare rendendo più facilmente

comprensibile l'indicazione dei fatti addebitati e (l'oggetto) degli

articoli della legge sostanziale e processuale menzionati nell'avviso

stesso.

3. - Come già ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 178 del

1974, la specificità della situazione in cui versa l'imputato

dimorante all'estero, ad indirizzo conosciuto, giustifica una

altrettanto specifica disciplina normativa del modo con cui l'imputato

stesso viene posto in condizione di conoscere l'esistenza di un

procedimento penale pendente nei suoi confronti per l'esercizio del

diritto di difesa. Non pertinente appare, di conseguenza, la

comparazione, operata dal giudice a quo, con la situazione

dell'imputato dimorante nel territorio nazionale, ai fini della

dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni, quale

disciplinata dall'art. 171, primo cpv. del codice di procedura penale,

come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534.

Vero è che il legislatore - ma soltanto il legislatore -, tenendo

conto delle possibilità offerte dal servizio postale nazionale e dalle

convenzioni internazionali in materia nonché di quelle consentite

dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria in materia

penale recepite nell'ordinamento interno - e quindi sin d'ora

praticabili - (tra le quali si può citare la Convenzione europea

firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva con

legge 23 febbraio 1961, n. 215), ben potrebbe disciplinare anche in

modo diverso il rapporto tra l'autorità procedente e l'imputato

dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto. Questa considerazione non

incide però sulla legittimità costituzionale della norma in vigore e

qui denunziata, che garantisce in modo adeguato e su un piano di

uguaglianza tra tutti i soggetti che versano nella medesima situazione,

l'esercizio del diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 bis c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, Cost. dal pretore di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari