Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata

dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404,

promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Manca

Vincenzo contro Ministero della difesa, iscritta al n. 915 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Manca Vincenzo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv.to Lucio Iannotta per Manca Vincenzo e l'Avvocato dello

Stato Giovanni P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio amministrativo introdotto con ricorso

del generale di squadra aerea Vincenzo Manca nei confronti del

Ministero della difesa, il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dell'art. 35

della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in

ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27

dicembre 1990, n. 404.

Ha osservato preliminarmente il tribunale che l'intervenuta

sospensiva disposta con separato provvedimento non toglie rilevanza

alla questione di legittimità costituzionale, essendo tale

sospensiva stata concessa in via temporanea e fino alla ripresa del

giudizio cautelare successivamente alla pronuncia di questa Corte.

Nel merito, il giudice a quo ha rilevato che la norma impugnata si

pone in contrasto con i citati parametri costituzionali in quanto,

con il rinvio in essa contenuto alle tabelle allegate alla legge n.

113 del 1954, fissa in anni sessantuno il limite di età al

raggiungimento del quale i generali di squadra aerea cessano dal

servizio, a differenza dei colleghi di pari grado dell'Esercito e

della Marina, per i quali il limite di età è quello di anni

sessantatre. Ad avviso del tribunale rimettente tale distinzione non

trova alcuna ragionevole giustificazione, identici essendo il grado

dei generali, la loro progressione in carriera, le funzioni di alto

comando e tutto ciò che ne distingue la posizione gerarchica.

Ne deriva, pertanto, che la norma impugnata, facendo cessare il

diritto al lavoro degli ufficiali piloti dell'Aeronautica in un

momento precedente rispetto a quello fissato per i corrispondenti

gradi delle altre armi, viola, oltre all'art. 3, anche gli artt. 4 e

35 della Carta fondamentale.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il

generale Vincenzo Manca, concludendo per l'accoglimento della

prospettata questione.

La parte privata ha premesso che i generali di squadra aerea hanno

una formazione ed un iter di carriera analoghi a quelli dei loro

colleghi generali di corpo di armata dell'Esercito ed ammiragli di

squadra della Marina, identica essendo la loro preparazione

professionale. Anche il legislatore, d'altra parte, dettando la

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria), ha previsto una

delega al Governo, della durata di dodici mesi, affinché provveda al

riordino della materia in modo da fissare limiti di età uguali per

il pensionamento dei pari grado.

La difesa del generale Manca ha rilevato inoltre che l'esistenza di

una normativa secondo cui gli ufficiali dell'Aeronautica

percepiscono, se addetti professionalmente all'attività di volo,

l'indennità di aeronavigazione, non è di per sé decisiva, poiché

tale indennità viene corrisposta anche agli ufficiali delle altre

armi che siano in possesso del brevetto di pilota, a condizione che

svolgano regolarmente attività di volo.

3. - È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ha osservato la difesa erariale che il punto di partenza fatto

proprio dal tribunale rimettente - ossia quello della piena

equiparabilità del generale di squadra aerea all'omologo grado

dell'Esercito e della Marina - è errato, poiché lo status di

ufficiale pilota e la carriera degli ufficiali dell'Aeronautica sono

intrinsecamente diversi rispetto a quelli dei loro colleghi delle

altre armi.

L'ufficiale aeronautico, infatti, riceve un trattamento economico

più favorevole rispetto a quello degli ufficiali dell'Esercito e

della Marina, oltre ad avere una progressione in carriera più

rapida, in conseguenza della peculiarità delle doti fisiche e

professionali che gli vengono richieste. Egli è tenuto a conseguire

sia il brevetto di "pilota d'aeroplano" che il brevetto di "pilota

militare"; deve inoltre mantenere costantemente, per tutta la durata

della propria carriera, l'idoneità al volo.

Da tanto consegue, secondo l'Avvocatura dello Stato, che la

posizione degli ufficiali di tale arma non è paragonabile a quella

dei colleghi, perché il più favorevole trattamento retributivo e la

più rapida progressione in carriera trovano un ragionevole e logico

contrappeso nel diverso limite di età fissato dalla legge per il

collocamento in ausiliaria. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in

riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954,

n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e

dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, nella parte in

cui fissa il limite di età di anni sessantuno per la cessazione dal

servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite è di anni

sessantatré per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli

ammiragli di squadra della Marina.

2. - La Corte osserva preliminarmente che, pur avendo il tribunale

concesso la sospensiva del provvedimento di cessazione dal servizio,

non sussistono dubbi sulla rilevanza della questione, e ciò alla

luce della giurisprudenza costituzionale, richiamata dallo stesso

rimettente (v. sentenza n. 444 del 1990, sentenza n. 451 del 1993 e

sentenza n. 30 del 1995), secondo cui la questione di legittimità

costituzionale mantiene tale rilevanza qualora il giudice

amministrativo abbia esercitato il proprio potere di sospensiva in

via provvisoria e interinale fino alla ripresa del giudizio cautelare

dopo l'incidente di costituzionalità, poiché in tale situazione il

medesimo potere non si è ancora esaurito.

Nel presente giudizio, infatti, il giudice a quo ha emesso un

provvedimento di questo tipo.

3. - Passando all'esame del merito, la Corte rileva innanzitutto

che i parametri di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione sono

impropriamente indicati, considerato che nel caso specifico non si

controverte di diritto al lavoro o di protezione dello stesso nelle

sue varie forme, bensì si richiede al giudice delle leggi di

valutare soltanto la legittimità costituzionale di una lamentata

disparità, in quanto alla uguaglianza di grado gerarchico

corrisponde una diversa età di cessazione dal servizio. È stato in

precedenza già affermato, tra l'altro, che l'art. 4 della

Costituzione è norma che concerne l'accesso al mercato del lavoro

(ordinanza n. 380 del 1994) e non può essere invocato per i

lavoratori che hanno raggiunto l'età per il collocamento a riposo.

Ne consegue, pertanto, che l'unico parametro, alla stregua del quale

la Corte è chiamata a pronunciarsi, è quello dell'art. 3 della

Costituzione.

4. - La questione è infondata anche in relazione al suddetto

parametro.

Com'è noto, nell'attuale ordinamento militare l'età di cessazione

dal servizio non è parificata a quella degli altri funzionari

pubblici e non è la stessa per tutti, essendo differenziata in

relazione a due specifici fattori: il grado raggiunto ed il tipo di

corpo nel quale si è inseriti. Globalmente può dirsi che gli

ufficiali vengono collocati in posizione di ausiliaria (situazione

che segue alla cessazione dal servizio, ma che non è ancora

pensionamento vero e proprio) in un'età inferiore rispetto a quella

prevista per il pensionamento degli altri pubblici dipendenti; ciò

per l'evidente necessità di mantenere fino alla cessazione dal

servizio un certo grado di prestanza fisica, indispensabile per

l'assolvimento delle funzioni militari.

Nell'ambito delle forze armate, inoltre, gli ufficiali

dell'Aeronautica, ed in ispecie quelli appartenenti al ruolo

naviganti normale (quale l'interessato nel presente caso), subiscono

un particolare tipo di selezione, sia sul piano delle attitudini

psico-fisiche che su quello della formazione tecnica-professionale.

Essi, tra l'altro, sono tenuti a conseguire il brevetto di pilota

d'aeroplano ed il brevetto di pilota militare, condizioni

imprescindibili per la nomina a sottotenente (v. gli artt. 9 e 10

r.d. 25 marzo 1941, n. 472, nonché gli artt. 3, 4, 5 e 6 della

legge 19 maggio 1986, n. 224). Per poter progredire in carriera, poi,

tali ufficiali debbono frequentare prima il corso normale e

successivamente il corso superiore della scuola di "guerra aerea"

(come risulta dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n.

1431); il che è finalizzato al raggiungimento di un elevato grado di

professionalità.

Oltre a questi requisiti tecnici, gli ufficiali del ruolo naviganti

normale devono mantenere per tutta la durata della propria carriera

l'idoneità al volo, sicché eventuali malattie che ne menomassero

tale requisito potrebbero tradursi nell'obbligo di transitare in

ruoli diversi ovvero nella risoluzione del rapporto di lavoro.

A tale particolare selezione ed a tali specifici compiti fanno

riscontro la cessazione anticipata dal servizio e i vantaggi della

più rapida carriera e del migliore trattamento economico. A partire,

infatti, dal r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1302, varie disposizioni di

legge (v., tra le altre, la legge 29 novembre 1961, n. 1300 e la

legge 23 marzo 1983, n. 78) hanno stabilito che agli ufficiali

dell'Aeronautica appartenenti al ruolo naviganti (normale e speciale)

l'attribuzione della indennità di aeronavigazione, emolumento

aggiuntivo che non spetta ai colleghi ufficiali non adibiti

all'attività di pilotaggio aereo.

5. - È esatto, come ha rilevato la difesa della parte privata, che

tale indennità viene attribuita anche agli ufficiali piloti delle

altre armi, che svolgono regolarmente attività di volo. Tuttavia, il

punto rilevante in questa sede non è tanto accertare in quali limiti

alcuni benefici previsti dalla legge vengano estesi anche ad

ufficiali che non appartengono ai ruoli naviganti dell'Aeronautica.

Appare invece decisivo sottolineare che questi ultimi, in relazione

alla loro particolare formazione, svolgono quell'attività (di

pilotaggio e di volo) che per gli ufficiali delle altre armi è

un'attività di supporto, per cui possono essere destinati anche a

compiti diversi.

La istituzionale funzione di difesa aerea del territorio dello

Stato che gli ufficiali aeronautici del ruolo naviganti sono chiamati

a compiere, comportando speciali attitudini fisio-psichiche ed un

grave rischio professionale, si traduce in una diversità di

posizione che spiega il motivo della più rapida progressione in

carriera e della cessazione dal servizio in un'età anticipata.

È costante giurisprudenza di questa Corte, del resto (v., in

ultimo, sentenza n. 89 del 1996 e sentenza n. 386 del 1996), che il

principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione che impone

il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il

trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto

corrispondenti. Nel caso di specie, le posizioni poste a raffronto

non sono identiche; comunque gli elementi di disparità non appaiono

sforniti di basi giustificative e non attingono ad un livello tale da

costituire violazione dei principi di cui all'art. 3 della

Costituzione.

6. - La Corte non può fare a meno di evidenziare, infine, come il

recente art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

contenga una delega al Governo per il riordino, fra l'altro, dello

stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; in particolare,

la lettera b) della norma prevede tra i criteri direttivi quello

della creazione di "uguali limiti di età per la cessazione dal

servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari".

È evidente che il presente giudizio di legittimità costituzionale

si svolge su un piano diverso da quello della futura attività del

legislatore; per cui la legge delegata, nel rivisitare l'intera

materia nella linea indicata dalla norma delegante, potrà ovviamente

pervenire a soluzioni diverse dalla linea della normativa attuale.

Ciò non esclude, peraltro, che quest'ultima risulti, allo stato,

indenne dalle prospettate censure di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli

ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3,

come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge

27 dicembre 1990, n. 404, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e

35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del

Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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