Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/11/1981 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19

della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di

fondi rustici) promossi con ordinanze emesse il 18 ottobre 1975 e l'11

febbraio 1978 dal Pretore di Ispica e dal Tribunale di Sassari, nei

procedimenti civili vertenti tra Padova Giovanni e Fiore Raffaele e tra

Pes Giovanni Elia ed altri e Meloni Paolo, rispettivamente iscritte al

n. 127 del registro ordinanze 1976 e al n. 103 del registro ordinanze

1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dei

1976 e n. 95 del 1979.

Visti l'atto di costituzione di Meloni Paolo e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Guido Cervati, per Meloni Paolo e l'avvocato dello

Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento possessorio iniziato da Padova

Giovanni nei confronti di Fiore Raffaele, il Pretore di Ispica, con

ordinanza emessa il 25 novembre 1971, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971,

n. 11, il quale, dopo avere, al primo comma, statuito che le clausole

contrattuali concernenti la concessione separata delle colture del

suolo da quelle del soprassuolo sono nulle di pieno diritto, prevede,

al comma successivo, l'estensione dell'affitto a tutte le colture del

fondo per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della

legge e per quelli prorogati.

Sostiene il Pretore di Ispica che siffatta estensione sembrerebbe

difforme dal precetto costituzionale per cui ogni cittadino, e nella

specie il concedente, ha pari dignità e diritto al lavoro e quindi

ogni iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare

danno a tale dignità.

Inoltre la proprietà privata, riconosciuta dalla Costituzione,

verrebbe ad essere sostanzialmente espropriata in assenza di motivi di

interesse generale e senza indennizzo, con la conseguente

mortificazione del risparmio rivolto dal concedente all'investimento in

fondi rustici come beni di produzione.

Da ciò il contrasto della disposizione impugnata con i principi

sanciti dagli artt. 3, 4, 41, 42 e 47 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato per chiedere che la

questione venga dichiarata non fondata sotto tutti i profili

prospettati.

Secondo l'Avvocatura la norma impugnata, che vieta la concessione

separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo, ha la

finalità di assicurare, mediante l'unificazione dell'azienda sotto lo

stesso conduttore, una migliore organizzazione dell'impresa agricola.

Detta esigenza è stata più volte avvertita dal legislatore ed ha

formato oggetto di recenti provvedimenti in materia di riforma della

disciplina dei contratti agrari.

Infatti, fin dalla emanazione della legge n. 567 del 1962, all'art.

14, venne stabilito il principio che l'affitto si estende a tutte le

coltivazioni del fondo, salvo eccezioni per casi particolari.

Successivamente con la legge n. 756, del 15 settembre 1964, recante

norme per i rapporti di mezzadria e colonia parziaria, fu vietata,

all'art. 11, la concessione separata del suolo e del soprassuolo e

comunque delle colture del fondo. Si sancì, quindi, la nullità dei

contratti stipulati in violazione di detto divieto, escludendo tuttavia

dal precetto i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore

della legge.

Con la norma impugnata si estende, ora, il principio in parola ai

rapporti contrattuali in corso, e ciò allo scopo di accelerare e

rendere più immediato il superamento di situazioni che sono ritenute

non più rispondenti alle esigenze economico-sociali della produzione

agricola.

Rileva ancora la difesa dello Stato che, secondo i più recenti

orientamenti in materia di economia agraria, la realizzazione di più

elevati redditi e il più razionale sfruttamento del suolo possono

ottenersi solo mediante il raggiungimento di dimensioni ottimali

dell'impresa: la norma in esame come del resto tutta la

regolamentazione del rapporto di affitto prevista dalla legge n. 11 del

1971 - sarebbe aderente a detto principio e, pertanto, la limitazione

della sfera giuridica del concedente, con il conseguente ampliamento

delle facoltà dell'affittuario, apparirebbe giustificata da motivi di

pubblico interesse, con pieno rispetto sia del principio dell'art. 41

della Costituzione, che prescrive che l'iniziativa economica non puo

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, sia del principio del

successivo art. 42 il quale sottolinea la funzione sociale della

proprietà, con la conseguente possibilità di porre limiti alla

stessa.

Ritenuta la legittimità del potere del legislatore di porre limiti

all'esercizio dell'attività economica dei privati e di modificare,

all'uopo, anche le disposizioni inerenti all'attività giuridica

negoziale, resterebbero superati anche i rilievi in ordine alla pretesa

incostituzionalità della norma oggetto di censura con riferimento agli

artt. 3 e 4 della Costituzione.

Né si potrebbe condividere l'affermazione del Pretore di Ispica

concernente il carattere espropriativo - senza previsione di adeguato

indennizzo - della norma di cui al citato art. 19, in quanto detta

norma sarebbe inserita nel contesto di una disciplina che non esclude

il diritto del concedente di rientrare nella piena disponibilità del

fondo in caso di scioglimento del contratto di affitto.

Infine, non potrebbe ipotizzarsi neanche la violazione dell'art. 47

della Costituzione, relativo alla tutela del risparmio, in quanto lo

stesso non verrebbe in causa. Infatti, il detentore di capitali ha

piena libertà di investirli in beni che ritiene i più redditizi in

settori diversi da quelli regolamentati da norme che, per determinati

beni ed attività, dettino disposizioni limitative della sfera

contrattuale del cittadino.

3. - Con ordinanza n. 135/1974 la Corte costituzionale restituiva

gli atti al giudice a quo perché motivasse in ordine alla rilevanza

della questione. Questi (ord. 18 ottobre 1975) ricordava la natura

possessoria del procedimento e basava la rilevanza dell'eccezione

proposta sull'applicabilità dell'art. 19 legge n. 11 del 1971 nella

valutazione della linea defensionale feci sed jure feci. L'Avvocatura

interveniva nel giudizio richiamando le argomentazioni già svolte.

4. - Analoga questione di legittimità costituzione dell'art. 19

legge n. 11 del 1971, nella parte in cui si riferisce ai contratti "in

corso" all'entrata in vigore della legge, veniva sollevata dal

Tribunale di Sassari nel corso del procedimento vertente tra Pes

Giovanni Elia e Meloni Paolo in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost.,

con ordinanza emessa l'11 febbraio 1978.

5. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Si è

costituito Paolo Meloni rappresentato e difeso dagli avvocati Gino

Ajello e Guido Cervati.

6. - L'Avvocatura dello Stato si richiama agli argomenti già

svolti in relazione all'ordinanza emessa dal Pretore di Ispica.

La difesa del Meloni conclude per l'infondatezza della questione

osservando che la norma impugnata attribuisce tipicità al contratto

d'affitto nel senso di vietare figure miste o riserve, al fine di

realizzare le finalità previste dall'art. 44 della Costituzione onde

pervenire al razionale sfruttamento del suolo. A compenso dei divieti

introdotti vi sarebbe la determinazione del corrispettivo su tutti i

redditi, che permette all'innovazione di non produrre lesioni o perdite

di diritti, e consente in conseguenza anche l'applicazione ai rapporti

in corso.

7. - La difesa del Meloni ha presentato memoria, in cui ribadisce

con ampie argomentazioni le conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti

e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano analoghe questioni

di legittimità costituzionale in ordine alla medesima norma di legge.

2. - Il Pretore di Ispica in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e

47 della Costituzione ed il Tribunale di Sassari in riferimento agli

artt. 41, primo comma, 42 cpv. e 3, primo comma della Costituzione,

dubitano della legittimità dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971,

n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), nella parte in

cui estende l'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in

corso al momento della sua entrata in vigore.

3. - La questione è fondata con riferimento al principio

d'eguaglianza, in quanto la disciplina denunziata equipara situazioni

eterogenee.

È da premettere che già con l'art. 14 della legge 12 giugno 1962,

n. 567, era emersa l'esigenza di impedire la concessione separata delle

colture del suolo o del soprassuolo, ma che in tale legge, proprio ad

evitare sperequazioni, era previsto che la disciplina non si estendesse

ai contratti in corso, che l'esclusione di talune colture fosse

ammissibile, quando rispondeva ad accertate necessità economiche e che

comunque l'estensione dell'affitto a tutte le coltivazioni del fondo

non avesse luogo, quando il contratto era di affitto per pascolo di

terreni alberati e di boschi.

La successiva legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di

contratti agrari) all'art. 11 vieta la concessione separata del suolo e

del soprassuolo e comunque delle colture del fondo, dichiarando nulli

di pieno diritto i contratti stipulati in violazione di tale divieto,

ma nel contempo dispone che tale nullità non produce effetto per il

periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e aggiunge che la

disciplina non si applica ai contratti in corso.

La norma denunziata della legge del 1971, al contrario, unificando

le diverse situazioni con efficacia retroattiva, non contempera in

alcun modo le varie posizioni dei soggetti e contrasta col fine di

stabilire equi rapporti sociali che l'art. 44 Cost. impone

primariamente in materia di proprietà terriera privata.

Sintomo ulteriore dell'irragionevolezza di tale disciplina, sempre

nella parte in cui riguarda i contratti in corso, si rinviene nella

circostanza che la legge non si cura affatto di disciplinare il

possibile concorso di affittuari diversi, senza tener adeguato conto

degli interessi coinvolti.

4. - L'accertato contrasto dell'art. 19, secondo comma, della legge

n. 11 del 1971 col principio d'eguaglianza esime la Corte dall'esame

della compatibilità della norma con gli altri principi invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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