Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della

legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) promosso

con ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal Pretore di Pistoia nel

procedimento civile vertente tra Gherardi Licia e l'INPS, iscritta al

n. 229 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Gherardi Licia e dell'INPS e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Alberto Turco per Gherardi Livia, l'avv. Luigi

Maresca, delegato dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS e l'avvocato

dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso depositato il 28 maggio 1975, Gherardi Licia in

Angeli, a seguito della reiezione della domanda e dei ricorsi in via

amministrativa intesi a conseguire il riconoscimento del diritto alla

pensione di invalidità, chiese condannarsi l'INPS a corrisponderle la

pensione nella misura dovuta a far tempo dal primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa

nonché gli arretrati previa rivalutazione monetaria da calcolarsi ai

sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. e gli interessi, con

vittoria di spese e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto

difensore; in via istruttoria produsse la ricevuta della domanda di

pensione e il certificato di visita collegiale e instò per

l'esperimento di due consulenze tecniche, l'una medico legale al fine

di accertare se ricorressero le condizioni previste dall'art. 10 r.d.l.

14 aprile 1939 n. 636 per il riconoscimento del diritto alla pensione

designando come consulente di parte il dott. Carradori, e l'altra

amministrativa al fine di accertare l'entità della pensione

determinata alla stregua dei contributi versati e della retribuzione

medio-settimanale accreditata sulla posizione assicurativa.

L'INPS, costituitosi mediante memoria datata 5 luglio 1975,

premesso che le ripetute visite medico-legali di controllo avevano

portato ad escludere che sussistessero i requisiti di pensionabilità

previsti dall'art. 10 r.d.l. 636/1939 anche nella formulazione

risultante dalla sent. 160/1971 della Corte costituzionale, e pertanto

giustificavano il provvedimento amministrativo di reiezione, chiese in

via principale respingersi le domande attrici e, in via subordinata per

l'ipotesi che le condizioni di concessione della pensione si fossero

verificate nel corso del procedimento giudiziario, domandò che fosse

accertato l'aggravamento delle condizioni della ricorrente precisando

da quale data potesse la stessa aver diritto all'anticipato

pensionamento per invalidità.

Il consulente tecnico prof. Giovanni Grechi, designato dall'adito

Pretore del lavoro di Pistoia, concluse la relazione 2 novembre 1975

nel senso che "a causa della evoluzione delle affezioni denunciate e

accertate nel corso della procedura amministrativa Gherardi Licia ha

perduto, a partire dal 1 settembre 1975, oltre la metà della propria

capacità di guadagno in occupazioni confacenti con le proprie

attitudini; il proseguire nelle mansioni suddette presenterebbe

pericolo di usura e di danno".

2. - All'udienza del 7 novembre 1975, il difensore della Gherardi

"viste le risultanze della consulenza secondo cui la Gherardi ha

raggiunto e superato di poco la soglia del 50% in epoca successiva

all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160", e ferma ogni

deduzione in ordine alla preesistenza di una situazione di usura e di

danno, sollevò incidente di legittimità costituzionale dell'art. 24

l. 160/1975 sulla base delle argomentazioni poi esposte nella memoria

autorizzata depositata il 29 novembre 1975, che la riduzione della

capacità di guadagno a meno di un terzo, introdotta dall'art. 24 della

l. 160/1975, entrata in vigore il 20 giugno 1975, trovasse applicazione

pur in presenza di domande di pensione di invalidità presentate in

epoca antecedente a tale data, quando in sede amministrativa o

giudiziaria risultasse accertata la posteriore insorgenza dello stato

invalidante, e che l'aver ricondotto ai due terzi, previsti per i soli

operai dal testo originario dell'art. 10 r.d.l. 636/1939 (emendato

dalla Corte costituzionale con la sent. 160/1971 nel senso che il

limite della metà, previsto per gli impiegati, si estendesse agli

operai), il limite sol superando il quale si acquisiva il diritto alla

pensione d'invalidità contrastava con l'art. 38 comma 2 Cost.. Dal suo

canto l'INPS contestò la rilevanza ed eccepì la manifesta

infondatezza del proposto incidente.

Il Pretore, con ordinanza 20 dicembre 1975 (comunicata il 15 e

notificata il 22 gennaio 1976, pubblicata nella G.U. n. 118 del 5

maggio 1976 e iscritta al n. 229 R.O. 1976), ritenne rilevante la

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 160/1975

perché "il consulente tecnico, nominato per accertare la sussistenza

della dedotta invalidità della ricorrente e determinarne il grado, ha

rilevato che, a causa della evoluzione delle affezioni denunciate ed

accertate nel corso della procedura amministrativa, la Gherardi ha

perduto, a partire dal 1 settembre 1975 (cioè in epoca sucessiva

all'entrata in vigore della normativa contenuta nella legge n. 160/

1975), poco più della metà della propria capacità di guadagno in

occupazioni confacenti alle sue attitudini", e la giudicò, in

riferimento all'art. 38 comma 2 Cost., non manifestamente infondata

argomentando da ciò che la norma di diritto impugnata, reintroducendo

la soglia dei due terzi già ritenuta dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 160 del 1971 non conforme al precetto contenuto nell'art.

38 perche non idonea ad assicurare adeguati mezzi previdenziali ed

assicurativi ai lavoratori, offenderebbe l'or menzionato precetto, e

che la discrezionalità, pur riservata al legislatore ordinario nella

determinazione degli elementi costitutivi della invalidità

pensionabile, incontrerebbe limiti nell'esigenza di uniformarsi allo

spirito della norma costituzionale la quale vuole pensionabile la

invalidità che per il suo grado e la negativa incidenza sulla

capacità di guadagno in occupazioni confacenti non consente al

lavoratore di procacciarsi da solo mezzi adeguati alle sue esigenze di

vita (limite segnato - sempre a giudizio del Pretore - nella ripetuta

sentenza 160/1971).

3. - Avanti la Corte si sono costituiti la Gherardi e l'INPS:

- la prima mediante procura conferita all'avv. Alberto Turco in

calce a memoria depositata il 28 gennaio 1976, nella quale il difensore

non si è limitato ad invocare a sostegno della fondatezza della

questione la sent. 128/1973 della Corte ma ha ravvisato altro parametro

d'illegittimità della norma impugnata nell'art. 3 Cost. di cui ha

ipotizzato la violazione per la disuguaglianza che verrebbe ad

istituirsi tra due categorie di assicurati (l'una che con capacità di

guadagno ridotto della metà ma in misura inferiore ai due terzi -

abbia presentato domanda diretta a conseguire la pensione prima

dell'entrata in vigore della norma impugnata e potrà conseguire il

riconoscimento del diritto, e l'altra che - pur versando nella stessa

situazione di invalidità fisica o psichica - tale diritto non potrà

conseguire per il fatto di aver proposto la domanda nella vigenza della

nuova normativa);

- l'INPS mediante procura conferita agli avv.ti Arturo Pittoni, G.

Battista Rossi Doria e Giacomo Giordano in margine a memoria depositata

il 22 maggio 1976, nella quale i difensori - osservato in linea

preliminare che il Pretore, limitandosi a richiamare il parere del

consulente d'ufficio, non avrebbe offerto persuasiva motivazione della

rilevanza dell'incidente - hanno nel merito richiamato, a sostegno

della discrezionalità riservata al legislatore ordinario, le sentt.

128/1973 e 160/1974 della Corte, ponendo infine in luce che la norma

impugnata, in non diversa guisa dell'art. 10 r.d.l. 636/1939, delinea

la soglia dell'invalidità non in relazione ai mezzi adeguati alle

esigenze di vita ma in riferimento alla sola capacità di trarre un

reddito dall'attività lavorativa per modo che la pensione

d'invalidità viene concessa anche se, in concreto, possa verificarsi

che un terzo della retribuzione sia ben maggiore dell'importo delle

pensioni minime, e, rimettendosi alla decisione della Corte, hanno

esibito a mero titolo orientativo lo studio, redatto dal Servizio

statistico attuariale, sull'evoluzione temporale delle pensioni di

invalidità delle assicurazioni pensionistiche generali negli anni dal

1969 in poi, redatto sulle basi di pubblicazioni ufficiali

dell'Istituto e, in genere, delle rilevazioni normalmente eseguite in

ordine alle nuove pensioni liquidate in ciascun anno e alle pensioni in

essere alla fine di ciascun anno, riflettenti sia i lavoratori

dipendenti protetti dal fondo pensioni sia i lavoratori autonomi

protetti nelle rispettive gestioni speciali.

Con atto depositato il 18 maggio 1976 è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri il quale, sulla base di argomentazioni non

divergenti dalle altre esposte nell'interesse dell'INPS, ha concluso

per la manifesta infondatezza della proposta questione.

4. - Alla pubblica udienza del 6 ottobre 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Alberto Turco per

la Gherardi e Luigi Maresca, delegato, mediante lettera depositata

sotto la stessa data, dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS, e l'avv.

dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri

hanno ampiamente illustrato le già formulate conclusioni. Considerato in diritto :

5.1. - Oggetto dell'incidente è l'art. 24 l. 3 giugno 1975 n. 160

(norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il

collegamento alla dinamica salariale), che così dispone:

- Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto legge 14

aprile 1939 n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio

1939 n. 1272, è sostituito dal seguente:

"Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno,

in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo

permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di

un terzo".

- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in

caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza

anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge -.

Senonché sia le parti sia il Pretore hanno fatto oggetto di

discussione le une e di cognizione l'altro il solo primo comma, con cui

si è nel 1975 novellato il comma 1 dell'art. 10 r.d.l. 636/1939 (supra

nn. 1, 2), soltanto del quale va dunque verificata la conformità o

meno all'art. 38 comma 2 Cost. assunto a parametro.

5.2. - Non è fondata la eccezione di irrilevanza del proposto

incidente sollevata dall'INPS per il difetto di motivazione sul punto

in cui sarebbe incorso il giudice a quo perché il Pretore, stante la

generica contestazione delle conclusioni del consulente medico - legale

(riprodotte sub n. 1 in fine), formulata dalla difesa dell'Istituto,

ben poteva limitarsi a richiamare le conclusioni medesime.

6. - La questione è infondata perché rientra nella

discrezionalità del legislatore ordinario la determinazione

dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle

stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di

vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di

altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle

disponibilità finanziarie dall'altro lato (sentt. 128/ 1973 e

160/1974). Discrezionalità che questa Corte, che è priva dei

necessari poteri istruttori, non può sindacare se non quando emerga la

manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni

impugnate; il che è da escludere nella specie in cui le esigenze di

vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono

calcolate al livello delle pensioni minime.

Né vale a porre in forse la validità delle ora esposte

proposizioni la sent. 160/1971 della Corte, su cui ha fatto leva la

ordinanza di rimessione, perché la Corte si limitò a negare idoneità

a giustificare la diversità di trattamento, istituita dall'art. 10

comma 1 r.d.l. 636/1939, a quella distinzione tra operai e impiegati,

ispirata ad una sorta di eccellenza del lavoro c.d. intellettuale

rispetto al lavoro c.d. materiale, anche in altri campi del lavoro e

della sicurezza sociale smentita (arcaica distinzione al caso

estranea).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, sollevata, in

riferimento all'art. 38 comma 2 Cost., con ordinanza 20 dicembre 1975

del Pretore di Pistoia (n. 229/1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 25 ottobre 1082

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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