Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' sostituito dal seguente: "Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo". Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidita' aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 180/1982

    Questione infondata
    10 novembre 1982

    La determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti, da un lato, e delle disponibilita` finanziarie dall'altro lato rientra nella discrezionalita` del legislatore ordinario. Discrezionalita` che questa Corte, che e` priva dei necessari poteri istruttori, non puo` sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalita` dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate; il che e` da escludere nella specie in cui le esigenze di vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono calcolate al livello delle pensioni minime. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 l. 3 giugno 1975, n. 160, sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost.). - cfr. SS. nn. 128/1973, 160/1974, 160/1971

    Art. 24 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art24 · fonte del testo

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