Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1978 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

12 agosto 1974, n. 351 (e successive modificazioni), e dell'art. 4,

della legge 27 gennaio 1963, n. 19 (proroga delle locazioni degli

immobili urbani destinati ad uso commerciale), promosso con ordinanza

emessa il 15 luglio 1976 dal tribunale di Campobasso, nel procedimento

civile vertente tra Maria Leveque e la S.A.I.T., iscritta al n. 629 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 314 del 24 novembre 1976.

Visto l'atto di costituzione della S.A.I.T., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

uditi gli avvocati Giovanni Mastrangelo e Franco Ciampitti, per la

S.A.I.T., e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto promosso dalla

signora Maria Leveque in Casotti, contro la Società Impresa Teatro -

la quale aveva intimato precetto per ottenere la riconsegna di una

azienda teatrale, in esecuzione di una sentenza della Corte d'appello -

il tribunale di Campobasso, giudice dell'opposizione all'esecuzione, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 1, legge 12 agosto 1974, n. 351 (e successive modificazioni) e 4,

legge 27 gennaio 1963, n. 19, per pretesa violazione degli artt. 3 e 41

della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che l'art. 1 della citata legge 351 del

1974, escludendo dal regime di proroga i contratti di affitto di

azienda, violerebbe il principio d'eguaglianza in relazione ai

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di pensioni,

alberghi, locande ed esercizi commerciali, soggetti a disciplina

vincolistica, attesa l'affinità delle situazioni così diversamente

regolate.

L'ordinanza di rimessione prosegue rilevando che l'art. 4 della

citata legge n. 19 del 1963, concedendo al solo conduttore di immobile

adibito ad attività commerciale - e non anche all'affittuario di

azienda - il diritto di optare tra la proroga biennale del contratto di

locazione ed il diritto all'avviamento commerciale, violerebbe il

principio di eguaglianza ed altresì l'art. 41 della Costituzione, per

la mancata valutazione dell'attività economica privata

dell'affittuario di azienda.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con atto di deduzioni depositato il 14 dicembre 1976, chiedendo

dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della questione

sollevata.

Osserva la difesa dello Stato che il giudice a quo - investito

dell'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, prima parte, c.p.c.

- incontra, nel vigente sistema processuale, considerevoli limiti alla

sua cognizione, che ne circoscrivono i poteri decisori.

Nei confronti del titolo esecutivo giudiziale - nella specie

sentenza di secondo grado - l'attore in opposizione non può proporre

censure che si risolvano in un gravame (le quali saranno proponibili

nella sede competente, ad esempio con appello o con ricorso per

Cassazione). Mentre trovano spazio le contestazioni in ordine alla

sussistenza dell'azione esecutiva, alla relativa legittimazione, agli

atti successivi estintivi dell'azione, limiti invalicabili derivano

dalle preclusioni proprie del tipo di giudizio in esame. Da tali

considerazioni la difesa dello Stato deduce l'inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale non essendo concesso al

giudice dell'opposizione all'esecuzione denunciare norme che, già

poste a fondamento del titolo giudiziale nella precedente fase di

cognizione, avrebbero dovuto essere riesaminate ed applicate dalla

Cassazione.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che non sono

comparabili, in relazione all'art. 3 Cost., le norme che regolano le

locazioni degli immobili, anche se destinati ad uso commerciale, con

quelle disciplinanti l'affitto di azienda, in quanto questa è

un'universalità patrimoniale, idonea a produrre beni, mentre le

locazioni alberghiere avrebbero una tutela collegata all'interesse

turistico nazionale. Risulterebbe di conseguenza infondata ogni

censura, anche in relazione all'art. 41 Cost.

Si è costituita in giudizio la Società S.A.I.T., rappresentata e

difesa dagli Avvocati Franco Ciampitti e Giovanni Mastrangelo, con atto

depositato il 13 dicembre 1976, chiedendo dichiararsi

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Osserva la difesa della S.A.I.T. che poiché il giudice

dell'opposizione non può modificare la sentenza di secondo grado fatta

valere esecutivamente, essendo chiamato a decidere non le questioni di

merito già risolte, ma soltanto l'esistenza del diritto ad agire in

executivis, non avrebbe potuto sollevare le questioni che ha proposto

innanzi alla Corte, per difetto di legittimazione. Soggiunge che

l'ordinanza del giudice a quo, datata 15 luglio 1976 è successiva al

momento in cui la Corte di cassazione ha preso in decisione il ricorso

proposto contro la sentenza utilizzata come titolo esecutivo, e che la

Cassazione ha respinto la questione ora sottoposta all'esame della

Corte costituzionale, ed ha rigettato il ricorso incidentale della

Leveque talché la sentenza della Corte d'appello è passata in

giudicato. Di qui la manifesta irrilevanza della questione di

legittimità costituzionale, in ordine alla quale lo stesso giudice a

quo non si è premurato di fornire motivazione alcuna, con conseguente

richiesta a questa Corte di trattazione in Camera di consiglio.

Nel merito, illustrando le diversità esistenti tra le locazioni di

immobili anche per uso commerciale, e l'affitto d'azienda, conclude per

l'infondatezza della censura prospettata in ordine all'art. 3 Cost.,

mentre osserva che la tutela giuridica dell'avviamento riconosciuta

soltanto in uno dei due casi troverebbe giustificazione nel diverso

concorso produttivo dell'imprenditore rispetto al conduttore

dell'immobile adibito ad uso commerciale. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1 della legge 12

agosto 1974, n. 351 (e successive modificazioni), che non estende agli

affitti di azienda il regime vincolistico previsto per le locazioni

degli immobili adibiti ad uso commerciale o alberghiero, contrasti o

meno con il principio di eguaglianza, attesa l'affinità delle

situazioni diversamente regolate. È parimenti denunciato, per

violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, l'art. 4 della legge

27 gennaio 1963, n. 19, secondo cui il conduttore degli immobili

adibiti ad attività commerciale o artigianale ha diritto ad un

compenso da parte del locatore per la perdita dell'avviamento in taluni

casi di cessazione del rapporto di locazione, per il dubbio che la

diversa disciplina, concernente l'affittuario di azienda, appaia

ingiustificata ed inconciliabile con il riconoscimento e la garanzia

della iniziativa economica privata.

2. - Occorre innanzitutto vagliare l'eccezione di inammissibilità

formulata dalla difesa dello Stato e dalla parte privata.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel

corso di un giudizio di opposizione a precetto intimato sulla base di

una sentenza civile emessa dal giudice di appello.

È pacifico - secondo la comune interpretazione della dottrina e la

costante giurisprudenza della Cassazione - che nel corso del giudizio

di opposizione all'esecuzione, promosso ex art. 615 c.p.c. (quando

l'azione esecutiva è fondata su di una sentenza, come nel caso di

specie) non sono riproponibili contestazioni concernenti l'oggetto del

giudizio di cognizione che ha dato luogo alla sentenza fatta valere in

executivis.

Dette censure, invero, possono esser proposte soltanto davanti al

giudice dell'appello o in Cassazione, ma mai davanti al giudice

dell'opposizione all'esecuzione, essendo vietata in tale sede la

ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione già

esaurito.

Tanto premesso è evidente che il sistema di preclusioni

processuali appena ricordato, impedisce al giudice a quo di applicare

le norme da lui denunciate, che attengono al processo di cognizione,

con conseguente irrilevanza delle questioni sottoposte a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1 legge 12 agosto 1974, n. 351 (e successive modificazioni)

e 4 legge 27 gennaio 1963, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt.

3 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Campobasso

in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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