Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1992

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Longo Adriano

contro la s.p.a. Wabco Westinghouse Compagnia Freni, iscritta al n.

683 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 20 febbraio

1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 secondo comma,

30, 31 secondo comma e 37 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977

n. 903 nella parte in cui non estende al padre lavoratore, in

alternativa alla madre, rinunciante, il diritto ai riposi giornalieri

previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.

Nell'ordinanza di rinvio si premette che Adriano Longo, dipendente

della "Wabco Westinghouse Compagnia Freni" s.p.a., ha instaurato un

procedimento civile, chiedendo la condanna della predetta società al

pagamento della retribuzione per le due ore di riposo giornaliero

usufruite - in alternativa alla moglie, lavoratrice subordinata, che

vi aveva rinunciato - per l'allattamento della figlia di età

inferiore ad un anno. La domanda, fondata sull'art. 10 della legge 30

dicembre 1971, n. 1204 è stata rigettata dai magistrati aditi in

sede di merito.

Il giudice rimettente sostiene, poi, che la disciplina legislativa

attuale riconosce senza limiti al lavoratore subordinato - in

alternativa alla madre lavoratrice, che vi abbia rinunciato - il

diritto all'astensione facoltativa dal lavoro post partum e ad

assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età

inferiore a tre anni (art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903),

mentre la sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte ha esteso al padre

lavoratore, nel rispetto delle condizioni su indicate, la fruizione

dei riposi giornalieri retribuiti solo nell'ipotesi di specifici

impedimenti (morte o grave infermità) della madre lavoratrice,

sicché non sarebbe possibile emettere alcuna pronuncia di

accoglimento della domanda proposta.

La Corte di cassazione rileva, inoltre, che la questione di

legittimità costituzionale non è manifestamente infondata.

Infatti, ad avviso del giudice a quo, i riposi giornalieri non

sono connessi strettamente alle esigenze dell'allattamento naturale

ma agli interessi della prole e sono fondati sulla stessa "ratio"

sottesa all'astensione facoltativa post partum, secondo quanto

rilevato da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1987.

Del resto, a parere del giudice rimettente, l'attribuzione senza

limiti al padre lavoratore del diritto di assistere il bambino malato

- anche nel primo anno di vita (periodo in cui è riconosciuto pure

il diritto ai riposi giornalieri) - in alternativa alla madre

lavoratrice rinunciante, prescinde dalle condizioni personali della

madre e si basa sulla parificazione dei ruoli nell'assistenza al

bambino in momenti di estrema importanza, sicché appare

ingiustificata l'omessa previsione di una identica disciplina

legislativa per i riposi giornalieri contemplati dall'art. 10 della

legge n. 1204 del 1971.

In realtà - ritiene il giudice a quo - il principio di parità,

sancito dalla Costituzione, come è stato sostenuto da questa Corte

nella sentenza n. 341 del 1991, ha determinato il superamento della

separatezza dei ruoli della donna e dell'uomo, nella famiglia e fuori

di essa ed una più paritetica partecipazione di entrambi ai compiti

di cura, di assistenza e di educazione dei minori.

2. - Pertanto, ad avviso del giudice rimettente, essendo scopo

attuale dell'istituto dei riposi giornalieri quello di consentire

alla madre i "compiti delicati e impegnativi connessi con

l'assistenza del bambino nel primo anno di vita", se anche il padre

"è idoneo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al

minore" e non sussistono serie concorrenti ragioni di tutela della

salute della madre, appare irrazionale che non sia assicurata al

bambino, nel primo anno di vita, la presenza del padre durante i

riposi giornalieri, qualora la madre lavoratrice vi rinunci.

La disciplina legislativa vigente, oltre a contrastare con l'art.

3 della Costituzione, violerebbe, secondo il giudice a quo, l'art.

29, secondo comma, della Costituzione, in relazione al principio di

eguaglianza tra i coniugi, l'art. 30 della Costituzione in ordine ai

compiti di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 31, secondo

comma, della Costituzione, che pone la tutela del minore quale

compito fondamentale dell'ordinamento, e l'art. 37 della Costituzione

sotto un duplice profilo: uno relativo alla parità di trattamento

tra uomini e donne in materia di lavoro e l'altro concernente la

speciale adeguata protezione del bambino.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti private, né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta dalla Corte di cassazione all'esame

del giudice delle leggi - con ordinanza pervenuta a questa Corte il

12 ottobre 1992 - concerne la legittimità costituzionale - con

riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione -

dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in

cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre

lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il

diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30

dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per

l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

La rilevanza della questione risulta evidente e motivata

dall'ordinanza di rimessione, poiché l'oggetto della domanda della

parte era appunto il pagamento della retribuzione per le ore di

riposo giornaliero usufruite - in alternativa alla moglie, anch'essa

lavoratrice subordinata e che vi aveva rinunziato - per l'assistenza

alla figlia non maggiore di un anno.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (più avanti citata) ha già

avuto diverse occasioni per sottolineare come la normativa degli anni

'70 abbia dato sempre maggiore realizzazione ai valori

costituzionalmente garantiti della parità fra uomini e donne, della

funzione sociale della maternità, dell'inserimento della donna nel

lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti

a tutelare la maternità stessa.

È stato anche rilevato che, assieme alla tutela della salute e

della condizione della madre, la nuova normativa ha preso anche in

considerazione i superiori interessi del bambino come oggetto di

tutela diretta, quando non prevalente ed esclusiva.

Per quanto particolarmente riguarda la fase successiva al parto,

il rapporto madre-bambino, visto sotto il profilo dell'attiva ed

assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico

del figlio, è stato protetto attraverso una serie di istituti:

a) astensione obbligatoria della madre dal lavoro per i primi

tre mesi successivi al parto (art. 4 legge 30 dicembre 1971, n.

1204), col diritto a percepire una indennità giornaliera pari

all'80% della retribuzione (art. 15 legge citata);

b) diritto della lavoratrice di assentarsi per sei mesi,

trascorso il periodo di astensione obbligatoria ma entro il primo

anno di vita del bambino, con conservazione del posto di lavoro (art.

7, primo comma, legge citata); e corresponsione di una indennità

pari al 30% della retribuzione (art. 15, secondo comma);

c) diritto della lavoratrice di assentarsi, altresì, durante

le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro

presentazione di certificato medico (art. 7, secondo comma, legge

citata);

d) diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda per due

periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, di un'ora

ciascuno, durante il primo anno di vita del bambino; periodi di

riposo considerati come ore lavorative anche agli effetti economici;

ma ridotti ad uno solo quando l'orario di lavoro è inferiore a sei

ore (art. 10 legge citata);

e) l'esercizio di questi diritti e delle modalità di lavoro

riservati alle lavoratrici madri, nonché l'organizzazione ed il

finanziamento degli asili-nido sono ulteriormente disciplinati dal

d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e dalla legge 29 novembre 1977, n.

891.

3. - Nell'ambito della coeva normativa (legge 9 dicembre 1977, n.

903) intesa a realizzare la "parità di trattamento tra uomini e

donne in materia di lavoro", vengono riconosciuti al padre

lavoratore, anche se adottivo o affidatario, i diritti - sopra

elencati sub b) e c) - di assentarsi dal lavoro ed il corrispondente

trattamento economico (previsti dal primo e dal secondo comma

dell'art. 7 e dell'art. 15 della citata legge n. 1204 del 1971) "in

alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli sono

affidati al solo padre". L'esercizio di questi diritti è subordinato

alla rinunzia dell'altro genitore, con relativa dichiarazione del suo

datore di lavoro.

Da tale disposizione di legge traeva origine una più moderna

evoluzione di questo aspetto del diritto di famiglia, nel senso che,

pur permanendo la coscienza della funzione sociale della maternità,

si è andato sempre più valorizzando il prevalente interesse del

bambino e - superandosi una rigida concezione della diversità dei

ruoli dei due genitori e dell'assoluta priorità della madre - si

sono riconosciuti paritetici diritti-doveri di entrambi i coniugi e

la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo fisico e

psichico del loro figlio.

La svolta veniva avvertita e favorita da questa Corte con la

sentenza 14 gennaio 1987, n. 1, 10 marzo 1988, n. 276, 11 marzo 1988,

n. 332, 19 ottobre 1988, n. 972, 8 febbraio 1991, n. 61 e 15 luglio

1991, n. 341.

Queste sentenze, infatti, oltre a riconfermare e potenziare i

diritti della madre-lavoratrice, elevano ancor più la posizione del

bambino quale autonomo titolare di interessi da salvaguardare

nell'ambito della legislazione protettiva, e sottolineano che il

figlio va tutelato, "non solo per ciò che attiene ai bisogni più

propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di

carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo

della sua personalità". In questo contesto, "anche il padre è

idoneo - e quindi tenuto - a prestare assistenza materiale e supporto

affettivo al minore"; e lo stesso dicasi riguardo alla paternità e

maternità legali.

4. - Nella delineata ottica della "nuova visione del ruolo dei

genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi

debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla

prole", la citata sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte ha esteso il

principio previsto dall'art. 7 della legge 903 del 1977 sulla parità

di trattamento fra uomini e donne anche ai riposi giornalieri

retribuiti, ritenendo che tale diritto va riconosciuto al padre

lavoratore, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta

impossibile per decesso o grave infermità.

In quella occasione la Corte non poté prendere in considerazione

- in aggiunta ai casi predetti - impedimenti dovuti ad altre cause,

in quanto "non meglio definite ed emerse in via di mera ipotesi nei

giudizi principali". Nella presente occasione, invece, a distanza di

oltre cinque anni, la questione viene dalla Corte di cassazione

prospettata in questa sede in termini più generali in relazione ai

cosiddetti "permessi di paternità", ritenendosi "irrazionale che non

sia assicurata al bambino la presenza nel primo anno di vita, durante

i riposi giornalieri, anche del padre, in sostanza - con l'assenso

della madre - di quello dei genitori che a loro giudizio sia meglio

in grado via via di assisterlo, per un'atmosfera il più possibile di

serenità". Ciò - soggiunge l'ordinanza - "potrebbe garantire meglio

l'interesse superiore del bambino, ora anche riconosciuto nella

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 20 novembre 1989

dell'O.N.U., ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.

176". Ma soprattutto, l'ulteriore passo verso questo riconoscimento

dei diritti-doveri del padre e della migliore tutela del bambino

renderebbe la norma denunziata conforme ai principi contenuti negli

artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.

5. - La questione trova, invero, la sua soluzione nel giusto

equilibrio fra i diversi principi costituzionali - contenuti nelle

ora citate norme di riferimento - e cioè della tutela della

maternità, dell'autonomo interesse del minore, della parità di

diritti doveri dei coniugi, nonché della parità degli uomini e

delle donne in materia di lavoro, tenendosi altresì conto della

moderna evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in tema

di rapporti sociali nell'ambito della famiglia.

In effetti, la natura e la finalità dell'istituto dei riposi

giornalieri, previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204, per le lavoratrici madri, nonostante il testuale riferimento al

"riposo della "madre", non corrispondono più soltanto

all'allattamento del neonato e ad altre sue esigenze biologiche, come

si è sopra esposto, ma a qualsiasi forma di assistenza del bambino.

Secondo l'id quod plerumque accidit può presumersi che nel primo

anno di vita l'interesse del figlio esiga maggiormente il rapporto

fisico e psicologico con la madre. Ma già la originaria formulazione

dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riconoscendo al

padre lavoratore, in alternativa alla madre (sia pure a seguito di

rinunzia della stessa), il diritto di assentarsi per sei mesi dal

lavoro per assistere il figlio nel primo anno di vita e durante le

malattie del bambino di età inferiore a tre anni, ha ribadito non

solo il diritto-dovere di entrambi i genitori ad assistere il figlio,

pur se di tenera età, ma soprattutto il superamento della concezione

di una rigida distinzione dei ruoli e che un equilibrato sviluppo

della personalità del bambino esige spesso la assistenza da parte di

entrambe le figure genitoriali anche per aspetti di carattere

affettivo e relazionale. Il che è stato confermato dai citati

precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che hanno esteso ad

altre ipotesi gli stessi criteri.

In coerenza con la ratio di questa evoluzione normativa e

giurisprudenziale, ed in conformità dei principi costituzionali

sopracennati, può, pertanto, ritenersi che l'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e

donne in materia di lavoro va inteso nel senso che anche al

lavoratore padre spetta, in alternativa alla madre lavoratrice e col

suo consenso, il diritto ai periodi di riposo giornaliero alle

condizioni previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204, per assistere il figlio nel suo primo anno di vita.

La delicata scelta di quel genitore che, assentandosi dal lavoro

per assistere il bambino, possa meglio provvedere a tali esigenze,

non può che restare affidata all'accordo degli stessi coniugi, in

spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del loro

figlio (artt. 143 e 144 del codice civile).

6. - Nel ritenere opportuno, a questo punto, fare qualche

precisazione relativamente all'esercizio dei predetti diritti

riconosciuti dalla presente pronuncia, la Corte rileva anzitutto che

anche per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della legge n.

1204 del 1971 valgono alcuni criteri stabiliti dall'art. 7 della

legge sulla parità (n. 903 del 1977), nel senso che il diritto del

padre lavoratore viene riconosciuto sempre che anche la madre sia

lavoratrice, e previa presentazione al proprio datore di lavoro sia

della dichiarazione di assenso della madre, sia della dichiarazione

del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la

comunicazione della rinunzia della madre.

Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può

esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre

lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria (art.

4 della legge 1204 del 1971), o di assenza facoltativa (art. 7 stessa

legge), o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione

lavorativa sia interamente sospeso.

Poiché, infine, il rapporto di lavoro deve svolgersi col rispetto

da entrambe le parti dei principi di correttezza e buona fede, anche

con riguardo ai riposi giornalieri, mentre il datore di lavoro deve

considerare la prevalente rilevanza del dovere di assistenza ai figli

dei lavoratori, pure questi ultimi devono esercitare il loro diritto

compatibilmente con le specifiche esigenze dell'organizzazione

aziendale, anche preavvertendo il datore di lavoro, specie nel caso

di successive modifiche della scelta del genitore designato alla

predetta assistenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale

ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre

lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti

dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di

vita.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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