Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/11/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla "disciplina igienica

della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande", promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1969 dal pretore

di Bitonto nel procedimento penale a carico di Lovero Antonia e La

Fortuna Luigi, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio

1970.

Visti gli atti di costituzione di Luigi La Fortuna e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Antonia Lovero

e di Luigi La Fortuna - imputati della contravvenzione prevista dagli

artt. 5, lett. d, ultimo comma, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande" - il pretore di Bitonto ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di

legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa del La Fortuna,

concernente l'art. 1, terzo comma, della predetta legge.

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 7 novembre 1969, si osserva

che la disposizione, in quanto non impone che, qualora l'analisi del

prodotto accerti la sua non corrispondenza ai requisiti fissati dalla

legge, il risultato venga comunicato, oltre che all'esercente presso il

quale è stato effettuato il prelievo, anche ad altri esercenti che

possano essere ritenuti responsabili della irregolarità, pone questi

ultimi in condizione di non poter esercitare quel mezzo di difesa -

l'istanza di revisione dell'analisi - che il quarto comma prevede per

tutti gli interessati, con la conseguente violazione del principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto inviolabile di difesa (art.

24, secondo comma, Cost.).

2. - Nel presente giudizio si è costituito, con atto del 22

novembre 1969, il signor Luigi La Fortuna ed è intervenuto, con atto

del 20 gennaio 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

3. - La difesa del La Fortuna, premessa un'esposizione dei fatti di

causa, mette in evidenza che il suo assistito, sottoposto a

procedimento penale con l'imputazione di aver venduto all'esercente

Lovero la partita di formaggio dalla quale erano stati prelevati i

campioni, non ricevette alcuna comunicazione del risultato dell'analisi

e, quindi, non fu posto in grado di impugnarla attraverso la richiesta

di revisione, con la conseguenza di trovarsi poi di fronte ad un già

compiuto atto processuale del quale è consentita la lettura in

dibattimento e che costituisce legittima fonte di convincimento del

giudice. Tutto ciò - così prosegue la difesa - determina una

disparità di trattamento fra l'esercente presso il quale è stato

fatto il prelievo e gli altri soggetti che pur sarebbero interessati ad

impugnare la prima analisi, in contrasto sia con l'art. 3 che con

l'art. 24 della Costituzione: la violazione di quest'ultimo è di tutta

evidenza in base ai principi affermati da questa Corte e secondo i

quali all'indiziato di reato deve essere assicurato un minimo di difesa

personale e tecnica.

L'atto di costituzione si conclude con la richiesta che la

questione proposta dall'ordinanza di rimessione sia riconosciuta

fondata.

4. - L'Avvocatura dello Stato, dopo aver espresso, sulla base dei

dati desumibili dalla rubrica di imputazione premessa all'ordinanza di

rinvio, qualche dubbio sulla rilevanza della questione, sostiene che

questa è infondata. A conforto di tale tesi si richiama il principio -

enunciato in via generale nella sentenza n. 86 del 1968 e ribadito,

proprio a proposito dalla legge n. 283 del 1962, nella sentenza n. 149

del 1969 - secondo il quale la linea di demarcazione fra indagini

generiche ed atti istruttori coincide col momento in cui un soggetto

risulti indiziato di reato: a tale principio è conforme la

disposizione ora impugnata, perché l'esito sfavorevole della prima

analisi fa sorgere un indizio solo nei confronti dell'esercente presso

il quale è stato effettuato il prelievo e, se si tratti di confezione

originale, nei confronti del produttore. Indizi a carico di altri

soggetti possono sorgere attraverso ulteriori indagini, non

disciplinate dalla legge speciale e dal relativo procedimento di

prelievo, analisi e revisione: né riguarda la denunziata disposizione

il più ampio problema del valore e dell'efficacia degli accertamenti

generici di polizia giudiziaria nei confronti di coloro che solo

successivamente risultino indiziati. Per queste ragioni, ad avviso

dell'Avvocatura, la questione risulta infondata sia in riferimento

all'art. 24 che all'art. 3 della Costituzione, essendo evidente, per

quanto riguarda quest'ultimo, che la posizione dell'esercente presso il

quale è stato effettuato il prelievo è diversa da quella di chi gli

ha fornito la merce, perché solo nei confronti del primo il risultato

dell'analisi fa sorgere un indizio di reità.

5. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito

nelle sue deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,

sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande" prescrive che, ove attraverso

l'analisi compiuta dai competenti laboratori si accerti che i campioni

prelevati non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il

risultato venga comunicato "all'esercente presso cui è stato fatto il

prelievo" e, se si tratti di merce "in confezioni originali", al

produttore.

Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione, nella parte in cui

esclude che la predetta comunicazione venga fatta anche ad altri

esercenti che possano essere ritenuti responsabili dell'irregolarità

del prodotto, ingiustificatamente non pone costoro in condizione di

esercitare quel mezzo di difesa (istanza di revisione dell'analisi) che

il quarto comma dello stesso articolo mette a disposizione di tutti

"gli interessati": con ciò violando sia il principio di eguaglianza

(art. 3 Cost.) sia il diritto di difesa (art. 24, secondo comma,

Cost.).

2. - Questa Corte in numerose pronunzie ha ritenuto che,

nell'osservanza del precetto enunciato dall'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, la legge deve garantire il diritto di difesa a

partire dal momento in cui l'indizio di reato "si soggettivizza nei

confronti di una determinata persona". Di tale principio fu fatta

specifica applicazione proprio a proposito della legge n. 283 del 1962

(sent. n. 149 del 1969) e ad esso si ispirano le modifiche apportate

dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'art. 78 del codice di

procedura penale.

Posta questa premessa e rilevato che quando l'analisi del prodotto

alimentare ne accerta l'irregolarità sorge un indizio di reato (cfr.

sent. n. 149 del 1969), occorre verificare se la disposizione ora

impugnata metta tutti gli indiziati in condizione di esercitare la

propria difesa attraverso l'istanza di revisione. È ovvio che la

questione non investe il problema, al quale accenna la difesa dello

Stato, dell'efficacia degli atti di polizia giudiziaria nei confronti

dei soggetti che solo successivamente al loro compimento acquistino la

posizione di indiziati di reato: più limitatamente, invece, essa

riguarda la ipotesi nella quale, nel momento in cui si conclude

l'analisi, venga a risultare indiziato di reato, secondo i criteri

fissati dall'art. 78 cod. proc. pen., anche un soggetto diverso

dall'esercente presso il quale era stato effettuato il prelievo del

prodotto alimentare.

Così delimitata, la questione appare fondata. Si può prescindere

dal risolvere il dubbio se la legge, conferendo agli "interessati"

(art. 1, quarto comma) il diritto di chiedere la revisione

dell'analisi, si riferisca solo ai soggetti indicati nel comma

precedente come destinatari della comunicazione del risultato

dell'analisi ovvero, più in generale, a chiunque possa aver interesse

alla revisione. Anche se si potesse accogliere questa più larga

interpretazione, resterebbe pur sempre certo che solo l'esercente

presso il quale è stato fatto il prelievo ed il produttore in caso di

alimenti "in confezioni originali" vengono informati della riscontrata

irregolarità e sono posti in grado di richiedere, in un termine

perentorio, che si proceda alla revisione, con quelle garanzie

processuali che la citata sent. n. 149 del 1969 ha assicurato. Di modo

che qualsiasi altro, diverso soggetto, anche se in base ai già

compiuti atti di polizia giudiziaria sia coinvolto nell'indizio di

reità, vien messo in condizione di ignorare l'esito sfavorevole

dell'analisi e di non poter esercitare quella difesa che si realizza

attraverso la richiesta di revisione. Per questa parte, dunque, non è

dubbio che la disposizione denunziata opera una ingiustificata

discriminazione fra i soggetti indiziati di reato, con conseguente

violazione dell'art. 3 Cost., e non assicura a tutti quel diritto che

l'art. 24, secondo comma, Cost. definisce come "inviolabile in ogni

stato e grado del procedimento".

3. - I limiti entro i quali la disposizione impugnata, per quanto

innanzi si è detto, risulta costituzionalmente illegittima,

impediscono di dichiarare, come richiede il giudice a quo,

l'illegittimità delle parole "presso cui è stato fatto il prelievo",

giacché con tale dichiarazione, imponendosi l'obbligo della

comunicazione all'"esercente" senza adeguata specificazione, si

andrebbe al di là di quanto è necessario per garantire il diritto di

difesa, in condizione di parità, a tutti coloro - e solo ad essi - che

nel momento in cui l'analisi accerta l'irregolarità del prodotto

vengono a risultare, allo stato degli atti, indiziati di reato. E

pertanto l'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283,

deve essere dichiarato illegittimo solo nella parte in cui esclude

l'obbligo della comunicazione a tutti coloro che in base agli atti

risultino indiziati di reato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo,

della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente disposizioni sulla

"disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande"), limitatamente alla parte in cui esclude

l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei

soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti

risultino indiziati di reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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