Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 o dell'art.

34, secondo comma, del codice di procedura penale promossi con

ordinanze emesse: 1) il 5 ottobre 1995 dal Tribunale per i minorenni

di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di V. C.,

iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1995; 2) il 5 ottobre 1995 dal Pretore di Savona nel

procedimento penale a carico di Rida Massin, iscritta al n. 835 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 nel corso di un

processo penale a carico di un imputato minorenne cui era stato

contestato in dibattimento un reato connesso a quello per il quale

era stato disposto il rinvio a giudizio e nei cui confronti era stata

adottata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato

oggetto della contestazione suppletiva, il Tribunale per i minorenni

di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio il giudice che nel corso del dibattimento si

è pronunciato sulla libertà personale dell'imputato per un reato

oggetto di contestazione suppletiva.

Il giudice rimettente, ritenendo impossibile ampliare

interpretativamente, per analogia, i casi di incompatibilità

determinati da atti compiuti nel procedimento, tassativamente

previsti dall'art. 34 cod. proc. pen., ricorda che è stata più

volte dichiarata l'illegittimità costituzionale di questa

disposizione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del

giudice che ha valutato materiali cognitivi del processo in altri

casi identici o affini a quello ora considerato, ed afferma che la

contestazione in dibattimento di un reato connesso dovrebbe essere

considerata equivalente al rinvio a giudizio e la misura cautelare

potrebbe essere fondata sulla valutazione del materiale cognitivo non

acquisito al dibattimento e formato senza contraddittorio tra le

parti.

Il Tribunale per i minorenni, rilevato che la custodia cautelare in

carcere presuppone gravi indizi di colpevolezza ed implica una

valutazione di merito sulla probabile fondatezza dell'accusa e

sull'assenza di condizioni che legittimino il proscioglimento,

richiama principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, in

particolare dalla sentenza n. 432 del 1995, e ritiene che

l'incompatibilità del giudice è diretta ad impedire che la

valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o

possa apparire, condizionata dalla forza della prevenzione e dalla

naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un

atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso

procedimento. Ad avviso del giudice rimettente, si troverebbe in

questa situazione anche il giudice del dibattimento che ha applicato

una misura cautelare personale per un reato contestato nel corso

dell'istruzione dibattimentale; sicché questa situazione dovrebbe

egualmente determinare l'incompatibilità del giudice, anche per

evitare una disparità di trattamento tra identiche o analoghe

posizioni processuali.

2. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 nel corso di un

procedimento penale a carico di Rida Massin, tratta in arresto in

flagranza di reato e condotta davanti al giudice per la convalida

dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo (art. 566 cod.

proc. pen.), il Pretore di Savona, dopo aver convalidato l'arresto ed

emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, nella fase degli

atti preliminari al dibattimento ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore

che abbia, appunto, convalidato l'arresto ed applicato una misura

cautelare nei confronti dell'imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, i gravi indizi di colpevolezza,

che costituiscono il presupposto della custodia cautelare, sono

elementi probatori che consentono di ritenere altamente probabile

l'esistenza e attribuibilità del reato all'indagato. Anche la

convalida dell'arresto, presupponendo la flagranza, richiederebbe un

apprezzamento di evidenza della prova. Queste valutazioni

implicherebbero un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e

dovrebbero, quindi, determinare l'incompatibilità del giudice per il

giudizio di merito, ad evitare il rischio che nelle decisioni

relative all'istruzione dibattimentale e nelle valutazioni conclusive

lo stesso giudice possa apparire condizionato da giudizi

precedentemente espressi, con conseguente pericolo per la certezza

della sua imparzialità e terzietà.

Il Pretore ritiene che l'attività del giudice deve essere non solo

libera da vincoli che possono comportare la sua soggezione formale o

sostanziale ad altri organi, ma anche immune da qualsiasi forma di

prevenzione od influenza, che possa pregiudicare l'imparzialità o

l'obiettività della decisione (art. 101 Cost.). La valutazione di

responsabilità dell'imputato potrebbe essere, o apparire, inoltre,

in contrasto con i principi che si collegano alla garanzia del giusto

processo (artt. 24 e 101 della Costituzione), in quanto condizionata

dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio ormai espresso o un

atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso

procedimento.

3. - Nel solo giudizio promosso dal Pretore di Savona è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata.

L'Avvocatura ammette che la convalida dell'arresto e la connessa

applicazione di una misura cautelare possano integrare un giudizio

prognostico sulla colpevolezza dell'imputato, suscettibile, in linea

teorica, di incrinare l'imparzialità del giudice. Ma nel giudizio

direttissimo convalida dell'arresto e dibattimento sarebbero legati

da un nesso particolarmente stretto, al punto da poter essere

considerati come sequenze di un'unica fase del procedimento penale.

Lo stesso dato normativo (art. 566 cod. proc. pen.) renderebbe

evidente la contestualità di questi segmenti in un'unica e breve

fase procedimentale, disponendo che si proceda "immediatamente" al

giudizio in caso di convalida.

L'Avvocatura sottolinea che, accogliendo la questione di

legittimità costituzionale, si giungerebbe al risultato pratico, non

ragionevole né conforme alle finalità del giudizio direttissimo, di

imporre la presenza in ciascuna udienza dibattimentale dinanzi al

pretore di due magistrati, competenti l'uno per la convalida

dell'arresto e per l'applicazione della misura cautelare, l'altro per

la celebrazione del dibattimento. Considerato in diritto

1. - Le due questioni di legittimità costituzionale concernono la

disciplina delle cause di incompatibilità del giudice, stabilita

dall'art. 34 del codice di procedura penale.

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ritiene che il

secondo comma di questa disposizione, nella parte in cui non prevede

che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel dibattimento

abbia emanato un provvedimento di custodia cautelare nei confronti

dell'imputato per un reato oggetto di contestazione suppletiva, sia

in contrasto: a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per

irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato che non può

essere giudicato nel merito da chi ha emesso una misura cautelare

personale nei suoi confronti nella fase delle indagini preliminari e

l'imputato che sia stato sottoposto a misura coercitiva da parte

dello stesso giudice competente per il dibattimento, per il quale

l'incompatibilità non opererebbe; b) con l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, perché il giudice avrebbe compiuto, ai fini

della emissione della misura coercitiva personale, una valutazione

anticipata dei materiali cognitivi che saranno oggetto del giudizio

di merito.

Il Pretore di Savona ritiene, a sua volta, che l'art. 34 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio direttissimo il pretore che abbia convalidato l'arresto ed

applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, sia in

contrasto con gli artt. 24 e 101 della Costituzione, giacché la

valutazione sulla responsabilità dell'imputato potrebbe essere

condizionata dalle decisioni già assunte dallo stesso giudice,

pregiudicandone l'imparzialità e l'obiettività.

2. - Le due questioni di legittimità costituzionale riguardano,

sia pure per aspetti diversi, la medesima disposizione e coinvolgono

gli stessi principi. I relativi giudizi possono, quindi, essere

riuniti per essere decisi congiuntamente.

3. - L'istituto dell'incompatibilità del giudice determinata da

atti compiuti nel procedimento penale concorre ad esprimere la

garanzia di un giudizio imparziale, che non sia né possa apparire

condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale

dell'imputato manifestate dallo stesso giudice, tali da poter

pregiudicare la neutralità del suo giudizio. Il principio del

"giusto processo", difatti, implica e presuppone che il giudizio si

formi in base al razionale apprezzamento delle prove legittimamente

raccolte ed acquisite e non sia pregiudicato da valutazioni sul

merito dell'imputazione e sulla colpevolezza dell'imputato, espresse

in fasi del processo anteriori a quella del quale il giudice è

investito.

Il processo è per sua natura costituito da una sequenza di atti,

ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti su

quanto risulti nel procedimento ed incidere sui suoi esiti. Non può,

quindi, essere frammentato, isolando ogni atto che contenga una

decisione idonea a manifestare un apprezzamento di merito ma

preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio del quale

il giudice è già investito, per attribuire ogni singola decisione

ad un giudice diverso, sino a rompere la necessaria unità del

giudizio e la sua intrasferibilità (cfr. sentenze n. 131 del 1996 e

n. 124 del 1992; ordinanza n. 24 del 1996).

L'incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento

è determinata da provvedimenti adottati in base alla valutazione di

indizi o prove inerenti alla responsabilità penale dell'imputato in

fasi precedenti a quelle delle quali il giudice è investito. Essa

non necessariamente deve essere estesa sino a collegarla a tutti i

provvedimenti con contenuto valutativo emanati dal giudice competente

e senza che vi fosse incompatibilità nel momento in cui lo stesso è

stato investito del giudizio di merito; giudice che in ragione e

nell'esercizio di questa competenza è successivamente chiamato ad

adottare misure e provvedimenti accessori o ad esprimere giudizi

incidentali, quali sono quelli di carattere cautelare innestati nel

dibattimento. In questi casi il provvedimento non costituisce

anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al

contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già

correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è

la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far

derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il

giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa.

4. - La questione di legittimità costituzionale concernente

l'omessa previsione dell'incompatibilità per il giudizio di merito

del giudice del dibattimento che ha accolto la richiesta del pubblico

ministero di applicazione di una misura cautelare personale per un

reato concorrente, contestato in dibattimento, non è fondata.

È ben vero che anche in questo caso l'adozione della misura

cautelare personale presuppone la valutazione dell'esistenza di

"gravi indizi di colpevolezza" (art. 273, primo comma, cod. proc.

pen.) tali da fondare una ragionevole probabilità della

responsabilità penale dell'imputato, valutazione questa già

ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale idonea a determinare

l'incompatibilità per il giudizio del giudice per le indagini

preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare o

del giudice che su di essa si sia pronunciato in sede di riesame o di

appello (sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996). Ma nell'ipotesi

ora considerata questa valutazione è effettuata dal giudice che è

stato correttamente investito della cognizione del merito, senza che

sussistesse nei suoi confronti alcuna causa di incompatibilità, e

che non può essere successivamente spogliato di un giudizio già

instaurato, nel quale è attratta la decisione cautelare, costituendo

essa solo un momento di cognizione incidentale nel contesto del

giudizio di merito.

Questa situazione non è dunque assimilabile, come ipotizza il

giudice rimettente, a quella che si verifica per il giudice che,

nella fase anteriore al rinvio a giudizio, abbia adottato la misura

della custodia cautelare e sia successivamente chiamato a giudicare

della responsabilità penale dell'imputato. Né si vede come nel caso

in esame possa risultare leso il diritto di difesa dell'imputato, che

si svolge pienamente nel dibattimento.

5. - Egualmente non fondata è la questione di legittimità

costituzionale concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità

per il giudizio di merito del pretore che, procedendo con rito

direttissimo, ha convalidato l'arresto e disposto una misura

cautelare nei confronti dell'imputato.

La convalida dell'arresto implica una valutazione sulla

riferibilità del reato all'imputato, condotto in giudizio, ma è

attribuita alla cognizione del giudice competente per il merito, cui

è devoluta la convalida ed il contestuale giudizio, al quale accede

ogni altro provvedimento cautelare. Il giudice del dibattimento, al

quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si

pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto,

sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere

immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare

incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la

cognizione del merito.

Non può dunque esser configurata una menomazione

dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al

proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:

1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel

dibattimento abbia emanato un provvedimento di custodia cautelare nei

confronti dell'imputato per un reato oggetto di contestazione

suppletiva, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni

di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non

possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore che abbia

convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti

dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della

Costituzione, dal Pretore di Savona con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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