Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/11/1971 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 515,

ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 28 gennaio 1970 ed il 13 novembre 1970 dalla

Corte d'appello di Genova nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Burnengo Giuseppe ed altri e di Romeo Arturo e Marco,

iscritte ai nn. 65 e 366 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970 e n. 35 del

10 febbraio 1971;

2) ordinanze emesse il 25 febbraio 1970 e l'11 marzo 1970 dal

tribunale di Lecce nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Ventura Francesco ed altri e di De Vergori Alessandro ed altri,

iscritte ai nn. 147 e 159 del registro ordinanze 1970 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970 e n.

143 del 10 giugno 1970;

3) ordinanza emessa il 24 aprile 1970 dal tribunale di Venezia nel

procedimento penale a carico di Casarin Dante, iscritta al n. 255 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Romeo Marco e Casarin Dante;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito l'avv. Gian Domenico Pisapia, per il Romeo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe

Burnengo ed altri, la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 28

gennaio 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 515, ultimo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, adducendo,

principalmente, gli argomenti appresso riassunti.

La disposizione denunziata, che consente al pubblico ministero

presso il giudice d'appello di proporre gravame incidentale, quando

quello principale sia stato proposto dal solo imputato, darebbe luogo,

anzitutto, ad una disparità di trattamento fra pubblico ministero e

imputato. Quest'ultimo, infatti, oltre a non avere un eguale diritto,

sarebbe anche privato della facoltà di determinare, con la sua

rinunzia al gravame, il passaggio in giudicato della sentenza da lui

impugnata; invece, il pubblico ministero, con l'appello incidentale,

avrebbe a disposizione un mezzo anomalo di rimessione in termini, senza

alcun controllo giurisdizionale del suo operato.

Risulterebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra gli stessi

coimputati, perché l'appello incidentale ha effetto solo contro chi ha

proposto gravame e non contro il non appellante che non partecipi al

giudizio di secondo grado, mentre questi si giova, in taluni casi,

degli effetti estensivi dell'impugnazione dell'imputato appellante:

art. 203 cod. proc. pen.

Si avrebbe, infine, una menomazione del diritto della difesa, in

violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'imputato appellante,

il quale, per il fatto stesso di aver impugnato una sentenza ritenuta

pregiudizievole, si troverebbe esposto a subire conseguenze di tipo

sanzionatorio, più che di giustizia sostanziale.

2. - La medesima questione è stata sollevata, in termini

sostanzialmente identici, dalla stessa Corte d'appello di Genova, nel

corso di un procedimento penale a carico di Arturo Romeo e Marco Romeo,

con ordinanza del 13 novembre 1970.

3. - In un procedimento penale a carico di Dante Casarin, il

tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 aprile 1970, ha prospettato

la medesima questione, in riferimento agli artt. 24 e 112 della

Costituzione.

A giudizio del tribunale, la norma censurata, sia in quanto

consente ad una sola delle parti una duplicità di rimedi ed una

franchigia dal rispetto dei termini, sia, specialmente, per il

carattere di ritorsione in danno dell'imputato che eserciti

legittimamente il suo diritto, sarebbe di gravissimo pregiudizio alla

garanzia fondamentale della difesa e violerebbe, altresì, il principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale, per il fatto di consentire al

titolare della potestà di impugnazione una contraddittorietà di

comportamento (lasciar decorrere i termini per l'appello e proporre,

poi, il gravame).

Quanto alla rilevanza della questione, il tribunale ha osservato

che, sebbene l'appello incidentale fosse stato preceduto da quello in

via principale del pubblico ministero presso il giudice di primo grado,

quest'ultimo gravame, non essendo stato seguito dalla presentazione dei

motivi ed essendo, perciò, inammissibile, non precluderebbe la

proposizione del successivo appello incidentale.

4. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 25 febbraio

e l'11 marzo 1970, nel corso di due distinti procedimenti penali,

rispettivamente contro Francesco Ventura ed altri e Alessandro De

Vergori ed altri, il tribunale di Lecce, nel sollevare questione di

legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 515 cod. proc.

pen., ha osservato che l'appello incidentale, essendo consentito solo

al pubblico ministero e non anche alle altre parti del processo, senza

essere giustificato da una sostanziale disparità di situazioni

processuali, violerebbe il precetto dell'art. 3 della Costituzione.

5. - Tutte le ordinanze, dopo le notificazioni e comunicazioni di

rito, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nei giudizi dinanzi a questa Corte non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri; delle parti private si sono

costituiti solo Dante Casarin e Marco Romeo.

La difesa del Romeo, nel richiamarsi alle argomentazioni delle

ordinanze della Corte d'appello di Genova, rileva che la norma

denunziata, introdotta nel vigente codice di rito penale con l'intento

di porre uno sbarramento ad eventuali impugnazioni infondate, aggrava

lo squilibrio di trattamento tra imputato e pubblico ministero.

Né tale squilibrio, ad avviso della difesa, potrebbe correggersi

consentendo anche all'imputato l'appello incidentale, dato che il

pubblico ministero, in caso di rigetto del proprio appello incidentale,

non va incontro, a differenza dell'imputato, a nessuna conseguenza di

tipo sanzionatorio (lato sensu). Il che confermerebbe il carattere

vessatorio della norma denunziata, reso ancor più grave dal fatto che

l'appello incidentale del pubblico ministero resterebbe in vita ed

avrebbe corso anche se vi sia stata successiva rinunzia dell'imputato

alla propria impugnazione, cioè se l'impugnazione di questo non sia

più operante.

Non potrebbe ravvisarsi una giustificazione neppure nella peculiare

posizione istituzionale del pubblico ministero (cui è già consentito

un termine per l'impugnazione notevolmente superiore a quello di cui

dispone l'imputato: art. 199 cod. proc. pen.); in quanto, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, la parità di posizione delle parti nel

processo penale sarebbe anch'essa un aspetto fondamentale del diritto

di difesa, al pari dell'autodifesa e della difesa tecnica.

Sulla disparità di trattamento tra gli stessi coimputati viene,

infine, osservato che, mentre per alcuni di essi resterebbe ferma la

decisione del primo giudice, potrebbe, invece, ulteriormente aggravarsi

la posizione dell'imputato appellante, dappoiché l'appello incidentale

del pubblico ministero, entro i capi impugnati dalla sentenza, può

estendersi a punti della decisione diversi da quelli cui si riferiscono

i motivi dedotti dall'imputato, con una conseguente maggiore

possibilità di reformatio in pejus.

Anche la difesa del Casarin, rifacendosi agli argomenti addotti dal

giudice a quo, sostiene che la norma denunziata è da dichiarare

illegittima, indipendentemente dalla sua controversa interpretazione da

parte della giurisprudenza. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione hanno lo stesso oggetto e i

relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Dette ordinanze sottopongono a questa Corte la questione di

legittimità dell'art. 515, quarto comma, del codice di procedura

penale, che regola l'istituto dell'appello incidentale del pubblico

ministero, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione (Corte d'appello di Genova, 28 gennaio e 13 novembre

1970); con l'art. 3 (tribunale di Lecce, 25 febbraio e 11 marzo 1970);

con gli artt. 3, 24 e 112, tribunale di Venezia, 24 aprile 1970).

3. - Ad avviso di questa Corte, le censure mosse dalle ordinanze di

rimessione sotto il profilo della disparità di trattamento

nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma,

Cost.) - che se isolatamente considerate potrebbero dar luogo a

perplessità sulla loro fondatezza - prese nel loro complesso

giustificano la dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma denunziata. E, invero, l'appello incidentale, essendo consentito

ad una sola delle parti nel processo, turba l'equilibrio del

contraddittorio, che si polarizza nell'imputato (e nel suo difensore),

da un lato, e, dall'altro, nel pubblico ministero, portatori di

interessi solitamente contrapposti (vedi sentenza n. 190 del 1970).

E la fondatezza delle censure è avvalorata dall'inciso, contenuto

nello stesso art. 515, quarto comma, cod. proc. pen., relativo

all'inefficacia, ai fini del prosieguo del giudizio di secondo grado,

della rinuncia dell'imputato al proprio appello; e dall'ultima parte di

detto articolo, relativa al coimputato non appellante.

4. - È, comunque, assorbente il profilo della violazione dell'art.

112 della Costituzione, dato che il potere di impugnazione - come è

stato posto in rilievo dal tribunale di Venezia (ordinanza 24 aprile

1970) - è un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, un atto

conseguente - obbligatorio e non discrezionale - al promovimento

dell'azione penale (beninteso, con gli stessi limiti di comportamento

che il pubblico ministero ha rispetto alla notitia criminis, dopo la

quale può convincersi a proporre al giudice istruttore il decreto di

non promovimento, oppure, in istruttoria o in udienza, l'assoluzione o

una pronuncia più favorevole a fronte della contestazione

dell'accusa): vale a dire un atto dovuto, che si concreta nella

richiesta al giudice superiore di emettere una diversa decisione, più

conforme alla pretesa punitiva, e di rimuovere il pregiudizio che, a

criterio dell'organo dell'accusa, la precedente statuizione abbia

arrecato alla realizzazione di essa. Un carattere tale da non

consentire che il pubblico ministero (quale istituto), titolare di

questo potere-dovere, tenga un comportamento contraddittorio: quello di

lasciar scadere i termini per l'impugnazione, manifestando

implicitamente il convincimento che l'esercizio dell'azione penale non

debba esprimersi anche nella proposizione dell'appello; e di esperire

successivamente il gravame, fuori dei termini ordinari stabiliti dal

codice per il suo appello principale: e ciò allo scopo pratico di

contenere l'iniziativa dell'imputato (Lav. Prep., vol. VII, pag. 74),

che è quanto dire di ostacolarne l'esplicazione del diritto di tutela

giurisdizionale e di difesa giudiziaria (ex art. 24, primo e secondo

comma, Cost.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 515, quarto

comma, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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