Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1970 dal tribunale di Ascoli

Piceno nel procedimento penale a carico di De Panicis Luigi e Azzanesi

Carlo, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1971 dal tribunale di Ascoli

Piceno nel procedimento penale a carico di Marchegiani Francesco,

iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;

3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dalla Corte d'assise di

Firenze nel procedimento penale a carico di Messana Alberto e Pannella

Giacinto Marco, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12

aprile 1972;

4) ordinanze emesse il 28 febbraio 1972 dal tribunale di Firenze

nel procedimento penale a carico di Chiarugi Giulio e il 24 febbraio

1972 dalla Corte d'assise di Campobasso nel procedimento penale a

carico di Ferri Nicola ed altri, iscritte ai nn. 120 e 129 del registro

ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 134 del 24 maggio 1972;

5) ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Buffa Giovanni ed altri, iscritta al n.

171 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 2 dicembre 1970 il tribunale di Ascoli

Piceno ha proposto varie questioni di legittimità costituzionale

concernenti l'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in forza del

quale per i reati commessi col mezzo della stampa si procede col rito

direttissimo.

Premesso che il procedimento previsto dalla legge impugnata è

svincolato dai presupposti, dalle forme e dalle modalità alternative

di definizione che caratterizzano il giudizio direttissimo disciplinato

dal codice di procedura penale (articoli 502 ss.), il tribunale esprime

l'avviso che esso si risolva in un limite ed in un ostacolo alla

libertà tutelata dall'art. 21 della Costituzione: l'obbligatorietà

del rito, sottraendo al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria la

disciplina della materia, violerebbe il sistema costituzionale di

garanzia che assiste la libertà di stampa; la carenza di una

disciplina processuale compiuta e prestabilita, imponendo che si

proceda "in forma analogica", avrebbe per conseguenza la sostanziale

immotivazione dell'atto col quale si sottopone l'imputato a giudizio e

con ciò verrebbe violato l'art. 111 Cost.; la non obbligatorietà del

previo interrogatorio dell'imputato non si risolve affatto nel divieto

di procedere a tale atto e perciò sarebbe conferita al pubblico

ministero una scelta in proposito, insindacabile ed immotivata, in

contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.; l'esclusione della possibilità

di definire il giudizio in fase istruttoria, confliggendo con

l'interesse dell'imputato a veder riconosciuta la propria innocenza

prima di esser tratto a dibattimento, violerebbe l'art. 24 Cost. e

nello stesso tempo, atteso che nel vigente ordinamento processuale è

sempre prevista quanto meno la possibilità che il giudice istruttore

sia investito della richiesta di proscioglimento, sottrarrebbe

l'imputato - contro il disposto dell'art. 25 Cost. - al suo giudice

naturale; infine, l'obbligatorietà del rito, impedendo la valutazione

del fatto che è implicita nel promovimento dell'azione penale,

comporterebbe una limitazione dei poteri del pubblico ministero, mentre

l'obbligo fatto al giudice di pronunziare la sentenza entro trenta

giorni dalla querela o dalla denuncia realizzerebbe un'illegittima

interferenza nell'esercizio della funzione giudiziaria ed una

violazione dell'indipendenza del giudice (art. 104 Cost.).

2. - Lo stesso tribunale di Ascoli Piceno - ord. 7 dicembre 1971 -

denuncia l'art. 21 della legge sulla stampa per violazione degli artt.

3 e 111 Cost., a causa della scelta immotivata conferita al pubblico

ministero in ordine al previo interrogatorio dell'imputato, e dell'art.

104 Cost., a causa dell'imposizione di un termine per la pronuncia

finale.

3. - Ad avviso della Corte di assise di primo grado di Firenze -

ord. 22 gennaio 1972 - l'art. 21 della legge sulla stampa, stabilendo

che si proceda col rito direttissimo in ogni caso e, quindi, pur in

assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 502 e ss. cod. proc.

pen., assoggetterebbe al medesimo trattamento casi obiettivamente

diversi (in violazione dell'articolo 3 Cost.) e, non consentendo

all'imputato di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 389, quarto

comma, cod. proc. pen., determinerebbe un'ulteriore violazione del

principio di eguaglianza.

4. - A sua volta il tribunale di Firenze - ord. 28 febbraio 1972 -

ritiene non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 21 della

legge sulla stampa, escludendo la possibilità, ammessa nel comune

giudizio direttissimo disciplinato dal codice, che il giudice del

dibattimento disponga che si proceda ad istruzione formale oppure che

gli atti siano restituiti al pubblico ministero, porrebbe sia

l'imputato che la parte civile - specie quando siano necessarie

indagini difficili e complesse - in una posizione di inferiorità,

realizzando una disparità di trattamento non compatibile con l'art. 3

della Costituzione.

5. - La Corte di assise di Campobasso - ord. 24 febbraio 1972 -

denuncia l'art. 21 della legge sulla stampa sotto vari profili: perché

chi è indiziato di reato commesso col mezzo della stampa viene

trattato diversamente da ogni altro imputato (art. 3 Cost.); perché la

minaccia di una procedura straordinaria può limitare la libertà

garantita dall'art. 21 Cost.; perché l'indiziato non può difendersi

nel periodo antecedente al giudizio (art. 24 Cost.) e non può

avvalersi delle facoltà consentite dall'art. 389 cod. proc. pen.;

perché non sembre giusto che il giudizio direttissimo, previsto dal

codice per determinate ipotesi, venga esteso a chi fa uso della stampa

per comunicare le proprie idee, a chi, cioè, si avvale di un diritto

tutelato dalla Costituzione negli artt. 21 e 33.

6. - Un'ordinanza del tribunale di Pisa - 24 marzo 1972 - impugna

lo stesso art. 21 facendo riferimento alle questioni proposte

dall'ordinanza 2 dicembre 1970 del tribunale di Ascoli Piceno,

dall'ordinanza 22 gennaio 1972 della Corte di assise di Firenze e, in

via analogica, alla questione sollevata dallo stesso giudice a quo -

ord. 29 ottobre 1971 - a proposito del rito direttissimo previsto dalla

legge 2 ottobre 1967, n. 895.

7. - Innanzi a questa Corte non c'è stata costituzione di parti e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze propongono questioni di legittimità

costituzionale che tutte hanno ad oggetto l'art. 21 della legge 8

febbraio 1948, n. 47 ("legge sulla stampa"). I relativi giudizi,

pertanto, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - In ordine logico la prima questione da decidere è se il terzo

comma della disposizione impugnata - in forza del quale per i reati

commessi col mezzo della stampa si procede con il rito direttissimo -

sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del quale si denuncia

la violazione sotto due diversi profili: per l'eguale trattamento di

fattispecie diverse, quali sono, da un lato, i reati commessi col mezzo

della stampa e, dall'altro, i casi per i quali il codice di procedura

penale (art. 502) consente il comune rito direttissimo; per la

disparità di trattamento degli imputati, secondo che la imputazione

riguardi un reato commesso con l'uso della stampa ovvero con altro

mezzo.

La Corte ritiene che la questione non sia fondata. Vero è,

infatti, che anche in materia processuale, nel prevedere procedure

differenziate da quelle ordinarie e nel determinare i casi di

applicazione delle prime, il legislatore - oltre che garantire comunque

l'osservanza dei principi costituzionali che presiedono alla

giurisdizione ed al processo - deve ispirarsi al canone della

ragionevolezza: ma non può dirsi che nella legge in esame siano stati

travalicati i limiti entro i quali può spaziare la sua

discrezionalità politica. È in proposito da osservare che il

particolare mezzo usato per la commissione dei reati, ai quali

l'impugnato art. 21 si riferisce, può di per sé costituire non

ingiustificato motivo per la scelta di una più rapida e semplificata

procedura: l'omissione della fase istruttoria, il pronto intervento del

giudice, l'immediata celebrazione del dibattimento possono esser

giustificati sia dalla ragionevole valutazione, almeno in base all'id

quod plerumque accidit, che la fattispecie in relazione alla quale si

procede presenta una particolare evidenza, sia dalla opportunità che

denunce e querele concernenti fatti commessi con uno dei più

efficienti strumenti di formazione della pubblica opinione diano luogo

a solleciti, definitivi accertamenti, nell'interesse stesso della

stampa, alla quale, ove l'accusa sia giudicata infondata dopo un

pubblico dibattimento, la sentenza assolutoria restituisce rapidamente

quella credibilità e quella attendibilità che inevitabilmente sono

messe in forse durante la pendenza di un processo penale.

3. - Numerose denunce di illegittimità costituzionale sono state

proposte dalle ordinanze con riferimento al carattere obbligatorio del

rito direttissimo ed alle divergenze di disciplina che, rispetto al

comune giudizio direttissimo regolato dal codice (artt. 502 e segg.),

discendono da tale carattere secondo una consolidata giurisprudenza.

condivisa da questa Corte - sentenze n. 56 del 1961 e n. 109 del 1970 -

e dagli stessi giudici che hanno promosso gli attuali giudizi.

Va subito detto che, se è stato compito della giurisprudenza

accertare quali disposizioni fra quelle contenute negli artt. 502 e

segg. c.p.p. risultano applicabili alla procedura di cui qui ci si

occupa, ovviamente ciò non significa affatto, al contrario di quanto

mostra di ritenere il tribunale di Ascoli Piceno (ord. n. 129 del

1971), che ci si trovi di fronte ad una "carenza di una disciplina

processuale prestabilita" e che di conseguenza l'atto col quale

l'imputato viene tratto a giudizio sia "sostanzialmente immotivato".

Risulta invece inequivocabilmente chiaro il dettato della legge, che

vuole che ogni reato commesso col mezzo della stampa sia perseguito col

rito direttissimo: tanto chiaro e tassativo che la stessa ordinanza in

altro punto della motivazione rivolge alla legge l'opposta censura -

anch'essa ictu oculi infondata - di aver sottratto "al prudente

arbitrio dell'autorità giudiziaria... la disciplina in questione", di

aver quindi violato "il sistema costituzionale di garanzia", in tal

modo realizzando un'illegittima limitazione della libertà tutelata

dall'art. 21 della Costituzione.

In verità, il fatto che il giudizio direttissimo previsto dalla

disposizione impugnata non risulti del tutto assoggettabile, a causa

della sua obbligatorietà, alle disposizioni dettate dagli artt. 502 e

segg. c.p.p. e, specificamente, a quelle fra esse che si collegano

appunto alla non obbligatorietà dell'ordinario giudizio direttissimo,

è cosa che, di per sé, non è certo contraria alla Costituzione. Si

tratta piuttosto di verificare se contrastanti col precetto

costituzionale siano singole regole cui soggiace il rito direttissimo

obbligatorio e, al limite, se una eventuale illegittimità di esse non

investa l'intero istituto a causa della strettissima connessione fra

tali regole e l'obbligatorietà del rito.

La Corte ritiene che al problema, posto in siffatti termini, debba

darsi soluzione negativa.

Già altra volta - cfr. sentenza n. 109 del 1970 - questa Corte ha

deciso che l'inapplicabilità al rito in esame dell'obbligo del previo,

sommario interrogatorio dell'imputato, stabilito dall'art. 502 c.p.p.,

non contrasta con l'art. 24 della Costituzione. Alcune ordinanze

propongono ora, a tal proposito, una diversa questione: posto che la

non obbligatorietà dell'interrogatorio non significa che al pubblico

ministero sia fatto divieto di procedervi, la legge, così

interpretata, finirebbe col conferire all'organo requirente un potere

di libera scelta non conciliabile con il principio di eguaglianza e per

di più esercitabile con atto immotivato (da qui la denuncia in

riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.). Si può consentire sulla

premessa di questa tesi, non sulle conseguenze che se ne vogliono

trarre sul piano della legittimità costituzionale. Ed invero, per

quanto riguarda la prima di esse, è sufficiente qui richiamare i

principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 209 del 1971: se è

connaturale al potere istituzionale dell'organo requirente la scelta

delle modalità inerenti all'esercizio dell'azione penale, a maggior

ragione ciò vale quando non si tratti, come nel caso allora esaminato,

di optare per un rito od un altro, ma, più limitatamente, di

interrogare o meno l'indiziato, ovviamente in base non ad una

valutazione arbitraria, sibbene ad esigenze connesse col corretto

promovimento dell'azione. Né sembra che in questo caso l'atto che

dispone l'interrogatorio debba esser motivato più di quanto debba

esserlo tutte le volte in cui a tale incombenza occorra provvedere per

un adeguato svolgimento del processo; né, per coreverso, sembra che

debba esser motivata l'omissione di un interrogatorio ritenuto

superfluo quando dagli atti risultino sufficientemente specificati gli

elementi obiettivi e subiettivi della promovenda azione penale.

È peraltro da rilevare che la questione di cui or ora si è

discorso si collega all'altra questione di legittimità costituzionale

- pur essa proposta in alcune ordinanze - concernente l'interesse

dell'imputato a veder riconosciuta l'innocenza prima e fuori della fase

dibattimentale. Tuttavia, al contrario di quanto affermano i giudici

che hanno trattato quest'ulteriore tema, siffatto interesse - al quale,

nella realtà della vita, non si può negare una certa rilevanza, anche

se può ipotizzarsi l'interesse a che l'innocenza sia riconosciuta in

un immediato dibattimento, con effetti definitivi che l'assoluzione

istruttoria non produrrebbe - non appare costituzionalmente protetto.

Si deve anzitutto osservare che, giacché il rito direttissimo (si

tratti di quello ordinario disciplinato dal codice processuale ovvero

di quello previsto dalla legge in esame) è preordinato all'immediato

svolgimento del dibattimento, non è neppure configurabile un diritto

dell'imputato ad ottenere una verifica giurisdizionale della

legittimità dell'iniziativa del pubblico ministero se non attraverso

il controllo che su di questa può e deve effettuare, appunto, il

giudice del dibattimento: la questione fu già risolta da questa Corte

con la già ricordata sentenza n. 209 del 1971 a proposito dell'art.

502 c.p.p. e non si pone in termini sostanzialmente diversi quando si

tratti, come nel caso in esame, di un rito direttissimo obbligatorio,

perché anche in questo caso è di esclusiva competenza del giudice del

dibattimento accertare che ricorrano le ipotesi per le quali la legge

prescrive quel rito. Sicché - mentre risultano prive di fondamento

quelle censure che sono motivate dall'impossibilità che l'imputato di

un reato commesso con la stampa si avvalga di quei mezzi ora

predisposti dall'art. 389 c.p.p. per l'immediato controllo

giurisdizionale sulla legittimità dell'apertura dell'istruttoria

sommaria - il vero problema consiste nell'accertare se valida è la

tesi, prospettata dal tribunale di Ascoli Piceno, secondo la quale "la

fase istruttoria... costituisce un elemento essenziale nel nostro

sistema processuale riconosciuto e recepito dalla nostra Costituzione".

Orbene, a parte la palese inconsistenza della pretesa violazione del

principio costituzionale concernente il giudice naturale (il quale,

secondo la costante interpretazione data dalla Corte al primo comma

dell'art. 25 Cost., si risolve nella necessità della precostituzione

del giudice per legge), anche questa questione è stata già ritenuta

infondata dalla Corte - cfr. sentenze n. 11 del 1965 e n. 209 del 1971

- né ora vengono prospettate nuove e valide ragioni che possano

indurre a diversa conclusione. In particolare, del tutto inesatta è

l'argomentazione che si vuol trarre dalla lettera del secondo comma

dell'art. 24 Cost.: il fatto che il diritto di difesa è garantito "in

ogni stato" del procedimento non significa, certo, che la Costituzione

imponga che il procedimento conosca necessariamente più stati, ma solo

che, quando più fasi siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna

nella quale la difesa sia preclusa. Val la pena di rilevare, peraltro,

che una diversa interpretazione - specialmente se, come avviene

nell'ordinanza di rimessione del tribunale di Ascoli Piceno, portata

fino al punto da ritenere conforme alla Costituzione solo un sistema

che in ogni caso consenta una pronuncia del giudice istruttore - non

solo condurrebbe all'illegittimità di larga parte del vigente sistema

processuale, ma precluderebbe quelle riforme che, sollecitate dalla

viva, sofferta esperienza delle attuali lungaggini processuali, tendono

a consentire un più rapido accesso al dibattimento. E non è fuor di

luogo aggiungere che, quando, come nel caso in esame, gli atti

istruttori vengono compiuti solo nel pubblico dibattimento, le garanzie

della difesa vengono esaltate, non già compresse.

Sulla base di queste considerazioni può essere agevolmente

risolta, nel senso dell'infondatezza, anche la questione relativa alla

circostanza che nel rito direttissimo prescritto dalla legge in esame

manca la possibilità (prevista invece dall'articolo 504 c.p.p.) che il

giudice, chiuso il dibattimento, disponga che si proceda con

istruttoria formale. Tale possibilità, strettamente connessa alla

premessa cui il comune rito direttissimo è collegato (che, cioè, non

siano necessarie "speciali indagini"), non esiste nel rito direttissimo

obbligatorio proprio in conseguenza di tale obbligatorietà, la quale

esclude in radice ogni competenza del giudice istruttore. Non si

verifica, quindi, una disparità di trattamento, giacché la diversità

di disciplina corrisponde ad una diversità di presupposti. Né, come

sembra al tribunale di Firenze, imputato e parte civile sono posti in

"condizione di inferiorità": è del tutto evidente che il tribunale,

se non può disporre che si proceda con istruzione formale, ha il

dovere di compiere direttamente tutte quelle indagini, per complesse

che possano essere, che siano necessarie per la decisione del caso.

4. - Oggetto di impugnativa è anche il quarto comma dell'art. 21

della legge in esame, in forza del quale al giudice vien fatto obbligo

di "emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese"

dalla denuncia o querela.

Risulta dai lavori preparatori (Atti della Costituente, 19 gennaio

1948) che a tale disposizione si volle assegnare solo una funzione di

semplice raccomandazione, ed è certo, secondo l'univoca

interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che né il termine ha

carattere perentorio né alla sua inosservanza conseguono sanzioni. Non

si può dunque ravvisare nella norma impugnata quell'interferenza

nell'esercizio del potere giudiziario e quella violazione

dell'indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) che si

verificherebbero solo se la prefissione del termine dovesse significare

che, prima della sua scadenza, il giudice debba comunque decidere la

causa: è vero, al contrario, che il giudice ha il potere ed il dovere

di compiere tutte le indagini che siano necessarie per la decisione,

anche se per l'espletamento di queste debba esser oltrepassato il

termine fissato dalla legge.

5. - L'ordinanza del 24 marzo 1972 (n. 171 del 1972) del tribunale

di Pisa, facendo riferimento all'ordinanza 29 ottobre 1971 (n. 481 del

1971) con la quale lo stesso tribunale ha impugnato l'art. 9 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895, denuncia l'art. 21 della legge sulla

stampa, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, a causa del

potere del pubblico ministero di scegliere, nell'ambito dell'ufficio

competente, questa o quella sezione, questo o quel collegio. La

questione non è fondata per gli stessi motivi che hanno indotto questa

Corte - sent. n. 170 del 1972 - a respingere le censure mosse alla

legge n. 895 del 1967.

6. - Escluso che il rito imposto dalla legge impugnata violi il

principio di eguaglianza e che la sua disciplina contrasti con precetti

costituzionali, appare priva di fondamento la tesi che esso si risolva

in un limite ed in un ostacolo alla libertà di stampa e si ponga

perciò in contrasto con l'art. 21 Cost. (ord. n. 129 del 1971) o,

nello stesso tempo, con questo e con l'art. 33 Cost. (ord. n. 129 del

1972).

La Corte ha più volte affermato che la libertà di espressione del

pensiero è fondamento della democrazia e che la stampa, considerata

come essenziale strumento di quella libertà, deve esser salvaguardata

contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta. Nel ribadire

la piena validità di tale affermazione, la Corte non ritiene,

tuttavia, che i principi costituzionali sui quali essa si fonda siano

vulnerati dalla legge impugnata, giacché l'obbligatorietà del rito

direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa non pone

ostacolo alcuno alla libertà di questa. Non si tratta, infatti, né di

un giudizio persecutorio né di una procedura sommaria e straordinaria.

Se il legislatore - in un'epoca nella quale, contrariamente

all'inesatta valutazione storica che si legge nell'ordinanza del

tribunale di Ascoli Piceno, si avvertiva in tutta la sua urgenza

l'esigenza di restituire alla stampa il ruolo che le compete in una

libera società - ha scelto, nell'esercizio della sua legittima

discrezionalità politica, una procedura che consenta l'immediato

intervento del giudice del dibattimento e se, nell'ambito di tale

procedura, al denunciato od al querelato viene assicurato pieno

contraddittorio ed ampia possibilità di difesa, non è dato davvero di

vedere in qual modo si realizzi la denunciata coartazione della

libertà di stampa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47

("legge sulla stampa"), proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe

in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 33, 104 e 111 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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