Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. proc.

pen. (Casi in cui la costituzione di parte civile si considera

revocata) promossi con le ordinanze dei Pretori di Torino, Terracina e

Locri rispettivamente emesse in data 25 novembre 1976, 20 aprile 1977 e

14 luglio 1981, iscritte ai nn. 166 e 264 del registro ordinanze 1977 e

al n. 685 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 141 e 190 del 1977 e n. 33 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al pretore di

Torino a carico di Gentile Giuseppe, la parte civile non compariva

nell'udienza dibattimentale fissata per la discussione, ed il

difensore, deducendo che essa era impedita a comparire per motivi di

salute, chiedeva il rinvio del dibattimento.

Il difensore dell'imputato, opponendosi, affermava l'equivalenza

della mancata comparizione alla revoca della costituzione, ai sensi

dell'art. 102 cod. proc. pen.

Il pretore, con ordinanza del 25 novembre 1976 - regolarmente

notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

141 del 25 maggio 1977 - sollevava questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 102 per contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Rilevata la propensione della dottrina e della giurisprudenza a

ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo

penale rispetto all'interesse (privato) della parte civile e, di

conseguenza, a considerare revocata la costituzione di parte civile

anche quando l'allontanamento dall'udienza fosse dovuto a legittimo

impedimento, il giudice riteneva che la detta interpretazione potesse

dar luogo a una ingiusta disparità di trattamento tra parte civile e

imputato, il quale ultimo ha diritto al rinvio del dibattimento in caso

di giustificato impedimento a comparire.

Lo stesso art. 102, interpretato nel modo sopra detto, sembrava al

pretore pregiudicare il diritto di difesa della parte civile, tutelato

dall'art. 24 Cost., ed in particolare il suo interesse ad evitare un

giudicato penale sfavorevole.

2. - La parte privata non si è costituita.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, nega la

sussistenza dell'illegittimità costituzionale prospettata dal pretore.

In proposito deduce che il principio di eguaglianza impone il pari

trattamento di situazioni giuridiche omogenee, mentre eterogenee sono

le situazioni dell'imputato e della parte civile, titolari di posizioni

processuali non assimilabili. Né potrebbe ravvisarsi una lesione del

diritto di difesa della parte civile, considerata la sua posizione

accessoria nel processo penale.

3. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata dai pretori di Terracina, con ordinanza del 20 aprile 1977

(nel procedimento penale a carico di Lo Mastro Maria) e di Locri, con

ordinanza 14 luglio 1981 (nel procedimento penale a carico di Spilinga

Antonio).

Il pretore di Locri, nel motivare la propria ordinanza in modo

analogo a quella del pretore di Torino, aggiungeva di non ignorare la

sentenza del 26 giugno 1974 n. 193, con cui la Corte costituzionale

dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

rilevava, però, la diversità della questione attuale, riguardante la

mancata comparizione della parte civile non già all'inizio del

dibattimento, come nel caso già deciso dalla Corte costituzionale,

bensì nel prosieguo del dibattimento stesso.

Nel caso di assenza della parte civile non dovuta ad impedimento,

il pretore prospettava una ingiustificata disparità di trattamento nei

confronti dell'imputato, per cui è previsto l'istituto della

contumacia.

Le due ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella G.U. n. 190 del 13 luglio 1977 e n. 33 del 3 febbraio

1982.

Le parti private non si sono costituite.

La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in entrambe

le cause, riportando gli argomenti già addotti nei riguardi

dell'ordinanza del pretore di Torino. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe (emesse, rispettivamente, dai pretori

di Torino, Terracina e Locri) sottopongono all'esame della Corte la

medesima questione e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

2. - Preliminarmente si osserva che l'ordinanza del pretore di

Terracina difetta della prescritta motivazione sulla rilevanza della

questione nel giudizio di merito: essa, infatti, manca completamente di

ogni riferimento al caso concreto e il suo contenuto si esaurisce in

mere considerazioni astratte e apodittiche, per cui, risultando non

osservato il disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, si impone

una pronuncia di inammissibilità.

3. - In relazione alle altre due ordinanze, di cui va esaminato il

merito, si rileva che la questione sollevata concerne l'art. 102 cod.

proc. penale, il quale dispone, nel primo comma, che "se la parte

civile, citata per il dibattimento di primo grado, non compare per

qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso o si allontana

dall'udienza senza aver presentato nel momento prescritto le sue

conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata"; ed

aggiunge, nel secondo comma, che "la mancata comparizione o

l'allontanamento della parte civile non può determinare il rinvio del

dibattimento".

Precisamente, i giudici a quibus contestano la legittimità

costituzionale della norma sotto il profilo che la revoca automatica,

da essa disposta come conseguenza della mancata comparizione o

dell'allontanamento dall'udienza, violerebbe l'art. 3 Cost. per

ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dell'imputato,

nonché l'art. 24, 1 e 2 comma, Cost., relativi rispettivamente al

diritto di tutela giurisdizionale e al diritto di difesa.

4. - Giova anzitutto ricordare come, secondo il "diritto vivente",

la norma suindicata va intesa in maniera restrittiva, nel senso cioè

che non ogni assenza o allontanamento della parte civile importano la

revoca della costituzione, ma soltanto quelli verificatisi al momento

in cui essa ha l'onere di presentare le conclusioni nel giudizio di

primo grado: ciò perché lo scopo della legge è quello di evitare che

la parte civile, con il suo comportamento omissivo, possa ritardare la

conclusione del procedimento penale, sicché la revoca non è

applicabile allorquando, essendosi l'assenza o l'allontanamento

verificati in momenti diversi dall'anzidetto, l'inconveniente in parola

rimane di fatto escluso.

In tali sensi è ferma la giurisprudenza della Cassazione, ed

appunto sulla base di tale orientamento questa Corte, in precedenza

(sent. 26 giugno 1974 n. 193), ha ritenuto non fondata la stessa

questione sollevata su diverso presupposto: e, precisamente, in un caso

in cui l'assenza della parte civile era avvenuta all'inizio del

dibattimento e non già nel momento in cui dovevano essere presentate

le conclusioni.

5. - Precisato, così, l'ambito della norma denunziata, rileva la

Corte che la proposta questione non è fondata.

Per quanto concerne il principio di eguaglianza, sancito nell'art.

3 della Costituzione, è jus receptum che esso postula l'omogeneità

delle situazioni giuridiche messe a confronto e pertanto non può

essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente

eterogenee; in tal caso, invero, una disciplina differenziata non può

essere ritenuta arbitraria, in quanto giustificata dalla diversità

suddetta.

Nella fattispecie considerata dalle ordinanze di rimessione non

sussiste all'evidenza l'indicata omogeneità, essendo profondamente

diversa la posizione dell'imputato e quella della parte civile.

Il processo penale, infatti, ha per oggetto principale l'esercizio

della pretesa punitiva nei confronti del prevenuto, al quale spettano,

a tutela dei suoi diritti fondamentali (in primo luogo, quello della

libertà personale), le massime garanzie difensive: tra di esse va

compresa anche la facoltà della partecipazione personale al giudizio,

in funzione dell'esercizio della "difesa materiale", la quale,

aggiungendosi alla " difesa tecnica", può riuscire utile in ordine

all'accertamento dei fatti presumibilmente meglio conosciuti

dall'imputato.

Da ciò l'origine delle norme sulla contumacia secondo le quali il

dibattimento non può svolgersi in caso di legittimo impedimento

dell'imputato (si veda, per un altro caso di rinvio obbligatorio,

l'art. 88 cod. proc. pen.), mentre, anche in caso di assenza

volontaria, il giudice ben può disporre il rinvio del dibattimento ove

avverta la necessità o anche soltanto l'utilità della presenza

personale dell'imputato medesimo.

Invece, l'azione di restituzione o risarcitoria, esercitata

mediante costituzione di parte civile, ha carattere accessorio e

subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa subisce tutte le

conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale.

La costituzione di parte civile, come è stato avvertito in dottrina,

si differenzia notevolmente dalla domanda proposta avanti il giudice

civile, sicché non è soggetta alle norme e principi propri del

processo che si svolge avanti a quest'ultimo, ma trova il suo

regolamento unicamente nella disciplina processuale penale.

Da ciò deriva il già rilevato carattere della subordinazione

della posizione della parte civile, subordinazione che, nell'ipotesi

considerata, si realizza con la prevalenza data dal legislatore,

nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida

conclusione del processo penale.

Il legislatore, trattandosi di situazioni non omogenee e anzi

addirittura collegate mediante un rapporto di subordinazione, era ben

libero, nell'ampio potere discrezionale spettantegli, di regolare nella

maniera ritenuta più opportuna gli effetti dell'assenza o

dell'allontanamento della parte civile; non può, quindi, essere

considerata arbitraria la norma che sancisce la revoca della

costituzione nelle ipotesi surricordate (ancorché trattisi di

legittimo impedimento), e il trasferimento dell'azione restitutoria o

risarcitoria avanti il Giudice civile.

6. - L'altra disposizione indicata nelle ordinanze di rimessione

quale norma - parametro è quella contenuta nell'art. 24 Cost., sia nel

primo (diritto alla tutela giurisdizionale) sia nel secondo comma

(diritto alla difesa).

Per quanto concerne il primo comma di detta norma è sufficiente

ricordare che l'art. 103, 2 comma, cod. proc. penale testualmente

recita: "La parte civile la cui costituzione deve considerarsi revocata

a norma dell'art. 102 conserva il diritto di proporre la sua azione in

sede civile".

La tutela giurisdizionale rimane, quindi, integra e precisamente

rimane quella stessa di cui il danneggiato dal reato avrebbe potuto

giovarsi se avesse preferito non costituirsi parte civile e far valere

separatamente il proprio diritto.

La separazione dell'azione civile dal processo penale non può

essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela

giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela, che

generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo

potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri

interessi da tutelare, quale, come nella specie, quello, già

ricordato, alla speditezza del processo penale.

Rispetto al secondo comma dello stesso art. 24 Cost., è evidente

come l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria

nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà

essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura

civile.

Per quanto concerne, poi, il rapporto tra giudicato penale e

processo civile, in ordine al quale si coglie un generico cenno in una

delle ordinanze di rimessione, non può, nella specie, prospettarsi un

problema di costituzionalità con riferimento all'art. 24, 2 comma,

della Costituzione. E ciò in quanto tale rapporto resta assoggettato

alla disciplina generale stabilita dagli artt. 25, 27 e 28 cod. proc.

penale come modificati dalle pronunce di questa Corte 22 marzo 1971 n.

55, 27 giugno 1973 n. 99 e 26 giugno 1975 n. 165.

7. - Conclusivamente, deve dirsi che non ricorre alcuna violazione

delle norme costituzionali suindicate, e, pertanto, deve dichiararsi

non fondata la questione proposta dai pretori di Torino e di Locri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102 cod. proc. pen. in riferimento agli artt.

3 e 24 Costituzione, sollevata dal pretore di Terracina con l'ordinanza

in epigrafe.

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24

Costituzione, sollevata dai pretori di Torino e di Locri con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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