Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 44

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di

immobili urbani), promosso dal Giudice conciliatore di Caltanissetta

con cinque ordinanze emesse il 23 febbraio 1979 e con due altre emesse

il 2 marzo successivo, nei procedimenti civili vertenti tra Amico

Tommaso e Cardinale Teresa, Amato Emanuele e Longo Benito, Amato

Emanuele e Speciale Giuseppe, Di Caro Maria Elena ed altra e Lo Bianco

Michele, Di Caro Maria Elena ed altra e Gruttadauria Giuseppe, Gagliano

Francesco e Ginevra Calogero, Lo Magno Dionisio e Calvagna Giuseppe ed

altra, rispettivamente iscritte ai nn. 312, 345, 346, 347, 348, 349 e

350 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 25 gennaio 1979, Amico Tommaso,

deducendo che tra esso Amico, proprietario di un immobile sito in

Caltanissetta, Piazza Pirandello 8, e la inquilina Cardinale Teresa non

si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone, chiese

fissarsi la udienza di convocazione delle parti per l'obbligatorio

tentativo di conciliazione al Conciliatore di Caltanissetta, che,

all'udienza di rinvio del 23 febbraio 1979, ha sospeso il tentativo di

conciliazione con ordinanza di pari data, con la quale ha sollevato

d'ufficio e ritenuto non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n.

392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in

difetto, la improcedibilità della domanda per contrasto con gli artt.

24 e 25 della Costituzione.

A seguito dell'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 312

reg. ord. 1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte,

ma ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 16 luglio 1979, in cui l'Avvocatura generale dello

Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza delle proposte

questioni di costituzionalità.

2. - Con ricorso notificato il 19 gennaio 1979 Amato Emanuele,

deducendo che tra esso Amato, proprietario di un immobile in

Caltanissetta, Corso Umberto 5, e l'inquilino Longo Benito non si era

raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone, chiese fissarsi

l'udienza di convocazione delle parti per l'obbligatorio tentativo di

conciliazione al Conciliatore di Caltanissetta che all'udienza di

rinvio del 23 febbraio 1979 ha sospeso il tentativo di conciliazione

con ordinanza di pari data, con la quale ha sollevato d'ufficio e

ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in

cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in difetto, la

improcedibilità della domanda per contrasto con gli artt. 24 e 25

della Costituzione.

A seguito della ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 345

reg. ord. 1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte;

ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 16 luglio 1979 avente lo stesso contenuto dell'atto

depositato nell'incidente di legittimità, iscritto al n. 312 reg. ord.

1979.

3. - Con atto notificato il 31 gennaio 1979 Amato Emanuele,

proprietario di un immobile sito in Caltanissetta, Corso Umberto 5,

deducendo che tra esso Amato e l'inquilino Speciale Giuseppe non si era

raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone, chiese fissarsi

l'udienza di convocazione delle parti per l'obbligatorio tentativo di

conciliazione al Conciliatore di Caltanissetta, che all'udienza di

rinvio del 23 febbraio 1979 ha sospeso il tentativo di conciliazione

con ordinanza di pari data, con la quale ha sollevato d'ufficio e

ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in

cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in difetto, la

improcedibilità della domanda per contrasto con gli artt. 24 e 25

della Costituzione.

A seguito della ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979, nessuna

delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato intervento la

Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio

1979, avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di

legittimità, iscritto al n. 345 reg. ord. 1979.

4. - Con ricorso notificato il 21 gennaio 1979 Di Caro Maria Elena

ed Emilia Rosa, deducendo che tra esse Di Caro, proprietarie di un

immobile in Caltanissetta. Via Redentore 123, e l'inquilino Lo Bianco

Michele non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone,

chiesero fissarsi la udienza di convocazione delle parti per

l'obbligatorio tentativo di conciliazione al Conciliatore di

Caltanissetta, il quale, sospeso il tentativo di conciliazione, ha

ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dalle

ricorrenti, di legittimità degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio

1978, n. 392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione

pena, in difetto, l'improcedibilità della domanda, per contrasto con

gli artt. 24 e 25 (e non anche 113) della Costituzione, con ordinanza

23 febbraio 1979 regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 347 reg. ord.

1979).

Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti; ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto

depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n.312 reg. ord.

1979.

5. - Con ricorso notificato il 24 gennaio 1979, Di Caro Maria Elena

e Emilia Rosa, assumendo che tra esse Di Caro, proprietarie di un

immobile sito in Caltanissetta, Via Redentore 118, e Gruttadauria

Giuseppe non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone,

chiesero fissarsi l'udienza di convocazione delle parti per

l'obbligatorio tentativo di conciliazione al Conciliatore di

Caltanissetta, che, sospeso il tentativo di conciliazione, ha ritenuto

non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 24 e 25 (e non

anche 113) della Costituzione la questione di costituzionalità,

sollevata dalle ricorrenti, degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio

1978, n. 392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione

pena la improcedibilità della domanda, con ordinanza 23 febbraio 1979

regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (reg. ord. n. 348/1979).

Avanti la Corte nessuna delle parti si e costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto,

depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto

depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n.312 reg. ord.

1979.

6. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 1979 Gagliano Francesco,

assumendo che tra Ginevra Calogero proprietario locatore ed esso

Gagliano inquilino dell'immobile sito in Caltanissetta, Via Tortorici

19, non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone,

chiese fissarsi l'udienza di convocazione delle parti per

l'obbligatorio tentativo di conciliazione al Conciliatore di

Caltanissetta, che, sospeso il tentativo di conciliazione, ha sollevato

d'ufficio e ritenuto non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità degli artt.43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392

nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in

difetto, la improcedibilità della domanda, per contrasto con gli artt.

24 e 25 della Costituzione.

Regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 detta ordinanza (n. 349 reg. ord.

1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di

costituzionalità iscritto al n. 312 reg. ord. 1979.

7. - Con ricorso notificato il 1 marzo 1979 Lo Magno Dionisio

assumendo che tra esso Lo Magno inquilino e Calvagna Giuseppe e Giugno

Addolorata proprietari dell'immobile sito in Caltanissetta, Via San

Giovanni Bosco 56, non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione

del canone, chiese fissarsi l'udienza di comparizione delle parti per

il tentativo di conciliazione avanti il Conciliatore di Caltanissetta,

il quale, sospeso il tentativo di conciliazione, ha sollevato d'ufficio

e ritenuto non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n.

392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in

difetto, la improcedibilità della domanda, per contrasto con gli artt.

24 e 25 della Costituzione, con ordinanza 2 marzo 1979.

Regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 350 reg. ord. 1979) detta

ordinanza, nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto

depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n. 312 reg. ord.

1979.

8. - La trattazione dei sette procedimenti riuniti è stata

assegnata alla pubblica udienza del 7 novembre 1979, nel corso della

quale, previa relazione del giudice Andrioli, l'Avvocatura generale

dello Stato ha insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La questione di costituzionalità per violazione degli artt.

24 e 25 Cost. coinvolge gli artt. 43 e 44 della legge 392/1978, il

primo dei quali dispone che la domanda concernente controversie

relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del

canone locatizio non può essere proposta - pena la improcedibilità

rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento - se

non è preceduta dalla domanda di conciliazione minuziosamente regolata

nell'art. 44.

Nelle sette ordinanze dalla identica motivazione il giudice a quo

considera che il tentativo obbligatorio di conciliazione viola l'art.

24 Cost. consentendo ad una delle parti di procrastinare nel tempo la

definizione della controversia, e, distogliendo il cittadino dal

giudice naturale e costringendolo a rivolgersi a un giudice privo di

poteri decisori, offende l'art. 25 della Costituzione. Pone poi lo

stesso Conciliatore in rilievo il contrasto delle norme impugnate con

l'art. 79 della stessa legge che vieta la pattuizione di canoni

superiori a quello legale e non manca di evidenziare che,

indipendentemente dagli artt. 43 e 44, l'art. 46 della stessa legge,

richiamando il testo "novellato" dell'art. 420 c.p.c., prevede che

all'udienza di trattazione della causa di merito il giudice si renda

promotore del tentativo di conciliazione, reiterabile, a sensi

dell'art. 185 c.p.c., in ogni stato dell'istruzione.

Dal suo canto, l'Avvocatura generale dello Stato richiama la

giurisprudenza della Corte sulla legittimità dell'esperimento,

preventivo al giudizio, di procedimenti amministrativi, sottolinea la

opportunità del tentativo obbligatorio di conciliazione, inteso quale

espediente indirizzato a ridurre la litigiosità, e nega che il

tentativo, a sperimentare il quale sono chiamati i giudici competenti

per il merito, attenti al principio della precostituzione del giudice

sancito dall'art. 25 Cost.; chiarisce, infine, che l'eventuale

contrasto tra gli artt. 43 e 79 della legge è risolubile secondo i

canoni dell'interpretazione delle leggi e non può assurgere ad oggetto

di questione di costituzionalità.

2. - Sebbene il tentativo obbligatorio di conciliazione in esame

sia strutturalmente diverso dal tentativo di conciliazione facoltativo

previsto per il procedimento ordinario avanti il conciliatore (art. 320

c.p.c.) e dallo stesso tentativo obbligatorio di conciliazione

previsto per i processi a rito speciale del lavoro (art. 420, comma

primo, c.p.c., richiamato in subiecta materia dall'art. 46 legge

392/1978) e sia, sempre sul piano strutturale, affine, ma non identico

(basta riflettere che il giudice può essere affiancato da due esperti,

uno per ciascuna delle parti, che possono scegliersi anche nell'ambito

delle organizzazioni di inquilini o proprietari) al tentativo di

conciliazione non contenzioso disciplinato dagli artt. 321 e 322 c.p.c.

e 68 e 69 d. a. c.p.c., ritiene la Corte che il procedimento

disciplinato nell'art. 44 non sia tale da conferire ai competenti

giudici singoli, che ne sono investiti, legittimazione a sollevare

incidente di costituzionalità delle norme disciplinatrici di detto

tentativo. Perché tale presupposto si realizzi non basta che

l'incidente sia sollevato dinanzi ad una autorità giurisdizionale, ma

è necessario che tale iniziativa sia esplicata nel corso di un

giudizio (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). Senonché è questa

caratteristica ambientale che difetta nella presente specie, in cui il

giudice non adotta alcun provvedimento, ma si limita ad esercitare

attività mediatrice tra le parti affinché queste attingano la

conciliazione che, se raggiunta, precluderà il giudizio, né, ove il

tentativo non giunga in porto, può affrontare l'esame del merito, del

quale - occorre ribadirlo - non è investito. Così decidendo, non

contraddice la Corte al non recente ma pur sempre valido orientamento,

che la indusse a dire legittimato il giudice a sollevare questioni di

costituzionalità nell'esercizio della giurisdizione volontaria (sent.

11 marzo 1958, n. 24) perché questa attività sfocia, pur in difetto

di necessario contrasto tra le parti, in un provvedimento, nel

pronunciare il quale il giudice, pur non dando vita all'accertamento a

tutti gli effetti, di cui all'articolo 2909 c.c., è soggetto soltanto

alla legge; provvedimento, di cui invano si andrebbe in traccia nel

tentativo di conciliazione, sia esso stragiudiziale o no, in cui (lo si

ripete) il giudice si limita a mediare le contrapposte pretese

(l'efficacia di titolo esecutivo deriva al verbale di raggiunta

conciliazione automaticamente dalla legge), né compie attività

istruttorie utilizzabili nel successivo giudizio di merito.

Non varrebbe obiettare che, ove si neghi al giudice investito del

tentativo di conciliazione, di cui all'art. 44, la legittimazione a

dubitare della conformità ai dettami costituzionali delle norme che lo

disciplinano, queste mai potrebbero essere assoggettate al controllo di

costituzionalità di questa Corte, perché la stessa prospettazione del

Conciliatore di Caltanissetta, a parte profili di eventuale contrasto

degli artt. 46 e 47 con altre norme ordinarie, si appunta sulla

qualifica di presupposto di procedibilità della domanda di merito, la

cui sussistenza ogni giudice, investito di detta domanda, può, anzi

deve, d'ufficio verificare in ogni stato e grado del processo, per

inferirne, sempreché ritenga non manifestamente infondata la questione

di legittimità degli artt. 43 e 44, la improcedibilità della domanda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità degli articoli

43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento

agli artt. 24 e 25 Cost., dal Conciliatore di Caltanissetta con le

sette ordinanze menzionate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari