Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/01/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

citata

  • art. 272legge 406/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, ultimo

comma, del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge

1 luglio 1970, n. 406, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre

1971 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Cascinari Sergio ed altri, iscritta al n. 18 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Sergio Cascinari

per i reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione,

scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia

preventiva, previsti per la fase istruttoria, il giudice istruttore del

tribunale di Roma - nell'esaminare la richiesta del pubblico ministero,

avanzata in sede di chiusura dell'istruzione formale, perché fosse

esaminata l'opportunità di riemettere il mandato di cattura nella

sentenza di rinvio a giudizio - con ordinanza del 15 dicembre 1971, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'ultimo comma

dell'art. 272 del codice di procedura penale, nel testo modificato

dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, secondo il quale contro l'imputato,

scarcerato per decorrenza dei termini previsti, "non può essere emesso

nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto".

Premesso che anche dopo la chiusura dell'istruzione possono

permanere esigenze di carattere cautelare, il giudice istruttore

osserva che, nonostante i rigorosi limiti e le condizioni di questa,

deve essere riconosciuto a tutti i cittadini sottoposti a procedimento

penale un uguale trattamento, soprattutto in tema di libertà

personale.

Senonché, la norma denunziata, mentre vieterebbe che l'imputato

scarcerato per decorrenza dei termini di custodia fissati per la fase

istruttoria possa subire altro provvedimento restrittivo della propria

libertà personale fino a che non venga condannato con sentenza

irrevocabile a pena detentiva, consentirebbe, poi, che altro imputato

dello stesso reato (o di reato di uguale gravità) sia soggetto a

rimanere in carcere per un periodo doppio, solo per avere il giudice

provveduto ad emettere nei termini la sentenza di rinvio a giudizio. La

disparità di trattamento sarebbe particolarmente grave nei casi di

mandato di cattura obbligatorio, in quanto l'imputato, rinviato a

giudizio in stato di detenzione, sarebbe privato della possibilità di

beneficiare della libertà provvisoria, per tutta la durata della

carcerazione preventiva "globale".

Il giudice istruttore aggiunge che la norma denunziata, pur

intendendo adeguarsi alla sentenza n. 64 del 1970, non avrebbe tenuto

conto che tale decisione avrebbe dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 375, secondo comma, del codice di procedura

penale, non perché l'emissione di un nuovo mandato di cattura nella

sentenza di rinvio a giudizio contrastasse con i precetti

costituzionali, ma perché nella disciplina della carcerazione

preventiva, mancava, allora, la previsione di termini massimi di durata

per i gradi di giudizio successivi all'istruzione. Ed afferma, infine,

che alla illegittimità ora prospettata, il legislatore avrebbe potuto

ovviare limitando il divieto dell'emissione di un nuovo mandato di

cattura all'ipotesi di imputato scarcerato per il decorso di tutti i

termini suddetti ed armonizzando con tale previsione una più corretta

formulazione del citato art. 375, secondo comma, del codice di

procedura penale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata la costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 28 marzo

1972, è intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

L'Avvocatura premette che, secondo una parte della dottrina, le

disposizioni della legge n. 406 del 1970 non sarebbero incompatibili

con quella dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. pen., sia perché

essa legge non fa alcun cenno né dell'art. 273 né dell'art. 375; sia

perché il secondo comma di quest'ultimo articolo fu dichiarato

illegittimo in quanto consentiva un'ulteriore carcerazione dopo la

decorrenza dei termini della custodia preventiva, riguardante la sola

fase istruttoria, ma non si porrebbe attualmente in contrasto con

l'art. 13 della Costituzione, essendosi ora stabiliti termini

differenziati per le fasi istruttoria e dibattimentale: con la

conseguenza che la scarcerazione per decorso dei termini massimi

previsti per la prima fase non impedirebbe la ulteriore custodia per il

periodo successivo entro i termini massimi relativi alla seconda fase

(e la tesi è, sia pure fuggevolmente, accennata dal giudice a quo).

L'Avvocatura riconosce, per altro, che l'interpretazione data dal

giudice istruttore alla legge n. 406 del 1970 è più conforme alla

volontà del legislatore, quale risulta dai lavori preparatori; e

precisa che la norma denunziata avrebbe inteso affermare il diritto

allo stato di libertà a favore dell'imputato scarcerato per decorrenza

dei termini

Deduce che la disciplina dei termini stabiliti per le due fasi del

processo giustificherebbe la diversità di trattamento tra imputati di

uno stesso reato, anche perché, mentre per l'emissione del mandato di

cattura basta la sussistenza di indizi di colpevolezza, per la sentenza

di rinvio a giudizio occorre che gli indizi di colpevolezza siano

sufficienti.

Il rischio dell'imputato di non essere scarcerato per la tempestiva

pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio comporterebbe un

pregiudizio di mero fatto, simile a quello dell'imputato che, rinviato

a giudizio, venga assolto in primo o, addirittura, in grado successivo. Considerato in diritto :

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Roma, con l'ordinanza

in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, nel testo

modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, che fa divieto di

emettere un nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto

contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la

fase istruttoria, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, stante

la disparità di trattamento rispetto all'imputato dello stesso reato o

di reato di uguale gravità, soggetto a rimanere in carcere per un

periodo doppio, in dipendenza della circostanza puramente accidentale

della maggiore speditezza con cui è espletata l'istruttoria.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato obietta che il diritto di

uguaglianza non è vulnerato, in quanto la più lunga carcerazione

preventiva dell'imputato che non venga scarcerato per il tempestivo

deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio si risolve

in un pregiudizio di mero fatto, che non è eliminabile, essendo insito

nel vigente sistema processuale.

3. - La Corte osserva che, di per sé, la differenziazione dei

termini (per la carcerazione nella fase istruttoria e per quella

"globale") non viola l'art. 3 Cost., perché diversa è la posizione

processuale dell'imputato che sia stato scarcerato per decorrenza dei

termini, per così dire, primari (articolo 272, primo comma, nn. 1 e 2,

cod. proc. pen.) e dell'imputato che entro questi termini sia stato

rinviato a giudizio: così come, in base ai principi, già enunciati

nella sentenza n. 64 del 1970, il legislatore potrebbe introdurre

termini distinti in rapporto ai vari gradi del giudizio.

Tuttavia, è irragionevole che, mentre la custodia preventiva è

legittimata da "sufficienti indizi di colpevolezza" (art. 252 cod.

proc. pen.), i quali ben possono scomparire nel corso dell'istruttoria,

debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano

emerse, nell'istruttoria, " sufficienti prove" (art. 374 cod. proc.

pen., modificato dall'articolo 44 della legge 10 aprile 1951, n. 287).

E non soddisfa l'obiezione che si tratti di un pregiudizio di mero

fatto, dappoiché la diseguaglianza non è irrimediabile, ma può

essere eliminata col consentire che il termine " globale" sia coperto

tanto in unica soluzione ininterrotta (fase istruttoria e fase o fasi

successive), tanto in soluzioni separate (il termine base nella fase

istruttoria e il raddoppio allorché fase o fasi successive vi siano).

La presente determinazione e la sentenza n. 64 del 1970 di questa

Corte, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.

375, secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui impone o

consente l'emissione del provvedimento di cattura dell'imputato anche

quando questo sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei

termini fissati dall'articolo 272", non sono affatto in contrasto,

perché detta pronunzia attiene a una normativa (precedente al decreto

legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito nella legge 1 luglio 1970, n.

406), che non prevedeva limiti alla carcerazione preventiva nel periodo

successivo alla fase istruttoria, e ravvisava proprio nella mancanza di

tali limiti la violazione del precetto costituzionale: presupposto che

è stato travolto dalla "novella " del 1 970.

Ritiene la Corte che l'accolta soluzione, corretta dal punto di

vista costituzionale, in quanto conforme al precetto dell'art. 13 e

volta al rispetto dell'art. 3, è, per di più, opportuna quale

rafforzato presidio di difesa sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in

motivazione, dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura

penale, come modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, nella parte

in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione

preventiva di cui al quinto comma dello stesso art. 272, debba o possa

essere emesso nuovo mandato di cattura (o di arresto: art. 262, secondo

comma, in relazione all'art. 251, terzo comma, del codice di procedura

penale) contro l'imputato rinviato a giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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