Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio

1959, n. 741, e del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, promosso con

ordinanza emessa il 15 novembre 1962 dal Pretore di Troina nel

procedimento penale a carico di Saggio Ernesto, iscritta al n. 21 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Saggio Ernesto, il Pretore

di Troina, con ordinanza del 15 novembre 1962, ha sollevato d'ufficio

la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959,

n. 741, e del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, in riferimento agli artt.

70 e 25 della Costituzione.

Nell'ordinanza, premesso che si ignora come questa Corte abbia

deciso la medesima questione, in precedenza sollevata sotto il profilo

della violazione degli artt. 3, 39, 71, 76 e 77 della Costituzione, si

afferma che la stessa questione non appare infondata neppure con

riferimento agli artt. 70 e 25 della Costituzione.

La legge n. 741 del 1959, col prescrivere che "nella emanazione

delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei

singoli accordi economici e contratti collettivi, anche

intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente

alla data di entrata in vigore della presente legge", avrebbe violato

l'art. 70 della Costituzione, secondo il quale la funzione legislativa

è esercitata collettivamente dalle due Camere. E ciò perché la

funzione legislativa non si esaurisce nel dare in via preventiva forza

di legge ad un complesso di norme future, ma deve comprendere anche la

posizione dei singoli imperativi che obbligheranno i consociati. Nella

specie, invece, mancando nel Governo delegato ogni potere discrezionale

di variare il contenuto del contratto collettivo reso obbligatorio, il

precetto normativo non sarebbe stato deliberato né dal Parlamento né

dal Governo delegato, ma dalle associazioni sindacali.

Secondo il detto Pretore, il procedimento seguito determinerebbe

dei pericoli, che anche il legislatore delegante ha tenuto presenti,

come sarebbe dimostrato dall'art. 5 della legge, col quale è stata

esclusa la eventualità che il giudice debba punire come reato dei

comportamenti leciti in forza di norme imperative di legge. Senonché

le norme della legge delega sarebbero rivolte al Governo delegato, e,

nel caso in cui sia data efficacia di legge ad un contratto collettivo

contenente disposizioni contrarie a norme imperative, tali

disposizioni, poste in essere da privati avrebbero efficacia superiore

a quelle di un regolamento governativo, e, siccome legge,

vincolerebbero appieno il magistrato, salva denunzia di illegittimità

costituzionale.

Nell'ordinanza si rileva inoltre, per quanto attiene più

specificatamente all'art. 8 della legge, che la norma in esso contenuta

appare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Il principio

della riserva di legge, si argomenta, attiene tanto alla sanzione che

al precetto normativo. Ma nella specie, esso sarebbe stato rispettato

soltanto per la sanzione, in quanto per il precetto non solo non

sarebbe stato posto alcun criterio direttivo per la relativa

determinazione, ma anzi questa sarebbe stata rimessa praticamente

all'arbitrio delle private associazioni stipulatrici dei contratti

collettivi resi obbligatori.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1963.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

con atto depositato in cancelleria l'11 gennaio 1963.

In tale atto si assume che i profili parzialmente nuovi dedotti

nell'ordinanza del Pretore di Troina consistono nel ritenere che la

legge impugnata contempli nell'art. 8 una norma in bianco e attribuisca

alle associazioni sindacali il potere di porre norme giuridiche, in

violazione dell'art. 70 della Costituzione.

Circa la prima censura, si osserva che non sì è in presenza di,

un precetto punitivo in bianco, ma, se mai, di una norma di rinvio, ad

altra disposizione di legge perfettamente legittima. Peraltro, la

sanzione penale a carico di coloro che non osservano le disposizioni

attinenti alla disciplina collettiva minima del rapporto di lavoro ha

un suo precedente nell'art. 509 del Codice penale, già ritenuto da

questa Corte non viziato di illegittimità costituzionale.

Circa la seconda censura, si rileva che questa Corte ha di già

chiarito che il potere e l'iniziativa legislativa non sono affatto

trasferiti alle associazioni sindacali, ma restano prerogative del

potere legislativo delegante e delegato; che il Governo delegato si è

uniformato alle clausole dei contratti collettivi già esistenti al

momento della entrata in vigore della legge del 1959, e che il deposito

del contratto collettivo è soltanto un presupposto per l'attuazione

della delega.

Onde l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte dichiari la

questione manifestamente infondata. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio

1959, n. 741, viene sottoposta di nuovo all'esame di questa Corte, dopo

che la sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non

fondata con riferimento agli artt. 39, 71, 76 e 77 della Costituzione.

In questa sentenza la Corte ha disatteso la tesi che la fonte

regolatrice dei rapporti di lavoro non fosse la legge delegata, bensì

il contratto collettivo, essendo il legislatore delegato privato di

ogni potere discrezionale, ed essendo il regolamento dei rapporti di

lavoro affidato sostanzialmente alla volontà dei singoli sindacati non

registrati.

Secondo l'ordinanza del Pretore di Troina con la quale è stato

promosso il presente giudizio, sussisterebbe un altro profilo di

illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 70 della

Costituzione, perché l'obbligo imposto al Governo delegato di

uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e

contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, violerebbe il

principio costituzionale seconda, il quale la funzione legislativa è

esercitata collettivamente dalle due Camere. Dovendosi intendere la

funzione legislativa come posizione di un precetto e di una sanzione,

il Parlamento o il Governo delegato avrebbero deliberato soltanto la

sanzione lasciando che la norma fosse in definitiva posta dalle private

associazioni stipulatrici dei contratti collettivi.

È agevole rilevare che, avendo il legislatore fatto ricorso nel

caso specifico ad una legge di delegazione, le censure che nel primo

giudizio furono riferite esattamente agli artt. 76 e 77 investono nel

complesso la funzione legislativa ed assorbono tutte le questioni ad

essa relative.

Il Pretore ha ritenuto di prospettare un diverso profilo della

questione di legittimità costituzionale facendo richiamo al concetto

di norma giuridica contenente un comando imperativo ed una sanzione,

mentre ciò non altro rappresenta che una argomentazione a sostegno

della tesi che la norma sia stata in definitiva posta dalle private

associazioni stipulatrici dei contratti collettivi invece che essere

vagliata e deliberata dal legislatore. Il che significa contrastare

che la fonte regolatrice dei rapporti di lavoro sia la legge.

Il vizio logico dell'ordinanza più chiaramente si rileva allorché

si consideri che il Pretore adduce la mancanza di discrezionalità

dell'organo delegato, e muove quindi censura che attiene direttamente

alla funzione legislativa delegata.

Nella ripetuta sentenza n. 106, la Corte ha altresì spiegato le

ragioni per le quali deve ritenersi che spetta al giudice ordinario di

disapplicare le clausole dei contratti collettivi contrastanti con

norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 5, il quale "si pone

fuori dei confini della delega, non ne rappresenta un limite. Esso

agisce direttamente sui contratti ai quali il Governo deve uniformare

le proprie norme, non ha come destinatario il Governo". Onde non

sussistono affatto quei pericoli, che il Pretore si è prospettati,

ritenendo senza alcun fondamento che una norma debba necessariamente,

ed in ogni caso, essere rivolta al legislatore delegato solo per il

fatto che si trovi inserita in una legge di delegazione.

La seconda questione sollevata dall'ordinanza riguarda la riserva

di legge contenuta nell'art. 25 della Costituzione, riserva che,

nell'art. 8 della legge n. 741, sarebbe stata rispettata soltanto per

quanto attiene alla sanzione, ma non per il precetto, che sarebbe stato

posto dalle associazioni sindacali invece che dal legislatore delegato.

Dimostrata la infondatezza della premessa da cui muove l'ordinanza, la

riserva di legge risulta pienamente rispettata. E l'art. 8 non

contiene un precetto punitivo in bianco, come sostiene il Pretore, ma

rappresenta piuttosto una norma di ricezione, atta a sanzionare la

obbligatorietà delle norme concernenti la disciplina dei rapporti di

lavoro. Esso rientra nella categoria delle norme penali imperfette od

incomplete, in quanto debbono essere integrate da altre norme

giuridiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 14 luglio 1959, n. 741, e del D.P.R. 28 agosto 1960, n.

1271, proposta con ordinanza 15 novembre 1962 dal Pretore di Troina in

riferimento agli artt. 70 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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