Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1984 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 541 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dalla

Corte di appello di Lecce, nel procedimento civile vertente tra

Blandamura Francesca Paola e Blandamura Luigi ed altri, iscritta al n.

51 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 94 dell'anno 1978;

visti gli atti di costituzione di Blandamura Luigi e Ave;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avv. Sebastiano Mastrobuono per Blandamura Luigi e Ave.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con citazione 14 aprile 1968, Blandamura Francesca Paola,

figlia naturale riconosciuta di Blandamura Ettore, deceduto il 9

luglio 1963, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Taranto

Blandamura Luigi, Ave ed Irene, figli legittimi del de cuius, chiedendo

la riduzione in suo favore delle disposizioni del testamento pubblico,

ricevuto in data 22 novembre 1962, con cui il defunto aveva diviso tra

loro i beni ereditari, perché lesive, specie in riferimento

all'entità dei cespiti immobiliari, della quota di riserva di sua

spettanza. Costituitisi in giudizio i convenuti chiedevano il rigetto

della domanda dell'attrice. Giunta la causa in decisione, il tribunale,

con sentenza 30 luglio 1975, escludendo, in base ai risultati di una

consulenza tecnica, la sussistenza della lamentata lesione, respingeva

la domanda.

Contro tale sentenza Blandamura Francesca Paola interponeva appello

alla Corte di Lecce, contestando, prima ancora delle stime dei beni

ereditari, il mancato rilievo di Ufficio, da parte del tribunale, del

contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, delle disposizioni

del codice civile (nell'atto di appello indicate con richiamo all'art.

542) applicate, nella specie, agli effetti del calcolo della

rivendicata legittima. Il principio della parità dei cittadini dinanzi

alla legge - sosteneva l'appellante - esattamente era stato

interpretato dal legislatore ordinario, con la legge di riforma del

diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, nel senso che i figli

legittimi e quelli naturali devono essere considerati perfettamente

eguali nelle successioni al comune genitore. Per logica conseguenza

l'espressione dell'art. 30 della Costituzione "la legge assicura ai

figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,

compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima",

significa che i figli legittimi non devono essere pretermessi, non già

che gli stessi possano o debbano conservare una posizione giuridica ed

economica preminente di fronte a chi, come loro, è stato procreato

dallo stesso genitore. Nel caso in questione, perciò, l'appellante

aveva diritto di ottenere che la quota di legittima a lei spettante

fosse determinata, non secondo i criteri (di diseguaglianza tra figli

legittimi e naturali) già adottati dalla vecchia norma del codice

civile, ma, conformemente alla Costituzione, secondo un principio di

parità.

Costituitisi anche in appello ed opponendosi, anche sugli altri

punti, alle richieste e deduzioni di Blandamura Francesca Paola, gli

appellati obiettavano, quanto alla eccezione di illegittimità

costituzionale, che essa, investendo una norma ormai abrogata, avrebbe

dovuto essere dichiarata inammissibile. Nel merito, comunque,

l'eccezione doveva ritenersi priva di fondamento, giacché l'art. 30

della Costituzione, invocato dall'appellante, lungi dall'essere in

conflitto con l'impugnata disposizione del codice civile, l'aveva

"accettata" sia nella sua formulazione che nelle sue finalità, non

avendo per nulla inteso rapportare la tutela giuridica e sociale, da

esso assicurata ai figli naturali "compatibilmente con i diritti dei

membri della famiglia legittima", ad un criterio di piena equiparazione

ai figli legittimi.

Pronunciandosi in proposito, con ordinanza 1 dicembre 1977, la

Corte d'appello di Lecce, rilevato che né l'indicazione della

disposizione impugnata, nell'atto d'appello, con riferimento (frutto di

evidente errore) all'art. 542 anziché all'art. 541 del codice civile,

né la sopravvenuta abrogazione della disposizione stessa con la legge

di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 - abrogazione che

non impediva che l'art. 541 del codice civile fosse tuttora applicabile

ai casi, come quello in oggetto, di successioni apertesi in precedenza

- erano di ostacolo al richiesto promovimento del giudizio di

legittimità costituzionale, dichiarava "rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'abrogato

art. 541 del codice civile che determinava la quota ereditaria

riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota

riservata ai figli legittimi".

Nella motivazione del provvedimento, dopo aver constatato che,

costituendo la norma impugnata "il metro cui va commisurata l'entità

della quota di riserva spettante al figlio naturale che venga

all'eredità in concorso con figli legittimi", è evidente la rilevanza

della questione nel giudizio a quo, la Corte d'appello, agli effetti

della non manifesta infondatezza, osserva che la determinazione,

nell'art. 541 del codice civile, della quota riservata ai figli

naturali in misura della metà della quota riservata ai figli

legittimi, non appare consentanea ai principi enunciati dagli artt. 3 e

30, comma terzo, della Costituzione. Posto infatti che l'art. 3

dichiara la pari dignità sociale e la piena uguaglianza davanti alla

legge di tutti i cittadini senza distinzioni di condizioni personali e

sociali, non sembra che il terzo comma del successivo art. 30, nel

salvaguardare la "compatibilità" della tutela dei figli naturali con i

diritti dei membri della famiglia legittima, abbia voluto ribadire la

"subordinazione" della posizione giuridica dei figli naturali a quella

dei figli legittimi. Non certo in questo senso, del resto - sottolinea

ancora l'ordinanza - tale esigenza di "compatibilità" è stata intesa

dal legislatore ordinario, che nella già richiamata legge n. 151 del

1975 ha assolutamente parificato, quanto ai diritti ereditari, mediante

l'abrogazione dell'art. 541 e la modificazione degli artt. 537 e 542

del codice civile, la posizione dei figli naturali a quella dei figli

legittimi.

2. - Adempiute le formalità di rito, delle parti del giudizio di

provenienza si sono costituiti innanzi a questa Corte, con atto

depositato il 2 gennaio 1978, i soli Blandamura Luigi ed Ave.

Riportandosi alle difese scritte presentate nel corso del giudizio

davanti alla Corte d'appello, e confermandole eccezioni e deduzioni

già svolte in quella sede, essi hanno chiesto che la questione venga

dichiarata inammissibile, o "gradatamente" non fondata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

In una memoria, depositata l'11 maggio 1983, la difesa di

Blandamura Luigi ed Ave, dando svolgimento alle tesi esposte nell'atto

di deduzioni, ha chiesto che sulla questione sollevata venga emessa una

declaratoria di manifesta infondatezza.

Sottolineato che l'art. 541 del codice civile mai in passato fu

sottoposto al vaglio di questa Corte, il che starebbe a conferma della

validità della disposizione impugnata, nella memoria si ribadisce che

essa non viola né l'art. 3, né l'art. 30, terzo comma, della

Costituzione. Secondo le parti costituite, infatti, non è dubbio che

la condizione di figlio naturale, alla luce della comune coscienza

sociale, specie se riferita a venti anni fa (epoca dell'apertura della

successione cui occorre riportarsi), non è equiparabile a quella di

figlio legittimo, e pertanto il minor favore riservato dal diritto

successorio al figlio naturale non può ritenersi elusivo dell'art. 3

della Costituzione, che, secondo l'interpretazione datane dalla

costante giurisprudenza di questa Corte, postula la eguaglianza dei

cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali solo

quando (a differenza da quel che si verifica nel caso in questione)

sussista obiettiva identità di stati e di situazioni. Riguardo

all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, nella memoria si osserva

quindi che la "compatibilità" in esso prevista e prescritta (senza

alcuna, peraltro impossibile, contrapposizione, ma in piena armonia con

il principio di eguaglianza) implica, sulla base di una distinzione

(sicuramente operata dal costituente) tra figli non legittimi e figli

legittimi, che la tutela assicurata ai primi rimanga subordinata alla

soddisfazione dei diritti dei secondi. Quanto ai modi di attuazione e

ai limiti di tale subordinazione tra i confliggenti diritti dei figli

legittimi e naturali - prosegue la memoria - il precetto

costituzionale, nella sua naturale elasticità, senza dare direttive di

quantità nella relativa regolamentazione, ha però lasciato al

legislatore ordinario, con una specie di delega in bianco, di fissarli

concretamente con ampia discrezionalità. Cosicché, quale che sia il

trattamento che la legge ha riservato in passato, riserva attualmente,

e riserverà in futuro ai figli naturali, l'art. 30, terzo comma, della

Costituzione non potrebbe in nessun caso dirsi violato. Anche

l'abrogazione dell'art 541 del codice civile, disposta con la legge di

riforma del diritto di famiglia, va perciò correlata, non al precetto

costituzionale, ma esclusivamente "alle mutate concezioni dell'essere

della società".

3. - Alla pubblica udienza del 24 maggio 1983, dopo che il Giudice

Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avv. Sebastiano

Mastrobuono, per le parti costituite in giudizio, ha ribadito i motivi

svolti nella presentata memoria, concludendo per la infondatezza della

questione. Considerato in diritto :

1. - L'art. 541 del codice civile, relativo al "concorso di figli

legittimi e naturali" in ordine ai diritti riservati ai legittimari

nella successione, abrogato dall'art. 177 della legge 19 maggio 1975,

n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, ma tuttora applicabile

alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge

medesima (come quella di cui si controverte nel giudizio a quo), è

denunciato nella parte in cui "determinava la quota ereditaria

riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota

riservata ai figli legittimi". L'ordinanza di rimessione della Corte di

appello di Lecce, di cui in narrativa, prospetta il contrasto di tale

norma, sia con l'art. 3 della Costituzione, che dichiara la pari

dignità sociale e la piena eguaglianza davanti alla legge di tutti i

cittadini, senza distinzione di condizioni personali e sociali, sia con

il comma terzo dell'art. 30 della Costituzione, il quale,

nell'assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela

giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della

famiglia legittima, non può essere interpretato nel senso di

consentire la "subordinazione" della posizione dei figli naturali a

quella dei figli legittimi. E ciò anche alla luce della sopravvenuta

legge di riforma n. 151 del 1975, la quale abrogando la denunciata

norma, e modificando gli artt. 537 e 542 dello stesso codice civile, ha

parificato la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi

quanto ai diritti ereditari.

2. - La questione non è fondata.

Giova in proposito ricordare che, anteriormente alla emanazione

della menzionata legge sulla riforma del diritto di famiglia, questa

Corte aveva affermato (sentenza n. 79 del 1969) che il figlio naturale

(riconosciuto o dichiarato) gode, in virtù del terzo comma dell'art.

30 della Costituzione, di un'ampia protezione ("ogni tutela giuridica e

sociale"), alla quale resta vincolato il legislatore ordinario. Un

potere discrezionale va a quest'ultimo riconosciuto, infatti, solo ai

fini della necessaria conciliazione, voluta dallo stesso precetto

costituzionale, di tale protezione "con i diritti dei membri della

famiglia legittima": intesa siffatta espressione nel suo ristretto

significato, con riferimento, cioè, al gruppo costituitosi con il

matrimonio del genitore naturale e composto dal coniuge e dai figli

legittimi, e non già nella più ampia accezione (accolta dalla Corte

nella precedente sentenza n. 54 del 1960), comprensiva anche degli

ascendenti e dei collaterali. "Conciliazione - si è soggiunto in

quella sentenza n. 79 del 1969 - del resto in parte avvenuta ante

litteram ad es. con le norme del codice civile che disciplinano la

situazione dei figli naturali, quanto ai diritti ereditari, se

concorrono con i figli legittimi".

Tali principi sono stati poi ribaditi nella sentenza n. 50 del

1973, con la quale, riconosciuto il contrasto dell'art. 539 codice

civile, sia con lo stesso comma terzo dell'art. 30, che con l'art. 3

della Costituzione, "in quanto stabilisce, in mancanza di membri della

famiglia legittima, un trattamento non giuridicamente giustificato, di

disparità successoria per i figli naturali rispetto ai figli

legittimi", questa Corte ne ha dichiarato la illegittimità

costituzionale "limitatamente alla parte in cui a favore dei figli

naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è

riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un

terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio

naturale o la metà se i figli naturali sono pi, e non, come per i

figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia

un figlio solo o i due terzi se i figli sono più". Nella motivazione

della stessa sentenza la Corte ha osservato che "il concorso del

coniuge con figli naturali è già regolato dall'art. 543 codice

civile, così come è regolato dall'art. 541 stesso codice il concorso

di figli legittimi e figli naturali, e dall'art. 542 il concorso di

figli legittimi, coniuge e figli naturali. Pertanto i diritti dei

membri della famiglia legittima rispetto a figli naturali riconosciuti

o dichiarati risultano tutelati in piena conformità della disposizione

dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione".

Così pure, nella successiva sentenza n. 82 del 1974, la Corte ha

riaffermato che "i diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o

dichiarati possono essere legittimamente limitati allorché essi

concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore"; mentre,

"nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima e non

sussista quindi l'incompatibilità prevista dall'art. 30, comma terzo,

della Costituzione", essi conseguono lo stesso trattamento successorio

riservato ai figli legittimi.

Alla luce della ricordata giurisprudenza (ancora ribadita nella

sentenza n. 55 del 1979) va dunque sottolineato come la Corte, pur non

chiamata a pronunciarsi direttamente sulla legittimità costituzionale

dell'art. 541 del codice civile, ora al suo esame, abbia più volte

ritenuto che esso non contrastasse con i parametri degli artt. 30,

comma terzo e 3 della Costituzione. E ciò in quanto ha riconosciuto

spettare al legislatore ordinario - stante la formulazione generica del

testo del terzo comma del citato art. 30, frutto del "travaglio che

portò, nell'Assemblea costituente, alla sua formulazione definitiva"

(sentenza n. 54 del 1960) di rendersi attento interprete della

evoluzione del costume e della coscienza sociale, e, in conseguenza, di

apprestare, in ordine alla esigenza, espressamente posta dal precetto

costituzionale, della "compatibilità" della tutela dei figli nati

fuori del matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima,

soluzioni anche diverse nel tempo, in armonia appunto con la cennata

evoluzione.

3. - Nella indicata prospettiva si colloca la modifica introdotta

sul punto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, la quale, con

l'art. 173, ha sostituito il testo dell'art. 537 del codice civile,

disponendo, in tema di riserva a favore dei figli, che, nella ipotesi

di concorso all'eredità di figli legittimi e naturali, agli uni e agli

altri siano attribuiti in egual misura i medesimi diritti successori.

Nel nuovo testo dell'art 537 è stato anche trasfuso il c.d. diritto di

commutazione; già contemplato dal secondo comma dell'art. 541, in

virtù del quale è riconosciuta ai figli legittimi la facoltà di

soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante

ai figli naturali; i quali ultimi, peraltro, secondo la nuova

disciplina, possono opporsi, decidendo in tal caso il giudice, valutate

le circostanze personali e patrimoniali. Il nuovo testo dell'art. 537

del codice civile ha poi comportato l'abrogazione, disposta dal

successivo art. 177 della medesima legge di riforma, dell'art. 541, che

disciplinava appunto il concorso di figli legittimi e naturali su basi

diverse dalla introdotta parificazione nei diritti successori.

Dai relativi lavori parlamentari si evince che il legislatore,

muovendo dalla consapevolezza che "nessuna parte dell'ordinamento

giuridico risente come il diritto familiare delle contemporanee ed

opposte sollecitazioni della tradizione da un lato e del costume in

evoluzione dall'altro", ha inteso impegnare "saggezza ed equilibrio" al

fine di "modulare le delicate correlazioni e l'intensità degli

strumenti di tutela dei diversi interessi in gioco... per la migliore

sistemazione normativa dell'istituto e sopratutto per la sua aderenza

alla realtà sociale". Per quanto in particolare concerne l'operata

parificazione dei figli naturali ai legittimi nell'ambito successorio,

è stato nella medesima sede escluso che "il limite costituzionale ai

diritti dei figli nati fuori del matrimonio - rappresentato dalla

tutela della famiglia legittima - implichi una ridotta partecipazione

alla successione ereditaria". Ed all'uopo si è affermato che, se vero

che il dettato costituzionale non impone tale parificazione,

altrettanto vero è che esso non la vieta, trattandosi di "una scelta

sul piano dell'opportunità politica che non coinvolge valutazioni di

ordine costituzionale".

4. La ratio cui risulta ispirata la intervenuta parificazione dei

figli naturali ai figli legittimi, in ordine ai diritti riservati ai

legittimari nella successione, appare dunque in armonia con quella

interpretazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione, che la

Corte aveva già accolto e che qui riconferma, riconoscendo al

legislatore ordinario, a proposito della concreta estrinsecazione del

limite di "compatibilità" ivi sancito, ampio margine di scelte

egualmente ammissibili, pur nella loro diversità: sempre che - è

appena il caso di precisare - le scelte medesime non si rivelino

palesemente irrazionali o vulnerino interessi costituzionalmente

garantiti.

Dalla menzionata disciplina che - accompagnando, con progressivo

adeguamento, la evoluzione della coscienza sociale - ha sostituito

quella dettata dalla denunciata norma, non può, pertanto,

contrariamente all'assunto del giudice a quo, trarsi utile argomento

per avvalorare il prospettato dubbio di legittimità costituzionale sul

quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Significativa in proposito

appare anche la considerazione che la medesima legge di riforma, nel

disporre (art. 237) che alcune delle modifiche da essa introdotte

(artt. 580 e 594 del codice civile, concernenti i diritti successori

dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, nei testi

sostituiti rispettivamente dagli artt. 188 e 195) si applichino anche

alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, non abbia

disposto altrettanto per il nuovo testo dell'art. 537, che ha operato,

come innanzi detto, la cennata parificazione: il che sembra confermare

che, nella elaborazione della riforma del diritto di famiglia, non si

è nutrito dubbio sulla legittimità costituzionale dell'abrogato art.

541 del codice civile.

5. - In conclusione, per quanto innanzi esposto, ritiene la Corte

che l'art. 541 del codice civile, abrogato dalla legge n. 151 del 1975,

ma tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in

vigore della legge medesima, nel determinare la quota ereditaria

riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota

riservata ai figli legittimi, non contrasti né con il principio della

tutela dei figli nati fuori del matrimonio, garantita dall'art. 30,

comma terzo, né con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3

della Costituzione.

La diversità di trattamento cui la denunciata norma dà luogo, in

ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione, tra figli

legittimi e figli naturali, appare infatti giustificata dall'esigenza,

sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della

tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia

legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realtà

sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalità, la

disposizione in questione rientra invero, nell'ambito che il precetto

costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai

modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del

legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 541 del codice civile (abrogato dall'art. 177 della legge 19

maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), nella

parte in cui determina la quota ereditaria riservata ai figli naturali

in misura pari alla metà della quota riservata ai figli legittimi,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della

Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dalla Corte di

appello di Lecce (R.O. n. 51 del 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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