Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 77d.P.R. 162/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo

comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione

delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed

aceti), e dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961,

n. 322 (Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli

scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti

agrari e delle sostanze di uso agrario), promosso con ordinanza emessa

il 3 maggio 1972 dal pretore di Cingoli nel procedimento penale a

carico di Sforza Giuseppe, iscritta al n. 318 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del

25 ottobre 1972.

udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 3 maggio 1972, emessa nel procedimento penale a

carico di Sforza Giuseppe, il pretore di Cingoli ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e dell'articolo unico della legge 5

aprile 1961, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,

27, terzo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma,

della Costituzione.

Nel giudizio avanti a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Cingoli ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162, e dell'articolo unico, primo comma, della legge

5 aprile 1961, n. 322, assumendo che tali norme sono in contrasto: con

gli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione per il

fatto che gli agenti ed i funzionari che prelevano i campioni ed

eseguono le analisi partecipano alla suddivisione delle pene pecuniarie

inflitte per violazioni di leggi penali, e quindi sorge il sospetto di

un interesse privato in atti di ufficio e di una non completa

imparzialità nell'adempimento dei loro compiti; con l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione per il quale le pene devono tendere alla

rieducazione del condannato mentre la pena devoluta in parte agli

agenti ed ai tecnici accertatori della contravvenzione esula da tale

funzione; con la inviolabilità del diritto di difesa e col principio

di uguaglianza in quanto taluni cittadini sarebbero inquisiti da parte

di soggetti non posti dall'ordinamento in condizioni di imparzialità;

e con l'art. 53, primo comma, della Costituzione in quanto la normativa

impugnata fa gravare la spesa della retribuzione dei suindicati

pubblici ufficiali non su tutti i cittadini, ma soltanto sugli

inquisiti condannati, prescindendo per altro dalla loro capacità

contributiva.

2. - In merito alla questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge n. 322 del 1961, questione già

sollevata in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione dalle

ordinanze 26 maggio 1969 del pretore di Torino e 10 dicembre 1969 del

pretore di Campobasso, questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1971 ha

dichiarato la mancanza di rilevanza in quanto - anche a seguito di una

eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

impugnata - gli atti compiuti dai verbalizzanti e dagli analisti

conserverebbero la loro efficacia, mentre la legge offre al giudice i

mezzi per controllare l'attendibilità delle prove. Nel riproporre la

identica questione, il giudice a quo non prospetta nuovi profili, ma

critica la suindicata sentenza, adducendo argomenti che non hanno alcun

fondamento e che, comunque, non inducono la Corte a modificare la

precedente decisione.

3. Ma il suindicato pretore, non considerando che il giudizio di

rilevanza impone al giudice a quo il limite segnato dalla necessità di

definire il processo principale, ha impugnato, oltre all'articolo unico

della legge n. 322 del 1961, anche l'art. 77 della legge n. 162 del

1965 in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 53 della Costituzione.

Ma la Corte deve rilevare ancora che, anche se esistesse l'asserita

illegittimità della normativa relativa al diritto degli agenti e degli

analisti di percepire una percentuale sulle multe inflitte ai

condannati, siffatto vizio sarebbe sempre irrilevante rispetto ai

poteri concessi agli uffici per i necessari accertamenti, secondo le

norme dell'art. 77.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità, per mancanza di rilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), e

dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961, n. 322

(Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori

delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle

sostanze di uso agrario), questione sollevata con ordinanza 3 maggio

1972 del pretore di Cingoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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