Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi terzo e

quarto, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per

il risanamento della finanza pubblica) convertito nella legge 8

agosto 1992, n. 359, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra Fiat Auto S.p.A. ed altra e

Amura Vincenzo ed altri iscritta al n. 578 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Giuli Andrea ed altri e Adivar

S.p.A. iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della Fiat Auto S.p.A. e di Delle

Donne Corrado ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Delle Donne Corrado ed

altri, Rosario Flammia e Paolo Tosi per Fiat Auto S.p.A. e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un giudizio promosso da Vincenzo Amura ed

altri contro la s.p.a. Fiat Auto per ottenere la condanna al

pagamento di differenze retributive dovute a vario titolo (per

gratifica natalizia, ferie, festività, ecc.) computando l'indennità

sostitutiva della mensa per il valore reale del pasto e non soltanto

quello convenzionale, fissato da un accordo aziendale nella misura di

lire 100 giornaliere, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17

dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre

1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 36 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del

d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n.

359.

La norma impugnata fa "salve, a far data dalla loro decorrenza, le

disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche

aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in

vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori

convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione

sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio

istituito, a qualsiasi effetto attinente ad istituti legali e

contrattuali del rapporto di lavoro subordinato".

Premessa la natura retributiva del servizio della mensa quando sia

prevista una indennità sostitutiva per coloro che non ne

usufruiscono, il giudice remittente ritiene la norma impugnata

contrastante con l'art. 36 Cost., "considerato che la funzione

attribuita alla retribuzione, pure in natura, dalla norma

costituzionale ha una propria proiezione anche nelle utilità

indirette prodotte dall'esecuzione del contratto e agganciate al

valore della prestazione lavorativa".

La stessa norma inoltre, incidendo su posizioni soggettive già

acquisite al patrimonio dei singoli, accertabili dal giudice

nell'esercizio della funzione giurisdizionale, violerebbe altresì

l'art. 24 Cost. in quanto estingue l'aspettativa connessa al diritto

controverso.

1.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti i lavoratori ricorrenti concludendo per una sentenza di

accoglimento. Essi rilevano che la questione sollevata dal Tribunale

di Milano è diversa da quella decisa da questa Corte con la sentenza

n. 402 del 1993. Nelle due ordinanze del Pretore di Torino non era

richiamato l'art. 36 Cost., sul quale è invece imperniata l'odierna

ordinanza. Alla stregua di questo parametro la questione posta dal

Tribunale di Milano è interpretata in termini di sospetta

illegittimità di un intervento legislativo con forza retroattiva che

incide "sull'equilibrio tra prestazioni lavorative già eseguite e

retribuzioni corrispettivamente dovute, qualificando situazioni ormai

esaurite in modo diverso da come sarebbero state qualificate dal

giudice in base alla legge vigente al tempo in cui lo scambio si è

perfezionato".

Con una successiva memoria i ricorrenti osservano in subordine

che, quanto meno, si dovrebbe ammettere la rivalutazione degli

importi dell'indennità sostitutiva, fissati in sede aziendale in

conformità dell'accordo interconfederale 20 aprile 1956.

1.3. - Si è pure costituita la società Fiat Auto chiedendo che

la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso della società, anche ad ammettere la natura retributiva

del servizio mensa in ragione della prevista indennità sostitutiva,

l'assetto della relativa disciplina contrattuale descritto

dall'ordinanza di rimessione impone di escludere che tale servizio

rientri nel trattamento economico destinato ad esprimere i requisiti

della proporzionalità e della sufficienza coperti dalla retribuzione

garantita dall'art. 36 Cost. E ciò proprio perché l'erogazione

della mensa o di un'indennità sostituiva non è obbligatoriamente

prevista né dall'accordo interconfederale, né dai contratti di

categoria e quindi resta estranea, pur se prevista in sede aziendale,

all'ambito degli elementi di riferimento della valutazione del minimo

costituzionalmente garantito. La maggior parte delle aziende

medio-piccole non erogano né servizio di mensa, né indennità

sostitutiva, e in relazione a questo fatto la citata sentenza n. 402

del 1993 non ha mancato di rilevare la funzione perequativa assolta

dalla norma impugnata.

La lettura dell'art. 36 Cost. data dal Tribunale di Milano

travolgerebbe qualsiasi intervento del legislatore in materia

retributiva, a partire da quello del 1982, che ha riformato

l'istituto dall'indennità di anzianità, fino a quello sulla mensa,

non solo là dove dispone per il passato, ma anche là dove dispone

per il futuro. In realtà la questione di costituzionalità, in

riferimento all'art. 36 Cost., ha potuto porsi solo quando il

legislatore ha introdotto limiti all'autonomia collettiva in materia

retributiva, sul riflesso che tali limiti impedivano lo svolgimento

della sua funzione di indicatore dei minimi retributivi garantiti

dall'art. 36 Cost.

Al contrario il Tribunale di Milano pretende di vedere consacrato

nell'art. 36 Cost. un potere giudiziale di controllo sulla

composizione e l'articolazione dei trattamenti retributivi previsti

dalla contrattazione collettiva privo di qualsiasi riscontro nel

precetto costituzionale.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost. si osserva che

sotto questo aspetto la questione è già stata dichiarata infondata

dalla sentenza ripetutamente citata.

1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata per i medesimi motivi esposti all'udienza

pubblica del 5 ottobre 1993 in cui furono discusse le citate

ordinanze del Pretore di Torino (R.O. nn. 15 e 84/92).

2.1. - Nel corso di un giudizio promosso da Andrea Giuli ed altri

nei confronti della s.p.a. Adivar, al fine di ottenere il

riconoscimento del loro diritto alla rivalutazione, secondo gli

indici ISTAT, dell'indennità di mensa fissati dall'accordo aziendale

in lire 1.300 giornaliere con riferimento al valore attuale della

moneta o al costo effettivo di un pasto alla data di emanazione della

sentenza, il Pretore di Roma ha sollevato, con ordinanza del 15

ottobre 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24,

101, 102 e 104 Cost. Alla stregua della motivazione i parametri

costituzionali indicati nel dispositivo devono essere integrati con

l'art. 36 Cost.

In quanto esclude il potere del giudice di adeguare l'ammontare

convenzionale dell'indennità sostitutiva della mensa al valore

attuale della moneta o al costo effettivo del servizio, la norma

impugnata è ritenuta lesiva dell'art. 36 Cost., i cui requisiti di

proporzionalità e sufficienza della retribuzione "devono essere

applicati non solo ai fini della determinazione del trattamento

complessivo dovuto al lavoratore, ma anche delle sue singole voci".

La pretesa incostituzionalità della norma in esame è denunciata

inoltre "sia sotto il profilo della violazione del diritto di difesa

del cittadino e dell'autonomo esercizio da parte dei giudici della

loro funzione (artt. 24, 101, 102 e 104 Cost.), essendo stata imposta

con legge retroattiva un'interpretazione confliggente con un non

gradito e consolidato orientamento giurisprudenziale, sia sotto il

profilo della violazione del principio di ragionevolezza (art. 3

Cost.) per l'evidente disparità di trattamento che si verrebbe a

creare tra i lavoratori che scelgono di avvalersi del servizio mensa

- perdendo, di conseguenza, il diritto non solo all'indennità

sostitutiva, ma anche all'inserimento di essa nella

retribuzione-parametro per il calcolo degli istituti retributivi

indiretti, legali e contrattuali - e i lavoratori che, invece,

esercitano il loro potere di scelta in senso negativo, con la

conseguenza di vedere l'indennità sostitutiva non solo inserita

nella retribuzione diretta, ma anche nella base di calcolo ai fini

dei detti istituti, sia pure limitatamente al suo valore

convenzionale.

2.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Dal Tribunale di Milano è impugnato, in riferimento agli

artt. 24 e 36 Cost., l'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n.

333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; dal Pretore di

Roma è impugnato, per contrarietà agli artt. 3, 24, 36, 101, 102 e

104 Cost., il comma 3, del medesimo articolo 6.

L'art. 6, comma 3, del decreto legge citato dispone: "Salvo che

gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano

diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è

retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque

gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria

sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio

istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun

effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di

lavoro subordinato".

Il comma 4 soggiunge: "Sono fatte salve, a far data dalla loro

decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi,

anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata

in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori

convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo

della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non

usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a

istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato".

2. - Le due questioni sono connesse e pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3.1. - In riferimento all'art. 24 Cost. la questione sollevata dal

Tribunale di Milano va dichiarata manifestamente infondata, essendo

già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 402

del 1993. La questione non è fondata nemmeno in riferimento all'art.

36 Cost.

Nella prospettazione del tribunale il profilo del possibile

contrasto con l'art. 36 Cost. non investe la normativa dell'art. 6 in

sé, indipendentemente dal problema della retroattività: nella parte

in cui dispone per l'avvenire la legittimità dell'art. 6 non viene

contestata. La violazione dell'art. 36 Cost. è ravvisata soltanto

nella parte che dispone la salvezza, con efficacia ex tunc, degli

accordi e dei contratti collettivi "stipulati anteriormente alla data

di entrata in vigore del presente decreto", che determinano limiti e

valori convenzionali dell'incidenza del servizio di mensa sugli

istituti retributivi.

Così circoscritta, la questione viene sostenuta col seguente

argomento. Poiché, in virtù dei detti accordi o contratti, "la

mensa è considerata come se fosse retribuzione in natura", la

drastica limitazione della sua computabilità nelle voci retributive

indirette o differite - fissata dall'accordo aziendale di cui è

causa "nella misura irrisoria di lire 100" - viola l'art. 36 Cost.:

"va considerato infatti che la funzione attribuita alla retribuzione,

anche in natura, dalla norma costituzionale ha una propria proiezione

anche sulle utilità indirette prodotte dall'esecuzione del contratto

e agganciate al valore reale della prestazione lavorativa".

Si può obiettare anzitutto che, anche ad ammettere la premessa,

la regola di onnicomprensività della retribuzione, sancita con norma

imperativa dall'art. 2121 cod. civ. per il calcolo delle indennità

di fine rapporto (della sola indennità di preavviso dopo il 31

maggio 1982) e, con riguardo alle prestazioni in natura, ritenuta

implicita anche nel concetto di "retribuzione globale di fatto"

inerente ad altri istituti retributivi, non trova alcuna copertura

nell'art. 36 Cost. Nei limiti in cui la questione è proposta, questo

parametro costituzionale non è utilizzabile. Per farlo scendere in

campo si dovrebbe dimostrare che, una volta convenuto che il servizio

di mensa si considera retribuzione, il suo equivalente monetario

concorre indefettibilmente a integrare la retribuzione minima

garantita dall'art. 36; ma allora la censura di contrarietà alla

norma costituzionale non potrebbe non coinvolgere anche il terzo

comma dell'art. 6.

3.2. - All'ordinanza di rimessione si può muovere un'obiezione

più radicale, che investe la premessa del ragionamento, la quale

separa indebitamente nella contrattazione collettiva la decisione

sull' an dell'incidenza del servizio della mensa sugli istituti

retributivi dalla decisione sul quantum dell'incidenza, attribuendo

alla prima un'autonoma efficacia costitutiva di posizioni soggettive

nel patrimonio dei singoli, accertabili dal giudice. Si perde di

vista così il dato iniziale, che qualifica negativamente il servizio

della mensa come prestazione in natura non avente di per sé,

ontologicamente, natura retributiva: si tratta, invero, di un

servizio sociale dell'azienda (art. 11 della legge n. 300 del 1970),

"predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei

lavoratori" (cfr. art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503),

mentre gli elementi della retribuzione hanno essenzialmente carattere

individuale. Questo dato comporta, come ha rilevato la sentenza n.

402 del 1993, che "l'autonomia collettiva ha il potere di fissare

discrezionalmente, senza vincolo di alcun parametro, la misura

dell'incidenza del servizio di mensa sugli istituti legali e

contrattuali del rapporto di lavoro". La decisione sul se e la

decisione sul quanto dell'incidenza sono due momenti inscindibili di

un unico, medesimo potere, sicché la prima non può essere efficace

se non nei limiti della seconda.

4.1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992 è stata sollevata dal Pretore di

Roma nel corso di un giudizio promosso da lavoratori non usufruenti

del servizio, i quali pretendono che nella retribuzione diretta

l'indennità sostitutiva - fissata da un accordo aziendale del 1981

in lire 1300 giornaliere - sia adeguata "al valore attuale della

moneta o al costo effettivo di un pasto alla data di emanazione della

sentenza".

La difesa della società convenuta ha eccepito l'inammissibilità

della questione in riferimento all'art. 36 Cost., tale norma non

risultando compresa tra i parametri costituzionali indicati nel

dispositivo dell'ordinanza. L'eccezione non può essere accolta,

trattandosi di mera omissione materiale, imputabile a dimenticanza.

La prima parte della motivazione è imperniata sull'art. 36 Cost.,

esplicitamente richiamato due volte.

4.2. - Ad avviso del giudice remittente i requisiti costituzionali

di proporzionalità e sufficienza della retribuzione "devono essere

applicati non solo ai fini della determinazione del trattamento

economico complessivo dovuto al lavoratore, ma anche delle sue

singole voci": ne consegue che, precludendo la possibilità di

rivalutazione della voce costituita dall'indennità sostitutiva della

mensa, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 36 Cost.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte è attestata

sull'interpretazione opposta, secondo la quale la conformità della

retribuzione ai requisiti costituzionali non può essere valutata in

relazione ai singoli elementi che la compongono e alle prestazioni

accessorie, ma occorre considerare unicamente la retribuzione nel suo

complesso (cfr. sentenze nn. 141 del 1979, 176 del 1980, 227 del

1982, 229 del 1983, 1 del 1986, 314 del 1987, 243 del 1993; ord. n.

114 del 1988). Analogamente la sentenza n. 3888 del 1993 della Corte

di cassazione a sezioni unite (alla quale si sono uniformate le

sentenze nn. 11157 e 11339 del 1993, 426 e 581 del 1994 della sezione

lavoro) ha ritenuto manifestamente infondata la questione in esame

sul riflesso che "è il trattamento economico complessivo, in

concreto corrisposto a ciascun lavoratore, che deve risultare

connotato dai requisiti di proporzionalità e sufficienza", onde il

controllo del giudice, appunto perché riferito alla retribuzione

nella sua globalità, non potrà mai comportare "la rivalutazione del

valore convenzionale del servizio di mensa, ove questa non sia

prevista dalla disciplina contrattuale relativa" (punto 4.14 della

motivazione).

Il silenzio dell'art. 36 sulla struttura della retribuzione e

sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è

rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la

determinazione degli elementi che concorrono a formare,

condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei

lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a

verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma

costituzionale. Inteso correttamente in questi termini, il potere

giudiziale di controllo sulla congruità della retribuzione non è

minimamente intaccato dall'art. 6 del d.-l. n. 333 del 1992.

4.3. - La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.

3 Cost. è denunciata sulla base di un presupposto normativo e di

fatto errato. Il giudice remittente ritiene che i lavoratori, i quali

scelgono di usufruire del servizio di mensa, perdano il diritto

all'inclusione dell'indennità sostitutiva, "sia pure limitatamente

al suo valore convenzionale", nella base di calcolo delle voci

retributive indirette o differite indicate nell'art. 1 dell'accordo

interconfederale 20 aprile 1956. Ma questa pretesa differenza di

trattamento rispetto ai lavoratori che non usufruiscono del servizio

è smentita dall'art. 2 dell'accordo medesimo e dalla prassi

applicativa.

4.4. - Gli ulteriori profili di incostituzionalità, relativi agli

artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., sono prospettati in contraddizione

con l'intenzione, espressa nell'incipit della motivazione e mantenuta

nel dispositivo dell'ordinanza, di sollevare "la questione di

legittimità costituzionale con riferimento al disposto del terzo e

non già del quarto comma dell'art. 6 del d.-l. n. 333 del 1992". Il

richiamo dei detti parametri costituzionali ha senso soltanto in

relazione alla questione di legittimità del quarto comma, in quanto

conferisce efficacia retroattiva alla disposizione del comma

precedente. Pertanto, sotto questi profili, la questione, essendo

limitata al terzo comma, va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella

legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento all'art. 36

della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in

epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 4, del

d.-l. n. 333 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal nominato tribunale con la medesima ordinanza;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 3, del citato d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,

convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma

con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 della

Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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