Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme

concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del

personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici

dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello

appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e

altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), che ha

introdotto l'art. 56- bis della legge della Provincia autonoma di

Trento 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del

personale della Provincia di Trento), promosso con ordinanza emessa

il 5 maggio 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile

instaurato da Ceschini Mariantonia e dalla Commissione provinciale

per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna contro

la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 408 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per la Provincia

autonoma di Trento;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso dalla Commissione provinciale per la

realizzazione della parità tra uomo e donna e da una aspirante al

posto di funzionario del Servizio antincendi della Provincia di

Trento, che era stata esclusa dal relativo concorso a seguito

dell'accertamento del difetto del richiesto requisito della statura

minima, il pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge provinciale 15 febbraio 1980,

n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di

Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli

uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di

quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di

Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale),

che ha introdotto l'art. 56- bis della legge provinciale 23 agosto

1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della

Provincia di Trento), nella parte in cui prevede, in modo

indifferenziato per uomini e donne, la statura non inferiore a metri

1,65 tra i requisiti richiesti per l'accesso alle carriere direttive

e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi. Secondo il

giudice rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3,

primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, nonché

gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione alle norme fondamentali

di riforma economico-sociale contenute nell'art. 1 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro) e nell'art. 4, primo e secondo comma, della legge

10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della

parità uomo-donna nel lavoro).

Dopo aver ricordato che la Provincia di Trento, convenuta nel

processo a quo, aveva eccepito in quella sede il difetto di

giurisdizione, il pretore rimettente osserva, in punto di rilevanza,

che la clausola del bando di concorso contestata nel giudizio

pendente di fronte a lui, la quale costituisce pedissequa

riproduzione di un'espressa norma di legge provinciale, non sarebbe

soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

come pure sostiene la Corte di cassazione, poiché diffusa è in

dottrina la tesi che le controversie sul pubblico impiego, escluse

dalla cognizione del giudice ordinario, presuppongono un rapporto

già costituito. Al contrario, nel caso, continua il giudice a quo,

si è in una fase anteriore alla costituzione di quel rapporto, in

relazione alla quale le ricorrenti nel giudizio principale fanno

valere una posizione giuridica rientrante nella categoria dei diritti

soggettivi e, precisamente, il diritto costituzionale alla parità di

trattamento in materia di lavoro. Le parti ricorrenti, infatti, non

richiedono che il posto in concorso possa essere assegnato

indipendentemente dal requisito di una statura minima e non

contestano, quindi, il cattivo uso del potere discrezionale della

pubblica amministrazione in ordine alla determinazione delle clausole

del bando. Esse, invece, denunciano un atto dell'amministrazione,

corrispondente a una conforme scelta del legislatore provinciale, in

quanto avrebbe una natura discriminatoria nel richiedere, in modo

indifferenziato per i due sessi, l'identica statura minima, senza

tener conto della diversa struttura fisica media dell'uomo e della

donna. In altri termini, afferma il giudice a quo, le parti

ricorrenti contestano la violazione dell'obbligo della pubblica

amministrazione di non effettuare "discriminazioni indirette" fondate

esclusivamente sul sesso, obbligo di fronte al quale sussisterebbe il

diritto soggettivo alla parità di trattamento delle ricorrenti.

Pertanto, come è stato deciso anche da altre preture, non si

potrebbe negare la giurisdizione in materia del pretore del lavoro.

Né è di ostacolo a ciò, continua il giudice a quo, il fatto che

le ricorrenti chiedono la dichiarazione di inefficacia dell'atto

amministrativo impugnato, poiché, in analogia con la particolare

tutela apprestata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori in

relazione alla circostanza che il comportamento antisindacale si

sostanzi in un provvedimento amministrativo, anche il rimedio

previsto dall'art. 15 della legge n. 907 del 1977 contro le condotte

discriminatorie del datore di lavoro fondate sul sesso non dovrebbe

fermarsi di fronte a condotte di tal genere realizzate con atti

amministrativi. Del resto, conclude sul punto il giudice a quo, se

così non fosse, si dovrebbe riferire all'art. 15, prima citato, un

limite non previsto, nel senso che si dovrebbe dire che tale articolo

non offre tutela ai comportamenti discriminatori posti in essere da

datori di lavoro pubblici e concretantesi in provvedimenti

amministrativi.

In ordine al merito della questione il pretore rimettente osserva

che l'ipotesi esaminata costituisce un caso di scuola di

"discriminazione indiretta", ai sensi dell'art. 4 della legge n. 125

del 1991, poiché si è di fronte a un trattamento pregiudiziale

conseguente all'adozione di criteri che svantaggiano in modo

proporzionalmente maggiore i lavoratori di sesso femminile, stante il

fatto che l'altezza "normale" femminile, secondo parametri medico-statistici, oscilla da metri 1,51 a metri 1,73 contro quella

maschile, oscillante fra metri 1,63 e metri 1,87. Nel richiedere

un'indifferenziata statura minima di metri 1,65, la disposizione

impugnata si pone nettamente al di sopra della statura media

femminile, finendo per escludere dal concorso la maggioranza delle

candidate donne in ragione del loro sesso. Essa, pertanto, appare

innanzitutto contraria all'art. 3, primo e secondo comma, e all'art.

37 della Costituzione, i cui principi sono stati attuati nel campo

del lavoro dalle leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, in quanto

disciplina in modo omogeneo situazioni la cui eterogeneità è

connessa alla naturale diversità di struttura fisica dell'uomo e

della donna.

Sempre ad avviso del giudice a quo, l'impugnato art. 4 sarebbe,

inoltre, irragionevole, poiché la limitazione ivi prescritta non

appare giustificata dalla particolarità delle mansioni proprie del

posto messo a concorso, che non giustifica un trattamento di fatto

più rigoroso verso le donne. Di qui discenderebbe anche la

violazione del principio sancito dall'art. 3, secondo comma, della

Costituzione, che, al contrario, giustifica trattamenti più

favorevoli nei confronti delle donne, diretti a rimuovere le cause

della tradizionale diseguaglianza di fatto nell'accesso al lavoro a

danno delle persone di sesso femminile.

Infine, secondo il pretore rimettente, la disposizione impugnata

sarebbe contraria anche all'art. 4 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, che vincola l'esercizio della competenza

provinciale di tipo esclusivo (nel caso quella relativa alla materia

del personale addetto agli uffici delle province autonome) al

rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. E

tali sono, secondo lo stesso giudice, le leggi n. 903 del 1977 e n.

125 del 1991, che vietano le "discriminazioni indirette" nel campo

del lavoro, costituendo esse i principali momenti di attuazione dei

precetti contenuti negli artt. 3 e 37 della Costituzione.

2. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento,

convenuta nel processo a quo, per chiedere che la questione sollevata

sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Sul primo punto, la Provincia osserva che la questione è

irrilevante a causa del difetto di giurisdizione del giudice

rimettente di fronte a una richiesta di annullamento parziale di un

atto amministrativo, qual è il bando di concorso ad un pubblico

impiego. Questo, secondo la stessa Provincia, è l'orientamento

costante della Corte di cassazione, che non sarebbe contraddetto

dall'art. 15, ultimo comma, della legge n. 903 del 1977. Infatti, pur

se in tale disposizione si parla di "dipendenti pubblici", si

dovrebbe intendere che la giurisdizione del giudice amministrativo

abbia ad oggetto tanto i dipendenti con rapporto d'impiego già

costituito quanto gli aspiranti all'assunzione.

Nel merito, la questione appare infondata, poiché la disposizione

contestata, ad avviso della Provincia, è frutto di una scelta

discrezionale del legislatore, che, lungi dall'introdurre

un'irragionevole e ingiustificata discriminazione tra uomo e donna,

sarebbe diretta a realizzare un incontestabile e rilevante interesse

pubblico. Posto che ai funzionari del servizio antincendi della

Provincia di Trento competono anche attività operative nei campi

della prevenzione e del soccorso e in quello della protezione civile

(ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 2 novembre

1984, n. 11012), la difesa della parte convenuta nel giudizio a quo

afferma conclusivamente che, ove la questione fosse accolta, si

realizzerebbe una ingiustificata discriminazione alla rovescia: gli

aspiranti uomini, solo in quanto uomini, verrebbero assoggettati a

requisiti di prestanza fisica più rigorosi, mentre le aspiranti

donne, solo in quanto donne, verrebbero esonerate da un requisito

posto obiettivamente per tutelare un fondamentale interesse della

collettività. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Trento ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della

legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il

trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della

Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato

provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo

permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni

riguardanti il personale provinciale), il quale ha modificato la

legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiungendovi, come art.

56-bis, l'insieme delle disposizioni contenute nello stesso art. 4.

Secondo il giudice rimettente, l'articolo impugnato, nel

prevedere, fra i requisiti particolari per l'accesso alle carriere

direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi, la

condizione che i candidati, siano essi indifferentemente uomo o

donna, abbiano una statura non inferiore a metri 1,65, si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma,

della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8 (competenze legislative e amministrative in materia di personale dei propri uffici,

attribuite in via esclusiva alle Province autonome) del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in

connessione con l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e

con l'art. 4, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1991, n.

125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna

nel lavoro).

La Provincia autonoma di Trento ha formulato un'eccezione di

inammissibilità, basata sull'asserito difetto di giurisdizione del

giudice rimettente, che deve essere esaminata preliminarmente.

2. - L'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.

È giurisprudenza costituzionale costante che eventuali vizi

attinenti alla legittima instaurazione del giudizio a quo non sono

soggetti al riesame di questa Corte, poiché l'autonomia del giudizio

di costituzionalità rispetto a quello da cui proviene la questione

preclude alla Corte medesima di sostituirsi materialmente al giudice

rimettente nel compiere la valutazione relativa ai prerequisiti

processuali che precedono l'incardinamento del giudizio di

costituzionalità (v., ad esempio, sentenze n. 103 del 1991, n. 239

del 1984, n. 46 del 1983 e n. 131 del 1976). Da ciò consegue che, in

sede di verifica dell'ammissibilità della questione sollevata, la

Corte può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in

cui questo dovesse essere macroscopico, così che nessun dubbio

potrebbe aversi sulla sussistenza di quel vizio (v., ad esempio,

sentenze n. 439 del 1991, n. 283 del 1990, n. 414 del 1989 e n. 777

del 1988, nonché ordinanze n. 458 del 1992 e n. 100 del 1988).

Rispetto a tali principi un caso particolare è quello del giudice

a quo, il quale, dubitando dell'orientamento giurisprudenziale

prevalente rivolto in senso contrario, afferma la propria

giurisdizione argomentando specificamente sul punto. In recenti

pronunzie questa Corte ha precisato che in casi del genere si può

pervenire a una dichiarazione di inammissibilità soltanto nella

ipotesi in cui le argomentazioni addotte dal giudice rimettente

risultassero del tutto implausibili (v. sentenze n. 436 del 1992 e n.

103 del 1993, nonché sentenza n. 112 del 1993).

Il caso in esame rientra nell'ambito delle ipotesi da ultimo

ricordate. Il pretore di Trento, infatti, a seguito di un'eccezione

preliminarmente sollevata dalla parte convenuta (Provincia di Trento)

nel giudizio a quo, ha dato ampio spazio nell'ordinanza di rimessione

a un'argomentata presa di posizione contraria alla giurisprudenza

prevalente, che afferma in materia la giurisdizione del giudice

amministrativo. Considerato che il giudice a quo lamenta la lesione

di un diritto costituzionale fondamentale, facendo leva su

orientamenti presenti in alcune decisioni di giudici di merito e

rispondenti a posizioni enunciate anche in dottrina, si deve

concludere che nel caso non sussiste quella totale mancanza di

plausibilità nelle argomentazioni del giudice a quo in presenza

della quale soltanto si può pervenire, in ipotesi del genere, a una

pronunzia d'inammissibilità.

3. - La questione è fondata.

L'art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente

un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire

l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare

che il sesso - al pari della razza, della lingua, della religione,

delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali -

costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento

giuridico delle persone. Il secondo comma dello stesso art. 3 della

Costituzione - oltre a stabilire un autonomo principio di eguaglianza

"sostanziale" e di parità delle opportunità fra tutti i cittadini

nella vita sociale, economica e politica - esprime un criterio

interpretativo che si riflette anche sulla latitudine e

sull'attuazione da dare al principio di eguaglianza "formale", nel

senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati

effettivi prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita,

grazie al primario imperativo costituzionale di rimuovere i limiti

"di fatto" all'eguaglianza (e alla libertà) e di perseguire

l'obiettivo finale della "piena" autodeterminazione della persona e

quello della "effettiva" partecipazione alla vita comunitaria.

Il principio di eguaglianza - con il conseguente divieto di

discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso - ha una

generale applicazione nei rapporti della vita, considerati nella loro

concreta conformazione. La Costituzione, comunque, conferisce uno

specifico risalto a determinate applicazioni di quel principio in

ordine alle relazioni sociali ritenute più significative. Con

riferimento ai rapporti di lavoro, l'art. 37 della Costituzione

ribadisce il principio di parità di trattamento fra uomo e donna.

Inoltre, l'art. 51 della Costituzione sottolinea lo stesso principio

in relazione all'accesso agli uffici pubblici. Ma, una volta

riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e donna,

la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il legislatore, nel

dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a bilanciarlo con altri

valori costituzionali e, in particolare, con quelli connessi alle

norme che tutelano la maternità e i "diritti della famiglia", in

modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere

alla sua essenziale funzione familiare (v. sentenze n. 210 e n. 137

del 1986 e n. 123 del 1969).

In definitiva, fermo restando il particolare ruolo sociale della

donna in riferimento ai valori costituzionali positivamente collegati

a quel ruolo (maternità, famiglia, etc.), dall'insieme dei principi

appena ricordati deriva il divieto - significativamente enunciato in

termini analoghi anche in ambito europeo (v. artt. 2 e 3 della

direttiva CEE n. 76/207 del 9 febbraio 1976) - vo'lto a impedire

qualsiasi discriminazione basata sul sesso in relazione alle

condizioni di accesso nel posto di lavoro e, in particolare, nei

pubblici uffici.

4. - Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di

persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente

omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la

disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento

giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle

caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita

quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti

considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una

determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate

di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito

con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà

conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti

ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte

caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella

classe compongono.

In breve, il principio di eguaglianza pone al giudice di

costituzionalità l'esigenza di verificare che non sussista

violazione di alcuno dei seguenti criteri: a) la correttezza della

classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti

considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; b)

la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento

giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche

essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel

trattamento è riferito; c) la proporzionalità del trattamento

giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal

legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina

normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione

agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti

della vita.

5. - La disposizione contestata si inserisce in un articolo di

legge (provinciale) diretto a stabilire i requisiti particolari per

l'accesso alle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico del

servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento. Più

precisamente, essa è specificamente rivolta a prevedere come

criterio di selezione nel relativo concorso pubblico il possesso da

parte dei candidati - tanto se di sesso maschile, quanto se di sesso

femminile - di una determinata statura minima (pari a metri 1,65). La

previsione di tale requisito fisico non è contestata in sé, in

ragione del fatto che il personale considerato, pur se è destinato a

svolgere normalmente funzioni direttive o impiegatizie, può tuttavia

essere adibito, in determinate circostanze, anche a compiti

operativi, compiti che, per le caratteristiche delle attività di cui

constano, esigono nei soggetti chiamati ad espletarli una certa

prestanza fisica. Ciò che si contesta, invece, è che la previsione

di una statura minima identica per gli uomini e per le donne

costituirebbe un'irragionevole sottoposizione a un trattamento

giuridico uniforme di categorie di persone caratterizzate, in base ai

dati desumibili da una media statistica, da stature differenti. Con

la conseguenza che le candidate al concorso pubblico precedentemente

ricordato sarebbero penalizzate in ragione del sesso, dovendo subire,

in conseguenza della disposizione contestata, quella che l'art. 4,

secondo comma, della legge n. 125 del 1991 definisce una

"discriminazione indiretta".

La fondatezza della doglianza deriva dalla corretta applicazione

al caso di specie dei criteri di giudizio, indicati al punto

precedente, riconducibili al principio di eguaglianza. Nel

condizionare la partecipazione al concorso pubblico sopra detto al

possesso del requisito fisico di una determinata statura minima,

identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha

individuato come destinataria del precetto normativo contestato una

generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della

categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile.

Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione

legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a

dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata

tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto

erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento

giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica

ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale.

Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza,

stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è

indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di

persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti

all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della

disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al

posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica.

Non meno evidente è la violazione dello stesso principio

costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti,

l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro

sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al

posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la

donna - mediamente consistente, come risulta da rilevazioni

antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle

persone di sesso femminile - comporta la produzione sistematica di

effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati

di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso. In altri

termini, l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la

previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro,

che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una

"discriminazione indiretta" a sfavore delle persone di sesso

femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente

maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza

fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal

sesso.

6. - La violazione, da parte della disposizione di legge

contestata, del principio costituzionale di eguaglianza rende

superfluo l'esame della compatibilità della stessa disposizione in

riferimento agli altri parametri invocati dal giudice a quo.

Allo stesso modo è superfluo prendere in considerazione la

direttiva della Comunità Economica Europea n. 76/207,

precedentemente citata, per il fatto che, limitatamente agli articoli

rilevanti per la fattispecie ora esaminata (artt. 2 e 3), la

direttiva in questione, per un verso, pone un principio analogo a

quello contenuto negli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione (v. artt.

2, primo comma; 3, primo comma) e, per altro verso, stabilisce

indirizzi rivolti agli Stati membri affinché questi ultimi,

nell'adozione della disciplina normativa nazionale conseguente, si

conformino al principio sopra enunciato (v. artt. 2, secondo, terzo e

quarto comma; 3, secondo comma).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della

legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3

(Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento

del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici

dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello

appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e

altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte

in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive

e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della

Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima

indifferenziata per uomini e donne.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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