Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

10 maggio 1976, n. 314 (Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi

distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari

indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973) promosso con

ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Montalbetti Carlo ed altri iscritta al

n. 756 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 12 novembre 1976, il tribunale di Milano, nel corso

di un procedimento penale a carico di Montalbetti Carlo ed altri,

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, nella parte in cui

detta norma aumentava i diritti di cancelleria, per preteso contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nel corso delle formalità di apertura del dibattimento, la difesa

degli imputati Montalbetti e Crisenza aveva proposto questione di

legittimità costituzionale della detta norma per preteso contrasto con

gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, evidenziando che i predetti

imputati erano in condizioni economiche precarie, essendo il primo

studente universitario in cerca di occupazione e il secondo, laureando,

titolare di una borsa di studio pari a L. 261.000 mensili.

Ora l'aumento dei diritti di cancelleria disposti in forza

dell'art. 2 della legge n. 314 del 1976 comportava un consistente

aumento nel costo delle copie, spesa questa che avrebbe aggravato

ulteriormente gli oneri che gli imputati dovevano già sopportare per

gli onorari dei difensori e le altre spese. Tanto premesso, il collegio

sottolineava come il complesso di prestazioni economiche richieste agli

imputati per attuare una efficace difesa, fosse divenuto tale "da

ostacolare fortemente se non addirittura da impedire il completo

esercizio della difesa". Infatti solo attraverso lo studio preventivo

ed accurato dell'incartamento processuale poteva aver luogo la

predisposizione, da parte dei difensori di fiducia, di una efficace

attività difensiva, cosa questa inattuabile in mancanza delle copie

del processo.

Lo stesso collegio escludeva che a tale difficoltà si potesse

ovviare mediante il ricorso al gratuito patrocinio, sia perché

parrebbe non confacente ad una efficace difesa privare l'imputato della

facoltà di scelta di un difensore di fiducia, sia perché l'attuale

normativa al riguardo condiziona in maniera abbastanza rigida

l'ammissione a tale istituto, tanto da lasciar ritenere che il

presupposto richiesto dalla legge (art. 16 del r.d. n. 3282 del 1923),

seppure non identificabile con l'assoluta non abbienza, sia di fatto

avulso dal reale rapporto tra le condizioni economiche del soggetto e

le spese da sostenere per il processo.

Tale stato di cose creerebbe una disparità di trattamento -

influente direttamente sul concreto esercizio della difesa - proprio

per quella fascia di cittadini (quali gli attuali imputati) che hanno

difficoltà economiche notevoli per affrontare le spese necessarie per

una efficace difesa, pur non potendo godere del ricorso al gratuito

patrocinio.

D'altra parte l'aumento dei diritti di cancelleria non apparirebbe

interamente giustificato dall'espressa destinazione del suo provento a

coprire gli oneri per l'assunzione di nuovi segretari.

La norma denunciata sarebbe pertanto lesiva del diritto di difesa

nel suo concreto e pieno esercizio, in relazione alle diverse

condizioni economiche degli imputati.

Premesso un compiuto esame della rilevanza, si poneva la questione

con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, escludendo invece

la prospettata violazione dell'art. 53 Cost., "in quanto gli utenti

della giustizia non costituiscono una categoria non determinata o

meglio determinabile a priori".

Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato chiedendo in via preliminare che gli atti fossero

restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla

luce dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 900;

tale norma, entrata in vigore dopo la pronunzia dell'ordinanza, ha

precisato che, agli effetti dell'aumento dei diritti di cancelleria, la

voce n. 13 della tabella si considera come un unico diritto,

indipendentemente dalle singole sottovoci. In conseguenza l'aumento di

prezzo ammontava a lire 200 per l'intera copia, qualunque fosse il

numero delle pagine. A questo proposito va però osservato che tale

disposizione aveva carattere transitorio e vigeva solo fino al primo

luglio 1977.

Nel merito, l'Avvocatura sosteneva l'infondatezza della questione

pur nella constatazione che, ovviamente agli effetti del costo del

processo i cittadini abbienti si trovano in posizione migliore rispetto

a quelli meno abbienti. Ciò nonostante, il diritto di difesa non ne

risulterebbe leso, in quanto v'è l'istituto del gratuito patrocinio e

non sarebbe comunque concepibile che il legislatore gradui l'importo

delle spese processuali a seconda della capacità economica dei

cittadini. Considerato in diritto :

1. - Secondo il giudice a quo l'aumento dei diritti di cancelleria

disposto dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, segnatamente

in materia di diritto di copia, aggravando il costo della difesa in un

giudizio penale nel quale gli imputati non beneficiavano del gratuito

patrocinio, sarebbe, "in relazione alle condizioni di vita degli

imputati, tale da ostacolare fortemente se non addirittura da impedire

il concreto esercizio della difesa, il quale presuppone, fra l'altro,

la possibilità di conoscenza degli atti del procedimento e la

conseguente necessità di esaminare con la dovuta calma ed attenzione

gli stessi, attività questa cui è strumentale l'ottenimento della

copia". Da ciò la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nonché

dell'art. 3 per la "disparità di trattamento" che ne conseguirebbe a

danno di "quella fascia di cittadini che, come gli attuali imputati,

possano trovarsi di fronte a difficoltà spesso difficilmente

superabili, per far fronte agli oneri del processo, pur non potendo

ottenere l'attestazione di povertà" necessaria per la concessione del

gratuito patrocinio.

L'Avvocatura dello Stato che nel merito ha concluso per la

infondatezza della questione, ha peraltro rilevato che l'entrata in

vigore dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n.

900, potrebbe suggerire la restituzione degli atti al tribunale di

Milano per un'ulteriore valutazione della rilevanza.

Senonché il citato comma dell'art. 3 della legge n. 900 del 24

dicembre 1976 si limita a disporre che fino al 1 luglio 1977, data di

entrata in vigore della nuova tabella allegata alla legge, si applica

in modo diverso l'aumento disposto dall'art. 2 della legge n. 314 del

1976. La norma invocata dall'Avvocatura dunque, come non era vigente

quando il tribunale di Milano emise la sua ordinanza, non è vigente

oggi.

Né, a parere della Corte, la diversa articolazione degli aumenti

della tariffa dei diritti di cancelleria entrati in vigore il 1 luglio

1977 rende inattuale la questione sollevata dal tribunale di Milano.

2. - La questione peraltro non è fondata.

Il giudice a quo rileva innanzitutto che per l'accesso al gratuito

patrocinio occorre lo "stato di povertà" (che, peraltro, come

stabilisce l'art. 16 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, non è "la

nullatenenza"), e quindi sarebbero esclusi dalla possibilità del

beneficio gli imputati "ambedue appartenenti a famiglie medio-borghesi"

e in "condizioni patrimoniali tali da consentire loro, sia pure con un

certo non irrilevante sacrificio economico, di munirsi del difensore di

fiducia senza dover ricorrere alle disposizioni del gratuito

patrocinio". Le norme relative al gratuito patrocinio sono dunque

estranee al giudizio, nel quale gli imputati erano assistiti da

difensori di fiducia, e infatti non costituiscono oggetto della censura

di incostituzionalità.

L'elemento che produrrebbe la violazione del diritto di difesa e,

insieme, del principio di eguaglianza, sarebbe costituito soltanto dal

costo eccessivo della copia del processo, derivante dal non necessario

e non ragionevole aumento della tariffa operata con la legge n. 314 del

1976.

Ora l'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti

della giustizia, la sua ripartizione in voci corrispondenti ai momenti

del processo e ai vari servizi richiesti costituiscono determinazioni

conseguenti a molteplici fattori di diversa natura, anche tecnica, e di

varia incidenza, determinazioni spettanti al legislatore e che, al di

fuori dell'ipotesi di palese irragionevolezza, non sono assoggettabili

a censure di rango costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, sollevata dal tribunale

di Milano, con ordinanza 12 novembre 1976 di cui in epigrafe in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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