Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 40d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, quarto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle

agevolazioni tributarie"), promosso con l'ordinanza emessa il 4

novembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Agrigento sul ricorso proposto da Pantalena Giuseppe ed altro,

iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Pantalena Giuseppe nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di 2° grado di Agrigento, con

ordinanza del 4 novembre 1986, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art.

40, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, portante una

nuova disciplina delle agevolazioni tributarie, nella parte in cui

conserva l'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito

prevista dall'art. 56 d.l. 27 febbraio 1968 n. 79, convertito nella

l. 18 marzo 1968 n. 248 ("Ulteriori interventi e provvidenze per la

ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia

colpiti dai terremoti del gennaio 1968"), solo per l'Ilor e l'Irpeg,

restando così privati del beneficio gli imprenditori individuali per

quanto riguarda l'Irpef.

Sebbene nel corso del giudizio principale il contribuente avesse

presentato domanda di definizione agevolata delle sue pendenze

tributarie ai sensi del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella

legge 7 agosto 1982 n. 516, il giudice remittente ha ritenuto

rilevante la suddetta questione di costituzionalità in quanto, a suo

avviso, "la domanda di condono non costituisce rinuncia alla

precedente richiesta di esenzione fiscale", essendo d'altronde

pacifico che l'impresa ricorrente ha operato in territorio dichiarato

terremotato.

La disposizione denunziata violerebbe sia il principio di

eguaglianza, sia il principio della libertà di iniziativa economica

privata, sia infine il principio della capacità contributiva, in

quanto introdurrebbe una disparità di trattamento tra imprenditori

individuali non razionalmente fondata né dal punto di vista della

natura dell'imposta sul reddito cui sono assoggettati, l'Irpeg e

l'Irpef avendo entrambe l'indole di imposte personali, né dal punto

di vista della ratio della norma in essa richiamata. Poiché l'art.

56 del d.l. n. 79 del 1968, là dove concede l'esenzione decennale da

ogni tributo diretto sul reddito alle imprese che riattivino o

installino nuovi impianti nei territori terremotati della Sicilia,

mira a incentivare la ricostruzione del tessuto produttivo nei detti

territori, al giudice a quo sembra priva di giustificazione la

discriminazione operata dal legislatore della riforma tributaria, che

ha tolto agli imprenditori-persone fisiche l'esenzione dall'Irpef,

mentre ha conservato agli imprenditori-persone giuridiche l'esenzione

dall'Irpeg.

2. - Si è costituito in giudizio il ricorrente Pantalena

Giuseppe. Nell'atto di costituzione del 27 giugno 1987 viene

riproposta anzitutto la tesi, già respinta dalla Commissione

tributaria di appello, secondo cui la mancata previsione dell'Irpef

nella norma in questione dovrebbe "ritenersi un errore legislativo

che richiede un intervento integrativo in sede applicativa",

riparabile, cioè, in via di interpretazione estensiva. Peraltro

questa tesi non trova riscontro nelle conclusioni, dove è formulata

esclusivamente una domanda di dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 40, comma 4° del D.P.R. n. 610 del 1973, sul

presupposto dunque che esso debba essere interpretato alla lettera

come norma che abolisce l'esenzione limitatamente all'Irpef.

A sostegno di questa domanda il contribuente ribadisce anzitutto

le argomentazioni del giudice a quo nel senso dell'irrazionalità del

diverso trattamento riservato agli imprenditori individuali rispetto

a quelli collettivi; in secondo luogo deduce ulteriori argomenti per

spiegare meglio perché la norma impugnata, oltre che l'art. 3 Cost.,

offenderebbe anche gli artt. 41, comma primo, e 53. Quanto all'art.

41, la discriminazione lamentata comporta, si dice, che nelle zone

terremotate "di fatto l'iniziativa economica, per potersi svolgere

secondo criteri di economicità, dovrebbe esercitarsi in forma

societaria, escludendosi dal mercato, a parità di condizioni

sostanziali, l'impresa individuale, tenuta a una maggiore

contribuzione fiscale e quindi a un maggior costo aziendale". Quanto

all'art. 53, si sostiene che la discriminazione, operata dalla legge

sulla base della forma giuridica dell'impresa, "a parità di

capacità contributiva oggettivamente manifestata, risulta in

contrasto con la regola costituzionale che condiziona l'imposizione

tributaria a una attitudine contributiva di carattere sostanziale,

non subordinata cioè a requisiti di carattere formale".

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Nell'atto di intervento l'Avvocatura deduce l'irrilevanza della

questione incidentale di costituzionalità ai fini della definizione

del giudizio principale, e quindi l'inammissibilità della medesima,

per due motivi: 1) perché, secondo la giurisprudenza costante della

Corte di cassazione, la domanda di condono, presentata dal

contribuente nel corso del giudizio principale, preclude la

possibilità di far valere, per il periodo cui si riferisce, il

diritto all'esenzione; 2) perché la norma impugnata della legge

delegata n. 601 del 1973 è vincolata, nel riferimento alle sole Ilor

e Irpeg, dall'art. 15, comma secondo, della legge di delegazione per

la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825: la mancata impugnativa

della norma delegante comporta, ad avviso dell'Avvocatura, che

"l'eventuale dichiarazione di illegittimità della (sola) norma

delegata non consentirebbe una diversa decisione della controversia

principale". Un terzo motivo parziale di inammissibilità è

prospettato in relazione all'art. 41, comma primo, Cost., essendo

l'ordinanza di rimessione sfornita di motivazione con riguardo a

questo parametro.

Subordinatamente, nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza

della questione, sul riflesso che la limitazione dell'ambito

dell'esenzione fiscale, introdotta dalla norma impugnata, "appare

razionalmente conformata alla diversa attitudine dei soggetti passivi

d'imposta.. a rendersi specifici strumenti di rinascita economica

delle zone colpite dagli eventi sismici". Inoltre, e soprattutto, non

va trascurato il rilievo che "il reddito dichiarato esente in capo

alla persona giuridica finisce con l'essere recuperato

all'imposizione nel successivo momento della sua distribuzione sotto

forma di utili dell'impresa societaria, così realizzandosi in capo

agli effettivi e finali percettori un omogeneo e razionale prelievo

tributario". Considerato in diritto La questione è inammissibile per irrilevanza. Invero, come ha

rilevato l'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza della

Cassazione, consolidatasi già in relazione al condono tributario del

1973 (d.l. n. 660 del 1973, convertito nella legge n. 823 del 1973),

dalla quale il giudice remittente si è discostato senza alcuna

motivazione, la presentazione della domanda di condono configura una

scelta irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta,

per i periodi per cui opera la definizione agevolata, secondo i

criteri fissati dalla relativa disciplina, e pertanto non consente di

tenere conto di eventuali esenzioni spettanti al contribuente in

virtù di altre leggi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

("Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie"), in riferimento

agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Agrigento con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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