Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1968 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14,

primo, secondo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756,

concernente "Norme in materia di contratti agrari", promessi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 23 febbraio 1966 dalla sezione agraria del

Tribunale di Firenze nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente,

tra Lazzeri Albertina e Gasperini Martino e tra Baldini Libri

Massimiliano e Berti Mario, iscritte ai nn. 113 e 114 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 213 del 27 agosto 1966;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1967 dalla sezione agraria del

Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Gaudioso

Andrea e Mazzotta Salvatore, iscritta al n. 61 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del

22 aprile 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Lazzeri Albertina, Gasperini Martino,

Baldini Libri Massimiliano, Berti Mario e Gaudioso Andrea;

udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Lazzeri Albertina; gli

avvocati Arturo Carlo Jemolo e Carlo Selvaggi, per Baldini Libri

Massimiliano e Gaudioso Andrea; l'avv. Alessandro De Feo, per

Gasperini Martino e Berti Mario, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due distinte ordinanze del 23 febbraio 1966, emesse,

rispettivamente, nelle cause promosse da Albertina Lazzeri contro

Martino Gasperini e da Massimiliano Baldini Libri contro Mario Berti,

aventi entrambe per oggetto asserita decadenza di proroga legale di

mezzadria, la sezione agraria del Tribunale di Firenze, in ordine alle

questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute

nell'art. 14, primo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n.

756, concernente "Norme in materia di contratti agrari" sollevate dalle

parti attrici nelle suddette cause, mentre dichiarava manifestamente

infondate le eccezioni relative agli artt. 3, 4, 41 e 42 della

Costituzione, riteneva, invece, non infondata e rilevante per la

decisione del giudizio di merito, quella sollevata con riferimento

all'art. 44, primo comma, della Costituzione.

Pertanto sospendeva i giudizi in corso e rimetteva gli atti a

questa Corte per la soluzione delle proposte questioni.

Analogamente procedeva la sezione agraria del Tribunale di Siracusa

con ordinanza, del 27 gennaio 1967, emessa nel giudizio civile promosso

da Andrea Gaudioso contro Salvatore Mazzotta, avente per oggetto

disdetta di contratto di colonia parziaria (definita mezzadria

impropria) ritenendo, peraltro, non manifestamente infondata la

eccezione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 14, ma

limitatamente al secondo comma, sollevata dall'attore, oltre che in

relazione all'art. 44, primo comma, anche in relazione agli artt. 2, 3,

4, 41 e 42 della Carta costituzionale.

Più precisamente, la sezione agraria del Tribunale di Firenze,

rilevava la non manifesta infondatezza dell'eccezione in relazione

all'art. 44, comma primo, della Costituzione sotto il duplice profilo,

della prestazione sine die di un vincolo, intrinsecamente e

dichiaratamente temporaneo e del dubbio circa la persistenza di una

causa giustificatrice del vincolo stesso, successivamente alla

raggiunta, definitiva disciplina della materia.

La sezione agraria del Tribunale di Siracusa, invece, prospettava

la questione di incostituzionalità della impugnata norma sotto tutti i

profili delineati dall'attore e cioè per contrasto:

a) con l'art. 2 della Costituzione, in quanto la proroga sine die

vincolerebbe i concedenti a subire senza limitazione di tempo un

rapporto, che essi vollero temporaneo, in contrasto non soltanto con i

loro interessi, ma anche con quelli generali dell'economia agricola;

b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la proroga sarebbe

disposta ad esclusivo beneficio di coloni, in contrasto con l'utilità

in generale e con quella, in particolare, di altri lavoratori agricoli,

quali i braccianti;

c) con l'art. 4 della Costituzione, in quanto la proroga

impedirebbe il normale avvicendamento nel lavoro dei campi;

d) con l'art. 41 della Costituzione, in quanto la proroga

limiterebbe la libertà d'iniziativa economica, impedendo la

stipulazione di nuovi contratti agrari, senza essere giustificata dalle

esigenze di utilità sociale e di un completo ed armonico sviluppo

dell'economia agricola;

e) con l'art. 42 della Costituzione, in quanto la proroga porrebbe

una grave limitazione alla proprietà privata, non giustificata da

preminenti esigenze di carattere sociale o generale;

f) con l'art. 44, in quanto la proroga non sarebbe giustificata dal

fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire

equi rapporti sociali.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti Albertina

Lazzeri, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Carlo Jemolo di

Roma e Igino Cocchi di Firenze, con memorie depositate in data 25

luglio 1966 e 2 novembre 1967; Martino Gasperini e Mario Berti,

rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro De Feo di Roma, con memorie

depositate in data 22 aprile 1966 e 2 novembre 1967; Massimiliano

Baldini Libri, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Carlo

Jemolo, Carlo Selvaggi di Roma e Luigi Salibra di Siracusa, con memorie

depositate il 12 maggio 1967 e il 3 novembre 1967. È intervenuto anche

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato, come per

legge, dall'Avvocatura generale dello Stato con atti d'intervento

depositati in data 6 luglio 1966, 9 maggio 1967 e 3 novembre 1967.

I tre giudizi, come sopra instaurati, già fissati per l'udienza

del 16 novembre 1967, sono stati rinviati all'udienza odierna.

2. - Nei primi due giudizi i patroni delle parti Albertina Lazzeri

e Massimiliano Baldini Libri, sia con gli atti di costituzione, sia con

le successive memorie illustrative, hanno, in sostanza, dedotto che,

una volta ritenute - come ha fatto il legislatore con l'art. 1 della

legge sopra citata - talune forme di contratti agrari o da sopprimere o

da radicalmente e tassativamente modificare, riportandole ad un solo

tipo, perché "non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico

sviluppo della economia agricola del paese" non si poteva, poi,

attraverso una proroga a tempo indeterminato, perpetuarne di fatto la

sussistenza. E ciò nonostante la sanzione di nullità, prevista

dall'art. 3 della legge, dei contratti di mezzadria eventualmente posti

in essere dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Vero è che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ammesso

la legittimità della proroga, anche a tempo indeterminato dei

contratti agrari, ma - si osserva dalla difesa - ciò è stato ammesso

in relazione a situazioni contingenti e con carattere di

provvisorietà, ossia in attesa di una definitiva sistemazione della

materia. E poiché la legge in questione conterrebbe proprio una

siffatta definitiva sistemazione, una proroga dei contratti in corso,

come quella contenuta nella norma impugnata, non sembra più avere

alcuna giustificazione.

Peraltro, si osserva, infine, una siffatta proroga importa,

indubbiamente, per il concedente un grave vincolo per la sua

proprietà, vincolo, che, per il primo comma dell'art. 44 della

Costituzione, potrebbe essere legittimato soltanto dal fine "di

conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi

rapporti sociali" ossia proprio da quel fine che la legge mentre

nell'art. 1, ha espressamente dichiarato di voler perseguire, con il

successivo art. 14, disponendo la proroga a tempo indeterminato della

situazione ad essa preesistente, ha praticamente e definitivamente

frustrato.

Contro la su esposta tesi la difesa di Martino Gasperini e Mario

Berti ha osservato che nel sollevare la questione di illegittimità

costituzionale non si è tenuto conto della differenza tra i concetti

di proprietà e di impresa; non sono state valutate nel loro complesso

le norme della legge 15 settembre 1964, n. 756, anche in ordine ai fini

enunciati nella legge stessa; né, infine, si è rilevato che la legge

predetta non ha carattere definitivo, ma si limita a porre alcune

premesse per una più compiuta legislazione intesa ad attuare i fini

costituzionali.

Da parte dell'Avvocatura generale dello Stato in via pregiudiziale

si è eccepito, anzitutto, che l'art. 44 della Costituzione, avendo per

oggetto la riforma e la ricomposizione fondiaria e non il regime del

contratti agrari per lo svolgimento della impresa agricola, è stato

inesattamente invocato.

Si è osservato, inoltre, che, anche a voler ritenere che il

vincolo derivante alla proprietà terriera dalla proroga legale degli

esistenti contratti di mezzadria, sarebbe giustificato nel rilievo che

il legislatore, col vietare tali contratti per il futuro, avrebbe

dimostrato di ritenerli inadeguati al fine dell'armonico sviluppo

agricolo e del conseguimento di equi rapporti sociali; in effetti non

si concreterebbero gli estremi di un contrasto tra la norma di legge

ordinaria ed un precetto costituzionale, ma soltanto quelli di una

incongruenza intrinseca della legge ordinaria, non riconducibile

nell'ambito di una violazione dell'art. 44 della Costituzione.

Nel merito, poi, si è dedotto che, in definitiva, con la legge n.

756 del 1964 si è stabilito un regime transitorio, nella fase di

trasformazione delle strutture predominanti nell'ambiente agrario, in

forza del quale, si è conservata la mezzadria ad esaurimento, nei

limiti dei contratti in corso, venendosi, così, a delineare due

regimi, uno definitivo ed uno transitorio, in modo da garantire

l'evoluzione delle strutture contrattuali, utilizzabili nello

svolgimento dell'impresa agricola. In altri termini la legge del 1964

non avrebbe disciplinato definitivamente la materia del contratti

agrari, ma avrebbe posto in essere, invece, una fase transitoria

suscettibile di ulteriori sviluppi, in attesa dei quali ben sarebbe

legittimata la disposta proroga.

A confutazione delle eccezioni di rito sollevate dall'Avvocatura

dello Stato, il patrocinio della Lazzeri e del Baldini Libri, ha

opposto che con i contratti agrari si costituiscono obblighi attinenti

alla proprietà terriera, epperò sia il divieto di ricorrere, per la

conduzione della proprietà fondiaria, ad un certo tipo di contratto,

sia una proroga di tali contratti rientrano negli obblighi e nei

vincoli alla proprietà terriera privata e, quindi, nella previsione

dell'art. 44 della Costituzione. D'altra parte non può sostenersi che,

quando con la stessa legge da un lato, per fini di utilità sociale, si

sopprime un tipo di contratto, dichiarato non utile, anzi dannoso a

tali fini, e, dall'altro, tale tipo di contratto si proroga senza

limiti si verifichi soltanto una incongruenza della legge ordinaria e

non anche una violazione del precetto costituzionale, che il vincolo

alla proprietà privata, come quello derivante dalla proroga, ammette

soltanto per fini di utilità sociale.

Nel merito si insiste, poi, nel sostenere, in contrasto con

l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato, che, con la legge n. 756

del 1964 si è adottata una disciplina definitiva e non meramente

transitoria del contratti agrari.

3. - Nel terzo giudizio, i patroni di Andrea Gaudioso hanno dedotto

che, da oltre un trentennio, leggi di vincolo hanno assoggettato i

proprietari di aziende agricole al divieto di porre termine, anche dopo

le scadenze contrattuali e consuetudinarie, ai rapporti associativi,

costituiti per la coltivazione dei fondi rustici ed ai rapporti di

godimento degli stessi e che questo lungo periodo può dividersi in tre

fasi, che ne giustificano e legittimano l'imposizione. In un primo

periodo, che va dal 1938 alla fine della guerra, il vincolo trovava

giustificazione appunto nello stato di guerra; in un secondo periodo

tale giustificazione andava ricercata nella crisi economica e nei

sommovimenti sociali, caratteristici del dopo - guerra; infine, in un

terzo periodo, il regime vincolistico venne espressamente giustificato

dall'attesa di una legge regolatrice del contratti agrari. Quest'ultimo

periodo termina, appunto, con la legge del 15 settembre 1964, n. 756,

intervenuta la quale, secondo il patrocinio del Gaudioso, la

protrazione del vincolo, per giunta a tempo indeterminato, non solo non

troverebbe più alcuna giustificazione, ma porrebbe in essere delle

limitazioni ai diritti del proprietari, in netto contrasto con i

precetti costituzionali.

Da questa premessa il patrocinio del Gaudioso trae gli argomenti

per sostenere l'incostituzionalità dell'art. 14, comma secondo, della

citata legge, sotto tutti i profili prospettati nell'ordinanza, che ha

sollevata la relativa questione e con le medesime argomentazioni

giuridiche.

In sostanza, poiché l'art. 1 della legge 15 settembre 1964, n.

756, enuncia espressamente che le disposizioni, con essa adottate, sono

dirette "al fine di conseguire più equi rapporti sociali

nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la

modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle

esigenze dell'economia agricola del Paese", sarebbe di tutta evidenza,

che il procrastinare a tempo indeterminato i rapporti in corso,

nonostante il loro superamento e la loro modificazione, significa

violare quelle esigenze di carattere sociale e generale.

Esaminate da questo punto di vista, secondo il patrono del

Gaudioso, anche le limitazioni all'autonomia contrattuale (art. 2 della

Costituzione), quella del diritto di eguaglianza fra concedente e

mezzadro o colono (art. 3 della Costituzione) e, infine, quella del

diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione), che la proroga sine die

del contratti in corso avrebbe posto in essere, non risulterebbero

giustificate da esigenze sociali o, comunque, da interesse generale e,

quindi, sarebbero in contrasto con quei precetti costituzionali.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, invece, non può ritenersi che la

proroga legale del contratti agrari violi "i diritti inviolabili

dell'uomo", garantiti dall'art. 2 della Costituzione, in quanto fra

tali diritti non possono essere compresi né la proprietà privata, né

l'iniziativa privata, che, come è noto, sono assoggettate ai limiti

necessari ad assicurare la loro funzione sociale, secondo gli artt. 41

e 42 della Carta costituzionale.

Del pari non può ritenersi vulnerato dalla proroga il principio di

eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto nessun

trattamento arbitrario o discriminatorio sarebbe stato operato con la

norma denunziata, la quale a parità di condizioni, assoggetta tutti i

contratti da essa previsti allo stesso regime di proroga.

Il richiamo all'art. 4 della Costituzione, non sarebbe pertinente,

in quanto il principio costituzionale del diritto al lavoro va inteso

come norma programmatica, la quale come tale non può apparire violata

da una norma di proroga che peraltro, nella specie, dà preminente

tutela al lavoro di coloro che sono addetti alla coltivazione delle

terre, in dipendenza di contratti prorogati.

Le limitazioni poste con la proroga, quindi, essendo ispirate a

fini di utilità sociale, non sono in contrasto né con l'art. 41, né

con l'art. 42, né con l'art. 44 della Costituzione, giacché, fino a

quando le nuove strutture aziendali non siano in grado di sostituire le

precedenti, la proroga delle attuali strutture contrattuali risponde ad

elementari criteri di prudenza operativa, di politica legislativa e di

sicurezza sociale. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza, data la loro evidente connessione obbiettiva.

2. - Secondo l'impostazione logica delle prime due ordinanze di

rimessione, poiché per l'art. 44, primo comma, della Costituzione

possono essere posti obblighi e vincoli alla proprietà terriera

privata, solo quando siano diretti "al fine di ottenere un razionale

sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali" questo

fine, relativamente alla mezzadria, potrebbe ritenersi raggiunto, per

effetto della legge 15 settembre 1964, n. 756, con il divieto di nuovi

contratti ed il riconoscimento di un regime transitorio e ad

esaurimento. Ciò posto si profilerebbe l'incostituzionalità dell'art.

14, primo comma, di tale legge, che dispone per i contratti in corso la

proroga "fino a nuova disposizione", ossia a tempo indeterminato, tanto

sotto il profilo della prostrazione sine die di un vincolo

intrinsecamente e dichiaratamente temporaneo, quanto sotto l'aspetto

della persistenza di una causa giustificatrice del vincolo stesso,

successivamente alla raggiunta, definitiva disciplina della materia.

3. - Così precisati i termini della questione, prima di passare al

suo esame, è necessario stabilire se siano fondate le due obiezioni

pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato.

La prima, con la quale si sostiene che l'art. 44 della Costituzione

sarebbe stato invocato fuor di proposito, in quanto ha per oggetto la

riforma e la ricomposizione fondiaria e non il regime di contratti

agrari per lo svolgimento dell'impresa agricola, è manifestamente

infondata.

Se, infatti, nel disciplinare i contratti agrari, al dichiarato

fine "di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio

dell'agricoltura" (art. 1 della legge impugnata) il legislatore ha

posto al proprietario agricolo del vincoli notevoli, non può certo

negarsi che tali vincoli rientrino tra quelli, che il primo comma

dell'art. 44 della Costituzione autorizza ad imporre alla proprietà

agraria "al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di

stabilire equi rapporti sociali": i contratti agrari, invero,

rappresentano uno degli strumenti, se non proprio quello prevalente,

per mezzo dei quali, i fini, enunciati nel citato comma dell'art. 44,

possono essere realizzati.

Né maggiore fondamento ha la seconda obiezione, secondo la quale

nel presente giudizio sarebbe stato denunziato non un contrasto tra una

norma di legge ordinaria ed un precetto costituzionale, ma una

incongruenza intrinseca della stessa legge ordinaria. È ovvio che la

denunzia di una norma, la quale imponesse un vincolo alla proprietà

terriera privata non giustificato dal fine di conseguire il razionale

sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, è idonea

ad instaurare validamente un giudizio di legittimità costituzionale

per contrasto con l'art. 44 della Costituzione.

4. - Dimostrata, così, l'infondatezza delle due obiezioni

pregiudiziali e passando all'esame del merito si deve preliminarmente

osservare che con la legge 15 settembre 1964, n. 756, si è posto in

esame, in sostanza, un nuovo regime del contratti agrari, le cui linee

essenziali possono così tratteggiarsi:

a) sostanziali modificazioni dell'attuale regime civilistico del

contratto di mezzadria, tendenti a rendere più vantaggiosa la

posizione del mezzadro, per quanto attiene alla ripartizione dei

prodotti, alle spese di coltivazione, alla direzione dell'impresa, alla

famiglia colonica e alle innovazioni;

b) divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, pure

secondo la nuova disciplina;

c) divieto di stipulazione di contratti atipici e trasformazione di

quelli esistenti nel contratto tipico conservato dalla nuova normativa,

al quale maggiormente si avvicinano;

d) miglioramento della condizione del colono, in analogia con

quella del mezzadro;

e) proroga fino a "nuova disposizione" del contratti agrari in

corso, con le modificazioni da apportare in base alla legge stessa.

I fini di questa riforma risultano inequivocabilmente indicati

nell'art. 1 della legge, il cui primo comma espressamente dispone, tra

l'altro, che "si applicano ai contratti di mezzadria, colonia parziaria

ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le

disposizioni della presente legge".

Tra le "disposizioni della presente legge", evidentemente ispirate

al raggiungimento di quegli stessi fini, rientra senza dubbio anche

quella dell'art. 14, comma primo, in questa sede impugnato.

Ciò premesso, ai fini della soluzione della questione proposta,

con riferimento ai contratti di mezzadria, mentre non appare decisivo

accertare se con la legge n. 756 del 1964 sia stata effettivamente

attuata la riforma del contratti agrari, all'entrata in vigore della

quale erano state limitate le proroghe accordate dalle leggi

precedenti, si appalesa importante, per contro, stabilire se la

locuzione "proroga sino a nuova disposizione" contenuta nell'art. 14,

abbia il significato di una vera e propria proroga sine die, oppure se

nel contesto e nelle stesse finalità della legge possano trovarsi gli

elementi che valgano, sia pure con una certa approssimazione, a fissare

nel tempo un termine finale alla durata della detta proroga.

Occorre, in proposito, rilevare, in primo luogo, che il processo di

evoluzione dell'agricoltura, che si è iniziato nel dopo - guerra,

specie per la sempre maggiore utilizzazione del mezzi meccanici e per

la tendenza all'inurbamento della mano d'opera agricola, non possa

dirsi ancora completamente concluso ed avviato ad una precisa

definitiva conclusione.

Inoltre è da aggiungere che, anche nel quadro del rapporti

internazionali, la prossima abolizione delle ultime barriere doganali,

in attuazione degli obblighi derivanti dalla nostra partecipazione al

M.E.C. crea non pochi problemi di adeguamento della nostra agricoltura

alle nuove esigenze della competizione - senza possibilità di

attenuazione protezionistiche - con le agricolture, più progredite,

degli altri Paesi, che di quell'organismo internazionale, insieme col

nostro, fanno parte.

In queste condizioni, la legge n. 756 del 1964, i cui fini,

evidentemente, coincidono con le esigenze imposte dalla soluzione del

problemi sopra prospettati, pur se rappresenta un buon passo avanti,

non può certo aver attuato in una volta sola tutti i presupposti

necessari, perché quella soluzione possa considerarsi definitivamente

raggiunta.

Dunque, la legge denunziata, deve considerarsi come una tappa,

anche notevole, nel processo evolutivo di sviluppo graduale ed

economico del sistema economico nel settore agricolo, e non come il

raggiungimento del traguardo finale.

Al quale riguardo è molto significativo quanto, a motivazione

della proroga, si legge nella relazione di maggioranza della competente

Commissione al Senato (Atti parlamentari - Sen. IV Legisl. - VIII Comm.

Relaz. 16 maggio 1964 - Doc. 520 - 525/A), secondo cui "sino a quando

il completo superamento non sia avvenuto, sino a quando le nuove

strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti, la

proroga delle attuali strutture contrattuali risponde ad elementi

critici di prudenza operativa, di politica legislativa e di sicurezza

sociale".

In base a tali considerazioni si può, quindi, con sufficiente

certezza affermare:

a) che il legislatore, nel procedere, allo scopo più volte

richiamato, alla riforma dei contratti agrari, si è reso conto, che

tale riforma non poteva considerarsi idonea a risolvere, in modo

definitivo, tutti i problemi imposti dal momento storico, che il Paese

attraversa, anche, come si è posto sopra in evidenza, con riguardo ai

rapporti internazionali;

b) che, in conseguenza, ha ritenuto, con apprezzamento

insindacabile in questa sede, di "prudenza operativa, di politica

legislativa e di sicurezza sociale" di prorogare i rapporti

contrattuali in corso, con le notevoli e sostanziali modificazioni ad

essi apportate, "sino a quando le nuove strutture aziendali, non siano

in grado di sostituire le precedenti".

Devesi perciò concludere che non è esatto che sia stata raggiunta

la definitiva disciplina della materia e che vi sia stata protrazione

sine die "di un vincolo intrinsecamente e dichiaratamente temporaneo"

in quanto la proroga statuita nell'art. 14 - che fa parte delle

"disposizioni della presente legge" di cui al precedente art. 1 - è

stata ritenuta dal legislatore necessaria per il completo

raggiungimento del fini che la legge stessa si è proposta di

realizzare. La proroga trova quindi nella funzione, che le è stata

assegnata, il termine finale nell'an, ma approssimativamente e

ragionevolmente determinabile nel quando, ossia "sino a quando le nuove

strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti", il

che, peraltro, resta sempre affidato all'insindacabile apprezzamento

del legislatore.

5. - In ordine al terzo giudizio promosso con l'ordinanza 27

gennaio 1967 della sezione agraria del Tribunale di Siracusa, basta

semplicemente rilevare che una volta affermato, come sopra si è fatto,

il fondamento giuridico della proroga, sotto l'aspetto della

legittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 44

della Costituzione, appaiono prive di valore, sotto tutti i profili

espressi nell'ordinanza di rinvio, le ragioni che hanno indotto il

Tribunale di Siracusa a ritenere non manifestamente infondata la

eccezione di incostituzionalità del secondo comma dello stesso art.

14 della più volte citata legge 15 settembre 1964, n. 756.

Infatti, tanto alla libertà di iniziativa privata quanto al

diritto di privata proprietà, in genere, e a quello di proprietà

terriera, in ispecie, la Costituzione rende legittima l'imposizione di

limiti, rispettivamente, per evitare che la libertà di iniziativa

economica si svolga in contrasto con l'utilità sociale (art. 41), per

consentire che il diritto di proprietà assicuri la funzione sociale

(art. 42) e, infine, per conseguire il razionale sfruttamento del suolo

e per stabilire equi rapporti sociali (art. 44). Orbene, la finalità

della proroga, nel senso sopra delineato, non soltanto non viola

nessuna delle tre norme costituzionali richiamate, ma, positivamente,

si configura come efficace strumento di realizzazione degli scopi cui

le norme stesse sono ispirate.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 2 della

Costituzione, è da escludere che tra "i diritti inviolabili dell'uomo"

si possa far rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale degli

imprenditori agricoli, che qui si pretende leso, giacché tale diritto,

operando nell'ambito di quelli più generali della libertà di

iniziativa economica e del diritto di proprietà terriera, è

specificatamente tutelato, come si è visto, da altre norme

costituzionali, le quali autorizzano il legislatore ordinario ad

imporre adeguati limiti per soddisfare preminenti interessi di

carattere generale e sociale.

È anzi da aggiungere, che è proprio l'art. 2 della Costituzione a

fissare il principio che ai cittadini può essere imposto

"l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà" non soltanto

politica ma anche "economica e sociale".

Nemmeno può ritenersi violato il principio di eguaglianza, sancito

dall'art. 3 della Costituzione, giacché, nella specie, la legge

denunziata non ha operato alcun trattamento arbitrario o

discriminatorio, ma, a parità di condizioni, ha assoggettato tutti i

contratti da essa previsti allo stesso regime di proroga, e, per quanto

attiene ai rapporti fra le parti, è da tener presente che anche al

concedente, quando concorrono gli estremi, riconosciuti rilevanti

all'interesse del miglioramento della produzione, è accordato il

diritto, nonostante la proroga, di sciogliere il contratto (D.L.C.P.S.

1 aprile 1947, n. 273, in relazione all'art. 15 della legge

denunziata). In sostanza, quindi, essa non contrasta col concetto

costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il legislatore non

si discosta dal principio di eguaglianza quando regola in modo diverso

situazioni giuridiche diverse.

Quanto, poi, alla disposizione di principio contenuta nell'art. 4

della Costituzione, relativa al riconoscimento a tutti i cittadini del

diritto al lavoro e all'esigenza che il legislatore favorisca il

massimo impiego delle attività libere mai rapporti economici (cfr.

sentenza 16 gennaio 1957, n. 3 e sentenza 26 maggio 1965, n. 45),

devesi ritenere che il principio della tutela del diritto al lavoro è

per sua natura anch'esso soggetto ai limiti imposti dal perseguimento

di fini sociali a carattere generale, fini che il legislatore

ordinario, nella sua insindacabile discrezionalità anche politica, ben

può di volta in volta valutare e considerare preminenti rispetto agli

interessi individuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, dell'art. 14, primo,

secondo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756,

concernente "Norme in materia di contratti agrari", in riferimento agli

artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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