Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R.

8 agosto 1955, n. 666, promosso con l'ordinanza 3 aprile 1956 della

Corte suprema di cassazione, Sezione 3 penale, nel procedimento penale

a carico di Cecchini Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 151 del Reg.

ord. 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1956 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

uditi gli avvocati Pietro Lombardo e Giuseppe Schirò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 23 settembre 1955, la Sezione istruttoria della Corte

di appello di Ancona respingeva l'appello proposto da Cecchini Luigi,

imputato di bancarotta fraudolenta, contro la ordinanza 13 agosto 1955

del Giudice istruttore presso il Tribunale di Pesaro, che a sua volta

aveva respinto l'istanza proposta dallo stesso Cecchini per ottenere la

revoca del mandato di cattura.

Avverso l'ordinanza della Sezione istruttoria di Ancona proponeva

ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, il difensore

dello stesso, avv. Pietro Lombardo, il quale, valendosi della facoltà

concessa dall'art. 5 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che modifica

l'art. 198 Cod. proc. pen., trasmise la dichiarazione di impugnazione

col mezzo di raccomandata alla cancelleria della Corte di cassazione,

senza che però la sottoscrizione della dichiarazione stessa fosse

autenticata. Data la mancanza di autenticazione, il Procuratore

generale presso la Cassazione chiedeva che venisse dichiarata la

inammissibilità del ricorso.

Ma la difesa dell'imputato, nel contrastare la richiesta di

inammissibilità, sosteneva che la disposizione contenuta nell'art. 5

del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di

coordinamento della citata legge 18 giugno 1955, n. 517), a cui faceva

riferimento il P. M. nella sua requisitoria, è costituzionalmente

illegittima; chiedeva pertanto che il giudizio venisse sospeso e che

gli atti venissero rinviati a questa Corte.

La Corte di cassazione, Sezione 3 penale, in camera di consiglio,

con ordinanza 3 aprile 1956, riteneva pertinente e non manifestamente

infondata la questione sollevata, sospendeva il giudizio ed ordinava la

immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione della

questione.

Nella ordinanza di rinvio la Corte di cassazione osserva che, a

prescindere da quanto fu rilevato nei lavori preparatori della Novella

sopra ricordata del Codice di procedura penale, non può disconoscersi

che, con l'autenticazione della firma, l'art. 5 D.P.R. 8 agosto 1955,

n. 666, richieda, in aggiunta a quanto disposto nel cpv. 1 dell'art.

198 Cod. proc. pen., un quid pluris nel caso di impugnazione della

parte privata o del difensore, mentre la delegazione al Governo, fatta

con l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, di emanare le norme

di attuazione, transitorie e di coordinamento, non è attributiva anche

della facoltà di estendere precetti della legge medesima a casi non

considerati, anzi da ritenere esclusi per argomentum a contrario.

La ordinanza di rinvio è stata regolarmente notificata il 17

aprile 1956, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dinanzi a questa Corte si è avuta la costituzione del solo

imputato Cecchini Luigi, il quale ha presentato, per mezzo dei suoi

difensori, una memoria illustrativa a sostegno delle conclusioni, con

cui si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte contestata,

vale a dire nella parte in cui è richiesta la autenticazione della

sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione della parte privata

che sia stata trasmessa a mezzo della posta. Considerato in diritto :

Destituito di ogni fondamento è l'assunto della illegittimità

costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 5 del D.P.R. 8

agosto 1955, n. 666, relativo alle norme di attuazione, transitorie e

di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, in relazione a

quanto dispongono gli artt. 76 e 77 della Costituzione sui limiti e le

condizioni di validità dei decreti legislativi delegati.

Per dare una esauriente dimostrazione della infondatezza del

l'assunto di illegittimità costituzionale sopra enunciato è

necessario tener presente come l'assunto stesso sia stato posto e con

quali argomenti sia stato sostenuto.

A tal fine fa d'uopo ricordare che il Codice di procedura penale

del 1930 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di

impugnazione, mentre manteneva fermo il principio che di regola la

dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice

che ha emesso il provvedimento, apportava la notevole innovazione per

cui al solo pubblico ministero era consentito proporre la impugnazione

con dichiarazione scritta da trasmettersi anche col mezzo del telegrafo

al cancelliere suddetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione

del giorno in cui la riceveva e la propria sottoscrizione, la univa

agli atti del procedimento.

Questa facoltà, eccezionalmente riconosciuta al pubblico

ministero, venne giustificata, per quanto riflette l'autenticità del

documento contenente la dichiarazione, col rilievo che la certezza

della dichiarazione è inerente alla stessa pubblicità dell'ufficio da

cui la dichiarazione promana e alla natura della sua attività, talché

la dichiarazione di impugnazione fatta per telegramma ha il valore di

un atto pubblico.

Nella prassi giudiziaria fu riconosciuta anche, senza contrasti, la

validità della dichiarazione d'impugnazione e dell'atto contenente la

enunciazione dei motivi da parte del pubblico ministero anche se

trasmessi per mezzo di raccomandata o per mezzo di nuntius.

La questione si è ripresentata nella elaborazione della Novella

del 18 giugno 1955 e fu, da più parti, richiesto che non solo fosse

riconosciuta espressamente al pubblico ministero la facoltà di

trasmettere col mezzo di raccomandata la dichiarazione di impugnazione

o l'atto contenente la enunciazione dei motivi, ma che tale facoltà

venisse ammessa anche per le parti private. La proposta fu accolta e la

relativa disposizione fu trasfusa negli artt. 5 e 7 della legge 18

giugno 1955, n. 517.

Nei riguardi della garanzia di autenticità dei suddetti atti

trasmessi dalle parti private o dai loro difensori, la legge del 1955

nessuna disposizione contiene in ordine alla dichiarazione di

impugnazione, mentre per l'atto in cui sono enunciati i motivi dispone

che "se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione

dev'essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò

autorizzato". È evidente che in questo modo viene consacrata nella

legge del 1955 una disparità di trattamento (non facilmente

spiegabile) fra i requisiti formali della dichiarazione di impugnazione

e i requisiti formali della enunciazione dei motivi, nei riflessi della

autenticazione della firma di chi ha sottoscritto la dichiarazione e di

chi ha sottoscritto i motivi da trasmettere per posta, mentre nulla è

detto circa l'autenticazione stessa nei riguardi del telegramma

eventualmente usato per la trasmissione della dichiarazione di

impugnazione.

Alla eliminazione di siffatta incongruenza, che si risolve in una

vera e propria lacuna, ha provveduto la norma contenuta nell'art. 5 del

D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (che viene ora denunciata per

illegittimità costituzionale), la quale dispone che "la sottoscrizione

della dichiarazione di impugnazione, fatta ai termini del primo cpv.

dell'art. 198 del Cod. proc. pen. e la sottoscrizione della

enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta ai termini del terzo

cpv. dell'art. 201 del Codice predetto, devono essere autenticate da un

notaio ovvero dal sindaco o dal giudice conciliatore del luogo".

Questa norma è in parte di attuazione, per quanto riguarda la

designazione dei pubblici ufficiali autorizzati insieme ai notai a

procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni per le quali

l'autenticazione è richiesta, in parte è di coordinamento, per quanto

riguarda gli atti della cui sottoscrizione si richiede

l'autenticazione; ed è stata emanata in virtù della delega

legislativa contenuta nell'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517.

Nella proposta eccezione di illegittimità costituzionale, e nella

stessa ordinanza di rinvio, si sostiene che con la disposizione su

ricordata il Governo ha ecceduto i limiti della delega legislativa ed

anzi ha inserito una norma contra legem, in quanto ha esteso alla

dichiarazione d'impugnazione, trasmessa per posta o per telegrafo dalle

parti private o dai loro difensori, il requisito dell'autenticazione

della firma, che nella legge era richiesto soltanto per l'atto

contenente la enunciazione dei motivi di impugnazione.

Ma l'argomentazione procede da una inesatta interpretazione della

delega legislativa, la quale, nell'indicare come oggetto del

provvedimento delegato le norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie, spiega anche che il coordinamento deve essere attuato non

solo nei confronti del Codice di procedura penale, ma anche nei

confronti delle altre leggi; esprimendo così chiaramente la volontà

che, in sede di coordinamento, vengano eliminate tutte le incongruenze,

tutte le contraddizioni, tutte le lacune a cui la legge del 1955 abbia

potuto dar luogo; e la estensione di questa attività di coordinamento

enunciata nella delega è tanto più significativa in quanto la legge

del 1955 ebbe una faticosa elaborazione attraverso la presentazione e

la discussione di vari progetti e disegni, in parte d'iniziativa

governativa ed in parte d'iniziativa parlamentare.

Ne consegue che il coordinamento enunciato nella delega rientra

anzitutto in quel concetto più ampio di coordinamento che è meta e

direttiva di ogni attività giurisdizionale e di ogni attività

legislativa, vale a dire la spinta a conseguire un armonico sviluppo

dell'ordinamento giuridico, in modo che le singole norme non siano

considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano invece sempre

interpretate nei loro riflessi e nelle loro rispercussioni con le altre

e come parti di un sistema organico in continuo divenire in cui bisogna

fare ogni sforzo per eliminare le discordanze, le disarmonie, le

discrepanze, le lacune. Quando poi il coordinamento forma oggetto

specifico di una delega legislativa esso va inteso nel senso più ampio

e più profondo che comprende anche la possibilità di correggere tutti

quei contrasti e quelle circostanze che si riscontrino nello speciale

settore del sistema giuridico a cui la delega si riferisce.

Or nella specie va tenuto presente che, nell'estendere alle parti

private e ai difensori la facoltà di servirsi della posta o del

telegrafo per trasmettere all'ufficio di cancelleria competente le

dichiarazioni di impugnazione e la enunciazione dei motivi - facoltà

già riconosciuta al pubblico ministero - il legislatore non mancò di

preoccuparsi della diversa natura di quegli atti secondo la qualità

delle persone che concorrono a formarli, in relazione alla speciale

funzione documentatrice spettante al cancelliere nella ricezione degli

atti stessi.

Infatti le dichiarazioni provenienti dal pubblico ministero e

contenute in un telegramma o in un atto spedito per raccomandata hanno,

anche nei segni esterni dell'ufficio da cui provengono e nella

sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, l'impronta della

pubblicità e della efficacia probatoria circa la loro provenienza, di

guisa che il cancelliere che riceve quegli atti limita la sua attività

documentatrice ad attestare la data in cui essi sono pervenuti, senza

bisogno di procedere alla identificazione della persona che della

sottoscrizione appare l'autore e senza bisogno di avere conferma della

dichiarazione di volontà manifestata nel contenuto dell'atto.

Invece i detti atti, quando provengono da parti private o dai loro

difensori, sono scritture private la cui efficacia probatoria circa la

provenienza delle dichiarazioni contenute nell'atto da chi le ha

sottoscritte, è subordinata al riconoscimento della scrittura stessa

(art. 2702 Cod. civ. ) anche se si tratti di telegrammi (art. 2705 Cod.

civ.), cosicché il cancelliere dovrebbe procedere alla identificazione

del dichiarante e alla conferma delle sue dichiarazioni, come nel caso

di presentazione diretta, annullandosi così i vantaggi della

agevolazione concessa.

Per evitare questo inconveniente non vi è altro mezzo che

l'intervento di un altro pubblico ufficiale, senza rendere necessario

lo spostamento da un luogo ad un altro dell'interessato; ciò si può

ottenere soltanto con l'autenticazione della firma del sottoscrittore

(artt. 2703, 2705 Cod. civ., che vanno posti in relazione alle

disposizioni della legge notarile e a quelle della legge 2 aprile 1943,

n. 226, sull'intervento di testimoni negli atti di autenticazione).

Va tenuto presente che anche gli atti pubblici hanno bisogno di una

speciale attestazione da parte di pubblici ufficiali diversi da quelli

che li hanno formati, che confermi la qualità di atti pubblici, quando

si tratti di atti da usare nel territorio dello Stato o all'estero,

fuori dei luoghi in cui la sottoscrizione del pubblico ufficiale è

conosciuta (si veda la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla

legalizzazione di firme).

A questi principi che informano tutto il nostro sistema legislativo

sulla efficacia probatoria delle sottoscrizioni degli atti nella

dicotomia fondamentale di atti pubblici e di scritture private, si

ispirò il legislatore del 1955 quando, per la trasmissione a mezzo di

raccomandata dell'atto contenente la enunciazione dei motivi di

impugnazione, richiese, per le parti private o per i difensori, che la

sottoscrizione fosse autenticata dal notaio o da altro pubblico

ufficiale autorizzato.

Nulla invece fu richiesto per la dichiarazione di impugnazione

benché identica fosse la ratio legis delle due situazioni giuridiche.

La lacuna dovuta a tale incongruenza determinò una vera e propria

contraddizione che è compito del coordinamento eliminare, per far

rientrare disposizioni relative a identiche situazioni giuridiche in

una identica disciplina conforme all'intiero sistema legislativo di

questa materia. Cosicché la norma introdotta nel decreto legislativo

delegato, che estende l'obbligo della autenticazione alla dichiarazione

d'impugnazione trasmessa per posta o per telegrafo, non solo rientra

nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione, ma

costituisce anzi una attività di coordinamento doverosa, perché

diretta ad eliminare una disarmonia e una lacuna ingiustificata.

Sono state invocate in contrario alcune dichiarazioni contenute

nella discussione che ebbe luogo dinanzi al Comitato ristretto della

Commissione parlamentare, ma, a prescindere dal grado di importanza che

può essere riconosciuto ai lavori preparatori nella interpretazione

della legge, si tratta nella specie di dichiarazioni che, mentre

riconfermano il principio sopra illustrato sulla efficacia probatoria

dei documenti, muovono da una considerazione inesatta in linea di fatto

sul legame che sempre sussisterebbe tra la dichiarazione di

impugnazione e la enunciazione dei motivi, ai fini della prova della

provenienza di tali atti processuali quando la loro presentazione

avvenga separatamente.

Deve pertanto concludersi che è infondata la questione di

illegittimità costituzionale sollevata e sopra enunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per delegazione contenuta

nell'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, proposta con ordinanza

3 aprile 1956 della Corte di cassazione, Sezione terza penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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