Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 50r.d. 3269/1923

citata

  • art. 570r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, secondo

comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso

con ordinanza emessa il 25 maggio 1973 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Milano sul ricorso di Colombo Natale contro l'Ufficio

del registro di Milano, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19

giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 25 maggio 1973 nel procedimento relativo al

ricorso proposto da Colombo Natale contro l'Ufficio del registro di

Milano, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge del registro

approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, la disciplina contenuta nel secondo

comma del citato art. 50, che esclude dal giudizio di congruità solo

le vendite effettuate ai pubblici incanti, mentre assoggetta le vendite

forzate senza incanto al principio generale dell'accertamento del

valore venale da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria,

contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto, senza

alcun ragionevole motivo, sottopone le espropriazioni immobiliari a un

diverso trattamento, discriminando fra le aggiudicazioni al pubblico

incanto e quelle effettuate senza incanto.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata, ma nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'art. 50, secondo comma, della legge del registro, approvata

con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (decreto ora non più in vigore, ma

applicabile nel giudizio a quo), dispone che la tassa proporzionale per

la vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti è corrisposta sul

prezzo risultante dall'ultimo incanto, e cioè su quello di

aggiudicazione.

Per le altre vendite forzate, che per legge debbono o possono

compiersi con modalità diverse da quelle del pubblico incanto, la

tassa viene applicata non già sul prezzo di aggiudicazione, ma,

secondo la regola generale espressa nell'art. 30 della stessa legge di

registro, sul valore venale in comune commercio dei beni che sono,

perciò, assoggettati al giudizio di valutazione da parte dell'ufficio

fiscale competente.

Tale differenza di trattamento fra vendite forzate, con o senza

incanto, sul punto della determinazione del valore e quindi

dell'imponibile, è sembrata ingiustificata alla commissione tributaria

di secondo grado di Milano, la quale, dovendo decidere sulla tassazione

di un immobile, venduto in sede fallimentare senza incanto ai sensi

dell'art. 108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha impugnato la citata

norma dell'art. 50 con riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, sostenendo che le due situazioni, oggettivamente eguali,

non possono essere diversamente disciplinate.

2. - La questione sottoposta all'esame della Corte investe una

proposizione normativa che, sotto altri aspetti, è stata già

esaminata in sede di controllo di costituzionalità.

Il dubbio sulla legittimità della norma impugnata era stato

infatti proposto sotto il profilo della disparità di trattamento tra

le vendite effettuate ai pubblici incanti e quelle del libero mercato;

esso, per altro, venne disatteso dalla Corte in considerazione che il

diverso criterio di valutazione, previsto dalla norma per le vendite ai

pubblici incanti, trova la sua giustificazione nel fatto che le vendite

effettuate con tale sistema danno assoluta garanzia sull'autenticità

del prezzo pagato e possono far presumere, ragionevolmente, che il

prezzo di aggiudicazione sia corrispondente al valore venale del bene

acquistato sul libero mercato (sent. n. 62 del 1965). Richiamandosi a

questi criteri, in altra occasione, la Corte, investita dell'esame

della legittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d.l. 19 agosto

1943, n. 737, che, in deroga all'art. 50 della legge del registro,

assoggettava al procedimento di valutazione le vendite coatte promosse

in dipendenza di mutui in danaro, ha ritenuto che, nell'ambito dei

trasferimenti mediante aggiudicazione ai pubblici incanti, il

trattamento riservato a quelle vendite non trovasse alcuna logica

giustificazione e che, di conseguenza, il sistema dell'accertamento del

valore venale, per i beni trasferiti ai pubblici incanti in dipendenza

di mutui in danaro, dovesse ritenersi illegittimo (sent. n. 59 del

1970).

3. - L'orientamento della Corte sul fondamento e l'ambito di

applicazione della deroga alla ammissibilità del giudizio di stima da

parte degli uffici finanziari, consente di individuare i presupposti

necessari alla soluzione della questione in esame.

Al riguardo occorre osservare che anche per le vendite coatte senza

incanto, disciplinate dagli artt. 570 e seguenti del codice di

procedura civile, non sono contestabili l'autenticità del prezzo

pagato e la sua presumibile corrispondenza al prezzo di mercato: ciò

avviene grazie a un procedimento di determinazione del valore venale

che, per essere posto sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e

subordinato a rigorose forme di pubblicità, presenta ampie garanzie di

oggettività e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo

possibile.

È evidente quindi che anche per i beni soggetti ad esecuzione

forzata venduti senza incanto sussistono le stesse ragioni perché si

applichi la normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 50 della

legge del registro: ne deriva che la discriminazione attuata dalla

norma impugnata nell'ambito dell'espropriazione forzata, tra vendite

realizzate con il sistema dell'incanto e vendite senza incanto, essendo

priva di ogni fondamento razionale, deve essere considerata

costituzionalmente illegittima.

La preclusione, che all'amministrazione finanziaria viene così

imposta, nel procedere all'accertamento del valore dei beni trasferiti,

riguarda esclusivamente il sistema delle vendite degli immobili senza

incanto disciplinato dagli artt. 570 e seguenti del codice di procedura

civile, che risulta applicabile anche in sede di liquidazione

dell'attivo fallimentare, in virtù del richiamo contenuto nell'art.

108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Restano invece escluse, come è

ovvio, le vendite e le aggiudicazioni effettuate a trattativa privata,

in ordine alle quali non sussistono i presupposti e le garanzie circa

la corrispondenza tra il prezzo stabilito dalle parti e il valore del

bene in comune commercio, che giustificano, come s'è detto, l'esonero

dal giudizio di congruità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 50, secondo

comma, della legge del registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923,

n. 3269, nella parte in cui non dispone che anche per le vendite

forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti

del codice di procedura civile, la tassa proporzionale è dovuta sul

prezzo di aggiudicazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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