Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22

maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente

tra Carta Piero e S.r.l. Cooperativa Prodest, iscritta al n. 564 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Carta Pietro impugnava dinanzi al Pretore di Milano la

risoluzione del rapporto di lavoro intervenuto con la S.r.l.

Cooperativa Prodest, previo, ove occorresse, annullamento della

delibera di esclusione dalla società, la quale, peraltro, era stata

autonomamente impugnata ex art. 2527, terzo comma, del codice civile,

dinanzi al locale tribunale.

Con ordinanza del 22 maggio 1991 (R.O. n. 564 del 1991), il

giudice adito sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile nella parte in

cui, tra i rapporti soggetti al rito speciale del lavoro, non

comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di

produzione e lavoro.

Osservava che la Cassazione, la quale costantemente aveva ritenuto

la inapplicabilità della disposizione censurata al rapporto in

esame, recentemente non aveva escluso la possibilità di ricondurre

detto rapporto nello schema della collaborazione.

Ma egli non reputava di seguire nemmeno questo ultimo indirizzo in

quanto i rapporti di collaborazione presuppongono uno scambio tra due

centri di interessi distinti e separati.

Rilevava, però, che sussisteva disparità di trattamento tra il

rapporto de quo e altri rapporti associativi, specie quelli c.d.

parasubordinati; che, oltre all'art. 3, erano violati anche gli artt.

24 e 45 della Costituzione; che la questione era rilevante e non

manifestamente infondata.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha eccepito anzitutto la inammissibilità della questione

perché, a suo parere, doveva essere impugnato l'art. 2527, terzo

comma, del codice civile, essendo questa la norma che attribuisce al

Tribunale la competenza a conoscere della opposizione del socio

contro la delibera di esclusione dalla società. Nel merito ha

osservato che i rapporti posti in raffronto non sono omogenei, non

sussistendo tra socio lavoratore e cooperativa una contrapposizione

di interessi; che non può escludersi la sussistenza di un rapporto

di lavoro subordinato accanto a quello societario; e che, comunque,

la scelta del rito rientra nella discrezionalità del legislatore che

nella specie non è stata arbitrariamente esercitata, per la

eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 409, n. 3, del

codice di procedura civile, nella parte in cui fra i rapporti ivi

previsti non comprende anche quello fra socio lavoratore e

cooperativa di produzione e lavoro, violi:

a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento

che si determina in danno di detto socio rispetto ai prestatori di

lavoro, anche non subordinati, che fruiscono del rito speciale

siccome titolari di rapporti associativi o parasubordinati;

b) l'art. 24 della Costituzione in quanto si determina una

diminuzione delle possibilità di difesa in giudizio del socio-lavoratore poiché egli non può avvalersi dei più efficaci strumenti

processuali propri del rito speciale;

c) l'art. 45 della Costituzione perché assoggetta ad eguale

trattamento processuale il socio delle cooperative e quello delle

altre società senza tener conto della posizione di particolare

subordinazione economica in cui versa il primo.

2. - Si ritiene anzitutto che non è fondata la eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato

secondo cui non doveva essere censurato l'art. 409, n. 3, cod. proc.

civ., ma l'art. 2527 del codice civile, il quale prevede la

impugnazione dinanzi al Tribunale della deliberazione di esclusione

dalla società cooperativa del socio lavoratore. Correttamente la

censura investe la norma processuale in quanto proprio essa impedisce

la estensione del rito speciale del lavoro al rapporto di cui

trattasi.

3. - Nel merito la questione è inammissibile.

Il riferimento agli artt. 24 e 45 della Costituzione non è

pertinente perché nel giudizio a quo, alla cui decisione sarebbe

diretta la sollevata questione di legittimità costituzionale, si

controverte sul rito da applicarsi al rapporto instaurato tra una

cooperativa di produzione e lavoro ed un socio lavoratore; se, cioè,

sia quello speciale di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. o

quello ordinario di cui all'art. 2527 cod. civ.

La diversità di rito, infatti, non incide sulla tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera così grave

da renderla non effettiva o, comunque, da far venir meno la garanzia

assicurata dal precetto costituzionale.

L'esclusione dell'applicabilità del rito del lavoro, che, secondo

la prevalente giurisprudenza, consegue alla circostanza

dell'esercizio in comune, da parte di lavoratori, dell'impresa

societaria ed alla mancanza di centri di interessi distinti e

separati, non compromette affatto la funzione sociale della

cooperativa di produzione e lavoro tutelata dall'art. 45 della

Costituzione.

3.1 - Sulla violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la

disparità di trattamento che, secondo il giudice a quo, si

verificherebbe tra il rapporto controverso ed altri rapporti

associativi o cosiddetti parasubordinati, si rileva che, con l'art.

409, n. 3, cod. proc. civ. (sent. n. 33 del 1976 e ord. n. 99 del

1988), il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua

discrezionalità, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore

nella quale si trova il lavoratore quale parte economicamente più

debole (ord. n. 65 del 1978), ha esteso il trattamento processuale

previsto per i lavoratori subordinati anche ad alcune categorie di

lavoratori autonomi, specie se gravitano attorno all'impresa. E cioè

agli agenti, ai rappresentanti commerciali e a quelli che svolgono

attività di collaborazione le quali si concretino in una prestazione

di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche

se non a carattere subordinato; tra essi si comprendono anche i

cosiddetti lavoratori parasubordinati, i quali contraggono solo un

vincolo di subordinazione economica.

La valutazione dei requisiti perché si effettui la estensione del

rito speciale del lavoro ai suddetti (lavoratori) è affidata al

giudice della controversia il quale, a tali fini, può utilizzare

elementi diversi da quelli richiesti per la qualificazione del

rapporto sostanziale, dando prevalenza all'elemento lavoro. Per

quanto riguarda i rapporti tra cooperativa di produzione e lavoro e

socio lavoratore, si deve tener conto del modello organizzativo

prescelto dalla società e dei rapporti concreti che si instaurano

tra socio e cooperativa in modo che risultino soddisfatte le

finalità della tutela esterna, senza incidere sulla struttura del

rapporto.

4. - Il giudice remittente, al fine di decidere la questione di

competenza sottoposta al suo esame, ha effettuato la necessaria

indagine interpretativa. Ha escluso la sussistenza di un rapporto di

lavoro subordinato accanto al rapporto associativo tra socio e

cooperativa ed ha qualificato quello dedotto in giudizio come

associativo, ma non ne ha ritenuto possibile la equiparazione con il

rapporto di collaborazione ex art. 409, n. 3, pur dando atto che la

Cassazione (sent. n. 5780 del 1989), nella affermata sussistenza di

una tendenza espansiva del diritto processuale del lavoro, ha

ricondotto le prestazioni lavorative rese dal socio di una società

cooperativa di lavoro in adempimento del vincolo associativo nello

schema della collaborazione ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ. Ha

osservato che mancava il richiesto e necessario scambio tra due

centri di interesse distinti e separati. Ma, anziché procedere

ulteriormente nello svolgimento del suo compito di interpretazione

della norma de qua, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale al fine di far estendere il rito del lavoro al

rapporto sottoposto al suo esame, il quale, a suo avviso, non sarebbe

diverso da rapporti associativi o di parasubordinazione, cioè di

sola subordinazione economica.

In sostanza, quindi, ha demandato alla Corte adita la

interpretazione della norma denunciata che, invece, secondo

l'ordinamento, rientra nei suoi compiti istituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile,

nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche

quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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